Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Sussistono i presupposti che legittimano il decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche qualora la richiesta faccia riferimento all'art. 416 cod. pen., ipotizzando il reato di partecipazione ad associazione per delinquere in quanto ciò che rileva non è il generico riferimento alla disposizione ma il ruolo in concreto attribuito all'indagato di organizzatore o promotore, condizione quest'ultima che legittima le intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2009, n. 7023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7023 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/11/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1483
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 31690/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NG VI N. IL 18/09/1969;
avverso l'ordinanza n. 784/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 21/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'NG Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A D'NG VI, amministratore della Fisiomedica sas di Alcamo, veniva applicata, dal GIP presso il Tribunale di Trapani in data 8 maggio 2009, la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente revocata dallo stesso GIP, per giorni quindici in relazione alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), e alla scadenza della stessa quella del divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo, sostituita dal Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 21 maggio 2009, con quella del divieto di dimora nel comune di Alcamo, in relazione alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) perché indagato, unitamente ad altre persone, del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere dedita a truffe in danno di istituti di assicurazione, attuate mediante la predisposizione di false certificazioni e false fatturazioni. I gravi indizi di colpevolezza erano desunti dagli esiti di numerose intercettazioni telefoniche, oltre che dai risultati di servizi di osservazione di polizia giudiziaria e da documenti. Con il ricorso per cassazione D'NG VI deduceva la violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. perché le intercettazioni sarebbero state disposte illegittimamente dal momento che dai decreti risultavano gravi indizi di reità per il solo delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, reato che per i limiti di pena edittale previsti non consente la captazione di conversazioni. Ricordava il ricorrente che per il coindagato AZ AR l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame proprio per tale ragione.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da D'NG VI non è fondato perché sono ravvisabili nel procedimento in esame i presupposti richiesti dall'art. 266 c.p.p. che legittimano l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni telefoniche. È necessario premettere che, come risulta dalla motivazione della ordinanza impugnata, i gravi indizi di colpevolezza a carico del D'NG si desumono sia da intercettazioni della utenze telefoniche intestate a NG AR e AZ AR sia da attività captative sulla utenza di esso D'NG.
Il ricorrente avrebbe dovuto precisare, infatti, come meglio si chiarirà in seguito, quali intercettazioni riteneva inutilizzabili, apparendo generico un motivo non contenente siffatta precisazione. Tuttavia, anche a volere ritenere che il ricorrente abbia voluto sostenere che per tutti i decreti di autorizzazione mancassero i presupposti richiesti dalla legge, il motivo di ricorso appare infondato.
Che nella informativa della Polizia stradale richiamata dai decreti di autorizzazione fossero ben posti in evidenza tutti i gravi elementi che consentivano di ritenere che si stessero perpetrando i gravi reati riportati nell'incipit della, ordinanza impugnata non sembra esservi dubbio, anche perché sul punto non vi è una specifica doglianza del ricorrente.
Che proprio la natura di uno dei reati contestati - l'associazione per delinquere - rendesse necessario il ricorso a tale strumento di indagine non sembra contestabile, dal momento che l'associazione era ancora in funzione al momento della denuncia e la struttura di essa ed il ruolo esercitato da ciascun indagato non appariva definibile con precisione con altre attività investigative.
Ciò che, invece, viene contestato è che nella informativa richiamata e nei decreti di autorizzazione si ipotizzava il reato di associazione per delinquere con la individuazione di quattro partecipanti, ma senza la precisa indicazione degli organizzatori e dei promotori della associazione.
Cosicché, ipotizzandosi il solo reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, non si sarebbe potuto fare ricorso, secondo il ricorrente, allo strumento captativo non consentendolo la pena edittale prevista per tale reato. La tesi non può essere condivisa.
