Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 2
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).
Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, comma terzo cod. proc. pen. gli eventuali riflessi negativi in sede esecutiva derivanti dalla riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).
Commentari • 2
- 1. Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020Julia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410 Considerazioni preliminari. L'istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l'esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l'ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l'esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo …
Leggi di più… - 2. Riqualificazione prevedibile? Nessuna rinnovazione probatoria (Cass. 5083/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 106
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 48065/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ME N. IL 01/06/1972;
ET IM N. IL 03/12/1978;
avverso la sentenza n. 4259/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per i rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Ferrini Franco che si riporta ai motivi e che la questione sia rimessa alle sezioni unite.
OSSERVA
Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini il 7 gennaio 2004, con la quale PE RM e ET DI erano stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa quali imputati di furto e di resistenza, ha riqualificato unitariamente come rapina impropria la condotta di cui ai capi A) e B) - rispettivamente relativi ai delitti di furto ai danni di un supermercato e di resistenza nei confronti degli agenti intervenuti a seguito del furto - confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto nell'interesse di ET DI si lamenta che, pur non essendo stato violato il principio del divieto di reformatio in peius, la nuova e più grave qualificazione dei fatti avrebbe aggravato la posizione dell'imputato, con riflessi negativi in sede esecutiva e senza che il tema fosse stato devoluto ei motivi di appello. Nel ricorso proposto per PE RM si contesta la correttezza della nuova qualificazione giuridica dei fatti e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina impropria. I ricorsi sono entrambi manifestamente inammissibili. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione del fatto inizialmente contestato come frode in assicurazione in quello di truffa). (Sez. 2^, n. 38049 del 18/07/2014 - dep. 17/09/2014, De Vuono, Rv. 260585). Evenienza che senz'altro ricorre nel caso di specie, tenuto anche conto della circostanza che il contraddittorio sul punto è stato assicurato dal fatto che, in sede di discussione, il procuratore generale aveva espressamente domandato la riqualificazione del fatto in termini di rapina impropria. Per ciò che attiene, poi, agli asseriti riflessi negativi in sede esecutiva, va rammentato che questa Corte ha puntualizzato che, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597 c.p.p., comma 3, le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art. 4 bis O.P., conseguenti all'esclusione in sede di appello del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116 c.p., comma 2, in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). (Sez. 5^, n. 42611 del 20/04/2005 - dep. 24/11/2005, Cotugno ed altro, Rv. 232995).
A proposito, infine, della indubbia correttezza della riqualificazione giuridica dei fatti, basterà rilevare che nello stesso capo di imputazione la descrizione del furto e della immediatamente conseguente resistenza si sono snodati in un contesto di sostanziale flagranza, ponendo l'azione violenta quale strumentalmente correlata alla esigenza di sottrarsi all'arresto; il che, evidentemente, integra proprio i presupposti della rapina impropria, secondo gli approdi ormai da tempo consolidati cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti più volte ritenuto che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco). (Sez. 2^, n. 43764 del 04/10/2013 - dep. 25/10/2013, TR e altri, Rv. 257310). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015