Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2007, n. 23417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23417 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/05/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 836
Dott. MACCHIA RT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 007512/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR SA, N. IL 21/10/1934;
2) ME TO, N. IL 30/08/1936;
3) IF ATTILIO, N. IL 13/04/1933;
avverso SENTENZA del 04/05/2006 SESTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori Avv.ti ROMEO FRANCESCO di Roma per delega dell'Avv. Pisapia, per la parte civile C.I.R., che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale. Per la parte civile San LO Imi s.p.a. è presente l'Avv. Giammaria (Ndr: testo originale non comprensibile) di Milano che chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e note spese a firma dell'Avv. Pisapia. Per CO IO è presente l'Avv. ARICÒ Giovanni di Roma al quale si aggiunge l'Avv. PATERNÒ Francesco di Roma. Entrambi chiedono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di PE. per PR ES è presente l'Avv. SAMMARCO Angelo Alessandro di Roma che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Avv. GIANZI G. per PR C. chiede l'accoglimento del ricorso e disposte note di udienza. Per ET P. è presente l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) RT di Roma che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Per la parte civile IMI San LO è presente l'Avv. BARRACO P. di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Chiamata a pronunciarsi sulle vicende cosiddette IMI/SIR e DO OR, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 maggio 2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado - e per quel che qui interessa - ha confermato il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di IF IO e PR ES in relazione al reato di corruzione attiva di UI RE, commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il cosiddetto episodio Berlinguer;
ha confermato il giudizio di colpevolezza del IF A. e del PR C. in relazione al reato di corruzione attiva in atti giudiziari di ME RI commesso dal 1990 al 1993, esclusa la continuazione;
ha confermato il giudizio di colpevolezza dello stesso ME V. in relazione ad un unico reato di corruzione passiva in atti giudiziari, commesso dal 1990 al 1993;
ha ritenuto, infine, per il IF A. ed il PR C. la continuazione tra i due diversi reati di corruzione, ed ha rideterminato la pena per ciascun imputato nella misura ritenuta di giustizia.
A seguito di ricorso proposto dagli imputati suddetti, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 4 maggio 2006, depositata il 5 ottobre 2006, ha, fra l'altro, annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del PR C. e del IF A. limitatamente alla corruzione di UI RE perché il fatto non sussiste, eliminando il corrispondente aumento di pena per la continuazione, pari ad anni uno di reclusione ciascuno, rideterminando la residua pena in anni sei di reclusione ciascuno;
ha respinto nel resto i ricorsi proposti dagli stessi PR C. e IF A. e rigettato il ricorso proposto da ME RI.
In relazione alla sentenza pronunciata da questa Corte, hanno proposto ricorso straordinario, a norma dell'art. 625 bis c.p.p., i difensori di PR ES, IF IO e ME RI, denunciando plurimi errori di fatto in cui - sotto diversi profili, variamente articolati e documentati - sarebbero incorsi i giudici nell'operare lo scrutinio di legittimità loro devoluto. Nel ricorso proposto nell'interesse del PR C., si deduce che la sentenza di questa Corte, di cui innanzi si è detto, sarebbe incorsa in errore di fatto su due punti decisivi, riguardanti, il primo, la ritenuta competenza del Tribunale di Milano, in base al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, ed il secondo, la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi del reato di corruzione in atti giudiziari, e, in particolare, il concorso del PR C. nei fatti costituenti il suddetto reato. A proposito del primo punto, la difesa del condannato sottolinea come, alla base tanto del processo relativo alle vicende IMI/SIR e DO OR che di quello concernente la SME - per il quale ultimo questa Corte, con sentenza del 30 novembre 2006, ha ritenuto la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, annullando le sentenze di primo e secondo grado e disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PE - starebbero le dichiarazioni rese da EF RI, che la difesa ampiamente rievoca, traendole dalle relative citazioni che compaiono nella sentenza di primo grado. In sostanza - puntualizza il ricorso straordinario - l'RI avrebbe riferito "di precise e circostanziate dazioni illecite di denaro che sarebbero avvenute a favore del giudice RE LL a Roma, l'una a casa di EV C. e l'altra al circolo "Canottieri Lazio". Sempre alla stregua di tali dichiarazioni - si soggiunge nel ricorso - sarebbe poi risultata "acclarata la circostanza che lo LL avrebbe agito come preteso collettore di tangenti sia per sè e sia per altri suoi collaboratori interessati in determinate vicende giudiziaria, peraltro non meglio specificate". In linea con tali emergenze, dunque, si sarebbe collocata la richiamata sentenza di questa Corte del 30 novembre 2006, la quale, nel chiarire le ragioni poste a fondamento della ritenuta competenza della autorità giudiziaria di PE in relazione alla vicenda SME, avrebbe posto a fulcro di tale statuizione proprio gli episodi di corruzione sicuramente localizzati a Roma in base alle dichiarazioni dell'RI e che avevano visto partecipe lo UI. Ebbene, sottolinea la difesa del PR C., tale presupposto fattuale esisteva negli stessi termini anche nel processo IMI/SIR, DO OR, sicché erroneamente la sentenza di questa Corte - oggetto del presente ricorso straordinario - "non ne avrebbe tenuto conto, unicamente perché il dato, certo nella sua storicità, non è stato conosciuto e quindi non è stato valutato". Analogo errore di fatto riguarderebbe la quaestio competentiae in riferimento alla posizione del ME, giacché la Corte avrebbe ignorato - incorrendo in un errore di fatto - che il percettore delle somme erogate in esecuzione del patto corruttivo, e cioè lo stesso ME, "lavorava a Roma, dove svolgeva la sua attività di consigliere della Corte di appello e che il preteso intermediario corruttore che gestiva l'accredito di L. 1 miliardo del giugno 1991 abitava a Roma ove svolgeva la sua attività di avvocato come del pari a Roma abitavano gli altri asseriti intermediari". Anche la ritenuta partecipazione del PR C. alla corruzione del ME sarebbe frutto di errore di fatto. Dalla stessa sentenza di appello, infatti, emergerebbe come pacifica la circostanza che, prima del 24 aprile 1992, non vi sarebbe prova alcuna circa l'esistenza di rapporti tra i due;
sicché - deduce la difesa del PR C. - "non si vede come possa affermarsi apoditicamente, se non per effetto di un errore di fatto, che il PR C. abbia concorso nel reato di corruzione come avvocato "occulto", unitamente all'avv. IF A. ed all'avv. ACAMPORA: dal momento che i suoi rapporti con il ME risalgono ad epoca successiva al preteso accordo corruttivo, al preteso atto contrario ai doveri di ufficio ed a parte notevole del versamento del prezzo della corruzione".
