Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 2
In caso di concorso anomalo nel reato, il riconoscimento della diminuente a chi volle quello meno grave esclude la contestuale applicazione, in suo favore, del regime della continuazione tra i più reati commessi, in quanto esso è preclusivo della simultanea sussistenza di una previa programmazione unitaria dei fatti criminosi, sorretta da una volizione piena e non soltanto dalla prevedibilità dell'evento diverso o ulteriore.
Il giudice d'appello che, investito d'impugnazione del P.M. avverso sentenza d'assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato, non ne abbia ancora pronunciato l'inammissibilità ai sensi della Legge n. 46 del 2006, legittimamente decide su di essa a seguito della sopravvenuta sentenza n. 320 del 2007 della Corte cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 443 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 25938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25938 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 923
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008868/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS AB NO N. IL 12/01/1971;
2) OR CE IC N. IL 15/10/1967;
3) OR CO N. IL 11/01/1963;
avverso SENTENZA del 16/11/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per ET limitatamente alla denunziata continuazione;
rigetto dei ricorsi nel resto.
Uditi i difensori avv. Managò, Cacciola, Naso e Colaleo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'esito del duplice giudizio di merito, avendo quello di secondo grado parzialmente riformato la pronuncia del Gup di Brescia in data 16.10.2006, la Corte d'assise d'appello territoriale con sentenza 16.11.2007 dichiarava ET BI OL colpevole di concorso in rapina aggravata ai danni di TI AR e NO UC (esclusa la sottrazione dell'auto BMW) e di omicidio volontario in persona del TI (escluso il nesso teleologico) e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti della rapina, della diminuente del concorso anomalo (art. 116 c.p., comma 2) e di attenuanti generiche per l'omicidio, lo condannava alle separate pene di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400,00 - di multa per il primo reato, e di anni 6 e mesi 8 di reclusione per il secondo, e così complessivamente alla pena di anni 9, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400,00 - di multa, nonché alle pene accessorie di legge. Tale pena veniva quindi dichiarata condonata (ex L. n. 241 del 2006) nella misura di anni 3 di reclusione e dell'intera pena pecuniaria. Con la stessa sentenza per gli stessi reati, ed anche per il reato di porto illegale di armi e munizioni, UG EL ME veniva condannato alle separate pene di anni 16 di reclusione per i delitti, ritenuti avvinti in continuazione, di rapina aggravata ed omicidio volontario, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, e di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 - di multa per il reato in materia di armi e munizioni, e così complessivamente alla pena di anni 17, mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 - di multa, nonché alle pene accessorie di legge.
Infine UG OC veniva condannato per il reato di porto illegale di armi e munizioni alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 - di multa.
Il ET e UG EL ME venivano quindi condannati al risarcimento dei danni, più spese di lite, in favore della costituita parte civile.
La ricostruzione in fatto non è controversa per quello che riguarda la materialità dell'episodio da cui origina il processo:
alle 20 circa del 21.05.1997 in Padenghe sul Garda, nel parcheggio dell'hotel "West Garda", TI AR e NO UC venivano aggrediti da tre uomini armati e rapinati degli orologi che portavano con sè per eventuale vendita;
ad un accenno di reazione del TI, questi veniva ucciso con un colpo d'arma da fuoco che lo raggiungeva all'ascella sinistra.
I rapinatori quindi si allontanavano con l'auto BMW della vittima, con una LA MA rubata poco prima in un paese vicino e (probabilmente) con una terza auto.
Tali prime due auto venivano poi ritrovate entrambe abbandonate e bruciate in una non lontana zona di campagna.
Quanto alle armi ed alle munizioni, le stesse erano state rinvenute nel Febbraio 1998 in un terreno incolto attiguo alla precedente abitazione del UG EL (circa 30 meri di distanza). La Corte di Brescia riteneva la sussistenza di un compendio indiziario di tranquillante conclusività, evidenziando i seguenti elementi a carico dei predetti imputati:
a) quanto al reato di porto illegale di armi e munizioni (per il reato di detenzione illegale delle stesse era maturata la prescrizione):
UG EL ME e UG OC erano stati riconosciuti fotograficamente, da due testi ben affidabili (BE LU e TO BE, essersi presentati, insieme ad ignota terza persona, su un terreno abbandonato, attiguo alla precedente abitazione del UG EL, in cui erano stati rinvenuti due contenitori nei quali vi erano due fucili, una pistola cal. 9 e numerosi proiettili che, a seguito di perizia balistica, risultavano identici a quello che aveva ucciso il TI;
i tre erano giunti con un'auto uguale (per tipo, colore e primi numeri della targa) a quella in uso a UG EL e si erano interessati per sapere se nel terreno fossero stati fatti ricognizioni e setacciamenti.
