Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 2
È configurabile l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un sodalizio criminale gestito da operatori obitoriali cui sono stati ritenuti partecipare i rappresentanti delle imprese di onoranze funebri, le quali, pagando una tangente ai primi, avevano stabilmente accesso ad un sistema di turnazione nell'orientamento della potenziale clientela).
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 10032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10032 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
1 0 0 32 / 10 M 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/02/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA GIOVANNI DE ROBERTO Dott.
- Consigliere N. 218 FRANCESCO SERPICO Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - N. 44695/2009 VINCENZO ROTUNDO Dott.
Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) HI RE N. IL 15/07/1972
2) IS LO N. IL 13/10/1947
3) COSTI SAURO N. IL 06/10/1960
4) ZZ IA N. IL 12/09/1962
5) NT GI N. IL 24/02/1984
avverso l'ordinanza n. 1838/2009 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 16/09/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
WA Galens che ha chists lette/sentite le conclusioni del PG Dott. il rifetto di tutti i casi;
где-то ow. Gant Gjulio e ST Anne, sett fr il P izzi де che si sono rijentati owth of ricous;
e îl costí flow. Bucoli Domenico Mori's, per il TE che si è riportato ai motive à ricoup;
l'av. Mancini ljanhuse, grole sest tuto peril Piechi dell' aN. Formacion Marco, che si è riportato ai motus stricous Udit i difensor Avv.; LI
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza in data 17\19-8-2008 del Tribunale di Reggio Emilia, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a TI Sauro, IC
EN e TE GI, e quella dell'obbligo di presentazione a Trevisan Aniello e NI GI, in relazione all'ipotesi
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delittuosa di cui all'art. 416 c.p. e ai reati fini di corruzione loro rispettivamente contestati.
Nel motivare la sua decisione, il giudice dell'appello, in particolare, ha dato atto dell'esistenza di un grave quadro indiziario
(desunto dalle spontanee dichiarazioni rese dal IC in occasione della perquisizione condotta presso la sua abitazione, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate, sul pieno esterno, dalle conversazioni intercettate, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dai parenti dei deceduti) circa l'esistenza, tra gli indagati, di uno stabile accordo criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione: in virtù di tale illecito accordo, il TI, il IC e il TE,
operatori obitoriali presso l'Ospedale di Reggio Emilia, si prodigavano al fine di indirizzare i parenti dei defunti, per le esequie dei loro congiunti, verso una delle imprese funebri aderenti al sodalizio criminoso, tra cui quelle del EV e il NI, dietro pagamento di una somma di denaro. Tutti i predetti indagati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il IC, con un primo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale della Libertà di Bologna all'avv. Giacomo Fornaciari, codifensore dell'indagato insieme all'avv. Loloia Marco Fornaciari, come da atto di nomina del 28-2-2008. Sostiene
che tale vizio ha comportato una grave lesione del diritto di difesa.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce che l'appello proposto dal P.M. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, stante l'assenza di devoluzione del tema relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Fa presente che già l'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M., poi rigettata dal GIP, non indicava e motivava sulla sussistenza di esigenze cautelari.
Con un terzo motivo il IC denuncia la violazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 c.p. Sostiene che nella specie non sono configurabili gli elementi costitutivi della ipotizzata fattispecie associativa, ma è da ravvisare, eventualmente, il concorso di persone in singoli reati di corruzione. Rileva, inoltre, che non possono essere considerate utilizzabili ai fini cautelari le dichiarazioni spontanee rese, in assenza del difensore, dal IC.
Con un quarto motivo viene dedotta l'erronea applicazione dell'art. 358 c.p., sostenendosi che il IC, quale addetto alla camera mortuaria presso l'Ospedale di Reggio Emilia, era tenuto a prestazioni meramente materiali e non rivestiva, quindi, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Con un ultimo motivo si denuncia l'inosservanza dell'art. 274
c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva.
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Il TE, con un primo motivo, deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., per omessa devoluzione del tema relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 416 c.p., in relazione allaLove
2 ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotizzato reato associativo. Sostiene che, nel caso di specie, il compendio accusatorio consente, tutt'al più, di configurare un concorso di persone in più fatti di corruzione, mancando la prova della riconducibilità dei singoli illeciti compiuti da ciascun indagato ad un sovraordinato e comune programma delinquenziale. Aggiunge che, a norma dell'art. 350 comma 7 c.p.p., devono reputarsi inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'indagato IC nel corso di atti investigativi compiuti in assenza del difensore.