Ciò non tanto perché un indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 5^, 15 febbraio - 29 marzo 2000, n. 784) ha precisato che quando nel decreto autorizzativo venga ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 c.p. e l'intercettazione venga disposta anche allo scopo di chiarire il ruolo ricoperto nell'associazione dai vari indagati, la contestazione non può che avere un carattere per così dire indistinto, cosicché non appare rilevante il richiamo al predetto art. 416 c.p., comma 1, ma perché una attenta lettura degli atti richiamati dal decreto di autorizzazione delle intercettazioni in danno del D'NG del 29 novembre 2008, debitamente acquisito agli atti del procedimento presso questa Corte, oltre che della ordinanza impositiva della misura e di quella impugnata, disegna un ruolo di grande rilievo nell'ambito del contesto associativo non solo del AZ e del NG, ma anche del D'NG, odierno ricorrente.
Tali elementi sono stati, peraltro, confermati dall'esito delle intercettazioni. Orbene il fatto che nella richiesta di emissione del decreto del Pubblico Ministero si facesse riferimento all'art. 416 c.p. e non anche al comma 1 di tale art. non appare circostanza decisiva, posto che dalle indagini fin qui svolte - intercettazioni disposte in danno di AZ e di altri tre indagati con precedenti provvedimenti del 4 ottobre 2008 e del 12 novembre 2008 - è emerso il coinvolgimento di D'NG VI in una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.., emergevano elementi che indicavano il ruolo dirigente svolto nella associazione dal AZ e dal NG (dalle intercettazioni delle utenze telefoniche di tali due indagati sono emersi notevoli elementi a carico del D'NG, tali da legittimare da soli l'emissione della misura cautelare a suo carico) e anche dal D'NG, che era l'amministratore delegato del centro di fisioterapia deputato a predisporre le false fatture necessarie per avanzare le richieste risarcitorie.
La considerazione da ultimo svolta nei confronti dei coindagati AZ e NG e degli elementi emersi a carico del D'NG dalle intercettazioni delle loro utenze telefoniche, utilizzabili perché sin dalla informativa della Polizia stradale posta a sostegno della richiesta del Pubblico Ministero emergeva il ruolo dirigente in seno alla associazione del AZ, rende chiara la iniziale rilevata genericità del motivo di ricorso, che non ha specificato quale decreto e, quindi, quali intercettazioni fossero, a giudizio del ricorrente, inutilizzabili.
Ritornando alla posizione del D'NG va detto che, come si desume dai provvedimenti di merito, sin dall'inizio delle indagini è emerso il ruolo di grande rilievo di tale indagato, che era, come detto, l'amministratore delegato del centro privato di fisioterapia FISIOMEDICA sas, centro che in più occasioni aveva rilasciato false fatture attestanti spese mai sostenute dagli interessati per cicli di fisioterapia, documenti falsi posti poi a corredo di istanze risarcitorie infondate.
Del resto è proprio la ordinanza impugnata a mettere in evidenza che non meno rilevanti - per l'associazione e rispetto ai ruoli di promozione ed organizzazione attribuiti a AZ e NG - sono i compiti......dell'amministratore delegato del centro di fisioterapia.
Quindi la iniziale ipotesi, che lasciava intravedere un ruolo rilevante esercitato nell'ambito associativo dal D'NG, ha trovato puntuale conferma proprio nei risultati della attività intercettativa, tanto che il Tribunale, dopo avere esaminato in modo puntuale i numerosi elementi emersi, ha posto in evidenza che D'NG VI aveva svolto un ruolo attivo ed estremamente utile per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.
Insomma il ruolo del D'NG, che aveva posto la sua organizzazione al servizio del sodalizio criminale, appare decisivo per il buon funzionamento dell'associazione; in siffatta situazione non è possibile negare che sia sussistente in fatto il ruolo di organizzatore della associazione del ricorrente, ruolo, peraltro, emergente sin dall'inizio delle indagini, essendo il D'NG, come più volte ricordato, amministratore del centro che aveva il compito di predisporre le false fatture necessarie per le infondate richieste risarcitorie.
Quanto detto denota l'infondatezza del motivo di ricorso perché ciò che rileva non è il generico riferimento all'art. del codice penale, ma il ruolo in concreto attribuito all'indagato, che consentiva, come si è posto in evidenza, di ipotizzare la violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 1, reato che consente il ricorso allo strumento intercettativo.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010