Anche nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di IF IO si deduce la erroneità della sentenza di questa Corte nella parte in cui ha disatteso la questione relativa alla competenza territoriale, giacché avrebbe trascurato di assegnare qualsiasi rilevanza alle pur note dichiarazioni della RI, dalle quali deriverebbe la competenza della autorità giudiziaria di PE, come peraltro statuito da questa stessa Corte in altra parallela vicenda. La sentenza oggetto di ricorso sarebbe poi incorsa in un altro errore di fatto su un punto decisivo della responsabilità del IF A.. A parere del ricorrente, infatti, questa Corte avrebbe ritenuto superfluo annullare la sentenza di appello nella parte in cui non aveva ammesso la richiesta di prova avanzata dalla difesa e volta a fornire spiegazioni in ordine al "materiale" sequestrato presso lo studio del IF A., in quanto - si afferma in ricorso - "fuorviata dalla "intuizione" del collegamento fra gli imputati e, se ha un senso la concentrazione della posizione concorsuale del IF A. nel fatto che presso il suo studio giacessero le "carte" da cui il ME avrebbe copiato la sentenza, si deve dedurre che il voler dimostrare che il IF A. non avesse presso di sè nessuna "carta" ha particolare rilevanza e, per l'imputato costituisce un'esigenza primaria". Solo l'errore, dunque - si conclude - potrebbe giustificare la decisione adottata sul punto accennato. Anche nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di ME RI si deduce, ante omnia, la sussistenza di più errori di fatto in ordine alla ritenuta sussistenza della competenza in capo al Tribunale di Milano. Ad avviso della difesa del condannato, infatti, le statuizioni enunciate sul punto nella sentenza di questa Corte oggetto del presente ricorso, avrebbero omesso di considerare - per errore che si reputa essere di tipo percettivo - le dichiarazioni rese dalla RI a proposito delle somme di denaro consegnate a Roma dal PR C. allo UI;
il che avrebbe dovuto determinare la competenza della autorità giudiziaria di Roma, e conseguentemente, quella di PE (in base all'art. 11 c.p.p.), così come d'altra parte ritenuto da questa stessa Corte con la sentenza del 30 novembre 2006, relativa alla vicenda SME, generata anch'essa dalle dichiarazioni della RI. L'affermazione della competenza del Tribunale di Milano, inoltre, sarebbe frutto di un ulteriore errore di fatto riguardante il reato di corruzione ascritto al ME;
errore che, in particolare, si riferirebbe alla destinazione "romana" ed alla conseguente consegna a Roma della somma prelevata in contanti dal IF A. a seguito del bonifico a suo favore della somma di L. 1 miliardo sul conto estero "Pavoncella", eseguito da IC EL il 24 giugno 1991. Posto, infatti, che il bonifico in questione è stato ritenuto all'origine delle disponibilità del ME e divenute oggetto di contestazione come frutto del patto corruttivo, e considerato che la somma di L. 450 milioni prelevata in contanti dal IF A. dal conto "Pavoncella" e fatta rientrare in Italia era stata consegnata al PR C. a Roma presso il suo studio, tale dato, coordinato con quello della residenza romana del ME, non poteva che indurre a ritenere che in Roma si fosse verificata la consegna del denaro - o di parte di esso - visto che il ME, si sottolinea in ricorso, "aveva versato gli importi de quibus sui propri conti correnti in Roma". Donde, si conclude, la competenza del foro di PE, risultando Roma "il luogo di consumazione del reato, quantomeno con riferimento alla predetta provvista corruttiva".
Si deduce, poi, la sussistenza di errori di fatto anche in ordine alla affermazione di responsabilità circa il reato di corruzione in atti giudiziari. Presupposto per la affermazione di responsabilità, infatti, sarebbe stata la ritenuta conoscenza e frequentazione, all'epoca della assegnazione della causa, nel 1989, del ME con il IF A. ed il PR C.: ma di ciò - asserisce il ricorrente - non vi sarebbe prova agli atti, giacché il primo contatto telefonico tra il ME ed il PR C. emergente dai tabulati, risulta del 24 aprile 1992: le deduzioni che compaiono in sentenza su tale aspetto (per retrodatare la conoscenza fra i due) sarebbero prive di logica giustificazione, sicché i dati emergenti dal traffico telefonico - ove, si afferma, "fossero stati integralmente conosciuti e, quindi, valutati" - non avrebbero generato l'erroneo apprezzamento. Si assume, poi, la sussistenza di altri errori di fatto. Secondo le sentenze di merito, recepite dalla sentenza di questa Corte, ne' SA LA, ne' IC EL avevano avuto cognizione, vivente IN EL, che la sentenza della Corte di appello di Roma fosse frutto di atto corruttivo;
da ciò emergerebbe con chiarezza "l'errore in cui la sentenza della cassazione è incorsa: aver ritenuto EL IN in luogo di EL IC il soggetto cui, nelle sentenze di merito, sarebbe stata data da parte degli avvocati occulti dimostrazione dell'intervento corruttivo. Nessuna delle sentenze di merito crede, infatti - puntualizza il ricorso - alle dichiarazioni del EL IC secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto per rispettare l'impugno preso dal padre sul letto di morte con il IF A.". La sentenza di questa Corte, inoltre, avrebbe omesso di correlare tali dati con la circostanza della manoscrittura della sentenza da parte del ME e con quella (parimenti risultante dalle pronunce di merito) "della stesura, in punti, della motivazione della sentenza medesima": fatti che, si osserva, risulterebbero "oggettivamente incompatibili con il postulato della accusa". La Corte di cassazione, dunque, non avrebbe valutato che le modalità di formazione delle cosiddette "bozze" di sentenza che il ME si sarebbe limitato a copiare, "risultavano del tutto coerenti con la denuncia della cd. millanteria". Quanto, infine, alle disponibilità finanziarie del ME, la sentenza della Corte avrebbe omesso di esaminare il motivo di ricorso concernente l'asserito travisamento della testimonianza resa dall'avv. Poncet operata dai giudici dell'appello.
