Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 3
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.
La sopravvenuta irreperibilità di colui che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non presuppone necessariamente la volontarietà del suo allontanamento, che deve invece essere oggetto di autonoma valutazione ai fini del riconoscimento della situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione in grado di giustificare la lettura delle precedenti dichiarazioni.
Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.
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La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …
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La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2927
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 6161/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.R. , nato a (omesso) e da:
2. S.K. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia in data 6.7.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori degli imputati Avv. Giangualberto Pepi per il P. e Avv. Giovanni Gentilini per il S. , che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte d'Assise di Verona in data 12.1.2009 P.R. veniva condannato alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 605, così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 630 (capo A), art. 600, non oggetto di espressa imputazione ma ritenuto contestato in fatto, art. 602 (capo B), art. 628(capo C), art. 609 bis (capo D), artt. 337 e 582 cod. pen. (capi E ed F), commessi prelevando nella notte fra il (omesso) ) la prostituta
P.G. con l'apporto di C.A. , impossessandosi con la minaccia di una coltello della somma di Euro 130 detenuta dalla stessa, conducendola presso l'abitazione di S.K. in (omesso) ), costringendola con violenza e minaccia a subire rapporti sessuali dapprima con lo stesso P. e con il C. nel corso del trasporto e poi con S.A.
nell'abitazione di cui sopra, riducendola in tal modo in condizione di schiavitù e di soggezione continuativa, vendendola per la somma di Euro 4.000 a S.K. e M.A. , i quali la tenevano in sequestro in Pavia, ed opponendosi con violenza all'Appuntato B.L. mentre lo stesso effettuava operazioni di perquisizione e controllo dell'abitazione di M.C.O. per la ricerca della Pl.
, cagionandogli lesioni;
S.K. veniva condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per concorso nei reati di cui agli artt. 605, 600 e 602 cod. pen.. Con la sentenza impugnata la decisione di primo grado veniva confermata riqualificando i fatti di cui al capo A nell'originaria imputazione di cui all'art. 630 cod. pen., ravvisandone la sussistenza nella collaborazione del P. e del S. , quali intermediari ed agevolatori, nelle trattative per il conseguimento di un riscatto dalla sorella della donna sequestrata, P.E. , e nell'organizzazione di incontri con la stessa per gli accordi sulla liberazione dell'ostaggio.
2. Le deduzioni degli imputati ricorrenti, integrate da memoria successivamente presentata nell'interesse del S. , riguardano per il S. :
2.1. violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale in primo grado della Corte d'Assise di Verona, osservando che, una volta stabilita la competenza per materia della Corte d'Assise per il reato di cui all'art. 602 cod. pen., anche la competenza territoriale doveva ritenersi radicata nel luogo di commissione di detto reato nel circondario di Vicenza, attesa la vis actractiva esercitata dallo stesso ai sensi del l'art. 15 cod. proc. pen., laddove la soluzione fondata sul luogo di commissione del più
grave reato di cui all'art. 630 cod. pen., accolta dalla Corte territoriale, si risolve nell'adesione ad un criterio inammissibilmente ibrido e irrispettoso delle discipline regolatrici sia della competenza per materia che di quella per territorio;
2.2. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'eccepita violazione dei principi di determinatezza dell'accusa e di correlazione fra la stessa e la sentenza con riguardo alla condanna per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., ritenuto contestato in fatto in quanto necessario presupposto del reato di cui all'art. 602 cod. pen., laddove la fattispecie di quest'ultimo non contiene quella dei reato di riduzione in schiavitù e rispetto a quest'ultima ha una sua specifica e distinta offensività riferita all'alienazione del soggetto passivo, aspetto sul quale si articolava la difesa dell'imputato, e la cui imputazione, in conseguenza della mancanza di una formale contestazione, rimaneva peraltro generica nell'indicazione della fattispecie addebitata fra quelle previste dalla norma, della natura dei poteri dominicali esercitati sulla vittima e dei soggetti che li avrebbero adoperati;
2.3. violazione di legge ed illogicità e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle testi P.E. e P.G. per la sopravvenuta irreperibilità delle stesse, tema sul quale, richiamate recenti pronunce della giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di questa Corte, il ricorrente osserva in generale che l'utilizzabilità delle dichiarazioni presuppone la dipendenza dell'irreperibilità da cause oggettive e non da una determinazione volontaria del teste, è esclusa dalla conoscenza da parte di quest'ultimo degli obblighi di reperibilità assunti con le proprie dichiarazioni e comunque, ai sensi dell'art. 526 cod. proc. pen., comma 1 bis, dalla volontaria determinazione del teste di sottrarsi all'esame, rilevante anche laddove non costituisca primaria finalità della mancata presentazione, e deve essere oggetto di onere probatorio della parte che ha richiesto l'esame del teste;
