Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria "de qua").
Commentari • 3
- 1. Vittime di Errori Giudiziari e di Ingiusta detenzioneAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 gennaio 2024
- 2. Ingiusta detenzione, indispensabile procura speciale (cass. 25082/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2023
L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
Leggi di più… - 3. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2014, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 56
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 963/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID MA N. IL 13/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 75/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.04.2012 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da UI CO.
La Corte osservava che la domanda difettava della rituale attribuzione di procura speciale da parte del UI, rispetto alla presentazione della richiesta. Al riguardo, il Collegio osservava che l'istanza di riparazione conteneva il solo mandato difensivo, con timbro apposto a margine, con il quale era stato attribuito al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica;
e rilevava che dagli atti non emergeva che la parte avesse conferito al predetto difensore la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., al fine della presentazione della richiesta di riparazione. La Corte di Appello sottolineava che l'istanza non risulta sottoscritta personalmente dalla parte.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione UI CO, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione. La parte rileva che sia il mandato difensivo che la procura ex art. 122 cod. proc. pen. risultano apposti sul fronte del primo foglio contenente il ricorso. Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la procura non richiede formule sacramentali e che deve ritenersi valida ogni qual volta non risulti incertezza sulla effettiva volontà della parte.
Il ricorrente osserva, inoltre, che sul fronte della prima pagina della domanda di riparazione risulta apposta la sottoscrizione del medesimo esponente.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli con rinvio l'ordinanza impugnata. La parte osserva che l'istanza di riparazione era stata sottoscritta dal ricorrente;
e considera che, in ossequio ad una interpretazione sostanzialistica, deve ritenersi che il ricorrente abbia conferito al difensore sia il mandato ad litem, sia la procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Va premesso che l'art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645 cod. proc. pen. laddove è previsto che l'istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Questa Corte di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare che "La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato;
mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (Cass. Sez. U Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508). Come si vede, la Corte regolatrice, con la sentenza ora richiamata, ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest'ultimo non è titolare.
Vero è che questa Corte, con recenti pronunce ha manifestato un orientamento meno formalistico, affermando che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato nel mandato "ad litem" apposto a margine dell'istanza" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40293 del 10/06/2008, dep. 29/10/2008, Rv. 241471), ma pur sempre si è tenuto distinto il mero mandato "ad litem" dalla procura speciale, precisando che essi possono essere contenuti in un unico atto. E deve osservarsi che l'orientamento che viene consolidandosi - muovendo proprio dal rilievo che occorre tenere distinto il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica dalla procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto, come lo stesso difensore, un potere di cui quest'ultimo non è titolare -afferma l'inammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36619 del 05/05/2011, dep. 11/10/2011, Rv. 251427).
4.2. Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, dalla lettura degli atti indicati dalla parte ricorrente e presenti nel fascicolo, non risulta che al difensore il ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale, ne' con un autonomo atto, ne' con l'attribuzione del mandato difensivo.
Infatti, a margine del ricorso, sottoscritto dal solo difensore e presentato alla Corte di Appello ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., è conferito dal UI al difensore il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio "con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere o conciliare la controversia e rinunziare agli atti del giudizio, di proporre domanda riconvenzionale ... chiamare terzi in causa, anche in garanzia. Intimare precetto. Il mandato vale anche per proporre e resistere nei giudizi cautelari in corso di causa ... giudizio di appello., giudizio di opposizione..". Nel mandato si specifica quindi che la parte approva l'operato del difensore senza bisogno di ratifica e che autorizza il trattamento dei propri dati.
4.2.1 Orbene dal contenuto del mandato, ora richiamato, inserito in un timbro;
dall'assenza di uno specifico riferimento all'azione da esercitare- dal riferimento ad istituti del tutto estranei alla procedura in esame, si evince la totale assenza di specificità del mandato e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione Sparatoria di cui si tratta Deve allora osservarsi che, del tutto legittimamente, il giudice della riparazione ha rilevato che la domanda proposta risultava inammissibile, per difetto di attribuzione di una rituale procura speciale alla presentazione della richiesta riparatoria, richiesta che va proposta dalla parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 cod. proc. pen.. 5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014