Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Sono esclusi dall'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 non solo i reati aggravati dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, ma anche i reati di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654, trattandosi di reati realizzati per le medesime finalità di cui alla menzionata aggravante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2008, n. 41266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41266 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1338
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 020553/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MB Oetzer, N. il 30/11/1973;
avverso ORDINANZA del 7/05/2007 Tribunale di Bolzano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero SAVANI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Mario IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
MB ZE al quale con sentenza del Tribunale di Bolzano del 8 luglio 2005 è stata applicata la pena ex art. 444 e segg. c.p.p. per i delitti:
1) di cui alla L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 3;
2) L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1;
3) artt. 81 cpv., 594, 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1 e L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1;
4) L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, lett. a) e b);
ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza emessa da quel Tribunale, quale giudice dell'esecuzione sulla sua opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del Pubblico Ministero di applicazione dell'indulto di cui alla L. 241/06. Il Tribunale g.e.;
rilevato che l'istanza del Pubblico Ministero era stata rigettata in quanto sarebbe stato ostativo all'applicazione dell'indulto il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. e) che esclude dal beneficio i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1993, art. 3, comma 1 convertito in L. n. 203 del 1993, dato atto che l'opponente aveva osservato che tale aggravante era stata contestata solo per il delitto indicato al punto 3) e che di conseguenza si sarebbe dovuta operare una scissione fra i diversi reati uniti dalla continuazione per i quali era intervenuta applicazione della pena, al fine di applicare l'indulto alla pena relativa ai reati per cui non era stata contestata l'aggravante ostativa, ha rigettato l'opposizione osservando che l'aggravante della discriminazione per motivi razziali permea tutti i reati contestati al MB e, nella sostanza, è ostativa dell'applicazione dell'indulto per tutti.
Con il ricorso il MB deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe operato un'interpretazione estensiva della norma applicata a fattispecie non previste. Infatti l'esclusione dall'indulto opera, secondo il ricorrente, in relazione alle pene inflitte per reati comuni qualora sia stata contestata l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1993, citato art. 3, comma 1 e non altri reati previsti dalla L. n. 654 del 1975, per i quali l'aggravante non è stata contestata. La mancanza di rituale contestazione impediva che operasse l'esclusione dall'indulto delle pene inflitte, non essendo consentita un'interpretazione analogica in malam partem della norma della L. n. 241 del 2006. Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che ritenere essenziale il dato della contestazione dell'aggravante determinerebbe un'ingiustificata esclusione dall'area di operatività del divieto di tutti i reati previsti dalla L. n. 654 del 1975, art. 3 commessi con le stesse modalità e per le stesse finalità codificate nella circostanza suddetta che devono ritenersi inclusi nel divieto. Non vale rilevare che il divieto riguarderebbe solo i reati comuni aggravati perché commessi per motivi di discriminazione razziale e non quelli che si consumano ponendo in essere proprio i comportamenti che costituiscono l'elemento fattuale dell'aggravante in questione. Il riferimento all'aggravante in parola secondo il Procuratore Generale funge da riferimento identificativo di un particolare fenomeno criminale originato da motivi di odio razziale che per la sua preoccupante recrudescenza e per il notevole allarme suscitato il legislatore ha voluto colpire nel dettare le disposizioni di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. e) escludendo dall'indulto le pene irrogate per reati che di tale fenomeno siano manifestazioni. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La L. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 17 marzo del 1966, ha previsto, all'art. 3, alcune ipotesi di reato in attuazione delle disposizioni dell'art. 4 della convenzione, secondo cui gli Stati contraenti erano impegnati a condannare ogni propaganda ed ogni organizzazione ispirate a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendesse di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della convenzione stessa, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere ne' alle pubbliche autorità, ne' alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale. La L. n. 654 del 1975, citato art. 3 nel testo sostituito dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 1993, n. 205, e successivamente modificato, ma non in parti che rilevino ai fini del presente provvedimento, dalla L. n. 85 del 2006, art. 13 punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitamento a commettere o la commissione di violenze o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la promozione o partecipazione ad organizzazioni, associazione, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 1993, n. 205 - che come osservato più sopra, con l'art. 1 ha modificato la L. n. 654 del 1975 sostituendone la norma incriminatrice dell'art.
3 - ha poi ritenuto di dover ampliare l'area di tutela penale da tutti quei comportamenti già costituenti reato ai sensi della citata disposizione, mediante la previsione (con l'art. 3) di una specifica aggravante per i reati comuni che venissero realizzati per le medesime finalità discriminatorie o per l'agevolazione degli organismi vietati dalla norma incriminatrice, posta in esecuzione degli specifici impegni internazionali assunti dallo Stato. La L. n. 241 del 2006, di concessione dell'indulto, ha previsto all'art. 1, comma 2, lett. e) l'esclusione dal beneficio delle pene inflitte per i reati per i quali "ricorre" la circostanza aggravante di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3 convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 1993, n. 205; con la previsione dell'esclusione il legislatore ha ritenuto quindi che l'aver agito per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, fosse rappresentativo di un fenomeno criminale che non meritava indulgenza ed il condono della pena.
Peraltro una tale formula legislativa è rappresentativa anche dei comportamenti che, come s'è rilevato, il legislatore alla L. n. 654 del 1975, art. 3 modificato proprio dalla L. n. 203 del 1993, ha ritenuto di per sè meritevoli di pena quali autonome ipotesi di reato, così che si deve ritenere che la norma quando esclude l'applicabilità dell'indulto se "ricorre" l'aggravante non si riferisce esclusivamente all'avvenuta formale contestazione ed operatività dell'aggravante in relazione a reati comuni, ma ha riguardo all'esistenza di comportamenti realizzati per le finalità sopra indicate, significando che l'area di esclusione dall'indulto sta nella sostanza dell'aggressione al bene protetto dalla previsione normativa con comportamenti che la legge prevede tanto come costituenti reato, quanto come aggravante dei reati comuni nel caso in cui siano connotati da quelle specifiche finalità. In sostanza, l'interpretazione data dal Tribunale alla norma di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. e) si sottrae alle censure del ricorrente poiché non ha esteso analogicamente in malam partem l'area di esclusione dal beneficio a situazioni di fatto non previste dalla norma, ma ha semplicemente evidenziato il contenuto sostanziale dell'espressione "ricorre", utilizzata dal legislatore per riferirsi a tutte le situazioni di fatto realizzate per i fini espressamente indicati, sia che costituiscano autonome ipotesi di reato o circostanze aggravanti.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del MB al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008