Con un terzo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 358 c.p., con riguardo all'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio all'indagato. Sostiene che quest'ultimo, quale addetto alla camera mortuaria, svolgeva mansioni di carattere squisitamente materiale, ed era privo dei poteri decisori ed autoritativi tipici della funzione pubblica.
Con un ultimo motivo viene dedotta l'inosservanza dell'art. 274 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
TI Sauro, con un primo motivo, rileva l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., per l'assenza di devoluzione del tema relativo alle esigenze cautelari. Fa presente che già la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria, poi disattesa dal
GIP, pur motivando in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, non indicava e motivava sulla sussistenza di esigenze cautelari.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 416 c.p., in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotizzato reato associativo, potendosi nella specie configurare, tutt'al più, un Lucester
3 concorso di persone in più delitti, legati dal vincolo della continuazione. Eccepisce altresì l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 350 comma 7 c.p.p., delle dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore dall'indagato IC, sulle quali il Tribunale ha costruito la base del suo ragionamento indiziario.
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Con un terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 358
c.p., non potendosi attribuire la qualità di incaricato di pubblico servizio al Costa, il quale, come addetto alla camera mortuaria dell'Ospedale di Reggio Emilia, svolgeva prestazioni di carattere meramente materiale, senza esercitare alcun potere autoritativo e certificativo tipico della funzione pubblica.
Con un quarto motivo viene lamentata l'inosservanza dell'art. 274 lett. c) c.p.p., in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa. Trevisan AN, con un primo motivo, eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., per mancata devoluzione del tema della sussistenza delle esigenze cautelari.
Sostiene che nell'atto di impugnazione non si rinviene nemmeno un richiamo per relationem all'istanza disattesa, in quanto l'unico passo riservato al riguardo nell'ultima proposizione dell'appello reca una formula di stile. Rileva, inoltre, che non può essere condivisa l'affermazione del Tribunale circa l'ammissibilità del gravame anche in caso di mancata deduzione riguardo alle esigenze cautelari. F
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., non avendo il Tribunale dato conto dell'esistenza degli elementi costitutivi di tale reato.
TO Con un terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 273
comma 2 c.p.p., stante la possibilità, per il EV, soggetto incensurato, di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con un quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidivanza.
NI GI, con un primo motivo, si duole dell'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. Sostiene che non è ipotizzabile che corruttori e corrotti si associno tra loro per commettere più reati e che, eventualmente, l'unica associazione per delinquere configurabile potrebbe essere quella tra i corrotti.. L'eventuale accordo tra le imprese private per la turnazione nel servizio di onoranze funebri, infatti, non costituisce fatto penalmente rilevante ex artt. 319 e 320 c.p., rappresentando unicamente, come rilevato dal GIP, “un cartello anticoncorrenziale, forse illecito solo per il diritto civile e amministrativo, ma atipico per quello penale".
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, sia in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo che all'esistenza di distinti e autonomi episodi di corruzione, uno per ciascun funerale procacciato e retribuito. Sostiene che per ciascun soggetto il reato di corruzione si è perfezionato al momento iniziale dell'adesione al patto corruttivo, costituendo i successivi atti di procacciamento di contratti e di retribuzione, in relazione ai quali non è intervenuto alcuna ulteriore accordo corruttivo tra necrofori e imprese, meri atti esecutivi di tale patto. Quella che è stata impropriamente qualificata come associazione per delinquere finalizzata alla futura commissione di reati di corruzione, pertanto, deve essere più
5 correttamente qualificata come concorso di persone nel reato attuale.
Con un terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 358 c.p., stante l'insussistenza, in capo agli indagati TI, IC e
TE, della qualità di incaricati di un pubblico servizio.
Con un ultimo motivo ci si duole della mancanza di motivazione e dell'inosservanza dell'art. 192 comma 2 lett. c)
c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidivanza, non essendo stati indicati gli elementi di fatto da cui sono state desunte le esigenze cautelari e non avendo il Tribunale
preso in alcuna considerazione la personalità dell'indagato.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso proposto dal IC è inammissibile.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, nel procedimento camerale, quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale;
tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio (Cass. Sez. un. 17-6-
2001 n. 33540), che è sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p., sia dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo (Cass. Sez. 6, 24-4-2008 n. 18726;
2, 27-2-2003 n. 19943; 11-11-1992\25-1-1993 n. 606).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che all'udienza camerale dell'11-9-2009 è stato presente l'avv. Marco
Fornaciari, codifensore dell'indagato, il quale nulla ha eccepito riguardo all'omesso avviso all'avv. Giacomo Fornaciari. Il vizio dedotto, pertanto, deve ritenersi sanato e non può essere dedotto in questa sede.