b) quanto ai reati di rapina ed omicidio: era stato il ET ad invitare il TI con la prospettiva di presentargli clienti cui vendere gli orologi di valore che questi normalmente commerciava;
alle 18.15 lo stesso ET aveva telefonato alla vittima, che era in viaggio verso Brescia, comunicandogli il posto dove si sarebbero incontrati (l'hotel West Garda);
alle 20,04 il TI aveva telefonato al ET per comunicargli il suo imminente arrivo;
subito dopo ( 20.05) il ET aveva fatto una telefonata di soli 8 secondi al UG EL;
la giustificazione fornita per tale ultima comunicazione (darsi appuntamento in un ristorante) era evidentemente mendace, sia per la brevità della comunicazione, sia perché quel giorno quel ristorante era chiuso per turno (e la circostanza doveva essere nota essendo esso gestito da un cugino);
vi era, ancora, la già rilevata corrispondenza dei proiettili;
UG EL era subito fuggito, quella stessa notte, allontanandosi verso il sud Italia;
si era quindi ripresentato qualche giorno dopo ed aveva spontaneamente detto agli inquirenti di essere preoccupato per avere avuto l'ultima telefonata dal ET, prima dell'uccisione del TI, telefonata di cui non aveva ancora parlato la stampa;
vi era una pur generica corrispondenza somatica generale tra la corporatura del UG EL e quella di uno dei rapinatori;
infine tale DR RE aveva riferito delle confidenze avute in carcere da parte del ET che, proprio con riferimento al processo in corso a Brescia, gli aveva parlato di una rapina finita nel sangue, eseguita da EL UG.
Su tale base, ritenuti gli indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, i giudici della Corte di Brescia ritenevano il ET concorrente nella rapina (esclusa la sottrazione dell'auto della vittima, non concordata) e nell'omicidio in forza del principio del concorso anomalo (così come contestato, del resto). Il UG EL era invece ritenuto responsabile della rapina, del porto delle armi e dell'omicidio in base al complesso indiziario sopra riferito.
UG OC (la cui assoluzione in primo grado dai reati di rapina ed omicidio non era stata oggetto di impugnazione) veniva ritenuto responsabile della sola detenzione delle armi di cui al capo C) della rubrica.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone a vario titolo l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione i tre anzidetti imputati e UG EL anche avverso una ordinanza dibattimentale, motivando i rispettivi gravami formulando le seguenti deduzioni:
2.1 ET BI OL:
1. primo difensore (avv. Managò) - a) era inammissibile ab origine l'appello del P.M. contro sentenza resa in abbreviato, e tale doveva essere dichiarato, essendo esso tutto in fatto, a nulla valendo che successivamente sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 20.07.2007; b) essere la sentenza basata su elementi indiziali privi di autonoma certezza: se l'omicidio era avvenuto alle ore 20 in punto (come attendibilmente riferito dalla fidanzata della vittima che gli stava parlando per telefono e che aveva fatto riferimento all'inizio del telegiornale) le telefonate delle 20,04 e quella delle 20,05 (dunque per la cena in ristorante) non assumono significato accusatorio;
poi egli aveva telefonato alla fidanzata per dire che tardava (dunque - si argomenta - è per la cena); ancora si propone la tesi che qualcun altro avrebbe potuto seguire la vittima, dedita a traffici loschi;
erano state viste fuggire tre auto, dunque vi era un basista che però non è ET, sicuramente rimasto in loco;
non era stata valutata correttamente la dichiarazione del DR in chiave di confessione stragiudiziale, che non sarebbe tale in capo ad esso ricorrente;
era contraddittoria la sentenza in ordine al fatto che esso ET sapesse o no dell'uso di armi da parte degli esecutori materiali, il proprio comportamento successivo (aveva cercato di rianimare la vittima) inducendo valutazione negativa sul punto;
c) le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti;
d) il vincolo di continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuto nonostante la diminuente ex art. 116 c.p., comma 2, non ostativa in tal senso.
