Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625 -bis, cod. proc. pen., anche l'imputato (o il responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Ricorso straordinario per errore materiale o di fattoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 2 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2010, n. 26485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26485 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 27/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 687
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 46537/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., proposto da:
HI PP n. a Fasano il 3.12.1938;
avverso la sentenza n. 20524/09 in data 16 aprile 2009, depositata il 15 maggio 2009, della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa nei suoi confronti nel procedimento R.G. n. 1555/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
HI PP, ricorre ex art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro la sentenza in data 10 giugno 2004 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati ascrittagli (artt.380 e 353 c.p.) per intervenuta prescrizione, condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La sentenza di primo grado, pronunciata dal Pretore di Brindisi in data 15 ottobre 1998, aveva assolto il HI dai predetti reati con la formula "perché il fatto non sussiste".
Con sentenza in data 24 gennaio 2001, la Corte di appello di Lecce, pronunciando sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, e dalle parti civili, dichiarava inammissibile l'impugnazione delle parti civili per tardività e, sull'appello del P.M., dichiarava non doversi procedere nei confronti del HI per intervenuta prescrizione dei reati.
Con sentenza in data 5 novembre 2002, la Corte di Cassazione, sul ricorso del HI, annullava la predetta sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Taranto, osservando che, a fronte di una sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello, investito del ricorso del Pubblico Ministero, poteva riformare la sentenza applicando la prescrizione solo dando congrua motivazione del suo convincimento, mentre nella specie la sentenza impugnata era carente sul punto.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 10 giugno 2004, dichiarava non doversi procedere nei confronti del HI in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, e condannava il medesimo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separato giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il HI, deducendo, tra l'altro, che la Corte di Appello, pur avendo dichiarato la prescrizione dei reati, lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, statuizione che non avrebbe potuto essere adottata, atteso che in primo grado egli era stato assolto con formula piena e che l'appello delle parti civili era stato dichiarato inammissibile.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ha rilevato che la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile doveva ritenersi corretta, in forza dell'art. 576 c.p.p., che, come, osservato anche dalle Sezioni unite con la sentenza dell'11 luglio 2006 n. 25083, conferisce al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo civile della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Nel ricorso ex art. 625 bis c.p.p., proposto dal HI premesso che anche in caso di condanna al risarcimento dei danni deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, rileva nel merito che la Corte di Cassazione, evocando il dettato dell'art. 576 c.p.p., era incorsa in un evidente errore di fatto, dato che nella specie l'appello della parte civile era stato dichiarato inammissibile con la prima sentenza di appello, sicché in mancanza di una valida impugnazione della parte civile, il giudice di rinvio, investito esclusivamente dalla questione relativa al capo penale a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'imputato, non avrebbe potuto statuire sulla responsabilità civile, non potendo nella specie essere fatta applicazione dell'art. 578 c.p.p., posto che ne' in primo ne' in secondo grado era stata affermata la responsabilità dell'imputato.
DIRITTO
Appare evidente che la Corte di Cassazione, con la sentenza qui impugnata, nell'enunciare l'esatto principio di diritto secondo cui l'art. 576 c.p.p., conferisce al giudice di appello, su impugnazione della parte civile, il potere di decidere sul capo civile della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, è incorsa in un errore di fatto, non essendosi avveduta che nella specie ogni statuizione sull'azione civile era preclusa, dato che l'appello delle parti civili contro la sentenza assolutoria di primo grado era stato dichiarato inammissibile per tardività. Questo errore è stato decisivo, perché il ricorso dell'imputato avverso la statuizione di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, fondato appunto sul rilievo che tale statuizione era preclusa dall'inammissibilità dell'appello da queste proposto, è stato rigettato, e su tale capo si è dunque formato il giudicato.
Occorre peraltro esaminare la questione se l'imputato sia legittimato ad attivare la procedura del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., anche quando l'errore di fatto determini la sua condanna per la responsabilità civile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti divergenti.
Sez. 3^, 28 gennaio 2004, ON ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., può avere ad oggetto esclusivamente sentenze di condanna ad una sanzione penale (nella specie, escludendosi la rilevabilità con tale mezzo di un ricorso di un errore di fatto incidentale sul diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione); e nello stesso senso si è espressa Sez. 1^. 3 dicembre 2008, Gava, in una fattispecie del tutto simile alla presente, in cui si verteva su un errore di fatto che inficiava le statuizioni civili in presenza di una causa di estinzione del reato. Per contro, Sez. 1^, 12 febbraio 2003, Nosari, ha affermato che alla proposizione del ricorso straordinario è legittimato anche il soggetto che per effetto di esso risulti condannato solo agli effetti civili.
La Corte ritiene di aderire a questo secondo indirizzo. Secondo l'art. 625 bis c.p.p., comma 1, è ammessa a favore del "condannato" la richiesta per la correzione di un errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. Pacifico essendo che il termine "condannato" è giuridicamente oltre che semanticamente, riferibile alle statuizioni sull'azione penale come a quelle sull'azione civile, va in primo luogo rilevato, dal punto di vista formale, che nessuna delle disposizioni contenute nei successivi commi dell'articolo qualifica in senso restrittivo, e cioè come riferibile al capo e ai punti penali, la statuizione di "condanna".
Se si vogliono superare gli aspetti terminologici, in quanto in ipotesi non decisivi, e venire a quelli che attengono alla ratio dell'istituto, pur tenendo nel dovuto conto la collaborazione della norma in esame nell'ambito del codice di procedura penale, occorre partire dalla considerazioni che il giudice penale emette pronunce di condanna non solo per la responsabilità penale ma anche per quella civile, ove la relativa azione sia stata esercitata in sede penale mediante costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 74 c.p.p. e ss, in relazione a quanto previsto dall'art. 185 c.p.. Per l'azione civile esercitata in sede propria all'accertamento dell'errore di fatto soccorre l'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; e se l'art. 625 bis c.p.p., si intendesse come riferibile solo all'errore di fatto incidente su una statuizione di condanna sul capo penale, sarebbe irragionevolmente preclusa al soccombente rispetto all'azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale (nei confronti dell'imputato ed eventualmente del responsabile civile) qualsiasi possibilità di far valere l'errore di fatto, in ipotesi decisivo, che si annidi in una pronuncia della Corte di Cassazione. Per le suddette ragioni letterali e logico - sistematiche va dunque affermato il principio di diritto per cui può promuovere ricorso straordinario a norma dell'art. 625 bis c.p.p., anche l'imputato (o il responsabile civile ex art. 83 c.p.p.) condannato, per errore di fatto prodottisi nella decisione della Corte di Cassazione, al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Stante l'errore di fatto, come sopra accertato, in applicazione dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, va revocata la sentenza impugnata e conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza in data 10 giugno 2004 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Revoca la sentenza impugnata.
Annulla senza rinvio la sentenza di data 10 giugno 2004 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010