Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cod. proc. pen., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in quest'ultima ipotesi, non può infatti operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro, il quale aveva riferito in dibattimento sugli accertamenti da lui compiuti in sede amministrativa in ordine agli stessi fatti oggetto del procedimento penale, nonché sulle dichiarazioni nell'occasione a lui rilasciate dal prevenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/1998, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 27/11/98
1. Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 1246
3. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Massimo ODDO Consigliere N. 13274/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) CC UG n. a Vallecorsa il 6/11/1911; 2)Di RO NE n. Vallecorsa l'11/12/1969 avverso la sentenza emessa in data 8/2/1997 con la quale il Pretore di Frosinone condannava gli imputati alla pena di mesi tre di reclusione e L 200.000 di multa per il reato di cui agli art. 56 - 640 c.p.v. n. 1 c.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dr. A. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorrono in Cassazione gli imputati eccependo la violazione delle norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità, previste dagli artt. 62 e 63 c.p.p. Deducono i ricorrenti che gli argomenti richiamati dal Pretore a sostegno della decisione erano fondati esclusivamente sulla deposizione del testimone indotto dal P.M. e cioè dal funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro il quale aveva relazionato in sede dibattimentale sugli accertamenti effettuati a suo tempo neì confronti dei prevenuti, riferendo in particolare, su quanto dichiarato da questi ultimi in tale sede.
Costoro avrebbero dovuto essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo in qualità di indiziati sì che le loro dichiarazioni non potevano in alcun modo essere poi utilizzate dal Pretore. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare in analoga questione nella quale, appunto, si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal coimputato del ricorrente ad un ispettore dell'I.N.P.S. nel corso della indagine amministrativa relativa agli stessi fatti di cui al successivo procedimento penale per il reato di tentata truffa aggravata (Cass. sez. II, 25.9.97, n. 8657, Donciglio) - il diritto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art.62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e del prevenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo;
il divieto, in questa ultima ipotesi, non può, infatti, operare, assumendo l'oggetto della testimonianza , sul suo contenuto specifico, valore di fatto storico precisato dal teste e, come tale, valutabile, dal Giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999