Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di corruzione, è ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art 416 cod.pen. tra corruttore e corrotto. Detto vincolo, peraltro, sortisce l'effetto di rafforzare il "pactum sceleris", nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/1999, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Luigi Varola Presidente del 10/12/1999
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 6240
4. Dott. Massimo Oddo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Michele Besson Consigliere N. 35846/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN LV, n. 19.9.37 Messina avverso l'ordinanza 24.6.99 del Tribunale di Messina;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Oscar Cetrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo.
il 24 giugno 1999 il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta da VA ME, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del medesimo ufficio il 2 giugno 1999. Ricorre il difensore, esponendo otto motivi.
1.
Con il primo rappresenta violazione degli artt. 268 comma 3 e 266 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento del pubblico ministero con il quale era stato autorizzato l'utilizzo d'impianti della polizia giudiziaria per procedere alle intercettazioni sarebbe immotivato.
Aggiunge che le intercettazioni sarebbero inutilizzabili, perché eseguite da personale del S.I.S.D.E., non componenti della polizia giudiziaria. Critica la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale si afferma l'inesistenza di una disposizione specifica, assumendo che il divieto si desumerebbe dall'intero impianto normativo. Eccepisce la mancata trasmissione al tribunale del provvedimento di delega al S.I.S.D.E..
2.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., non avendo il pubblico ministero trasmesso la documentazione successivamente acquisita in favore dell'indagato ed in particolare il provvedimento di sospensione dalle funzioni di direttore del "Gran Camposanto" di Messina, emesso dall'autorità amministrativa nei suoi confronti.
3.
Con il terzo motivo adduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Rileva che il tribunale ha rinvenuto i medesimi nella sua indulgenza nel tollerare i lavori da parte della cooperativa "Il Sorriso", nell'autorizzare lavori "brevi manu" in deroga alla procedura ordinaria, nell'incassare somme di denaro.
Nega un suo potere decisionale sui lavori di pulizia mortuaria;
la sua partecipazione ai lavori commissionati direttamente dai privati;
ricorda l'accettazione di una sola dazione di denaro, spiegata nel corso dell'interrogatorio. Riporta, a conferma, il testo di due intercettazioni ed asserisce che la sua condotta era imposta dal timore di arrecare offesa a "persone sbagliate", avendo subito una serie di attentati. Desume l'unicità dell'episodio di presunta "corruzione" dalle espressioni di IA e RI, trascritte in ricorso. Aggiunge che i termini "direttore" ed "ingegnere" che risultano nelle intercettazioni non sarebbero a lui riferibili. Sull'altra dazione - precisa - le dichiarazioni di ZZ sarebbero "de relato". In contrario esisterebbero molti elementi a lui favorevoli desumibili dalla produzione documentale esibita e nuovamente elencata.
4.
Con il quarto motivo assume che ME nell'accettare la "busta" contenente denaro avrebbe agito in presenza di una causa di giustificazione, per scongiurare un danno grave alla sua persona ovvero alla sua famiglia.
5.
Con il quinto motivo adduce la "non ipotizzabilità" della contestazione, non essendo configurabile un rapporto associativo tra corrotto e corruttore.
In ordine all'inesistenza dell'associazione precisa che:
a) non risulterebbe una determinazione volitiva a fare parte dell'associazione facente capo a RI ed altri;
b) non vi sarebbe traccia in atti di una sua disponibilità a partecipare a reati;
c) assenza di una struttura organizzata dalla quale esso ME non riceveva compensi stabili ma "retribuzioni" di volta in volta. Con il sesto motivo rappresenta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto l'unica esigenza cautelare ipotizzata, concernente il pericolo di reiterazione delittuosa, sarebbe venuta comunque meno a seguito del provvedimento del dirigente dell'ufficio del personale del comune di Messina datato 9 giugno 1999, n. di registro 1027, la cui relativa prova già sarebbe stata fornita.