Con atto depositato il 2 aprile 2007, la difesa del PR C. ha proposto "ricorso integrativo ex art. 625 bis c.p.p.", deducendo, sempre in riferimento alla sentenza della Sesta sezione di questa Corte in data 4 maggio 2006, errore di fatto in ordine alla problematica relativa al legittimo impedimento dell'imputato. Si rammenta, infatti, come la sentenza in questione avesse disatteso la fondatezza della reiterata eccezione fondata sull'impedimento dedotto dall'imputato nel corso della udienza preliminare, facendo leva, appunto, sulle peculiarità che contraddistinguevano le cadenze e la partecipazione dell'imputato alla fase della udienza preliminare prima delle modifiche apportate, proprio in tema di impedimento e di contumacia, dalla L. n. 479 del 1999, sottolineando, dunque, la diversa modulazione che le garanzie partecipative ricevevano, invece, in sede dibattimentale. Pertanto - sottolinea la difesa del condannato - se l'eccezione di nullità per il mancato rispetto degli impedimenti legittimi dell'imputato avesse avuto ad oggetto udienze dibattimentali, questa Corte avrebbe senz'altro accolto l'eccezione di nullità presentata dall'imputato. Ebbene, prosegue il ricorrente, il 21 novembre 2001 il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in pari data di quella cui si riferiva l'eccezione relativa alla udienza preliminare, non ha riconosciuto il legittimo impedimento del PR C., all'epoca, si asserisce, "impegnato in una concomitante seduta parlamentare", sottolineandosi che l'ordinanza sarebbe stata impugnata "in appello, in cassazione nel ricorso e nei motivi aggiunti depositati il 29.12.2005 da parte della difesa dell'On. EV C.", come da allegati che si producono. L'errore di fatto risiederebbe, dunque, nella circostanza che questa Corte non avrebbe percepito "che la negazione del diritto dell'imputato alla partecipazione all'udienza non aveva riguardato solo alcune udienze preliminari, ma anche un'udienza dibattimentale e precisamente l'udienza del 21 novembre 2001 dinanzi al Tribunale di Milano sezione 4^".
Sussisterebbe, poi, sempre ad avviso della difesa del PR C., errore di fatto circa il momento consumativo del reato. La sentenza della cassazione, infatti, ha riprodotto nella motivazione, la tesi della Corte territoriale, la quale avrebbe inquadrato la fattispecie corruttiva del ME, ad opera del IF A. e del PR C., nello schema della corruzione propria antecedente in atti giudiziari, la cui consumazione, pur cristallizzatasi con l'accordo illecito, si sarebbe però protratta sino al pagamento, e dunque sino al dicembre 1993, secondo un modello analogo al reato progressivo. A differenza della Corte di appello, però, che avrebbe appunto ritenuto ogni singolo pagamento come una reiterazione della condotta criminosa, la Cassazione - come emergerebbe dalle considerazioni svolte a pag. 144 della relativa sentenza - "ha concepito il reato di corruzione in atti giudiziari come ipotesi di corruzione necessariamente antecedente", in tal modo ignorando - puntualizza il ricorso - che "l'atto dell'ufficio (e cioè il deposito della sentenza ET) momento oltre il quale non è più possibile la configurazione della corruzione antecedente, è avvenuto in epoca diversa e precisamente il 26/11/1990".
Con nota di deposito del 10 maggio 2007, la difesa del PR C. ha prodotto copia della ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 novembre 2001, con la quale era stata disattesa la richiesta di rinvio per impedimento parlamentare formulata dalla difesa del PR C. ed erroneamente non prodotta in allegato al ricorso integrativo di cui innanzi si è detto. Con successiva nota del 16 maggio 2007, sempre la difesa del PR C. ha depositato uno "schema documentato del rapporto interdipendente tra la competenza dei processi SME e IMI/SIR" con vari documenti allegati. Nell'interesse della parte civile San LO IMI S.p.A., ora Intesa San LO S.p.A., è stata depositata memoria datata 16 maggio 2007. A proposito dell'asserito errore di fatto in tema di legittimo impedimento, dedotto dalla difesa del PR C. nel ricorso integrativo del 29 marzo 2007, si sottolinea che l'ordinanza del 21 novembre 2001 del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta la richiesta dei difensori tesa a dedurre l'impedimento legittimo per impegni parlamentari, non ha formato oggetto di impugnazione, a differenza di altra ordinanza pronunciata nello stesso giorno, ma relativa alla reiezione della eccezione di nullità connessa al mancato rinvio della udienza preliminare per alcuni giorni, ed oggetto di conflitto fra poteri dello Stato, risolto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 2001. Sarebbe insussistente anche l'asserito errore di fatto circa il momento consumativo del reato, parimenti dedotto nel ricorso integrativo del PR C., in quanto la sentenza della Cassazione avrebbe ampiamente dato conto delle ragioni per le quali aveva condiviso la indicazione nel dicembre 1993 quale data di consumazione del reato. Del pari insussistente sarebbe, infine, anche il preteso errore di fatto in cui la sentenza di questa Corte sarebbe incorsa nell'aver riaffermato la competenza del Tribunale di Milano. Quanto alle dichiarazioni dell'RI, infatti, è evidente il diverso risalto che le stesse avevano presentato, agli effetti della competenza per territorio, nel processo SME - che vedeva, appunto, in UI RE il pubblico ufficiale corrotto (vale a dire proprio la persona cui la teste aveva visto consegnare del denaro da parte di PR C.) - rispetto alla vicenda IMI - SIR, ove il magistrato corrotto era invece il ME. Sicché, del tutto coerentemente la sentenza oggetto del ricorso straordinario, aveva valutato la inconferenza di quelle stesse dichiarazioni. A proposito, poi, delle deduzioni svolte dal ME e dal PR C. in ordine ai pagamenti effettuati in Roma, si tratterebbe di circostanze ininfluenti, giacché i versamenti bancari effettuati dal ME rappresenterebbero circostanza neutra rispetto all'effettivo luogo di consumazione del reato. Le restanti censure dei ricorrenti, infine, si limiterebbero, ad avviso della parte civile, a contestare la responsabilità dei condannati sulla base di argomenti di mero fatto. Si richiede, dunque, che i ricorsi di cui si è detto vengano dichiarati inammissibili o comunque respinti. Nel corso della udienza camerale sono state infine depositate note difensive nell'interesse del PR C., nelle quali si è sottolineato come la questione del legittimo impedimento dell'imputato alla udienza del 21 novembre 2001, disatteso dal Tribunale di Milano con ordinanza in pari data, avesse, nella sostanza, formato oggetto di doglianza in sede di impugnazione, avuto riguardo alla correlazione logico-strutturale delle censure poste a fondamento della medesima questione riguardante l'udienza preliminare. Si svolgono, poi, diffusi rilievi tesi a dimostrare che nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, non sarebbero state "indicate le specifiche modalità, il luogo, il tempo, il ruolo rispetto ai coimputati, che avrebbero caratterizzato l'azione corruttiva addebitata in astratto nel capo di imputazione". CONSIDERATO IN DIRITTO