2. secondo difensore (avv. Cacciola) -: doversi prendere atto, evidenza non colta dall'impugnata sentenza, che altri (soggetti fiorentini legati a malavita di origine meridionale) sapevano del viaggio del TI ed alcuni anche del luogo dell'incontro. Vi erano state varie telefonate quel pomeriggio tra la vittima e altre persone, diverse da esso ricorrente.
Non vi sono prove di precedenti accordi tra esso ET e UG, se non il giorno precedente, ma quando ancora non si sapeva dello spostamento dell'incontro al giorno successivo. Risultava illogico il contatto telefonico delle 20,04 in chiave accusatoria, così come la fuga del UG, non immediata a fronte di un fatto imprevisto, doveva escluderlo dal novero dei sospettati;
non risultavano contatti precedenti, quel pomeriggio, tra ET e UG;
insufficiente ed incerta era la conclusione balistica sui proiettili;
le dichiarazioni del DR indeboliscono la tesi accusatoria (se la rapina era simulata, non avrebbero avuto bisogno di complici); poi nessuna prova vi era di un accordo sulla rapina vera, nessun rapporto egli poteva avere con l'omicidio, neppure ex art. 116 c.p.. 2.2 UG EL ME (avv. Colaleo):
A) quanto all'ordinanza: si lamenta la mancata notifica ad esso imputato dell'appello del P.M.; si deduce inammissibilità dell'appello del P.M. contro sentenza di proscioglimento come vigente all'epoca;
B) quanto alla sentenza: a) in ordine alle armi: il riconoscimento fotografico non poteva assumere valore di prova, anche per le condizioni del presunto breve contatto tra i testi e gli imputati;
era mancato un ragionevole riferimento, comunque, tra l'eventuale presenza in loco e la pregressa presenza delle armi.
b) quanto a rapina ed omicidio: mancano prove di contatti tra ET ed esso ricorrente prima dei fatti;
quanto alla telefonata (20,05) vi erano solo illazioni e congetture;
erano rimaste senza risposta alcune domande (perché l'auto MA rubata nella mattina;
perché portata via l'auto della vittima;
perché nell'immediatezza ET telefona alla fidanzata); vi è contraddizione nel collaborante DR (che parla di rapina simulata); vizio di contraddittorietà della sentenza che assume che non si sa se fu UG EL a sparare, comunque evento non voluto, con disparità di trattamento quindi sulla diminuente ex art. 116 c.p., comma 2. 2.3 UG OC (avv. Colaleo):
quanto alle armi (suo unico addebito): il riconoscimento fotografico non poteva assumere valore di prova, anche per le condizioni del presunto breve contatto tra i testi e gli imputati;
era mancato un ragionevole riferimento, comunque, tra l'eventuale presenza in loco e la pregressa presenza delle armi.
2.4 In data 20.05.2008 il ricorrente UG EL ME depositava memoria difensiva con la quale riassumeva e ribadiva le proprie tesi, così rinnovando richiesta di annullamento dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Tutti i ricorsi, infondati in ogni loro prospettazione, devono essere rigettati con le necessarie conseguenze di legge.
3.1 Si impone di affrontare dapprima le questioni di carattere processuale sollevate dalle difese dei ricorrenti. Le stesse, infondate, devono essere tutte respinte. A) - UG EL ME si duole, correttamente investendo di ricorso anche la relativa ordinanza dibattimentale 09.11.2007 della Corte territoriale, della mancata notifica, ex art. 584 c.p.p., dell'appello proposto dal P.M. nei suoi confronti avverso la sentenza di primo grado che lo aveva assolto dai reati di concorso in rapina ed omicidio, come contestati, deducendo nullità dell'impugnata ordinanza e del giudizio conseguente.
Il ricorso, sul punto, è infondato.
