Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2884
CASS
Sentenza 16 gennaio 2015

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Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).

Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, comma terzo cod. proc. pen. gli eventuali riflessi negativi in sede esecutiva derivanti dalla riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2884
Data del deposito : 16 gennaio 2015

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