Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena costituisce un atto dispositivo personalissimo dell'imputato, la cui volontà deve necessariamente essere espressa personalmente, ovvero, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Fattispecie in cui nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi nella contumacia dell'imputato, il difensore aveva richiesto ed ottenuto il patteggiamento senza essere fornito di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2009, n. 23804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23804 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/05/2009
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1135
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 5223/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ ON, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 17.12.08 del GUP presso il Tribunale di Napoli;
udita la relazione del Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
letta la requisitoria del P.G., Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA
1 - IZ ON ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., denunciando la violazione degli artt. 122, 177, 178, 444 e 446 c.p.p., in quanto il relativo giudizio si era svolto in contumacia di esso imputato e il difensore, che aveva avanzato ed ottenuto il patteggiamento, non era fornito di procura speciale.
2 - Il ricorso è fondato.
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite;
pertanto, la volontà dell'interessato deve necessariamente essere espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale (v. tra le tante: sez. 5^, sentenza n. 1369 del 13.3.2000, rv. 216361, Di Pietro). Risulta dagli atti che il difensore dell'imputato alla udienza preliminare non era fornito di procura speciale per il patteggiamento e che l'imputato era contumace.
Sussiste di conseguenza la violazione di legge dedotta dal ricorrente.
3 - Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009