Lo 2) L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal IC in assenza del difensore, sollevata dal
IC, dal TE e dal TI, è infondata.
TItuisce principio consolidato in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui le dichiarazioni spontanee rese ex art. 350 comma 7 c.p.p., sebbene non utilizzabili nel dibattimento, salvo quanto previsto dell'art. 503, comma 3, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare
(Sez. Un. 25-9-2008\13-1-2009 n. 1150; Sez. 6, 2-12-2004 n. 4152;
Sez. 4, Sez. 6, 11-7-2006 n. 24-6-79).
3) Priva di pregio è anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., sollevata dal IC, dal TE, dal TI e dal EV.
Come è stato evidenziato, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, nell'ordinanza impugnata, il P.M., nella 2 richiesta di applicazione delle misure cautelari, ha dato conto in modo puntuale delle esigenze da soddisfare mediante l'applicazione agli indagati delle misure invocate. Il GIP, nel disattendere la richiesta per difetto della gravità indiziaria, ha omesso doverosamente ogni valutazione sulle esigenze cautelari, essendo le stesse da considerare assorbite nella decisione adottata. Orbene,
poiché nell'atto di appello il P.M. ha ribadito la sussistenza delle esigenze di cautela sociale già prospettate nell'istanza disattesa, non può ritenersi che non vi sia stata devoluzione del relativo tema.
In ogni caso, correttamente il Tribunale ha rilevato che l'appello sarebbe stato ammissibile anche nell'ipotesi in cui il P.M. nulla avesse dedotto riguardo alle esigenze cautelari. Come છે stato precisato dalla giurisprudenza, infatti,
l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP
Indiativa
7 di rigetto della richiesta cautelare devolve al Tribunale investito dell'appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura restrittiva della libertà personale (Cass. Sez. Un., 31-3-2004 n. 18339). Ne consegue, in particolare, che, qualora sia stata rigettata la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo sulla base della ritenuta insussistenza degli indizi di colpevolezza, il Tribunale investito dall'appello del pubblico ministero ha il dovere, ove ritenga di accoglierlo, e a prescindere da specifiche censure dell'appellante sul punto, di prendere in considerazione i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p., e pertanto di motivare adeguatamente non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari, non considerate, 0 considerate solo in via incidentale, dal primo giudice (Cass. Sez. 6,
28-2-2001 n. 11231; Sez. 6, 14-6-2001 n. 29082; Sez. 4, 19-4-1996
n. 1153).
4) Destituite di fondamento si palesano anche le doglianze mosse da tutti i ricorrenti (tranne che dal EV) in ordine alla 3 ritenuta sussistenza, in capo al IC, al TE e al TI, della qualità di incaricati di pubblico servizio.
Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, dal I
quale non vi è ragione di discostarsi, gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione,
complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle
Ludhato
8 competenti autorità sanitarie. (Cass. Sez. 6, 9-6-2009 n. 32369; Sez.
6, 23-4-2008 n. 27933).
Nel caso in esame, pertanto, correttamente il Tribunale ha attribuito ai tre indagati suindicati, quali addetti alla camera mortuaria dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, la
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qualifica di incaricati di pubblico servizio, avendo dato atto che il relativo mansionario non si discosta da quello della generalità degli operatori obitoriali (esame e rimozione della salma, suo trasporto, collocazione del cadavere, controllo della corretta compilazione della denuncia di morte da parte del medico del reparto, controllo dell'osservanza della disciplina della polizia mortuaria), è compiutamente governato da norme di diritto pubblico e non si riduce a semplici mansioni d'ordine o meramente manuali (al riguardo, nell'ordinanza impugnata è stato fatto riferimento, a titolo esemplificativo, al controllo della corretta compilazione della denuncia di morte da parte del medico del reparto e al controllo dell'osservanza della disciplina della polizia mortuaria, compiti in cui gli operatori sono responsabilizzati in prima persona).
5) Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la decisione impugnata rende adeguato conto della sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al contestato reato associativo.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni spontanee rilasciate dal IC alla
Polizia Giudiziaria in occasione della perquisizione che ha
! interessato la sua abitazione, tra gli addetti alla camera mortuaria dell'ospedale e i titolari delle imprese funebri colluse vi era un accordo criminoso, in forza del quale, ove i parenti dei defunti non avessero già scelto la ditta cui commissionare le esequie, gli operatori obitoriali li avrebbero indirizzati, secondo una turnazione settimanale, ad una delle dette imprese, dietro compenso di una
Lates
9 somma di denaro (in genere 100 euro) per ogni funerale. I proventi di tale illecita attività confluivano in una cassa comune custodita dal TI, e venivano ripartiti ogni mese tra gli operatori.
eTali emergenze, ritenute intrinsecamente attendibili riscontrate dagli altri atti di indagine (conversazioni intercettate;
documentazione acquisita;
dichiarazioni rese a s.i.t. dai parenti dei deceduti venuti in contatto con le imprese di onoranze funebri tramite gli operatori obitoriali infedeli) hanno ragionevolmente indotto il giudice della cautela a ravvisare nella fattispecie gli elementi caratterizzanti dell'associazione per delinquere, costituiti:
-da un vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, destinato a durare anche dopo la commissione dei singoli reati;
-da un programma criminoso generico, volto alla
realizzazione di una serie indeterminata di reati;
-dalla predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;
-dalla consapevolezza, da parte di ciascun consociato, di far parte di un sodalizio criminoso volto all'attuazione di tale programma.
Con argomenti immuni da vizi logici e giuridici, infatti, il
Tribunale ha rilevato:
-che il delineato accordo costituisce il patto fondativo dell'ipotizzato sodalizio criminoso, in quanto attraverso la sua stipulazione o l'adesione ad esso gli operatori obitoriali e i rappresentanti delle imprese di onoranze funebri hanno delineato un programma criminoso "aperto", avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di delitti di corruzione;
-che i tre necrofori, in cambio della promessa di elargizione di somme di denaro, contravvenivano sistematicamente ai propri doveri di ufficio, consistenti, tra l'altro, nel non divulgare notizie
10 che potessero condizionare direttamente o indirettamente la scelta, da parte dei parenti dei defunti, dell'impresa di onoranze funebri e nel non consentire l'accesso alle camere ardenti dei titolari delle indicate imprese per concludere i contratti relativi alle esequie;
-che il sodalizio, per come descritto dal IC, risulta dotato di una stabile organizzazione, la cui operatività permaneva anche successivamente alla commissione di singoli reati: il propalante, infatti, ha riferito che la pratica descritta era in essere ancor prima della sua assunzione, tanto che egli ne è stato portato a conoscenza dai suoi colleghi di lavoro, ed era ancora in essere al momento in cui l'indagato ha reso le spontanee dichiarazioni,
-che tale stabile organizzazione consisteva nella predisposizione di turnazioni settimanali tra le imprese che vi aderivano, nell'adozione di un preciso tariffario relativo ai compensi da corrispondere ai necrofori, nell'assegnazione ad alcuni degli associati del ruolo di coordinatori rispettivamente degli operatori obitoriali e dei titolari delle imprese, nello stabile utilizzo dei locali delle sale mortuarie per fare incontrare i parenti dei defunti e i rappresentanti delle imprese che avrebbero dovuto provvedere alle esequie, al fine di consentire la conclusione dei contratti;
-che, in base al racconto del dichiarante, gli aderenti al descritto accordo erano ben consapevoli della sua contrarietà alle disposizioni vigenti e del fatto che esso contemplasse la commissione di un numero indefinito di reati.
Gli elementi sopra rappresentati legittimano, nei termini di qualificata probabilità richiesti ai fini cautelari, il giudizio espresso dal Tribunale circa l'esistenza di un accordo associativo avente tutte le connotazioni richieste dall'art. 416 c.p., rendendo infondata
Lindhatna
11 la tesi dei ricorrenti, secondo cui, nella specie, ricorrerebbe solo l'ipotesi del concorso di persone in singoli reati di corruzione.
