Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
L'omissione, nel decreto autorizzativo di intercettazioni per la durata di giorni quaranta, del riferimento ad uno dei reati di cui all'articolo 13 legge n. 203 del 1991, non rende inutilizzabili le intercettazioni, se dal complesso della motivazione si evince che esse avevano ad oggetto attività criminose organizzate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2011, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
31 9 3 /12 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. GIULIANA FERRUA
-- Presidente - DELL'11.11.2011
Dott. VITO SCALERA
- Consigliere - SENTENZA N. 2668 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere -
Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. - R. G. N. 8180/11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposto da
1. CH EP, nato a [...] il [...]
2. GA GE, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 16.9.2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputata GA, Avv. Marco Marronaro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 25.5.2006, CH
EP e GA GE veniva condannati alle rispettive pene di anni otto ed anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato continuato di cui agli artt.74 e 73 d.P.R. n.309 del 1990 e 56 cod. pen., commesso in Roma fino al luglio del 2000 partecipando ad un'associazione finalizzata all'importazione ed al traffico di cocaina e diretta da FA MA RI e PA CA, nella quale operavano con compiti di collegamento fra il FA e lo PA e fra
1
£.100.000.000 fra il dicembre del 1999 ed il gennaio del 2000 (capo D), e lo
CH infine concorrendo fra il gennaio ed il febbraio del 2000 nel tentativo di importazione di un quantitativo di kg.1,5 di cocaina, inviato dall'Argentina alla
Francia e qui sequestrato dalla polizia francese prima che lo stesso fosse consegnato dal corriere a Donini Bruno, incaricato del trasporto dello stupefacente in Italia e con il quale lo CH teneva i contatti (capo E).
2. Ricorrono gli imputati deducendo:
2.1. violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione nel rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, con particolare riguardo alla inadeguata motivazione del decreto di acquisizione dei tabulati in data 23.6.1999, limitata alla pertinenza e all'utilità del mezzo di indagine, al riferimento, nella motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, alla sussistenza di indizi meramente sufficienti, a fronte della mancanza di richiami al reato associativo, ed all'illegittimità dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche in data 15.4.2000 ai sensi della sopravvenuta normativa di cui all'art. 203, comma 1 bis, cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità di dichiarazioni di informatori;
2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, lamentando l'omessa valutazione della consapevolezza degli imputati di operare in un contesto associato con particolare riguardo ad aspetti segnalati dallo CH nell'appartenenza degli imputati a due nuclei di diversa nazionalità e dalla GA nel legame di convivenza della stessa con lo PA, e rilevando altresì lo CH la genericità delle indicazioni motivazionali sulla data di inizio dell'attività delittuosa e sul ruolo dell'imputato e la GA l'irrilevanza degli occasionali contatti telefonici e della disponibilità in capo all'imputata del telefono cellulare del convivente;
2.3. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità per i singoli episodi di importazione di stupefacente, lamentando lo CH per il capo B la mancanza di elementi sul coinvolgimento dell'imputato, per il capo C la genericità dell'individuazione della voce dell'imputato da parte degli operanti in una conversazione intercettata, per il capo D la genericità della motivazione a fronte del mancato sequestro dello stupefacente e dell'assenza di elementi di prova sull'accordo fra i concorrenti e per il capo E la mancanza di un accertamento tecnico sulla natura dello stupefacente, e la GA l'irrilevanza degli elementi risultanti dalle conversazioni telefoniche, dalle quali emergeva al contrario l'occasionalità delle presenze dell'imputata nella vicenda e la loro dipendenza dal rapporto di convivenza con lo PA;
2.4. la sola GA mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria di cui alla legge n.49 del 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono infondati.
La sentenza impugnata richiamava sul punto l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del 13.1.2005 con la quale le eccezioni sollevate allora dalla difesa, corrispondenti a quelle qui riproposte, venivano respinte osservandosi in primo luogo, con riguardo al provvedimento acquisitivo dei tabulati, che lo stesso non richiede una motivazione particolarmente articolata;
rilievo in effetti coerente con i principi giurisprudenziali in ordine alla sufficienza in materia di espressioni sintetiche nelle quali si evidenzi la necessità del mezzo investigativo per la prosecuzione delle indagini o l'individuazione dei soggetti responsabili dei reati, all'occorrenza anche esprimendo condivisione delle ragioni esposte negli atti di polizia giudiziaria (Sez. 1, n.46086 del 26.9.2007, imp. Toma,
Rv.238170). Il riferimento del decreto acquisitivo in esame alla pertinenza ed all'utilità della prova per lo svolgimento delle indagini integrava pertanto adeguata giustificazione del provvedimento.
