Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/1998, n. 2108
CASS
Sentenza 27 novembre 1998

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Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 cod. proc. pen., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in quest'ultima ipotesi, non può infatti operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro, il quale aveva riferito in dibattimento sugli accertamenti da lui compiuti in sede amministrativa in ordine agli stessi fatti oggetto del procedimento penale, nonché sulle dichiarazioni nell'occasione a lui rilasciate dal prevenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/1998, n. 2108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2108
    Data del deposito : 27 novembre 1998

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