E' noto che il criterio distintivo tra concorso di persone in uno 0 più reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione, e reato associativo, va ravvisato nel carattere stesso dell'accordo criminoso, che nel concorso di persone è funzionale alla realizzazione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati a un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo di esaurisce o si dissolve, mentre nel delitto associativo è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, e permane anche dopo la realizzazione dei singoli reati.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha mostrato di avere presenti tali caratteristiche differenziali, correttamente ben argomentando sulla sussistenza degli elementi tipici del reato associativo.
Privo di pregio è anche l'assunto del NI, secondo cui l'esistenza di un'associazione per delinquere potrebbe eventualmente ipotizzarsi solo tra gli operatori corrotti e non anche tra le imprese corruttrici.
Con argomenti corretti sul piano logico e giuridico, infatti, il
Tribunale ha rilevato che i rappresentanti delle imprese private che aderivano al patto criminoso in questione non possono ritenersi estranei all'ipotizzato sodalizio, in quanto l'accordo aveva ad oggetto un trattamento di favore per tali imprese, verso le quali venivano indirizzati i parenti dei defunti, a scapito delle altre imprese concorrenti. Con particolare riferimento alla posizione del
NI, il giudice di appello ha rilevato, con valutazione non incongruente, che l'adesione dell'indagato al sodalizio criminoso è resa evidente dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso
Indhote
12 che il ricorrente è riuscito a far sì che la società da lui amministrata fosse ricompressa nell'irregolare turnazione tra le imprese di onoranze funebri esistente presso la sala mortuaria.
Contrariamente a quanto dedotto dallo stesso ricorrente,
d'altro canto, in tema di corruzione è ben ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art 416 c.p. tra corruttore e corrotto: detto vincolo, anzi, sortisce l'effetto di rafforzare il
"pactum sceleris", nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancora più compromettente collegamento interpersonale (Cass. Sez. 2, 10-12-
1999\ 7-1-2000 n. 6240).
Né par lecito dubitare, nonostante le censure mosse al riguardo dallo stesso NI, della configurabilità, sul piano giuridico accanto alla fattispecie associativa realizzata mediante l'adesione degli indagati al generico programma criminoso del sodalizio-, degli elementi costitutivi dei singoli reati fine ipotizzati dall'accusa, in relazione alle specifiche condotte corruttive di volta in volta poste in essere dai ricorrenti in occasione del concreto espletamento del servizio di onoranze funebri.
6) Anche le censure mosse dai ricorrenti in punto di esigenze cautelari sono infondate.
L'ordinanza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla ritenuta sussistenza, nei confronti dei tre necrofori
TI, del TE e del IC, di un concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa, in ragione della pericolosità sociale dagli stessi rivelata in occasione dei reati loro contestati.
La validità del giudizio espresso dal Tribunale circa l'inidoneità di misure meno afflittive ad arginare l'evidenziato pericolo di recidivanza non può essere incrinata dai rilievi svolti dai ricorrenti, secondo cui, per effetto dell'avvenuto smembramento
Lindstone
13 della compagine associativa, non sarebbe possibile il rigenerarsi delle stesse condizioni ambientali sussistenti prima del provvedimento, necessario per la commissione di reati della stessa specie. Il pericolo di reiterazione di delitti "della stessa specie" di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., infatti, deve essere ancorato alla probabilità di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori, e non già di delitti che violino la stessa disposizione di legge o che presentino connotazione di similarità assoluta rispetto al reato per cui si procede (Cass. Sez. 6, 7-9-1995
n. 2796; Sez. 6, 28-5-1996 n. 1311).
Anche la motivazione resa in ordine al ritenuto pericolo di recidivanza per il EV e il NI, desunto, in modo più sintetico, dalla partecipazione degli stessi al ravvisato sodalizio criminoso e dalle condotte corruttive loro ascritte, può ritenersi sufficente, in rapporto alla ridotta afflittività della misura imposta
(obbligo di presentazione alla P.G.) ai predetti indagati.
7) Non sussiste, infine, la violazione di legge dedotta dal
EV col terzo motivo di ricorso, atteso che il divieto, previsto dall'art. 275 comma 2 bis c.p.p., di adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile che con la sentenza possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, va riferito esclusivamente alla custodia in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale, qual
è, nel caso di specie, l'obbligo di presentazione periodica alla
Polizia Giudiziaria (Cass. Sez. 6, 9-1-2008 n. 18683; Sez. 3, 14-1-
1997 n. 58).
Lindstor
14 8) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28
reg. esec. c.p.p.
Così deciso in Roma il 3-2-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lindrotie all
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Sedlia
15