Nonostante il silenzio serbato sul punto dai lavori parlamentari della L. 26 marzo 2001, n. 128 - il cui art. 6, comma 6, ebbe appunto ad introdurre nel codice di procedura penale, attraverso l'art. 625 bis c.p.p., l'istituto del ricorso straordinario - la genesi (e la ratio) di tale rimedio affondano le loro radici in noti e significativi interventi operati dalla Corte costituzionale. Tanto nel campo del processo civile che in quello penale, infatti, si erano da più parti affacciate voci tese a mitigare l'asprezza e l'ineluttabilità del dogma del giudicato, specie in situazioni nelle quali il decisum fosse stato evidente frutto di un errore del giudice: e tutto ciò, malgrado la chiara consapevolezza del significato - anche costituzionale - che doveva pur sempre riconoscersi alla intangibilità della res judicata. Come già la Corte costituzionale ebbe infatti ad affermare sin da tempi ormai lontani, l'art. 24 Cost., anche letteralmente, vuole assicurare la inviolabilità del diritto di difesa "in ogni stato e grado del procedimento"; nell'interno, cioè, del rapporto processuale, ma senza oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso è positivamente articolato: ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in indicando (cfr., fra le varie e per prima, Corte cost., sentenza n. 136 del 1972). Valori, quelli appena accennati, che la giurisprudenza costituzionale non ha mancato costantemente di ribadire, anche alla luce del principio della durata ragionevole del processo, che il novellato art. 111 Cost. paradigmaticamente enuncia come fondamentale componente del "processo giusto". Allo stesso modo, la scelta legislativa di rendere improponibili in un determinato grado del procedimento eccezioni di nullità, che si assumono verificate in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi irrazionale, ma appare, al contrario, ispirata dall'intento di evitare la perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del procedimento stesso, così realizzando un interesse fondamentale dell'ordinamento (Corte cost., sentenza n. 21 del 1982). Il valore dello stare decisis, da un lato, e l'esigenza di tenere indenni le parti dall'errore del giudice, dall'altro, sono quindi i termini, per così dire, "naturali", di un dilemma che il sistema processuale nel suo complesso mira a comporre, pur nella ovvia varietà di soluzioni che ciascun modello può presentare e dei correlativi "pendolarismi" che gli interessi contrapposti sono suscettibili di generare, anche a livello applicativo. Da qui prese dunque le mosse la giurisprudenza costituzionale, allorché ebbe ad imbattersi nella riscontrata assenza, nell'ambito del processo civile, di rimedi atti a rimuovere un eventuale "errore di fatto" commesso dal giudice dell'ultimo grado di giurisdizione, e, quindi, inemendabile attraverso impugnazioni ordinarie. Con la sentenza n. 17 del 1986, infatti, la Corte costituzionale osservò come fosse indubbio che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe risultato gravemente offeso ove l'errore di fatto, così come descritto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, non fosse stato suscettibile di emenda per il sol fatto di esser stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Nè le, peculiarità del magistero della Cassazione svuotavano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in quella disposizione, dal momento che - osservò la Corte - l'indagine cognitoria cui da luogo il numero 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame. Fu pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 2 - l'art. 395 c.p.c., prima parte, e n. 4, nella parte in cui non prevedeva la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione sui ricorsi (per nullità della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., restando riservato all'auspicato intervento del legislatore il compito di colmare la lacuna riguardante le modalità della proposizione della domanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ed il relativo modus procedendi. Portando, poi, a completamento il percorso già tracciato dalla sentenza n. 17 del 1986, la Corte costituzionale dichiarò, come è noto, la illegittimità costituzionale dello steso art. 395 c.p.c., n. 4, nella parte in cui non prevedeva la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio. Osservò, infatti, la Corte che quanto già rilevato nella richiamata sentenza n. 17 del 1986, a proposito della rilevanza che doveva essere assegnata all'errore di fatto - vale a dire all'errore "meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del procedimento a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., non (potesse) non valere (anzi, a fortiori) per l'analogo errore in cui quella Corte (fosse incorsa) nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio". D'altra parte - osservò conclusivamente il giudice delle leggi - non era senza significato la circostanza che con quelle stesse considerazioni si presentasse del tutto in linea la (allora) nuova disciplina relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, già auspicata, come si è rammentato, dalla sentenza n. 17 del 1986, ed introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art.67, e destinata ad entrare in vigore - in parte qua - il 1 gennaio
1992 (v. sentenza n. 17, depositata il 31 gennaio 1991). Ebbene, la riforma cui alludeva la Corte costituzionale fu rappresentata, come è noto, dalla introduzione, nel corpo del codice di procedura civile, dell'art. 391 bis c.p.c., il cui comma 1
stabilisce, appunto, che "se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione...". Il concetto di errore di fatto è dunque quello - e soltanto quello - definito dall'art. 395 c.p.c., n. 4, vale a dire l'errore che si realizza "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Il concetto di errore di fatto revocatorio è, dunque, una categoria logico-definitoria di sistema, che, pur essendo stata coniata all'interno del procedimento civile, l'interprete ben può (ed anzi deve, in assenza di specifiche previsioni derogatorie) utilizzare in qualsiasi tipo di processo, considerata la funzione di salvaguardia del diritto di difesa (sostanziale) che la giurisprudenza costituzionale ha, come si è visto, finito per assegnargli, ed avuto riguardo all'intima correlazione che esso presenta con le garanzie e le finalità proprie di qualsiasi "giusto processo", a tenore dell'art. 111 Cost.. Quanto al processo penale, d'altra parte, l'antecedente che funse da indubbio stimolo alla introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., fu ancora una volta rappresentato (malgrado il già segnalato silenzio dei lavori parlamentari) dai "moniti" rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale, il cui intervento era stato evocato per porre rimedio, attraverso una pronuncia additiva, alla mancanza di strumenti "riparatori" per emendare errori di fatto in cui fosse incorsa la Corte di cassazione nell'ambito del giudizio di legittimità. Con la sentenza n. 395 del 