Il tribunale avrebbe ritenuto il suddetto pericolo in base ad elementi privi del carattere della concretezza perché già accaduti e non in virtù di parametri di carattere oggettivo.
Sarebbero inesistenti il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.
7.
Con il settimo motivo asserisce che la detenzione carceraria sarebbe eccessiva rispetto all'entità del fatto e della sanzione irroganda, considerando l'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Sarebbe immotivata l'inadeguatezza di altre misure cautelari e del diniego della sostituzione della misura con quella domiciliare. 8.
Infine espone l'illegittimità del provvedimento adottato per disparità di trattamento rispetto ad altro indagato nei cui confronti non è stato adottata analoga ordinanza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato. Il primo motivo non può essere accolto. Non ignora il collegio che sul tema della motivazione del decreto d'intercettazione ambientale con riferimento all'utilizzazione di apparecchiature non installate presso la procura della Repubblica che procede, v'è un contrasto di giurisprudenza. Il collegio ritiene di aderire al prevalente indirizzo di questa corte, di recente espresso dalla sesta sezione penale con la sentenza 22 gennaio 1997 numero 5649 ric. Dominante mass. 208900 (conf. sez. 6, n. 7 del 7 gennaio 1997 ric. Pacini mass. 207365; sez. I, n. 4508 del 4 luglio 1996, ric. Vezza, mass. 205697; sez. I n. 9370 del 8 giugno 1994 ric. Morabito, mass. 199908; contra sez. I n. 5239 del 28 settembre 1999 ric. Renelli mass. 214434; sez. I n. 11077 del 7 ottobre 1997, ric. Bonavota, mass. 209163).
Va al riguardo rilevato che l'art. 268 cod. proc. pen., in virtù del quale di regola le operazioni d'intercettazione di comunicazioni devono essere compiute esclusivamente per mezzo d'impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti di cui al precedente articolo 266, comma secondo, in quanto queste sarebbe tecnicamente realizzabili solo per mezzo di apparecchi vicini alla fonte sonora e gli impianti normalmente devono essere quelli in dotazione alla polizia giudiziaria.
Deve, quindi, affermarsi che le intercettazioni possono essere eseguite anche per mezzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, quando questi si mostrino di maggiore idoneità rispetto a quelli della procura della Repubblica. Ciò accade, tra l'altro, quando, come nella specie, le intercettazioni siano poste in essere non su linee telefoniche ma in ambienti chiusi ovvero all'aperto ed è indispensabile tenere questi luoghi sotto controllo anche diretto e visivo da parte della medesima polizia. In tale ipotesi occorre soltanto che il decreto del pubblico ministero chiarisca i detti profili, senza altra specificazione, poiché di per sè la situazione di fatto giustifica la menzionata soluzione tecnica. L'ordinanza impugnata è corretta anche con riferimento allo svolgimento delle operazioni, poiché con valutazione di fatto - incensurabile in questa sede - ha evidenziato che non risulta la partecipazione di componenti del S.I.S.D.E..
Il secondo motivo è privo di specificità, poiché si afferma che il pubblico ministero avrebbe omesso di trasmettere al tribunale il provvedimento di sospensione dalle funzioni dell'indagato, adottato dalla pubblica amministrazione. Tale assunto è apodittico. In ogni caso la difesa avrebbe potuto esibire la menzionata certificazione nell'udienza innanzi al Tribunale.