e lamenta la mancata valutazione nel caso di specie di elementi, specificamente indicati nel ricorso, dimostrativi per un verso della volontà delle Pl. di sottrarsi all'esame e per altro della prevedibilità di tale evento, in subordine sollevando questione di illegittimità costituzionale degli artt. 512 e art. 526 cod. proc. pen., comma 1 bis, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost.;
2.4. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi C.D. e P.E. nonostante gli stessi si fossero accusati il primo, nel corso della sua deposizione dibattimentale all'udienza del 13.10.2008, del reato di favoreggiamento della prostituzione di C.C. e T.V. , probatoriamente collegato a quelli qui giudicati in quanto oggetto della stessa fonte dichiarativa;
e la seconda, nel corso delle sommarie informazioni rese il 9.6.2006, del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. ammettendo di aver taciuto alcune circostanze nella denuncia rese il giorno precedente per timore di ritorsioni nei confronti suoi e della sorella, condotta la cui scriminabilità ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen. doveva essere oggetto di successive valutazioni in altra sede, e del reato di favoreggiamento della prostituzione ammettendo di aver indirizzato la sorella ad esercitare la prostituzione a Verona piuttosto che a Vicenza, fornendole mezzi per recarsi nella prima città e vigilando sullo svolgimento dell'attività di meretricio;
2.5. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di sentenze irrevocabili a riscontro delle dichiarazioni di testi che costituivano elementi posti a fondamento delle stesse sentenze;
2.6. violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di atti di indagine integrativa dei quali il pubblico ministero si avvaleva nell'escussione il 13.10.2008 della teste C.C. , il 17.11.2008 dell'imputato P. ed il 3.11.2008 del teste C. , e che il difensore non aveva potuto previamente esaminare, con lesione dei diritti difensivi non superata dall'acquisizione della prova nel contraddittorio dibattimentale;
2.7. omessa motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità del verbale di interrogatorio del coindagato in procedimento connesso S.K. ai sensi dell'art. 141 bis cod. proc. pen.;
2.8. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato P. , delle quali il ricorrente evidenzia la tardività e le incongruenze;
per entrambi:
2.9. violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del reato contestato al capo A dalla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. in quella di cui all'art. 630 cod. pen., lamentandosi nel ricorso per il P. la violazione dei principi suil'esercizio dell'azione penale e sul divieto di reformatio in pejus in mancanza di appello sul punto del pubblico ministero e con un aggravamento non consentito, pur rimanendo invariata la pena, nei termini di custodia cautelare e nella fruibilità di misure alternative alla detenzione, nei ricorso per il S. l'illogica svalutazione della risultanza dei tabulati telefonici in merito alla collocazione a Milano del telefono cellulare dell'imputato nel momento in cui P.E. indicava quest'ultimo come presente alle trattive per la liberazione della sorella, e in entrambi i ricorsi la mancanza di motivazione sulla partecipazione dell'imputato ad un tentativo di percezione del riscatto deciso e condotto unicamente dagli acquirenti della vittima;
2.10. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen., criticandosi nel ricorso per il S. l'affermazione della Corte territoriale per la quale la ritenuta fattispecie dell'esercizio di poteri dominicali sulla vittima prevista nella prima parte del comma 1 della disposizione incriminatrice non richiederebbe abitualità del reato, laddove entrambe le fattispecie presuppongono la costrizione a prestazioni che comportino lo sfruttamento del soggetto passivo e pertanto abitualità o quanto meno permanenza della condotta;
rilevandosi in entrambi i ricorsi che il presupposto appena indicato non è ravvisabile nella privazione della libertà della P. per un periodo inferiore ai due giorni, nel corso dei quali la predetta riusciva peraltro a comunicare telefonicamente con la sorella, e nella cessione della donna senza ricevere profitto dalle prestazioni della donna;
e lamentandosi ancora nel ricorso per il S. la genericità ed il contrasto con altre risultanze delle dichiarazioni del P. e l'irrilevanza delle dichiarazioni delle Pl. sul punto;
per il P. :
2.11. violazione di legge nel non essere stato ritenuto assorbito nel reato di riduzione in schiavitù il delitto di sequestro di persona, necessariamente prodromico al primo nell'ipotesi accusatola;
per entrambi i ricorrenti:
2.12. mancanza o illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentandosi in particolare per il S. carenza di motivazione sulla determinazione della pena e per il P. .
Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche malgrado il comportamento collaborativo dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta competenza territoriale in primo grado della Corte d'Assise di Verona è infondato.
Il ricorrente, nel lamentare che la competenza territoriale sia stata autonomamente determinata con riferimento al luogo di commissione del più grave in assoluto fra i reati contestati, ossia quello di cui all'art. 630 cod. pen., e non del reato di cui all'art. 602 cod. pen. che radicherebbe l'assorbente competenza per materia della Corte d'Assise nel circondario di Vicenza, trascura infatti di considerare come pure il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione appartenga quoad poenam alla cognizione della corte d'assise ai sensi dell'art. 5 cod. proc. pen., lett. A,. Anche l'adozione del criterio ritenuto corretto dalla difesa, per il quale l'individuazione del reato più grave ai fini della competenza per territorio dovrebbe essere effettuata nel ristretto ambito dei reati appartenenti alla competenza per materia del giudice superiore, identifica il predetto reato in quello di cui all'art. 630 cod. pen., con la conseguente determinazione della competenza territoriale nel circondario veronese;
rimanendo evidentemente superata la questione della legittimità del predetto criterio rispetto a quello, privilegiato nella specie dai giudici di merito, della prevalenza della competenza per territorio nel vincolare le sede della decisione giudiziale al contesto locale dove si è verificato il maggiore allarme sociale.
2. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine all'eccepita violazione dei principi di determinatezza dell'accusa e di correlazione fra la stessa e la sentenza, con riguardo aita condanna per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., è infondato. È invero sufficiente a riguardo la mera lettura del capo di imputazione contestato, nel quale si precisava che la parte offesa P.G. , in conseguenza di condotte direttamente riconducibili agli imputati e descritte nel complesso degli addebiti, era "da ritenersi ridotta in schiavitù attesi i poteri dominicali che su di essa venivano esercitati e lo stato di soggezione continuativa in cui l'avevano ridotta e mantenuta attraverso il sequestro, le violenze e le minacce che lo accompagnavano, i ripetuti abusi sessuali infintigli e l'approfittamento dello stato di inferiorità fisica e psicologica determinato dalla privazione della libertà". Tanto per un verso evidenzia come, al di là del testuale riferimento normativo al solo art. 602 cod. pen., la contestazione contenesse già in origine una addebito di fatto di riduzione in schiavitù direttamente ascritto agli imputati ricorrenti;
e per altro da piena ragione delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all'essere detto addebito fondato sull'indicazione di precise circostanze di fatto, dimostrative della reificazione della vittima ed .esplicative dei poteri dominicali esercitati sulla stessa, non ultima, fra di esse, la vendita della Pl. al Sa. ed al M. .
Non ricorre in sostanza, nell'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., quella trasformazione radicale del fatto che, secondo i principi definiti da questa Corte (Sez. U, n. 35551 del 15.7.2010, imp. Carelli, Rv.248051), sia tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e concreto pregiudizio all'esercizio dei diritti di difesa;
il denunciato vizio di correlazione va pertanto escluso.
3. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle testi P.E. e P.G.
è infondato.
Premesso che l'acquisizione di verbali di dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari da testi l'assunzione al dibattimento dei quali sia divenuta impossibile per irreperibilità è subordinata al rigoroso accertamento, oltre che di detta irreperibilità, dell'imprevedibilità di tale condizione durante la fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 512 cod. pen., ed altresì del non essere l'Irreperibilità riconducibile ad una volontaria e libera scelta del teste di sottrarsi all'esame nel contraddicono delle parti, secondo la previsione di cui all'art. 526 cod. proc. pen., comma 1 bis, (Sez. 2, n. 43331 del 18.10.2007, imp.