2000, infatti, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare inammissibile la questione di legittimità - non a caso sollevata proprio da questa Corte - degli artt. 629 e 630 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedevano e non disciplinavano "la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio", facendo leva, essenzialmente, proprio sui richiamati interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale e dal legislatore nel campo del processo civile. L'esigenza di un intervento del legislatore fu dunque ancora una volta avvertita dal giudice delle leggi, nella piena consapevolezza del fatto che "la più generale tematica degli "errori" e dei vizi che abbiano potuto riguardare il giudizio di cassazione" rappresentasse "aspetto di notevole delicatezza". Tuttavia, la Corte ritenne che la richiesta del giudice a quo di ottenere un intervento additivo sulla disciplina della revisione non potesse trovare accoglimento, poiché tale intervento sarebbe risultato palesemente "eccentrico" rispetto alle esigenze da tutelare nel caso di specie, in particolare - puntualizzò la Corte - avuto riguardo "sia alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello);
sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze;
sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema": soggiungendo che "nella ipotesi dedotta, infatti, non si tratta di rimuovere gli effetti di una pronuncia di condanna "errata" per alcune cause tipizzate dall'ordinamento e sostituire ad essa un nuovo giudizio di cognizione, ma unicamente di caducare una pronuncia del giudice di legittimità - fondata su un "errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio" -, e, quindi, di introdurre "un meccanismo di "autopurgazione" della erronea decisione del ricorso, analogo alle previsioni dettate dal codice di procedura civile (artt. 391 bis e 395 c.p.c.)". La sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata è, dunque, di intuitiva importanza, giacche, non solo ha "anticipato" la di poco successiva formulazione dell'istituto previsto dall'art. 625 bis c.p.p., ma ne ha con estrema chiarezza contrassegnato le "stimmate"
di identificazione nel sistema, da un lato agganciandone l'essenza e la funzione alle omologhe (ma senz'altro più esaustive, sul piano concettuale e definitorio) disposizioni dettate nel codice di procedura civile;
dall'altro, tracciando il ruolo, senz'altro alternativo, che il nuovo rimedio straordinario doveva assumere rispetto all'altra e tradizionale figura di impugnazione straordinaria, rappresentata dalla revisione. Dal parallelismo - come si è visto, assai insistito, e tutto giocato sulla falsariga dei comuni valori costituzionali - che il giudice delle leggi ha tracciato tra l'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c., ed il ricorso straordinario per errore di fatto disciplinato dall'art.625 bis c.p.p., è dunque possibile trarre, come primo corollario,
l'applicabilità, anche al campo del processo penale, della nozione di "errore di fatto" enucleata dall'art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto espressamente richiamata dall'art. 391 bis c.p.c. e non derogata (ma anzi, e come si è già accennato, concettualmente sussumibile) agli effetti del processo penale. Ai fini che qui rilevano, è pertanto possibile far riferimento ai risultati ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza civile sul punto, trattandosi di approdi definitori "più maturi" (ma non certo divergenti) rispetto a quelli conseguiti in sede penale, stante la più completa base normativa, rappresentata, appunto, dalla definizione processual-civilistica offerta, in tema di error facti, dal richiamato art. 395 c.p.p.. Può quindi qui ripetersi che l'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, - e suscettibile di formare oggetto, per quel che si è detto, anche del ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. - consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, rispettivamente, l'una dalla sentenza impugnata, e l'altra dagli atti processuali. Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa. Con riguardo, infine, all'errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione - si è puntualizzato - esso deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito. Resta in ogni caso esclusa - si è infine sottolineato - la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione (ex multis, Cass., civ., Sez. lav., 21 aprile 2006, n. 9396; Cass. civ., Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7127; Cass. civ., Sez. 1^, 3 febbraio 2006, n. 2430; Cass. civ., Sez. 3^, 5 luglio 2004, n. 12283). Al tempo stesso, si è pure affermato (altro principio pacificamente traslabile agli effetti del ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p.) che non costituisce errore di fatto, denunciabile ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n.4, la mancata cassazione della sentenza di merito per ragioni non dedotte tra i motivi di ricorso, ma dichiarabili d'ufficio. Essa, infatti, non si traduce in un errore percettivo, vale a dire nel travisamento di un fatto (rilevante e non dibattuto) prodromico all'errata pronunzia, ma, direttamente ed immediatamente, in un errore di diritto, e cioè nella mancata adozione di una pronuncia caducatoria della sentenza di merito, conseguente alla scelta di applicare rigorosamente il principio devolutivo del ricorso per cassazione, e quindi di non sostituire alle questioni dedotte quelle rilevabili d'ufficio all'esito di una attenta lettura degli atti (Cass. civ., Sez. 1^, 10 novembre 2005, n. 21830). D'altra parte, è del tutto evidente che, ove fosse suscettibile di esame in sede di rimedio straordinario anche il punto devolvibile e non devoluto, ancorché rilevabile ex officio, sarebbe l'intero ordo judiciorum a venir compromesso, facendo evaporare, ad un tempo, non solo la funzione "ordinatrice" svolta dalle preclusioni - e fra queste, anzitutto, dal giudicato - ma anche lo stesso valore del contraddittorio, il quale postula che la domanda o l'eccezione "demolitoria" non subisca artificiose diluizioni, con la perdita di "gradi" di giudizio per le altre parti. Per altro verso, la mancata rilevazione di un tema, in astratto rilevabile di ufficio, proprio perché elemento negativo inespresso, e quindi per definizione assente dalla motivazione della decisione della Cassazione, non potrebbe mai configurarsi come frutto di un errore di fatto, in quanto non sarebbe in nessun caso lecito inferire che la decisione si sia fondata (per errore "percettivo") sulla mancata rilevazione del tema, anziché sulla implicita delibazione e sul conseguente rigetto, ancorché inespresso, di quello stesso tema. D'altra parte, è di intuitiva evidenza che l'obbligo di motivare le ragioni per le quali non si sia percorsa una strada alternativa nella ricostruzione dei fatti, può essere imposto solo se e nei limiti in cui una strada alternativa sia stata comunque positivamente additata al giudice. La già segnalata "storia" che ha accomunato gli istituti della revocazione delle sentenze della cassazione in