Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
Non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione assunta in assenza del difensore, non ancora comparso, e in accoglimento di una richiesta di anticipazione della trattazione avanzata da altro difensore, precisando che sussiste l'onere di essere presenti in udienza sin dall'ora stabilita per il suo inizio, senza che l'inserimento del processo in una prefissata posizione dell'elenco numerico predisposto per gestirla determini un vero e proprio ordine di chiamata su cui possa farsi affidamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44637 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1632
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 27047/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario presentato da:
ST AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte di cassazione, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per il condannato l'avv. MARCHESE Leopoldo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Seconda sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato, tra gli altri, da AR NG avverso la pronuncia di secondo grado del 03/11/2011 con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva riformato, esclusivamente in punto di rideterminazione della pena, ed aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Lamezia Terme di condanna del prevenuto in relazione ai reati di usura e di estorsione aggravata.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario lo NG, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Marchese Leopoldo, il quale si è doluto che la decisione era stata adottata dalla Corte sulla base di un errore di fatto, per avere chiamato e tratto il processo, nel corso della fissata udienza del 06/02/2013, alle ore 10,15, accogliendo una richiesta "di anticipazione" avanzata dal difensore di uno degli altri ricorrenti, ed in assenza del predetto avv. Marchese, non ancora giunto nell'aula, benché nell'avviso di fissazione, notificato a tale difensore, l'inizio dell'udienza fosse stato previsto per le ore 10,00 ed il processo dello NG fosse stato inserito nell'elenco con il numero d'ordine 21 tra quelli che sarebbero stati chiamati in quella udienza.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del relativo motivo.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Le Sezioni Unite hanno precisato che: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilità di alcun errore di fatto nel procedimento svoltosi dinanzi alla Seconda sezione penale di questa Corte nel processo a carico dell'odierno ricorrente, tenuto conto che quel Collegio ritenne, da un lato, che la fissazione del processo fin dalle ore 10,00 avrebbe imposto al difensore di essere presente a quell'ora di inizio dell'udienza e che, da altro lato, l'indicazione di ciascun processo in un elenco numerico ha solamente la funzione di dare un ordine allo svolgimento dell'udienza, senza che su quell'elencazione i difensori delle parti private possano fare oltremodo affidamento, essendo ben possibile che la chiamata di un processo venga anticipata per soddisfare esigenze di urgenza (come nella specie era accaduto, avendo uno dei difensori di quel processo rappresentato di essere stato colpito da un lutto familiare) e trattato in assenza degli altri difensori che non siano ancora comparsi.
Si tratta, all'evidenza, di un giudizio valutativo di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte di cassazione, giudizio il cui esito non è stato condiviso dall'odierno ricorrente, rispetto al quale, dunque, sarebbe stato astrattamente ipotizzabile un errore di giudizio ma non anche quell'errore di fatto, basato su una fuorviata rappresentazione percettiva, che può giustificare la proposizione di una ricorso straordinario ai sensi del citato art. 625 bis c.p.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013