Poltronieri, Rv.238198), la sentenza impugnata è invero congruamente e correttamente motivata in ordine ad entrambi i profili appena indicati.
3.1. Con riguardo in primo luogo al carattere imprevedibile dell'irreperibilità delle testi, la Corte territoriale poneva in rilievo il dato determinante dell'essere state queste ultime, fino al luglio del 2007, in costante contatto visivo e telefonico con l'operante M...C. ; elemento che, considerato unitamente alla regolare presenza in Italia delle Pl. al momento del sequestro, all'aver P.E. spontaneamente contattato la polizia giudiziaria nelle fasi antecedenti il rilascio della sorella ed all'avere quest'ultima reso dichiarazioni in due ulteriori occasioni dopo un primo allontanamento, rendeva il definitivo abbandono del territorio nazionale da parte delle testi assolutamente repentino e contrastante con la condotta fino a quel momento tenuta dalle stesse. A queste argomentazioni il ricorrente oppone considerazioni vertenti sulle condizioni di vita delle Pl. , quali l'attività di meretricio svolta da entrambe, la presenza di P.G. in Italia da sei mesi prima dei fatti e la mancanza di stabile convivenza di P.E. con il marito R.A. , privo di fissa dimora;
condizioni le quali non ostano all'acquisibilità delle dichiarazioni predibattimentali in quanto di per sè non indicative dell'intento di sottrarsi alte ricerche (Sez. 3, n. 23913 dell'11.5.2010, imp. B., Rv.247800). L'ulteriore riferimento al manifestato intento di P.G. di cessare l'attività di prostituzione e ritornare nel Paese d'origine non è incompatibile, per la sua genericità, con le connotazioni specifiche del comportamento collaborativo evidenziato nella sentenza impugnata, coerentemente valutare come tali da far prevedere una presenza della teste al giudizio;
ed il richiamo al primo allontanamento della predetta testimone nel febbraio del 2007 è superato dai già segnalati rilievi della Corte d'Appello sul persistente contatto telefonico con il C. e sulle dichiarazioni rese dalla teste in periodi successivi. Non senza considerare che dagli stessi stralci dei verbali riportati nel ricorso emerge come la teste ribadisse di non avere intenzione di rendersi irreperibile e di essere sempre disponibile a presentarsi all'Autorità giudiziaria ove fosse stata tempestivamente avvisata.
3.2. Quanto al non dipendere l'allontanamento delle testi da una decisione libera e volontaria di sottrarsi all'esame dibattimentale, posto che quest'ultima non deve essere necessariamente motivata da tale specifico fine, ma rileva, in conformità ai principi di cui all'art. 6 CEDU, per la sola volontarietà dell'allontanamento anche per ragioni diverse nella inevitabile consapevolezza di violare i doveri di reperibilità connessi alla veste testimoniale assunta (Sez. U, n. 27918 del 25.11.2010, imp. D.F., Rv.250198), va anche detto che alla sopravvenuta irreperibilità del teste non può essere attribuito presuntivamente il significato dell'espressione di siffatta scelta volontaria (Sez. 5, n. 21877 del 26.3.2010, imp. T., Rv.247445), considerato che detta irreperibilità è riconducibile ai casi di accertata impossibilità oggettiva per i quali l'art. 111 Cost., comma 5, prevede deroga alla formazione della prova in contraddittorio, rimandandone la definizione ad una riserva di legge che trova per l'appunto attuazione nell'art. 512 cod. proc. pen.;
previsione, quella costituzionale appena richiamata, in quanto tale non disapplicabile nell'ipotetico contrasto con il citato art. 6 CEDI) (v. Sez. 5, n. 16269 del 16.3.2010, imp. Benea, Rv.247258, e Sez. 6, n. 9665 del 25.2.2011, imp. Ventaloro, Rv.249594, con richiamo all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Al dato dell'irreperibilità, in sè per quanto detto neutro, deve in altri termini aggiungersi la valutazione della sussistenza o meno di ulteriori elementi indicativi del carattere volontario o meno dell'allontanamento del teste. Orbene, la Corte territoriale motivava senza vizi logici ed in conformità ai principi appena richiamati, osservando che il radicale contrasto fra il comportamento collaborativo e disponibile tenuto dalle Pl. per oltre un anno e la mancata presentazione delle stesse al processo costituiva elemento logicamente sintomatico di un allontanamento determinato dal timore di ritorsioni;
timore riferibile non solo ai soggetti accusati nel presente procedimento, ma anche a tale M. , sfruttatore di P.E. , che pure era stato destinatario di misura custodiale carceraria a seguito delle dichiarazioni della predetta. La circostanza, come risulta dagli stessi passaggi delle dichiarazioni delle testi riportate nel ricorso, era dalle predette esplicitamente riferita e posta a giustificazione da P.G. della decisione sua e della sorella di allontanarsi dalla loro dimora in Vicenza, e da P.E. del tentativo di fuga della stessa a Milano e della sostituzione delle utenze cellulari delle donne;
e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non costituiva mera allegazione delle Pl. , trovando riscontro, nell'argomentazione della sentenza impugnata, proprio nell'altrimenti incomprensibile scelta delle testi di non presentarsi al processo e di lasciare il territorio italiano dopo un prolungato atteggiamento collaborativo.