campo civile, e del ricorso straordinario avverso le sentenze della cassazione penale, ha dunque fatto si che buona parte dei principi affermati dalla giurisprudenza civile sul punto abbiano finito per essere presenti anche in quella penale, consolidata, ormai, nell'affermare la natura meramente "percettiva" dell'errore di fatto suscettibile di dar luogo al ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p.: qualora, dunque, la causa dell'errore in cui sia incorsa la Corte di cassazione non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. In tale cornice (e tale aspetto, come si osserverà, assume portata dirimente nel quadro delle doglianze formulate dagli odierni ricorrenti) deve pertanto reputarsi pacificamente inammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione degli elementi probatori, proprio perché l'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse. Devono, inoltre, essere ritenuti estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in un travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. L'operatività del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., non può, infine, essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Cass., Sez. 4^, 21 giugno 2004, Baini;
Cass., Sez. 6^, 30 gennaio 2004, Loggia;
Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2003, Romano;
Cass., Sez. 6^, 10 marzo 2003, Aragona;
Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, Basile). L'altro "limite" che, come si è già accennato, contrassegna i confini entro i quali può trovare applicazione il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p., è rappresentato dal diverso ambito in cui è chiamata ad operare la revisione: istituto, quest'ultimo, che, ancorché annoverabile, al pari del primo, tra i rimedi impugnatori straordinari, non si fonda su un errore di lettura degli atti "interni" al giudizio di cassazione, ma su ipotesi tipizzate dall'ordinamento - di regola "esterne" a quel giudizio - che impongono un nuovo scrutinio ed apprezzamento del "merito" della regiudicanda. Il distinguo fra gli istituti, pur limpido in linea di principio, e che consente di configurare in termini di alternatività il reciproco rapporto, assume non poco risalto, proprio ai fini che qui interesano, nella ipotesi in cui venga in discorso il tema della omessa "percezione" di un determinato elemento di prova. È noto, infatti, che, in materia di revisione, questa Corte ha avuto modo di affermare che, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini della ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, p.m. in proc. Pisano). Ciò sta dunque a comportare che deve ritenersi estraneo alla sfera della revisione - e, dunque, eo magis, a quella del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - non soltanto l'errore di apprezzamento di un determinato elemento di prova, tanto se considerato isolatamente che nel contesto degli altri elementi evocati a fondamento della sentenza di condanna, ma anche l'errore di "interpretazione" di quel determinato elemento, vale a dire la lettura logica che quel factum probans, le massime di esperienza correlativamente impiegate, ed i paradigmi cui è stato informato lo scrutinio inferenziale, hanno ricevuto e come si sono concretamente dispiegati nel giudizio: il tutto, evidentemente, alla luce della disamina, necessariamente estrinseca (e postuma), che può essere condotta sulla base della motivazione della sentenza. Tali rilievi inducono quindi ad escludere dalla portata della revisione, e, dunque, anche del ricorso straordinario, qualsiasi ipotesi di errore di giudizio sulla prova, anche nella ipotesi - frequentemente percorsa - in cui si alleghi il "travisamento" della prova stessa, giacché - a tacer d'altro - ciò porterebbe ineluttabilmente a trasformare il rimedio impugnatorio straordinario in una inarrestabile catena di "giudizi sui giudizi", a prescindere da qualsiasi reale elemento di "novità" (revisione), o di erronea percezione degli atti da parte della Corte di cassazione (ricorso straordinario).
Alla stregua dei richiamati principi, pertanto, gli odierni ricorsi devono essere tutti dichiarati inammissibili, posto che le doglianze su cui essi si radicano non soltanto fuoriescono, all'evidenza, dal perimetro - rigoroso, ma coerente - entro il quale è destinato a trovare spazio applicativo l'attivato rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., ma si rivelano, per di più, totalmente destituite di fondamento, proprio in rapporto alle ampie, motivate (e insindacabili) argomentazioni svolte da questa Corte, nella sentenza che costituisce oggetto di reclamo.
Tutti i ricorsi, infatti, ruotano attorno ad un profilo evocato come "centrale" nella prospettiva demolitoria che essi coltivano, giacché, traendo spunto dalla successiva pronuncia di questa stessa Corte adottata il 30 novembre 2006 nella "parallela" vicenda della SME - ove è stata dichiarata la incompetenza del Tribunale di Milano e disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PE - si lamenta la mancata consimile decisione - malgrado le eccezioni di incompetenza tempestivamente formulate e dedotte sino al giudizio in cassazione - da parte dei giudici a quibus, prospettandosi sul punto l'esistenza di un "errore di fatto". L'argomento che i ricorrenti invocano è presto detto. Tanto la vicenda SME che il processo cosiddetto IMI/SIR DO OR, infatti, avevano tratto origine dalle dichiarazioni rese da EF RI, la quale, in particolare, avrebbe fatto riferimento ad alcuni episodi nel corso dei quali il PR C. avrebbe consegnato allo UI, all'epoca magistrato in Roma, delle somme di denaro nel quadro di un contesto corruttivo: episodi ai quali la teste avrebbe assistito e che si erano realizzati, uno, presso lo studio dello stesso PR C., in Via Cicerone, e, l'altro, presso il circolo Canottieri Lazio;
dunque, entrambi a Roma. Facendo quindi leva su tali circostanze di fatto - presenti in entrambi i tronconi processuali - questa Corte, nella sentenza del 30 novembre 2006, aveva ravvisato in Roma il luogo di consumazione di una parte della azione penalmente rilevante, individuando quindi proprio nella capitale "l'ultimo (e unico) luogo utile agli effetti della norma di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1", escludendo conseguentemente la possibilità di fare ricorso al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3. L'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza del 4 maggio 2006, consisterebbe dunque nella circostanza di aver omesso di considerare che le dichiarazioni della RI, poste a fondamento della accusa e delle quali si sarebbe dovuto tenere conto agli effetti delle statuizioni sul problema della competenza territoriale, "consentivano di individuare - si legge nel ricorso del PR C. - due momenti rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione e cioè, due episodi di asseriti versamenti di somme di denaro al giudice corrotto o per sè o per altri suoi colleghi: momenti - si puntualizza - sicuramente collocabili a Roma e perciò idonei a radicare ivi la competenza territoriale".
