Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2011, n. 40358
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Sentenza 12 luglio 2011

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Integra il reato di cui all'art. 678 cod. pen. la detenzione abusiva, anche al fine dell'uso personale, di materiale esplodente, allorquando il quantitativo di polveri piriche contenuto sia superiore a cinque chilogrammi e ciò in quanto per tali quantitativi, a norma dell'art. 97 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione al TULPS), è necessaria la licenza di cui all'art. 47, comma primo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). (Fattispecie relativa alla detenzione di fuochi pirici per uso personale in quantità pari a 12 kg.)

Il reato di cui all'art. 679 cod. pen. si distingue da quello previsto dall'art. 678 cod. pen., perché mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2011, n. 40358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40358
    Data del deposito : 12 luglio 2011

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