Ed invero è giurisprudenza del tutto pacifica di questa Corte di legittimità (cfr., ex pluribus, in termini, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 48900 in data 24.10.2003, Rv. 227008, Baiocchi;
Cass. Pen. Sez. 2^, n. 16891 in data 11.04.2007, Rv. 236657, Paglino;
ecc.) che l'omessa notifica dell'impugnazione del P.M. alle parti private non ne determina l'inammissibilità (non prevista come tale dall'art. 591 c.p.p.) e non causa nullità degli atti del giudizio così instaurato
(non rientrando nei casi di cui all'art. 178 c.p.p.), ma impedisce solo la decorrenza dei termini previsti per la proposizione dell'appello incidentale in capo alle parti private, ove consentito. In relazione a quest'ultimo punto va rilevato come l'anzidetto imputato, che aveva esercitato l'autonomo e principale diritto di impugnazione avverso la condanna per il capo C) della rubrica (in materia armi), non aveva certo interesse di proporre impugnazione incidentale in ordine ai reati per i quali era stato assolto (concorso in omicidio e rapina), essendo del resto altrettanto pacifico in giurisprudenza che l'appello incidentale deve rimanere entro i confini dei temi introdotti con l'appello principale proposto dalla controparte.
Ciò posto, è di consequenziale evidenza che la lamentata omessa notifica:
a) non ha prodotto la dedotta nullità;
b) non ha leso gli interessi processuali del ricorrente. Anche il secondo aspetto della doglianza sul punto è infondato. Lamenta il ricorrente che tale omessa notifica abbia impedito tempestiva conoscenza dell'impugnazione mossa dall'Accusa nei suoi confronti.
Deve però rilevarsi come la completa disposizione degli atti, ivi compreso l'appello del P.M., a seguito del loro deposito in favore di tutte le parti, ex art. 601 c.p.p., comporti la conoscenza legale anche di tale impugnazione, senza che possa essere preteso un termine più lungo di quello edittalmente previsto per l'anzidetto deposito. L'ordinanza impugnata e la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che tali principi hanno correttamente seguito, sono dunque immuni dai denunciati vizi.
B) - Lo stesso UG EL ME e ET BI OL deducono poi l'inammissibilità originaria dell'appello del P.M., trattandosi di assoluzione pronunciata in esito a rito abbreviato, in forza della normativa all'epoca vigente ex L. n. 46 del 2006, anche sul punto investendo di ricorso sia la sentenza di merito che la relativa ordinanza dibattimentale pronunciata dalla Corte territoriale.
Deducono i ricorrenti come si sia trattato non di un ricorso per cassazione (anche nello specifico contenuto) eventualmente da convertito in appello ex art. 580 c.p.p., ma proprio e tipicamente un atto d'appello che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile secondo la regola del tempus regit actum, e come la successiva sentenza della Corte Costituzionale, che tale divieto di appello ebbe ad abolire, non possa produrre effetti retroattivi. I convergenti ricorsi, anche su tale punto, sono infondati. Ed invero, in realtà, non si tratta tanto di valutare la retroattività della pronuncia n. 320/07 della Corte Costituzionale, ma di ribadire la pacifica giurisprudenza secondo cui l'efficacia della pronuncia del Giudice delle Leggi risulta operante in relazione alle situazioni processuali non irrevocabilmente definite. Nel caso di specie, al momento del giudizio d'appello, intervenuta nel frattempo l'anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale, l'impugnazione del P.M. - avverso l'assoluzione pronunciata dal Gup in esito a giudizio abbreviato - risultava da nulla preclusa, non essendovi stata declaratoria irrevocabile di inammissibilità (ed anzi, in realtà, nessuna declaratoria essendo stata pronunciata in proposito).
Ed invero tale impugnazione non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (al più trasmessa in Cassazione).
Essa avrebbe dovuto infatti essere qualificata ricorso e peraltro poi convertito in appello, ex art. 580 c.p.p., per la contemporanea proposizione degli appelli dei tre imputati.
L'intervento medio tempore della sentenza della Corte Costituzionale ha, in definitiva, reso ultronea tale conversione, avendo ridato dignità di appello diretto, essendone stata riconosciuta la legittimità, all'impugnazione dell'Accusa. Appello che, in forza dell'art. 443 c.p.p., il P.M. può ben esperire contro le sentenze di assoluzione pronunciate in esito a rito abbreviato, ove volte ad ottenere non diversa formula liberatoria, ma la condanna. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata e la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che a tali principi si sono correttamente improntati, sono immuni dai denunciati vizi.
3.2 - Le doglianze variamente proposte dai tre ricorrenti nel merito della decisione impugnata sono tutte infondate.