L'assunto dei ricorrenti, agli effetti che qui rilevano, è però completamente fuori bersaglio sotto tutti i profili. Va anzitutto rilevato come, nei pur diffusi motivi di ricorso per cassazione a suo tempo rassegnati nell'interesse del PR C., del IF A. e del ME, abbia fatto totalmente difetto lo specifico risalto ora assegnato alle dichiarazioni dell'RI a proposito delle questioni sollevate in tema di competenza, sicché nessuno specifico onere motivazionale (e meno ancora di "percezione") poteva addebitarsi a tal proposito ai giudici di legittimità, posto che qualsiasi tema di fatto può trovare devoluzione in quella sede, nei rigorosi limiti in cui esso refluisca nel circoscritto ambito della violazione di legge - nella specie processuale - che viene denunciata. Ma anche a voler prescindere da tale preliminare - e pur sempre assorbente - rilievo, va smentita la stessa base "fattuale" della doglianza proposta, giacché la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario, non soltanto ha ampiamente sviluppato la delicata tematica inerente alla competenza per territorio, puntualmente evocando le ragioni per le quali dovevano essere disattese le eccezioni a tal proposito formulate dai ricorrenti, ma ha, per di più, evocato - in vari punti - proprio le dichiarazioni rese dalla RI, nei limiti, ovviamente, in cui esse avevano formato oggetto di disamina da parte dei giudici del merito e di conseguente censura in sede di legittimità. Nella richiamata pronuncia di questa Corte, infatti, si osserva come il riferimento alle varie problematiche connesse alla deposizione della RI risultasse "assolutamente distonico rispetto all'episodio corruttivo" inerente alla posizione del ME. "La teste OS EF, infatti - si legge al riguardo a pag. 165 della sentenza - aveva riferito di rapporti poco "limpidi" intrattenuti dal EV C. con ambienti giudiziari romani e, in particolare, con il giudice LL e con altri magistrati, di una lobby di magistrati sensibili alla corruzione, di alcune controversie civili in cui era interessata la Fininvest e gestite da EV C. in modo spregiudicato per assicurare l'esito favorevole delle stesse, ma nessun cenno aveva fatto - precisa ancora la sentenza - alla vicenda IMI/SIR e al giudice ET. La sentenza impugnata, d'altra parte (il riferimento è, ovviamente, alla sentenza di appello), pur dando atto dell'allarmante quadro d'insieme delineato dalla teste, non ne utilizza il narrato come prova della ritenuta corruzione del giudice ET, sicché le ampie riserve avanzate dal ricorrente EV C. su detta testimonianza sono prive di decisività ai fini che qui interessano". Dunque, non soltanto la Corte di cassazione non ha ignorato (ed ha, anzi, ben "percepito" e valutato) le dichiarazioni della RI, ma ne ha coerentemente ricondotto il risalto ad un quadro di riferimento generale, al di fuori di qualsiasi connotazione per così dire individualizzante sul piano della attribuibilità di fatti specifici, ritenendo quindi ininfluenti le "riserve" sulla relativa credibilità avanzate dalla difesa del PR C.. Che, dunque, sia poi lo stesso PR C. a lamentare, ora, che la Cassazione non abbia invece "creduto" alla RI ai fini della questione sulla competenza, è circostanza che, non solo fuoriesce all'evidenza dal tema dell'errore "percettivo", ma che finisce per suonare come irrisolvibile contradictio in adjecto, rispetto alla opposta deduzione sviluppata in sede di ricorso. D'altra parte, che le dichiarazioni rese dalla RI si presentassero, nel processo IMI/SIR, del tutto neutre agli effetti della questione sulla competenza, lo si deduce ulteriormente dalla stessa sentenza emessa nel processo SME - ove, pure, erano state proprio quelle dichiarazioni a determinare, come si è già ricordato, la pronuncia di incompetenza, con i parimenti ricordati effetti regressivi del procedimento - dal momento che proprio in quella sentenza si è ricordato come le già richiamate dichiarazioni della teste si riferissero a dazioni dirette dal corruttore al corrotto, diverse, quindi, dai "contatti illocalizzabili, anticipatori di un successivo deposito in banca, come nel caso affrontato nella recente sentenza di questa Corte del 4 maggio 2006, relativa alla vicenda IMI-SIR". Ancora più evanescente - e non poco contorta, alla luce delle varie produzioni e deduzioni difensive - si presenta la tesi, prospettata sempre dalla difesa del PR C., di ricondurre entro lo schema dell'errore di fatto la questione relativa al tema della nullità delle ordinanze che hanno disatteso la legittimità dell'impedimento parlamentare dell'imputato. È anzitutto pacifico, alla luce degli atti, che l'unico tema devoluto alla Corte di cassazione con i motivi di ricorso rassegnati sul punto, fosse rappresentato dall'impedimento prospettato nel corso della udienza preliminare, con particolare riferimento ad una diffusa ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano il 21 novembre 2001, con la quale era stata ritenuta corretta la scelta del Giudice per le indagini preliminari di negare il rinvio della udienza preliminare. L'altra ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale di Milano lo stesso giorno, vale a dire il 21 novembre 2001, e con la quale era stata disattesa la richiesta di rinvio per impedimento parlamentare del PR C. - ordinanza prodotta in copia dalla stessa difesa con nota del 10 maggio 2007 - non soltanto non ha formato oggetto di ricorso, ma in nessun caso avrebbe potuto essere riguardata alla stregua di "elemento di fatto" non delibato dal giudice di legittimità per errore di tipo "percettivo". La mancata proposizione di censure, infatti, non soltanto preclude qualsiasi risalto alla eventuale (ed ipotetica) contraddittorietà argomentativa tra le due pur coeve statuizioni, ma, soprattutto, non consente, sotto nessun profilo, di riesaminarne il contenuto. D'altra parte, neppure va sottaciuta la circostanza che, nella specie, a fronte delle peculiarità che connotavano in parte qua le dinamiche partecipative dell'imputato nella udienza preliminare rispetto al dibattimento, prima della riforma introdotta dalla L. n. 479 del 1999, sta anche una puntuale disamina, operata dai giudici a quibus,
circa l'assenza di concrete lesioni per il diritto di difesa in dipendenza dei mancati rinvii connessi alla attività parlamentare all'epoca svolta dal condannato. Dunque, il motivo di ricorso straordinario di cui ora si tratta, non soltanto si riferisce a tema ormai definitivamente precluso, e per di più scandito su presupposti comunque non delibatali alla stregua di "errore di fatto", ma appare essere totalmente destituito di fondamento anche nel "merito", stante il limpido e diffuso sviluppo argomentativo che la sentenza di questa Corte ha svolto al riguardo (v. pagg. 92 e segg. della sentenza stessa).
Le restanti deduzioni prospettate nei ricorsi del PR C., del IF A. e della ME, si risolvono, tutte, in sterili censure alla sentenza impugnata, posto che i ricorrenti, sotto lo schermo meramente labiale di pretesi errori di "percezione", si limitano, in realtà, a proporre una lettura alternativa delle acquisizioni processuali. Lettura, quella sollecitata, tanto più impraticabile in questa sede, in quanto già stigmatizzata nella stessa sentenza di questa Corte, laddove ha avuto modo di ribadire come il controllo della Cassazione sulla motivazione dei giudici di merito, raccordato come è al paradigma della manifesta illogicità, abbia "un orizzonte circoscritto" che non può certo sconfinare in una rivalutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata (v. pagg. 149 e segg.). Da qui la ritenuta inammissibilità di tutte le questioni di fatto che, ora, i ricorrenti nuovamente ripropongono sotto le mentite spoglie dell'errore di tipo "percettivo". Ad esempio, è di tutta evidenza che la tesi secondo la quale non vi sarebbe prova dei rapporti tra PR C. e ME prima del 24 aprile 1992 - data in cui risulterebbe il primo contatto telefonico tra i due agli atti delle intercettazioni - è circostanza che, non solo ha formato oggetto di controverse deduzioni difensive, ma è stata puntualmente esaminata in sentenza: sicché, è del tutto sterile, ai fini di quanto stabilisce l'art. 625 bis c.p.p., tentare di addurre quel dato come presunto errore percettivo del giudice, o, addirittura, censurare - come si prospetta nel ricorso del ME - la "logicità" della motivazione offerta sul punto nella sentenza di questa Corte. Identiche conclusioni si impongono anche per i rilievi che la difesa di PR C. svolge a proposito dell'epoca del commesso reato, posto che le osservazioni svolte al riguardo, si risolvono in una critica alla motivazione della sentenza di questa Corte, palesemente estranea (a prescindere da qualsiasi considerazione sulla relativa correttezza) al perimetro dell'error facti.