Gli elementi di segno contrario indicati dai ricorrenti risultano implicitamente e coerentemente disattesi dai giudici di merito in quanto logicamente compatibili sia con (l'originario intento collaborativo delle Pl. che con un successivo espatrio determinato da timore delle stesse per la propria incolumità, tali essendo in particolare il segnalato spostamento di P.G. dalla Romania alla Spagna e la conoscenza della pendenza del dibattimento evidenziata dall'avvenuta costituzione di parte civile di P.E. , poi dichiarata inammissibile, o privi di effettiva consistenza, quali la mera ipotesi formulata dal verbalizzante C. in ordine alla possibilità che P.E. si fosse allontanata con il proprio sfruttatore latitante, ovvero ancora irrilevanti, quali le reiterate richieste di escussione delle testi con incidente probatorio proposte dalla difesa, il cui rigetto era coerente con la prognosi di non irripetibilità degli atti formulata nel corso delle indagini preliminari.
Su questo punto la sentenza impugnata non presenta dunque i vizi motivazionali segnalati in questo caso anche dal Procuratore Generale. Ed è appena il caso di rilevare che la rispondenza della motivazione a principi normativi già sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, come evidenziato in precedenza, esclude manifestamente la fondatezza delle proposte questioni di legittimità degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., come del resto già osservato dalla Corte d'Appello.
3.3. Deve peraltro aggiungersi che, in aderenza a principi formulati da questa Corte con riferimento alla più volte citata previsione dell'art. 6 CEDU (Sez. 5, n. 21877 del 26.3.2010, imp. T., Rv. 247476), l'affermazione di responsabilità degli imputati non veniva fondata unicamente sulle dichiarazioni delle Pl. acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ma sulla valutazione unitaria dei contenuti delle stesse e degli ulteriori elementi che saranno nel seguito oggetto di disamina ai fini della trattazione degli ulteriori motivi di ricorso.
4. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta utitizzabilità delle dichiarazioni dei testi C.D. e P.E. è infondato. La sentenza impugnata motivava correttamente sul punto nell'escludere la connessione probatoria fra i reati di favoreggiamento della prostituzione e reticenti informazioni al pubblico ministero ipotizzati dal ricorrente a carico dei testi e quelli oggetto del presente procedimento, in quanto desunti dalla stessa fonte dichiarativa e non da un unico elemento di fatto (Sez. U, n. 1048 del 6.12.1991, imp. Scala, Rv. 189181; Sez. 6, n. 8153 del 30.3.1992, imp. Macrì, Rv. 191405); nonché nell'osservare come in ogni caso nessuna iscrizione fosse stata disposta a carico dei testi per i reati di cui sopra. Non senza considerare, quanto in particolare alla posizione della Pl. , che la stessa configurabilità in astratto dei reati indicati nel ricorso non appare rilevabile in presenza di circostanze immediatamente riferite al pubblico ministero ad integrazione di quanto denunciato solo il giorno precedente e della mera assistenza fornita alla sorella nella prosecuzione in Verona dell'attività di meretricio da entrambe precedentemente svolta a Vicenza.
5. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta utilizzabilita delle acquisite sentenze irrevocabili è infondato.