Vanno dapprima respinti tutte quei motivi di impugnazione che lamentano la mancata considerazione delle c.d. "piste alternative" (ambienti delinquenziali frequentati dalla vittima TI), addirittura in termini di opportunità indagatoria. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare la non consentita, in questa sede, rivalutazione in fatto. Si tratta, comunque, anche nei limiti in cui sono state proposte, di ipotesi pressoché solo teoriche, sfornite di concreti elementi di prova che ne inducano una qualche plausibilità, allo stato peraltro neppure confrontabili con le certezze del giudizio di condanna. Poiché la sentenza, come risulta dalla presente valutazione di legittimità, supera ogni vaglio critico, tutte le suggestioni proposte - ipotizzando scenari alternativi comparativi - non possono che restare fuori dall'esame di questa Corte.
Va quindi confermato l'iter decisionale della Corte territoriale, la cui fondatezza - sia in punto di vaglio logico che di solidità probatoria - si sottrae a tutte le critiche dei ricorrenti. Sono infondate, dapprima, le comuni doglianze (mosse da entrambi i fratelli UG) in ordine alla ritenuta colpevolezza quanto al reato in materia di armi di cui al capo C) della rubrica. Il riconoscimento fotografico non soffre delle prospettate incertezze sia perché duplice (LU BE e TO BE), sia perché viene contemporaneamente indicata l'auto dell'imputato con le sue esatte caratteristiche, fino alla targa.
Tali elementi inducono piena affidabilità concreta che supera, logicamente, la deduzione di breve osservazione da parte dei testi suddetti.
Parimenti infondato il motivo che vorrebbe porre in dubbio il collegamento tra tale sopralluogo degli imputati e le armi ritrovate in quel terreno.
La sentenza invero correttamente rileva che tale significato funzionale va rintracciato da un lato nella brevissima distanza (30 metri) rispetto all'abitazione pregressa del UG EL ME, dall'altro nel tenore delle domande fatte nella circostanza dai due imputati, chiaramente tese a conoscere se il terreno avesse subito recenti controlli, il che risponde all'interesse di chi aveva ragione di temere da tali verifiche. Si tratta dunque di motivazione logica, rispondente alle risultanze di causa, e dunque immune dai denunciati vizi.
Altra notevole parte dei ricorsi denuncia il complesso probatorio relativo alle varie telefonate.
Anche sul punto i ricorsi non hanno pregio.
È contraddittorio il gravame del ET che vorrebbe fissare il delitto alle ore 20 in punto (orario focalizzato sulla dichiarazione della fidanzata della vittima), così da svilire il significato delle telefonate successive, quando è pacifico che alle 20,04 il TI era ancora in vita dato che ebbe a fare la telefonata proprio ad esso ET, circostanza confermata dal NO ed anche dal medesimo ET.
Resta dunque tutto il significato della telefonata di 8 secondi tra ET e UG EL delle 20,05, sulla quale il fallimento della tentata giustificazione alternativa (già sopra esposta) è quanto mai evidente.
La linea interpretativa seguita dalla Corte territoriale è dunque immune da lacune logiche.
La piena corrispondenza del proiettile mortale con quelli rinvenuti sul terreno riferito ai fratelli UG è poi punto di forza insuperabile della motivazione di condanna (su cui i ricorrenti sostanzialmente nulla deducono), anche perché trattatasi di bossoli con caratteristiche tutte particolari, attesa la manipolazione artigianale, di tal che il dato assume connotazioni strettamente individualizzanti.
Altro motivo comune di gravame è quello che si incentra in ordine alle dichiarazioni del DR.
Va dapprima rilevato come la Corte territoriale abbia in realtà compiuto la doverosa valutazione di attendibilità ed il rigoroso vaglio critico, in una situazione che sfugge di per sè - come è noto - alla regola dell'art. 195 c.p.p.. La correttezza del parametro valutativo usato e la corrispondenza logica con le altre risultanze rendono l'argomentare della Corte di Brescia, anche su tale punto, immune dalle sollevate critiche. I giudici di secondo grado hanno rilevato la corrispondenza dei dati di generica quali forniti dal DR, quale elemento di corposa attendibilità, e la ben probabile "ottica di auto-discolpa" in capo al ET laddove nel discorso inseriva l'ipotetica natura simulatoria della rapina.
Specifico poi, nell'ordito argomentativo della sentenza impugnata, il convincimento che l'indicazione del UG EL, quale autore del fatto, sia ben attendibile.
Trattasi, anche su questo profilo, di argomentazione logica e coerente, agganciata a dati di fatto, che supera il vaglio critico richiesto a questa Corte.
