Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato nel mandato "ad litem" apposto a margine dell'istanza.
Commentari • 3
- 1. Vittime di Errori Giudiziari e di Ingiusta detenzioneAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 gennaio 2024
- 2. Ingiusta detenzione, indispensabile procura speciale (cass. 25082/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2023
L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
Leggi di più… - 3. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2008, n. 40293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40293 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1315
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 44347/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ER, n. il 12.02.1970;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA emessa in data 15.06.2004 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH;
Lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione presentata da LL ER per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 16.04.1993 al 31.12.1993, perché imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 da cui era stato assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., dal Tribunale di Gela "per non aver commesso il fatto".
1.2.- La Corte di Appello di Caltanissetta, osservato preliminarmente che la citata domanda di riparazione era stata presentata dal difensore di LL ER, giusto mandato ad EM apposto a margine della istanza, ne dichiarava la inammissibilità, per assenza di procura speciale nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p.. 2. - Avverso detta ordinanza prone ricorso per Cassazione il difensore dell'LL, deducendo, con un unico motivo, la erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b). Lamenta, in particolare che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della idoneità della procura alle liti - rilasciata dal richiedente con sottoscrizione apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio e avvalorata dalla certificazione del difensore - ai fini della rituale instaurazione del rapporto processuale.
3.- Il ricorso è fondato.
3.1. - A margine della istanza di riparazione per ingiusta detenzione è apposta la seguente formula PROCURA SPECIALE: Io sottoscritto AL ER, nomino e costituisco mio procuratore speciale l'avv. Ventura Giacomo perché mi rappresenti e difenda nell'odierno giudizio e nei gradi conseguenti", sottoscritta dal richiedente e certificata dal difensore.
3.1.1. - Se è vero che la formula adottata non è in sè idonea a rappresentare una procura speciale ad EM (in quanto priva delle formalità previste dall'art. 122 c.p.p.), la sua formulazione e apposizione a margine dell'atto introduttivo deve indurre, nel caso di specie, ad una interpretazione sostanzialistica, intendendo che la parte abbia inteso non solo effettuare la nomina, ma anche conferire al difensore quei poteri necessari a far valere il diritto alla riparazione, ovvero all'esercizio di una azione civile nel processo penale e, dunque, lo ius postulandi (cfr. Cass. Sez. 4, 03.02.2004, n. 14863, Micucci, rv. 228595: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale ad EM alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte, costituita dalla espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv.(...) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile). Sempre in virtù dello stesso principio di conservazione degli atti, questa Corte ha ritenuto che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero del difensore munito di procura speciale, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendoli tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte (Cass., Sez. 6, 03.11.1998, n. 4327, p.c. in proc. Pasqualin, rv. 213584: fattispecie in cui l'imputato aveva eccepito la inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso per Cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall'art. 122 c.p.p. in una situazione in cui a margine del ricorso per Cassazione era apposta la seguente dizione: "nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel presente giudizio........l'Avv. ...).
3.1.2. - Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suddetti condivisi principi, non appare affatto compromessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Caltanissetta, la finalità - voluta dalla legge - di garantire l'autenticità della iniziativa e la sua diretta ed inequivoca derivazione dalla volontà dell'interessato, essendo, anzi, l'intento legislativo quello di favorire le istanze riparazione e non già di porre ostacoli (sia pure solo formali) sul loro percorso, e ciò in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale.
Invero, il mandato apposto a margine del ricorso appare del tutto rappresentativo di una volontà cogente di chi ricorre e della attribuibilità di detta volontà alla parte (LL ER) che deduce di aver indebitamente subito l'ingiusta detenzione. 3.2. - Devesi conclusivamente annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008