Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 10032
CASS
Sentenza 3 febbraio 2010

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Massime2

È configurabile l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un sodalizio criminale gestito da operatori obitoriali cui sono stati ritenuti partecipare i rappresentanti delle imprese di onoranze funebri, le quali, pagando una tangente ai primi, avevano stabilmente accesso ad un sistema di turnazione nell'orientamento della potenziale clientela).

In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice.

Commentario1

  • 1Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2010, n. 10032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10032
Data del deposito : 3 febbraio 2010

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