Una volta che ricorrano i presupposti per l'acquisibllità delle sentenze di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen., la natura delle prove sulle quali le stesse si fondano, che nella specie il ricorrente lamenta coincidere con quelle assunte nel presente procedimento, non rileva invero sull'utilizzabilità dei documenti, ma sul diverso profilo della loro efficacia probatoria, che comunque la norma citata sottopone ad una valutazione unitaria con gli altri elementi di prova disponibili. E peraltro, proprio per questo aspetto, la stessa sentenza impugnata osservava che le prove indicate nelle sentenze erano state comunque autonomamente acquisite nel corso del dibattimento.
6. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta utilizzabilità di atti di indagine integrativa è infondato.
Sul punto la Corte territoriale osservava correttamente che la prova sulle circostanze che costituivano oggetto dei verbali assunti nell'attività integrativa veniva autonomamente formata al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, all'esito dell'esame in quella sede dei testimoni e dell'imputato che avevano reso le dichiarazioni riportate nei verbali stessi. Nessuna lesione derivava pertanto in concreto, per i diritti della difesa, dall'asserita impossibilità di quest'ultima di conoscere compiutamente il contenuto di quei verbali per il solo fatto che il pubblico ministero si fosse avvalso di essi per condurre l'esame, non avendo il ricorrente addotto che i verbali siano stati utilizzati per contestazioni le quali abbiano influito in misura determinante sulla formazione della prova, unico profilo per il quale la possibilità per le parti di prendere visione ed estrarre copia degli atti assume effettiva rilevanza (Sez. 2, n. 6726 del 28.3.1995, imp. Lorusso, Rv.201772).
7. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla eccepita inutitizzabilità del verbale di interrogatorio di S.K. è inammissibile.
Il ricorrente si limita invero a lamentare la violazione dell'art.141 bis cod. proc. pen. senza precisare i contenuti della doglianza,
che difetta pertanto di specificità. Peraltro, anche a voler fare riferimento al motivo di appello riguardante la mancata riproduzione fonografica del verbale, di cui si dava atto nella sentenza impugnata, quest'ultima richiamava le conclusioni della decisione di primo grado sull'essere i fatti di cui al verbale accertati anche nell'acquisita sentenza irrevocabile emessa nei confronti del Sa. e del M. , e desumeva comunque i fatti stessi dalle dichiarazioni del predetto M. . Oltre che per queste ragioni, il motivo è in ogni caso manifestamente infondato laddove l'inutilizzabilità derivante dalla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio di soggetto detenuto, attenendo strettamente alle garanzie inerenti a tale condizione, limita i suoi effetti all'ambito cautelare e non investe l'accertamento della responsabilità penale (Sez. 1, n. 17422 dell'8.3.2011, imp. Funai, Rv. 250322).
8. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del S. in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato P. è infondato.
La sentenza impugnata dava invero atto del carattere parziale delle ammissioni del P. e del tentativo dello stesso di limitare la propria responsabilità. Tale parzialità non configura tuttavia di per sè, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, alcuna causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni, essendo possibile la valutazione frazionata delle stesse (Sez. 1, n. 16674 del 10.12.2010, imp. V., Rv. 249956); le quali rimangono ugualmente soggette, laddove assumano valenza accusatoria nei confronti di coimputati, al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.. Ed in questa prospettiva la Corte
territoriale motivava coerentemente in base al riscontro che le dichiarazioni accusatorie del P. trovavano nell'accettata presenza dell'imputato sul luogo delle trattative e della vendita di P.G. .