Le ulteriori deduzioni di merito (quali i supposti scarsi precedenti contatti tra le parti, o alcune perplessità meramente operative in ordine al concreto svolgersi dei fatti) non possono aver ingresso in questa sede, atteso il loro carattere fattuale, e trovando esse comunque congrua risposta nel complesso motivazionale dell'impugnata sentenza che, anche su tali punti, si sottrae a siffatte censure.
3.3 Questioni specifiche.- Risulta infondato, inoltre, il motivo di ricorso proposto da ET BI OL in ordine alla denegata continuazione tra i reati di rapina e di omicidio.
L'affermazione della Corte territoriale - secondo cui il riconoscimento della diminuente del concorso anomalo, di cui all'art.116 c.p., comma 2 è preclusivo alla contemporanea sussistenza di una previa programmazione unitaria - deve essere positivamente convalidata.
La tesi difensiva, sul punto, basata sulla prevedibilità dell'evento maggiore, che pure caratterizza il concorso anomalo, quale elemento unificante ex art. 81 cpv. c.p., è errata, posto che per aversi continuazione in senso proprio non può essere sufficiente la mera prevedibilità di poter commettere un reato, ma se ne esige il concreto inserimento in un preventivo disegno unitario sorretto da volizione piena (sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 2^, n. 2611 in data 18.01.1993, Rv. 193576, Bergamaschi). Se, per dettato normativo, i reati avvinti in continuazione debbono essere "esecutivi di un medesimo disegno criminoso", è di tutta evidenza che si debba trattare di reati sorretti da volizione diretta, oltre che preventiva, non potenziale, atteso che - per ineludibile logica - può essere compreso nel previo disegno criminoso ciò che si è voluto, non ciò che è attribuito a titolo di mera prevedibilità.
Del resto, se l'evento maggiore fosse stato voluto, anche a solo titolo di dolo eventuale, non potrebbe essere riconosciuta la diminuente del concorso anomalo (giurisprudenza pacifica). Va ribadita quindi la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la riconoscibilità del vincolo ex art. 81 cpv. c.p. in presenza della diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2 (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 7262 in data 11.06.1993, Rv. 197543, Ghilleri). Appare poi ultronea la doglianza del ET tesa a denunciare ipotetica contraddittorietà della sentenza in ordine alla conoscenza che egli possa avere avuto del fatto che gli aggressori materiali fossero armati.
È ovvio, infatti, che il riconoscimento a suo favore della diminuente del concorso anomalo cristallizza comunque un rapporto di subvolizione con l'evento maggiore, nel quale la conoscenza delle armi è esclusa, altrimenti avrebbe indotto concorso pieno ex art.110 c.p.. In tal senso è coerente l'Accusa che - a quel che risulta in atti - non ha contestato a questo imputato alcun addebito specifico in materia di armi.
Il motivo di ricorso di UG EL ME che, ipotizzando contraddittorietà motivazionale, invoca anche per sè la diminuente del concorso anomalo è destituito di fondamento.
È da ritenere, come conclude l'impugnata sentenza, che fu proprio questo imputato a sparare mortalmente contro il TI, circostanza che si basa sul privilegiato rapporto con i proiettili, sulle dichiarazioni - sia pur de relato - del DR e sull'ampia corrispondenza somatica rispetto all'autore del fatto. Peraltro, ed è quanto sostiene la sentenza senza con ciò cadere in contraddizione, poiché gli aggressori materiali della vittima erano armati (e qui resta la differenza con il ET), comunque non può essere riconosciuta l'anzidetta diminuente a chi, solo per il fatto di affrontare armato la parte lesa, si pone con l'evento maggiore quam minus in rapporto di dolo eventuale (accettazione del rischio di usare l'arma mortalmente, quale sviluppo ordinario di una rapina) che di per sè esclude la concreta applicabilità dell'art.116 c.p., comma 2. Infondato è poi il ricorso del ET laddove si duole della mancata prevalenza delle concesse generiche.
In ordine al delitto di omicidio, esclusa l'aggravante, le generiche sono risultate concretamente operanti, per cui la censura è priva di concreto interesse.
In relazione al reato di rapina - per il quale le generiche sono state ritenute equivalenti -, la Corte territoriale ha ben motivato il giudizio di bilanciamento con corretta e completa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi, esprimendo equilibrata dosimetria che si sottrae alla peraltro generica doglianza.
4. Alla completa reiezione dei gravami consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008