Sentenza 20 novembre 2009
Massime • 1
Non assume rilievo, ai fini della legittimità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica l'omessa precisazione, in riferimento al fatto criminoso di associazione per delinquere per cui si procede, del ruolo associativo dei vari sottoposti ad indagine, se meri partecipi o partecipi qualificati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2009, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/11/2009
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1583
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 024433/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Trapani;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 28.5.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dr. Bronzini Giuseppe;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 3.6.2009, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da IA TI nato ad [...] il [...] indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 476 c.p., annullava l'ordinanza del 29.4.2009 di custodia cautelare del detto TI e disponeva l'immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.
Il Tribunale rilevava che a carico del TI i gravi indizi consistevano in alcune intercettazioni telefoniche che però erano inutilizzabili in quanto dalla richiesta del PM non emergevano elementi specificamente indicati che potessero integrare dell'art.416 c.p., comma 1 e non il mero capoverso per il quale l'art. 266 c.p.p. escludeva le disposte intercettazioni.
Per il reato di falso il Tribunale rilevava che non si poteva ritenere la sussistenza dei gravi indizi per quanto riguarda la redazione del certificato medico rilasciato dal ricorrente a SO ET in quanto l'ipotesi accusatoria si fondava solo sulla diversa entità tra i danni attestati dal ricorrente e quelli accertati nell'immediatezza dei fatti dal pronto soccorso. Analogo discorso deve farsi per il certificato rilasciato in favore del IR IN perché la diversità di patologie tra quelle riscontrate al pronto soccorso e quelle accertate dal medico ricorrente poteva dipendere da un errore compilativo commesso proprio dal pronto soccorso.
Nel ricorso del PM si allega che il GIP sul punto delle intercettazioni, in sede di autorizzazione , aveva esplicitamente motivato richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le intercettazioni in sede di fase iniziale di indagine possono essere espletate con un richiamo indistinto all'art. 416 c.p. in quanto proprio le dette indagini sono dirette a stabilire in concreto il ruolo svolto dall'indagato. Il Tribunale, pur dando atto di conoscere questo orientamento, lo aveva disatteso in modo immotivato. Peraltro nella richiesta di intercettazione il PM aveva allegato elementi tali da configurare un ruolo promotore nell'associazione del ricorrente il cui ruolo era determinante nella liquidazione di danni non effettivi sulla base di certificati medici stilati ad hoc dal TI e dal ZZ coindagato. Per altri coindagati il Tribunale del riesame aveva confermato le misure cautelari senza porsi il problema della utilizzabilità delle disposte intercettazioni. Per quanto riguarda il reato di falso si rilevava che il sistema seguito dal gruppo di indagati cosi come accertato dalle indagini svolte e dai pedinamenti effettuati consisteva, a fronte di modesti incidenti cosi come emergevano dalla diagnosi dai ricoveri al pronto soccorso, nell'attestazione da parte del TI e del ZZ come medici pubblici ufficiali presso strutture ospedaliere dell'aggravamento delle lesioni con la prescrizione di costosi cicli di fisioterapia eseguiti in un centro gestito da altro coindagato. Ora nel caso della SO si era attestato l'assoluta sproporzione tra l'incidente e i danni conseguenti come accerti al Pronto soccorso e la diagnosi del ricorrente. Era stato accertato (attraverso pedinamenti ed osservazioni) che la SO non si era mai recata al ciclo di fisioterapia. Analoga sproporzione era stata accertata nel caso del sig. PE.
Si rileva che mentre il Tribunale aveva rilevato solo una sproporzione tra le diagnosi, ma in realtà era stata accertata una oggettiva incompatibilità tra quanto accertato dal Pronto soccorso e quanto attestato dal ricorrente e dal ZZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Circa la dedotta questione di inutilizzabilità delle intercettazioni va richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale nella fase delle indagini preliminari, allorquando la situazione non si presenta del tutto chiara la contestazione ha carattere "indistinto" con riferimento al primo e all'art. 416 c.p., comma 2 dovendosi poi specificare il ruolo avuto dall'indagato con gruppo associativo (Cass. n. 784/2000) che questa Corte condivide pienamente. Le ragioni addotte dalla Corte portano ad valorizzare il solo letterale, mentre la Corte ha offerto ulteriori argomentazioni di ordine funzionale ed ordinamentale per interpretare il dato normativo in modo da realizzare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze garantistiche perseguite dalla norma e quelle connesse alle necessità investigative nella fase iniziale degli accertamenti. Peraltro dalla dinamica dei fatti e dalle accuse mosse al TI non sembra che sia stato ipotizzato un ruolo meramente partecipativo e secondario all'associazione di cui si parla, posto il ruolo cruciale e determinante che il dott. TI vi esercitava. Per quanto riguarda i reati di falso (per i quali il Tribunale ha ritenuto non sussistere i gravi indizi di colpevolezza) la motivazione non appare congrua ne' logicamente coerente poiché si limita a ricordare il dato oggettivo di una disparità definita " sproporzione" di diagnosi tra quelle eseguite dal Pronto soccorso e quelle redatte a cura dell'indagato, mentre - come sottolineato con puntuale riferimento agli atti nel ricorso del PM - le diagnosi ascrivibili al ricorrente e menzionate nell'ordinanza impugnata sembrano oggettivamente incompatibili con quanto in precedenza riscontrato, al punto che la sig.ra SO non si è mai recata ai corsi di fisioterapia prescritti.
Pertanto deve annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame, sui punti prima ricordati, al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010