9. I motivi presentati nell'interesse di entrambi i ricorrenti in ordine alla riqualificazione giuridica del reato contestato al capo A dalla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. a quella di cui all'art. 630 cod. pen. sono infondati. Insussistente è, in primo luogo, la violazione del divieto di reformatio in pejus lamentata dal P. . Posto che la disposizione della sentenza impugnata sul punto era senz'altro il risultato di una diversa definizione giuridica del fatto e non di un'immutazione detto stesso, già in origine contestato come sequestro a scopo estorsivo, siffatta ridefinizione è possibile in secondo grado, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, anche in mancanza di appello del pubblico ministero, purché all'imputato non sia inflitta una pena più grave di quella irrogata in primo grado;
condizione che nella specie veniva puntualmente rispettata. Nè alcuna violazione è ravvisabile per il fatto che alla diversa qualificazione giuridica consegua un deteriore trattamento penitenziario (Sez. 5, n. 42611 del 20.4.2005, imp. Cotugno, Rv.232995), essendo il limite normativo riferito unicamente alle conseguenze propriamente sanzionatorie del reato. Quanto alla partecipazione dei ricorrenti alle operazioni riguardanti il conseguimento di un riscatto dalla liberazione di P.G. , la cui affermazione è oggetto di censure da parte di entrambi i ricorrenti, la sentenza impugnata motivava congruamente in base a precisi elementi di fatto emergenti dalle dichiarazioni di P.E. , la quale riconosceva nel S. il conducente di un'autovettura con la quale Sa.Kl. l'8.6.2006 si presentava per un appuntamento concordato ai fini delle trattative per il rilascio della sorella, dagli accertamenti della polizia giudiziaria sull'intestazione al S. della predetta autovettura, la cui targa veniva annotata da P.E. , e dalle risultanze dei tabulati acquisiti sui costanti contatti telefonici fra il S. ed il P. nel corso della vicenda. A fronte di questi elementi, non si registra alcun contrasto logico nell'argomentazione della Corte d'Appello fra la collocazione del rapimento di P.G. nell'ambito di una contesa fra gruppi criminali concorrenti nel controllo della prostituzione e l'intento degli imputati di conseguire altresì profitto da detto rapimento mediante la materiale cessione dell'ostaggio, a titolo oneroso, ad altri soggetti, ed il concorso nella percezione di un riscatto per la liberazione della persona sequestrata. Nè a tal fine è necessario far ricorso all'ipotesi, prospettata nella sentenza oggetto di ricorso, di un dolo estorsivo insorto negli imputati successivamente al rapimento;
essendo logicamente plausibile la concorrenza ab origine delle finalità di colpire gli interessi di un gruppo rivale e valorizzare economicamente anche per altra via il sequestro della donna.
Per ciò che riguarda infine la doglianza del S. sulla mancata valutazione della collocazione in Milano, secondo i tabulati, dell'utenza cellulare dell'imputato in concomitanza con il primo incontro di P.E. con i sequestratori, il dato era oggetto di specifico esame da parte della Corte territoriale, la quale, in presenza di un preciso riconoscimento del S. da parte della Pl. e della conferma proveniente dalla riconducibilità al S. dell'autovettura comparsa nell'occasione, evidenziava la concreta possibilità che il telefono cellulare del S. fosse in quel momento nel materiale possesso di altro soggetto;
considerazione, questa, priva di vizi logici anche in quanto sorretta dalla risultanza agli atti della disponibilità, in capo al S. , di altra utenza cellulare. Nè tale argomentazione introduce nella prova a carico profili di contraddittorietà sulla valenza dei tabulati, come sostenuto dal ricorrente, laddove detti elementi venivano valutati con riferimento al dato probatorio centrale rappresentato dalle dichiarazioni di P.E. e dalle verifiche sull'intestazione del numero di targa dalla stessa identificato.
10. I motivi presentati nell'interesse di entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. sono infondati. Il tema posto dal S. in merito alla necessità che l'esercizio di poteri dominicali sul soggetto passivo, fattispecie de reato concretamente ritenuta nella specie ravvisabile a carico degli imputati, sia connotato dallo sfruttamento della vittima, veniva in effetti accolto nell'orizzonte motivazionale della sentenza impugnata;
la quale osservava che fa segregazione di P.G. , la sottoposizione della stessa a violenze sessuali e la vendita della donna producevano una condizione di totale asservimento della stessa.
Orbene, la riduzione della persona offesa ad oggetto di scambio commerciale mediante la vendita e la destinazione alla restituzione contro riscatto costituisce già di per sè una situazione di sfruttamento rilevante a fini della configurabilità dei reati in esame, in quanto tale da rendere la vittima una res sulla quale esercitare diritti patrimoniale e da cui trarre utilità economiche (Sez. 3, n. 33757 del 12.4.2005, imp. Suli, Rv.232074; Sez. 5, n. 35923 del 13.7.2010, imp. D., Rv.248416). Ma l'esigere dal soggetto fisico prestazioni sessuali con l'uso di violenza fisica o psichica costituisce anch'essa sfruttamento idoneo a configurare la sottoposizione della vittima ad un potere di disposizione assimilabile alla schiavitù (Sez. 5, n. 43868 dei 9.11.2005, imp. Molnar, Rv.232834). Per entrambi i profili la Corte territoriale motivava pertanto correttamente sulla ravvisabilità dei reati contestati.
