Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 1
In presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, è consentito al G.i.p. autorizzare le operazioni di intercettazione in base all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.203, ancorchè la richiesta del P.M. faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2015, n. 34809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34809 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI VA - Presidente - del 21/07/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - N. 1323
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 15384/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ON, n. Locri (Re) 6.6.1984;
avverso l'ordinanza n. 111-P/15 Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 16/02/2015;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa DI NARDO M., che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Testa Gloria che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario il 09/12/2014 con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AT ON, provvisoriamente accusato di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, anche mediante coltivazione di piante di marijuana ed immissione in commercio della sostanza da esse ricavata, nonché alla commercializzazione di cocaina e hashish acquistata da terzi (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).
Premessa l'operatività di un gruppo organizzato dedito al traffico di droghe leggere avente base nel centro di Melito Porto Salvo, secondo l'accusa verosimilmente autorizzato dalla cosca IT di San Lorenzo (Re) affiliata alla 'ndrangheta reggina, il Tribunale ha indicato il ricorrente tra gli organizzatori del sodalizio criminale, unitamente al fratello VA, allo zio AC VA ed a FA CO.
Ancorche' descritto come soggetto talora reticente ad assolvere agli impegni assunti (pagg. 20-21 ordinanza), il AT è stato ritenuto pienamente consapevole dei traffici illeciti riferibili quanto meno ai congiunti, talora adoperandosi per individuare dei corrieri per il trasporto delle sostanze stupefacenti (pag. 22 ordinanza), talaltra rendendosi egli stesso disponibile ad effettuarne il trasporto (pag. 24); non risultano, tuttavia, essere stati effettuati sequestri di stupefacente direttamente a carico dell'indagato, che annovera un precedente penale specifico per reati in materia di stupefacenti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione il AT, che eccepisce in primo luogo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali relativi al decreto di autorizzazione n. 837 RIT del 15 aprile 2011, deducendo che pur avendo il PM richiesto l'autorizzazione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per la durata di quindici giorni, il GIP
l'ha concessa per l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 st. D.P.R. e per la durata di quaranta giorni.
Il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 274 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2 riguardo alla sussistenza di attuali esigenze cautelari per fatti commessi quattro anni addietro e costituenti oggetto di investigazione per un periodo di tempo oltre modo limitato (quattro mesi); deduce, infine, violazione di legge riguardo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, attesa anche la ripetuta - ed evidenziata dallo stesso Tribunale - inaffidabilità mostrata nel contribuire al perseguimento delle finalità del sodalizio criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
2. Deve, tuttavia, in primo luogo essere disattesa l'eccezione d'inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. del contenuto delle intercettazioni e delle captazioni avvenute in forza del decreto autorizzativo RIT n. 837 del 15 aprile 2011, in ordine al quale è stata dedotta la non corrispondenza tra richiesta del PM, limitata al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la durata di quindici giorni (art. 267 c.p.p., commi 1 e 3) e oggetto dell'autorizzazione riferita all'ipotesi di reato di cui all'art. 74 e per la durata di quaranta giorni, essendo stata ravvisata dal GIP la ricorrenza delle condizioni di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 13. Il Tribunale reggino, dinanzi al quale essa era stata già sollevata, l'ha correttamente ritenuta infondata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione - che deve essere ribadita in questa sede - sul potere del GIP di riqualificare la richiesta del PM in presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, sebbene essa faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dall'art. 266 c.p.p. e segg. (Sez. 6, sent. n. 47109 del 22/11/2007, Alì e altri, Rv. 238715).
3. Sono, invece, fondati i rilievi difensivi in ordine alla partecipazione del ricorrente all'ipotizzata associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la cui descrizione occupa larga parte dell'ordinanza impugnata (pagg. 3-16). Non viene nella specie in discussione ne' il profilo della gravità indiziaria concernente la sussistenza del sodalizio criminale, ne' la relativa composizione soggettiva quale emergente dalle indagini svolte, ma più semplicemente la possibilità di attribuire al AT un ruolo specifico, atto a qualificarlo attivo componente del gruppo criminale, nell'assenza sostanziale di fatti specifici a lui riferibili.
A parere del Collegio, infatti, le deduzioni tratte dal Tribunale dal contenuto di alcune intercettazioni e che attengono al possibile coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti sicuramente condotti dallo zio AC VA e da FA CO, appaiono fondate su elementi largamente congetturali (v. ad es. l'affermazione a pag. 24 secondo cui sicuramente il ricorrente si è recato presso lo zio la sera del 18 luglio 2011 per motivi legati al traffico di stupefacenti) e sono oltre tutto bilanciati dalle costanti preoccupazioni espresse manifestate da predetti sodali circa la sua incapacità nel portare a termine i compiti affidatigli.
4. Altro rilievo difensivo che appare fondato attiene alla scelta della misura cautelare applicata nel suo massimo rigore: quand'anche si potesse, infatti, concludere per la partecipazione del ricorrente all'associazione de qua, resterebbe comunque da valutare in maniera più stringente l'adeguatezza della misura prescelta rispetto sia al ruolo in concreto svolto dal AT nel sodalizio criminale, sia alla risalente epoca di consumazione dei già evanescenti addebiti che gli vengono ascritti (art. 292 c.p.p., lett. c).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame delle misure coercitive). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2015