Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 1
È configurabile la partecipazione ad un'associazione a delinquere di un soggetto che, pur agendo per il proprio fine di profitto, contribuisca al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione. (Fattispecie in cui era stato ritenuto partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei furti un soggetto che, in più occasioni, si era prestato a nascondere la merce trafugata e anche a ricettarla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 46989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46989 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/11/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2480
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 10860/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AU MP nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2012 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/11/2012, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 25/3/2011, che aveva condannato, tra l'altro, TI AU alla pena di anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 1200,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui ai capi 1) art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3 con esclusione dell'aggravante di cui al n. 5 c.p., 85) art. 648 c.p., 90) art. 648 c.p.; 101) art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 648 c.p., 111) art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 648 c.p.; 118) art. 648 c.p. ed assolto lo stesso dal reato di cui al capo 98) art. 648 c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione all'associazione a delinquere.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 416 c.p., comma 2 con riferimento alla qualifica di partecipante all'associazione a delinquere. Evidenzia, al riguardo, di essere stato ritenuto responsabile del reato associativo soltanto perché a suo carico erano stati accertati reati di ricettazione in relazione a singoli episodi rientranti nel programma criminoso, essendo invece carente la prova dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato.
2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo della condotta di partecipazione all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., comma 2. Si duole, al riguardo, che l'elemento soggettivo del reato sia stato riconosciuto soltanto sulla base della conoscenza da parte del ricorrente del soggetto ritenuto capo del sodalizio criminoso, mancando, invece, la coscienza e volontà di compiere un atto di associazione.
2.3. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 69 e 133 c.p. con riferimento al giudizio di bilanciamento ed al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva. Evidenzia, al riguardo, che l'elemento relativo ai precedenti penali già riportati è stato utilizzato in modo contraddittorio, prima come elemento irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e poi come elemento di segno negativo per il diniego della prevalenza delle stesse con la contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. I primi due motivi di ricorso attengono entrambi alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1), sia con riferimento all'elemento materiale che a quello psicologico, questione prospettata sia sotto l'aspetto della violazione di legge che sotto quello del difetto di motivazione. E con riferimento all'elemento materiale del reato, la Corte territoriale, facendo anche rinvio alla decisione di primo grado, ha esaminato, criticamente alla luce delle doglianze mosse con i motivi di appello, tutte le risultanze investigative, pervenendo alla conclusione, puntuale in fatto e corretta in diritto, che il ricorrente con la propria condotta aveva arrecato un concreto contributo alla vita del sodalizio criminoso. In tal senso ha ritenuto, ragionevolmente, di valorizzare gli stabili rapporti, risultanti dalle intercettazioni e dai servizi di polizia giudiziaria, intrattenuti dal ricorrente con EL, soggetto ritenuto capo dell'organizzazione. Viene, in particolare, dato atto che il TI era risultato essere il punto di riferimento del suddetto EL per "esitare la merce" ovvero nasconderla, essendo ciò emerso dai contatti telefonici che avvenivano tra i due dopo la perpetrazione dei furti;
viene poi evidenziato come lo stesso in un ampio numero di casi, ben quattro episodi, aveva provveduto personalmente a ricettare i beni frutto delle attività illecite del sodalizio, arrecando allo stesso, al di là degli scopi personali perseguiti, un importante contributo alla realizzazione del programma criminoso. Segnatamente corretta è la premessa in diritto da cui è partita la Corte territoriale per verificare la sussistenza in capo al ricorrente degli elementi costitutivi del delitto associativo;
in tal senso sulla base di una decisione datata (sez. 2 n. 2200 del 17/11/1978, Rv. 141268) ma tuttora valida e pertinente rispetto al caso di specie si è affermato che la sussistenza del delitto di associazione a delinquere non richiede che tutti gli associati siano destinati ad agire per la stessa sfera delittuosa, potendo i partecipanti accordarsi per commettere delitti diversi, purché inclusi nel programma dell'associazione. Nel caso di specie, appunto, si è affermato che il TI, pur agendo per il proprio fine di profitto, ha contribuito al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione, fornendo in più occasioni agli autori dei furti la possibilità di rivendere la refurtiva.
Ora è senz'altro corretta la prospettazione del ricorrente, fondata su decisione di questa Corte (sez. 2 n. 5075 del 12/1/2006, Rv. 233156), condivise dal Collegio, in base alla quale si ritiene di non potere ravvisare la prova dell'associazione unicamente sulla base della commissione dei singoli reati scopo prefissati dalla stessa;
ma nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi sopra riportati in ordine al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminoso ed in particolare al rapporto dallo stesso intrattenuto con il capo, elementi dai quali ha, ragionevolmente, dedotto che lo stesso aveva arrecato un contributo concreto alla vita dell'organizzazione.
Quanto poi all'elemento soggettivo, sono stati valorizzati gli elementi probatori scaturiti dalle intercettazioni, dai quali era emerso che il TI intratteneva rapporti non solo con il capo, ma anche con altri sodali, essendo di certo consapevole della dimensione associativa nella quale era inserito. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di elementi di fatto non censurabili in questa sede, ha reso esaustiva motivazione affermando: "... se si considera la pluralità di ricettazioni commesse, la varietà di merci ricettata e la stabilità del rapporto fra il capo del sodalizio EL e TI deve concludersi pienamente provato che TI, benché mosso dal fine di profitto personale che egli perseguiva cercando di comprare a prezzo per lui conveniente le merci rubate, ben si rendeva conto che, con la disponibilità fornita per esitare ed al bisogno di nascondere le merci predette, egli faceva fruttare gli affari illeciti del gruppo e dunque gli consentiva di vivere e continuare a delinquere". Tutto ciò si pone perfettamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte che in tema di elemento soggettivo del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere ha considerato necessaria la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (sez. 6 n. 5970 del 23/1/1997, Rv. 208306; sez. 1 n. 30463 del 7/7/2011, Rv. 251012).
3.2. Venendo al terzo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, evidenziando di non potere riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza attesi i precedenti numerosi e specifici già riportati dal ricorrente e di dovere applicare la contestata recidiva in conseguenza della maggiore pericolosità del soggetto per via della dimostrata capacità criminale. E con specifico riferimento alla denunciata contraddittorietà rileva il Collegio che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare (sez. 2 n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). Nel caso di specie, appunto, la Corte ha bene evidenziato gli elementi che le hanno fatto ritenere congrua la pena irrogata. Ed inoltre, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tener conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente, come quello dei precedenti penali, essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (sez. 2 n. 45206 del 9/11/2007, Rv. 238511). Nel caso di specie, appunto, il giudice di appello, preso atto della concessione delle attenuanti generiche in primo grado ha ritenuto, ragionevolmente, che, tenuto conto dei precedenti penali e della modestia del contributo arrecato con la confessione, il giudizio di comparazione non potesse andare al di là dell'equivalenza fra la contestata recidiva e le attenuanti generiche.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013