Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso).
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L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
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La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2013, n. 48571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48571 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/11/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 1512
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 4675/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER DO N. IL 28/10/1940;
avverso l'ordinanza n. 287/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NE IC avverso l'ordinanza in data 5.10.2010 della Corte di Appello di Napoli con cui veniva dichiarata inammissibile la richiesta del NE volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'1.7.1994 al 29.1.1995, per i reati di cui agli artt. 416 bis, 110 e 81 cpv. e art. 629 c.p., commi 1 e 2; art. 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2; art. 110, 117, 214 e
81 cpv. c.p. dai quali era stato poi assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Nola. La reiezione dell'istanza era motivata dalla ritenuta mancanza di valida procura speciale in capo al difensore, avv. Angelo Peluso, che aveva presentato l'istanza, sottoscritta solo dal predetto.
Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere l'invalidità della procura speciale rilasciata.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Cass. pen., sez. 6, 3.11.1998, n. 4327, P.C. in proc. Pasqualin, Rv. 213584).
Sulla medesima scia si è posta questa Sezione (n. 14863 del 3.02.2004, Rv. 228595) laddove ha ritenuto che "Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale "ad litem" alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv. (...) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile)" Ed ancora: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato nel mandato "ad litem" apposto a margine dell'istanza" (Cass. Sez. 4, n. 40293 del 10.6.2008, Rv. 241471). Insomma le "irritualità" riscontrate dall'ordinanza impugnata nella procura speciale rilasciata (mancata attinenza con la fattispecie penale conclusasi con la sentenza assolutoria, in quanto redatta su un foglio a parte solo materialmente collegato al ricorso ritenuto non costituire parte integrante dell'incarto dell'istanza perché privo del numero di pagina e rilasciata due anni prima del ricorso che, a sua volta, era privo di data: vedila riportata nell'ordinanza) non possono ritenersi tali da inficiare la validità della procura stessa laddove si appalesano, piuttosto, mere imprecisioni formali nemmeno tanto gravi (la procura fu presentata contestualmente all'istanza e quindi inequivocabilmente riferita a quell'atto) che, alla luce della richiamata interpretazione sostanzialistica della volontà della parte, consentono comunque di escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte conferente la procura. Questa, anzi, a ben vedere, è ineccepibile, laddove viene specificatamente indicata la finalità del rilascio "perché in suo nome e per conto proponga e presenti il suddetto ricorso". Quanto all'antecedenza della data del rilascio della procura (11.1.2007) a fronte di quella di presentazione del ricorso (27.11.2008), la detta circostanza è del tutto irrilevante, alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 37 disp. att. c.p.p., con riferimento alla procura speciale rilasciata in via preventiva. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013