Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44637
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Sentenza 31 ottobre 2013

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Non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione assunta in assenza del difensore, non ancora comparso, e in accoglimento di una richiesta di anticipazione della trattazione avanzata da altro difensore, precisando che sussiste l'onere di essere presenti in udienza sin dall'ora stabilita per il suo inizio, senza che l'inserimento del processo in una prefissata posizione dell'elenco numerico predisposto per gestirla determini un vero e proprio ordine di chiamata su cui possa farsi affidamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44637
    Data del deposito : 31 ottobre 2013

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