Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2025, n. 37734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37734 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37734-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ imposto dalla legge
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
GA De MI IA AN GI
- Presidente-
MA IA RG
GI IO
- Relatore -
IE CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1184/2025
UP - 22/10/2025
R.G.N. 17012/25
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo nel procedimento a carico di: YA AL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2024 del Tribunale di Arezzo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere GI IO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2024 il Tribunale di Arezzo ha assolto YA AL dai reati ascrittigli di cui agli artt. 81, 387-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. In particolare, riteneva il primo giudice che le dichiarazioni rese dal teste LB HA RE e dalla teste LB CA non avessero fornito una rassicurante prova della sussistenza delle condotte ascritte all'imputato, non essendo riusciti entrambi i testimoni a collocare con certezza temporalmente le
condotte violative che sarebbero state poste in essere dal prevenuto rispetto alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, e ai luoghi dalle medesime frequentati, gravante sullo stesso.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Arezzo, articolando due motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod proc pen.; motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (vizio risultante dal testo della sentenza e dalla trascrizione delle testimonianze rese all'udienza del 10/05/2023). II Tribunale ha assolto l'imputato ritenendo che le due testimonianze (in mancanza di altre prove) non fossero rassicuranti in ordine al raggiungimento dello standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, i due testimoni escussi, sebbene avessero fatto fatica a ricordare le date esatte, avevano chiaramente affermato che l'ordinanza che imponeva all'imputato di non avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati era stata dallo stesso più volte violata. A fronte della certezza dell'applicazione dell'ordinanza cautelare e della violazione della stessa da parte dell'imputato, per come confermato dai testi escussi, non si comprenderebbe quale sarebbe il dubbio residuato al primo giudice per assolvere, in violazione della regola posta dell'art. 533 cod. proc. pen.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e solo il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe riportato.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza risulta impugnabile da parte del pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata dopo il 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. V, n. 6984 del 05/02/2025, rv. 287528-01, che ha chiarito come, in assenza di disciplina transitoria, il principio "tempus regit actum", comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione; sul punto, Cass. Sez. U., n. 27614, del 29/03/2007, p.c.
in proc. Lista, rv. 236537-01).
Inoltre, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25/08/2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Cass., Sez. II, n. 17493 del 16/04/2025, rv. 288029-01).
3. Ciò premesso, il pubblico ministero ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale violato la regola di giudizio contenuta nell'art. 533 cod. proc. pen., avendo assolto, con motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica, l'imputato, benchè fosse certa la sua sottoposizione al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese ei testimoni avessero confermato che lo aveva violato in più circostanze.
3.1. La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. Sez. II, n. 28957 del 03/04/2017, rv. 270108-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. VI, n. 45506 del 27/04/2023, rv. 285548- 15, dove si ribadisce che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica). Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Cass. Sez. V, n. 19318 del 20/01/2021, [...]). In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in
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cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che,cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova: Cass. Sez. V, n. 18542 del 21/01/2011, rv. 250168-01: nella specie la S.C. ha rilevato l'assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoniale <<ogni anno prendeva un compenso da amministratore>> e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna - per il reato di bancarotta fraudolenta la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste <<dalle dichiarazioni del teste... si ricava che l'imputato prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore>>).
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione contraddittoria, da un lato ha preso atto che, stante il narrato del teste LB HA RE, l'imputato avrebbe violato in più occasioni la misura cautelare, avvicinandosi tanto allo stesso LB che ai suoi familiari, racconto confermato dalla teste CA LB;
dall'altra, ha ritenuto non rassicuranti tali dichiarazioni testimoniali poiché imprecise nella collocazione temporale delle violazioni, che, tuttavia, secondo il narrato dei due testimoni, vi sarebbero state. Invero, come evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, il teste LB ha riferito che, fin dal giorno della prima denuncia, l'imputato si recava presso lo stesso condominio in cui viveva il citato teste, dormendo a casa della sua compagna, che abitava nello stesso palazzo, tanto che una volta l'LB lo incontrava, rimproverandolo di non rispettare il divieto di avvicinamento. Ciò si verificava fin quando l'imputato non veniva tratto in arresto per altri fatti (pagg. 6 e 7 della trascrizione della fonoregistrazione della testimonianza di LB HA RE resa all'udienza del 10/05/2023). Premesso, quindi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il teste aveva fornito indicazioni di massima, facilmente verificabili, circa la collocazione temporale delle violazioni, in ogni caso, non si comprende, nel percorso argomentativo seguito dal primo giudice, quale incidenza avrebbe avuto, in senso negativo, sulla valenza accusatoria della prova dichiarativa, la non perfetta collocazione temporale delle plurime violazioni del divieto imposto a carico dell'imputato, violazioni che sono state confermate da entrambi i testimoni. Sussiste, dunque, il denunciato vizio di motivazione e la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa persona fisica, trattandosi di impugnazione diretta in Cassazione quale unico rimedio previsto avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale per i reati a citazione
diretta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Arezzo in diversa composizione. Così deciso il 22 ottobre 2025
Consigliere estensore GI IO
Il Presidente
GA De MI
E
Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente GA De MI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
19 NOV 2025 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssaseppina Cirimele