I provvedimenti dei giudici territoriali sono ampiamente e logicamente motivati in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Correttamente il tribunale ha osservato che dal coacervo delle telefonate intercettate si desume in ipotesi il comportamento di essenziale collaborazione e sostegno fornito da ME proprio per la sua qualità di direttore del cimitero. Egli non soltanto non impediva condotte illecite dei dipendenti e degli estranei (esecuzione di lavori anche "brevi manu" da parte della cooperativa in luogo delle ditte assegnatarie;
trasformazioni illegali e svuotamenti di vecchie tombe dai resti mortali, al fine di rendere libero il loculo) ma presta aiuto e riceve compenso in denaro. È questo un complesso quadro d'assieme che mostra - allo stato delle indagini una grave compromissione diretta di ME. Ne consegue che la rivalutazione dei gravi indizi prospettata con il ricorso non può essere accolta, poiché riguarda il merito e non attiene al giudizio di cassazione, essendo la motivazione del tribunale assolutamente congrua. Il ricorrente menziona la "corposa documentazione documentale" difensiva, dalla quale emergerebbero asseriti elementi idonei a confutare la sussistenza degli illeciti. Quest'asserzione non può trovare ingresso in un procedimento che non mira per niente ad accertare la "sussistenza degli illeciti" ma la mera astratta configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta: sarà il giudice di merito nelle competenti sedi a compiere questo tipo di verifica. La prospettazione di siffatte argomentazioni in cassazione indica una chiara inottemperanza del dettato normativo sui rigorosi limiti del giudizio di legittimità, che si tentano di superare, per dare corso ad un non consentito terzo grado di giudizio di merito. Alla luce di questa considerazione risulta inammissibile la valutazione del quarto motivo relativo alla presenza di una presunta causa di giustificazione.
L'inconciliabilità tra reato associativo e corruzione è soltanto indicata con il quinto motivo.
Reputa in contrario il collegio l'ipotizzabilità - nell'ambito di un vincolo associativo, volto alla perpetrazione di una serie di reati scopo - di un rapporto di corruttela tra due o più elemento del sodalizio, che anzi rafforza il pactum sceleris e la stessa struttura dell'organizzazione, attraverso un più stretto ed ancora più compromettente collegamento interpersonale.
L'assunto difensivo dell'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. non trova conferma nel testo del provvedimento impugnato, nel quale invece s'indicano (da folio 23 a 25) un complesso di comportamenti, desumibili dalle intercettazioni, che rivelano l'esistenza di un'organizzazione precisa e permanente nel tempo che mutava solo apparentemente, mantenendo intatta la sua struttura, ed utilizzando il ruolo di direttore del cimitero di ME per conseguire i suoi scopi. In ordine all'esigenza cautelare (sesto motivo) d'impedire la reiterazione delittuosa il ricorrente insiste nell'affermarne l'insussistenza in virtù della sospensione cautelare adottata nei suoi confronti dall'amministrazione.
Di questo documento non v'è menzione ed esso mai potrebbe essere esaminato in cassazione, potendo costituire oggetto di separato apprezzamento nella competente sede di merito.
Il ricorrente contesta, poi, la possibilità di utilizzare due volte i medesimi elementi di fatto per definire prima gravi gli indizi e poi per delineare la personalità dell'indagato.
Sul tema il collegio reputa di dovere aderire all'indirizzo prevalente (mass. 203726, 203745 205473, 205820, 208422; v. mass. 205506; contra mass. 203517, 203774, 204765, 206857) secondo cui la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ed in particolare la ravvisabilità di uno spiccato pericolo di reiterazione criminosa, può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate sia nella loro obbiettività sia quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Al riguardo la norma in esame non pone alcun divieto alla valutazione degli stessi comportamenti costitutivi del reato ai fini dell'indagine sulla pericolosità dell'indagato. Va anche aggiunto che l'ordinamento processuale già disciplina l'utilizzabilità di questo criterio in tema di arresto facoltativo in flagranza ai fini dell'apprezzamento della pericolosità del soggetto. Nè questa statuizione ha subito modifiche con la legge 8 agosto 1995, n. 332, che pure non ha ignorato l'art. 381 cod. proc. pen., introducendo il comma 4 bis.
Nè corrisponde alla realtà processuale l'asserita assenza di motivazione sulla necessità di mantenere la più grave misura cautelare. Il tribunale (folio 28) ha evidenziato che soltanto un controllo continuo e costante può impedire la realizzazione del programma comune ed il mantenimento in vita dell'associazione. L'asserita disparità di trattamento è priva di specificità. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2000