Allo stesso modo, lo scrutinio che la sentenza di legittimità ha condotto in merito alla tesi della cosiddetta millanteria (insistentemente dedotta a proposito dei documenti sequestrati preso lo studio del IF A.), esclude, per così dire, ontologicamente, il prospettato errore di fatto, posto che, alla stregua delle stesse deduzioni su cui si articolano le censure degli odierni ricorrenti, viene ad essere in concreto evocata nulla più che una non corretta valutazione dei fatti, asseritamente assecondata dalla mera "intuizione" circa il presunto collegamento fra gli imputati. Il che, se può indurre, al più, a suggerire spiegazioni diverse da quelle offerte dalla motivazione della sentenza adottata dai giudici del merito, non vale certo a legittimare una prospettazione di illogicità manifesta (come puntualmente ha osservato la decisione di questa Corte), e, men che mai, a consentire di configurare quell'ipotetico errore in termini di "vizio revocatorio", secondo l'icastica definizione offerta dal già richiamato art. 395 c.p.c., n.
4. A rilievi di ancor più radicale inammissibilità vanno incontro le doglianze prospettate nel ricorso proposto nell'interesse del ME. A proposito, infatti, delle censure inerenti alla questione sulla competenza, si enunciano, con ampia rievocazione di tematiche squisitamente riconducibili al merito del processo, tutta una serie di evenienze, perfettamente "percepite", scandagliate e valutate in sede di ricorso per cassazione, senza la possibilità, quindi, di una relativa riproposizione ultra iudicatum. D'altra parte, ed anche a voler concedere che singoli profili di "fatto" non fossero stati delibati nel giudizio di legittimità, in quanto prospettati in riferimento al punto dedicato alla responsabilità, e non a quello relativo alla competenza, non se ne potrebbe mai dedurre un vizio della relativa statuizione, posto che è onere della parte individuare l'area del devolutum, non soltanto per ciò che attiene al petitum, ma anche in relazione ai motivi su cui esso si fonda. È evidente, infatti, che, ove così non fosse, l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso - che la giurisprudenza di questa Corte annovera fra le ipotesi in cui è possibile, a determinate condizioni, il rimedio del ricorso straordinario (Cass., Sez. 4^, 8 marzo 2006, Petrucci;
Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2005, Nahmad;
Cass, Sez. 1^, 3 novembre 2004, Terranova;
Cass., Sez. 4^, 21 giugno 2004, Baini;
Cass., Sez. 6^, 24 ottobre 2002, Laurendi;
Cass., Sez. un., 30 aprile 2002, Basile, cit.) - finirebbe per equivalere all'omesso esame di un profilo (rilevabile, ma non devoluto) di un motivo di ricorso ritualmente esaminato.
Quanto, poi, alla pretesa sussistenza di ulteriori errori di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza di questa Corte in punto di responsabilità del ME, basta davvero poco per avvedersi di come l'intera gamma degli enunciati, si fondi su una artificiosa correlazione, non di fatti, ma di singole valutazioni sui fatti;
al punto da rendere ardua la stessa teorica configurabilità di un errore, financo sul piano della metodica logico-deduttiva. La stessa faticosa lettura delle censure, infatti, tradisce l'articolato raccordo che esse intenderebbero tracciare, tra ciò che le sentenze di merito e quella di legittimità avrebbero implicitamente o esplicitamente affermato a proposito di singoli - e non sempre centrali - momenti di ricostruzione della vicenda, e le pretese aporie che da esse sarebbero scaturite. Ma tutto ciò - come è ovvio - non soltanto è incompatibile con il carattere di "assoluta evidenza" che l'errore percettivo deve presentare, accanto ai relativi connotati di decisività (che per la verità il ricorrente totalmente oblitera), ma risulta pure estraneo agli stessi confini entro i quali potrebbe in ipotesi prospettarsi un vizio di illogicità, censurabile in cassazione (si vedano, in particolare, le deduzioni svolte nel ricorso straordinario a proposito delle disponibilità finanziarie del ME, a fronte della analitica ricostruzione offerta al riguardo dalla sentenza oggetto del presente ricorso). Del pari priva di qualsiasi consistenza è la conclusiva censura relativa al preteso travisamento della testimonianza dell'avv. Poncet, della quale si fa cenno a pagg. 102 e segg. del ricorso per cassazione;
il tema, infatti, ha formato oggetto di implicita valutazione da parte della sentenza oggetto del presente ricorso, nella parte in cui - reputando del tutto esaustiva la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici del merito - ha ritenuto "in fatto", e dunque estranee al sindacato di legittimità, le doglianze formulate nel ricorso dello stesso ME "circa la ritenuta riconducibilità delle disponibilità finanziarie" del medesimo "nel periodo febbraio 1990 - dicembre 1993 alla pattuizione corruttiva" (v. sentenza a pag. 161 e segg.). Altrettanto è a dirsi, infine, per ciò che attiene alla "interpretazione", in chiave difensiva, delle "bozze" e degli "appunti" oggetto di sequestro, sui quali il ME ha insistito tanto in sede di ricorso che di memoria, nel tentativo di prospettare la riferibilità di tale documentazione ad una "mis en scene" o per screditare l'attendibilità dell'ACAMPORA: ciò perché, entrambi tali aspetti, ora impropriamente evocati come altrettanti errori di fatto, hanno formato oggetto di ampia disamina e di motivato apprezzamento nel giudizio di cognizione, considerato che l'intero compendio motivazionale adottato dai giudici del merito per asseverare la responsabilità del predetto (ivi compresa, come si è accennato, anche la questione della cosiddetta millanteria), è stato poi sottoposto a puntuale e più che esauriente scrutinio nel corso del giudizio di legittimità (v. pagg. 152 e segg. della sentenza di questa Corte), alla luce, anche, delle più significative doglianze - peraltro stigmatizzate, perché prevalentemente in fatto - prospettate al riguardo in sede di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro mille, alla luce dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. I ricorrenti devono altresì essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.I.R. S.p.A. e della parte civile San LO I.M.I. S.p.A., ora Intesa San LO S.p.A., che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi Euro seimila, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.I.R. S.p.A. e della parte civile San LO I.M.I. S.p.A., ora Intesa San LO S.p.A., che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro seimila, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007