Infondati sono altresì gli ulteriori rilievi avanzati da entrambi i ricorrenti con riguardo ai caratteri dell'abitualità o, come diversamente precisato nella memoria presentata dalla difesa del S. , della particolare persistenza temporale che la condotta dovrebbe assumere per integrare uno sfruttamento rilevante ai fini della sussistenza dei reati di cui sopra. Anche a voler ritenere che la nozione di sfruttamento non sia compatibile con una condotta di natura istantanea, quest'ultima è sicuramente esclusa dal protrarsi dell'azione, come avvenuto nel caso in esame, per oltre una giornata (nel senso della configurabilita del reato di riduzione in schiavitù nel caso di una condotta interrotta dall'intervento della polizia a qualche giorno dal suo inizio v. Sez. 5, n. 35479 del 7.6.2010, imp. P., Rv.248173); il che è sufficiente ad attribuire alla condotta autonoma valenza lesiva della dignità della persona offesa, escludendo che la stessa sia assorbita, come opinato nel ricorso per il S. , dalle diverse fattispecie di cui agli artt.605, 611 e 630 cod. pen.. Nè la configurabilità delle ipotesi criminose in esame
è esclusa dalla temporanea attenuazione del regime di segregazione, soprattutto ove la stessa sia funzionale al conseguimento degli scopi del soggetto agente (Sez. 5, n. 13125 del 27.10.2000, imp. Gjini, Rv.217846); condizione rilevabile nei caso di specie, ove la possibilità concessa a P.G. di comunicare telefonicamente con la sorella, sulla quale in particolare si incentrano le doglianze dei ricorrenti, appariva funzionale ai contatti per il conseguimento del riscatto e quindi non incompatibile con t'intento mercificatorio del potere costrittivo esercitato sulla vittima.
Infondati sono infine i rilievi proposti nel ricorso per il Su la in ordine alla congruenza della motivazione sull'affermazione di responsabilità del predetto. La sentenza impugnata era sul punto adeguatamente motivata in base ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni delle Pl. , del P. , del Sa. e del M. ,
nonché delle risultanze dei tabulati telefonici sui costanti contatti fra il S. ed il P. fin dal momento del sequestro di P.G. . Ed a fronte di ciò il ricorrente, oltre a richiamare le eccezioni di inutilizzabilità sollevate per le dichiarazioni dei coimputati e come sopra respinte, propone solo una diversa valutazione dell'efficacia probatoria dei predetti elementi singolarmente considerati, dolendosi di incongruenze nelle dichiarazioni del P. e delle Pl. sull'entità e sulla consegna al S. del prezzo per la vendita della sequestrata, del carattere indiretto delle dichiarazioni di P.E. e della ritenuta insufficienza delle dichiarazioni di P.G. e del M. sul ruolo svolto dal S. ; argomentazione che non incrina la logicità e la coerenza della ricostruzione della corte territoriale, fondata sulla convergenza dei vari elementi nel rappresentare l'imputato come continuativamente presente nella vicenda.
11. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del P. in ordine al mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona nel reato di riduzione in schiavitù è infondato.
La questione non risulta per il vero proposta fra i motivi di appello, il che ne preclude l'esame in questa sede;
e comunque i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di riduzione in schiavitù concorrono nel momento in cui all'offesa della libertà personale, presente nell'oggettività giuridica del primo reato, si aggiungono le diverse ed ulteriori connotazioni di lesività derivanti dall'esercizio di un potere pieno ed incontrollato sulla vittima (Sez. 2, n. 37489 del 28.1.2004, imp. Repetylo, Rv. 229699). 12.1 motivi presentati in entrambi i ricorsi in ordine al trattamento sanzionatorio sono da ultimi infondati.
La sentenza impugnata risulta invero adeguatamente motivata sul punto con il riferimento alla particolare gravità dei fatti ed alla mitezza delle pene, in raffronto a detta gravità, derivante dall'errata qualificazione giuridica in primo grado del fatto contestato al capo A nella fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen.. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012