La mancanza, nei decreti autorizzativi delle intercettazioni, di richiami espliciti all'ipotesi associativa, idonei a giustificare la motivazione in termini di mera sufficienza degli indizi di reato, non rende poi inutilizzabili i risultati delle operazioni laddove l'inclusione di un'attività criminosa organizzata nell'oggetto delle indagini sia desumibile dal complesso della motivazione stessa (Sez. 4,
n.22511 del 3.5.2007, imp. Bleta, Rv.237028); ed in tal senso veniva correttamente argomentato il provvedimento reiettivo richiamato dalla Corte territoriale, la quale aggiungeva peraltro come l'inizio delle indagini con l'arresto del corriere De La EG in possesso del rilevante quantitativo di kg.2,340 di cocaina rendesse fin da quel momento evidente il contesto associativo nel quale si muovevano gli inquirenti.
Corretto è infine il riferimento della sentenza impugnata al principio del tempus regit actum a sostegno della conclusione in termini di irrilevanza, ai fini della legittimità dei decreti di proroga delle intercettazioni, della sopravvenuta normativa di cui all'art. 203, comma 1 bis, cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità di dichiarazioni di informatori (Sez. 4, n.27891 del 4.5.2004, imp. Mucci, Rv.229075), inconferente essendo l'accenno del ricorrente alla ben diversa materia della rinnovazione dell'esame dei dichiaranti ai sensi dell'art.64 cod.
proc. pen., prevista dall'art. 26 legge n.63 del 2001; non senza rilevare che la sanzione di inutilizzabilità presuppone che le informazioni confidenziali abbiano costituito l'unico elemento di valutazione nel giudizio sulla sussistenza degli indizi di reato (Sez. 6, n.10051 del 3.12.2007, imp. Ortiz, Rv.239458), situazione non ravvisabile nel caso di specie, in cui i provvedimenti autorizzativi espressamente richiamati dai decreti di proroga facevano riferimento a sequestri di sostanze stupefacenti quale quello pocanzi menzionato.
2. Infondati sono altresì i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato associativo.
La sentenza impugnata motivava congruamente sull'inserimento degli imputati nel contesto associativo, indicando in particolare il ruolo dello CH nella stabile presenza in supporto del coimputato PA nelle singole operazioni, e sulla consapevolezza dei predetti in ordine all'operare in siffatto ambito, implicata dalla descritta posizione dello CH e desunta per la
GA dalla dimostrata conoscenza, da parte della stessa, di tutti i particolari delle operazioni e di tutti i soggetti che vi partecipavano;
osservazioni che contengono un coerente giudizio in termini di impossibilità di spiegare la condotta della GA quale mera conseguenza del rapporto di convivenza con lo PA, mentre altrettanto coerente è l'omessa valutazione delle problematiche relative alla generica individuazione dell'inizio dell'attività criminosa ed all'appartenenza degli imputati a diverse nazionalità, particolari non incompatibili con la sussistenza di un'associazione operante nel traffico internazionale di stupefacenti.
3. Ancora infondati sono i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli episodi di importazione di stupefacente.
La Corte d'Appello motivava infatti dettagliatamente ed in termini logicamente adeguati sull'attribuibilità agli imputati delle specifiche condotte contestate tenendo debitamente conto dei rilievi difensivi ed indicandone gli elementi di prova significativi, quanto in particolare alla posizione dello CH, per l'imputazione di cui al capo B nella disponibilità del numero telefonico di
LL AN, annotato anche sull'agenda del corriere De La EG, e nell'arresto sull'autovettura dello PA durante la consegna controllata dello stupefacente;
per le imputazioni di cui ai capi C e D nel riconoscimento della voce dell'imputato nelle conversazioni intercettate effettuato dal verbalizzante Stracqualacursi, appartenente allo stesso nucleo della Guardia di
と Finanza operante;
e per il capo E nei riferimenti contenuti nelle intercettazioni ad una sostanza polverosa e bianca occultata in due scatole per dolci con un'operazione che si affermava esplicitamente essere rischiosa, particolari che identificano la sostanza stessa come stupefacente.
Anche il giudizio di responsabilità della GA era coerentemente argomentato in base alla costante risposta della predetta alle chiamate sul telefono cellulare dello PA, il cui affidamento all'imputata escludeva qualsiasi intento del convivente di mantenerla estranea alle operazioni, e sull'irrilevanza del contenuto di una conversazione particolarmente valorizzata dalla difesa anche nel ricorso oggi in discussione, nella quale lo PA ingiungeva alla convivente di andare a dormire altrove, in quanto diversamente giustificabile con la concomitante presenza di numerose persone nell'abitazione; osservazioni, queste, alle quali la ricorrente oppone unicamente una opposta valutazione in termini di occasionalità e marginalità delle presenze dell'imputata durante lo svolgimento dell'attività criminosa.
4. E' infine infondato il motivo di ricorso relativo alla richiesta della GA di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria di cui alla legge n.49 del 2006.
Irrilevante è invero sul punto la dibattuta questione della necessità e dei termini di applicazione nel corso del processo del diverso e più favorevole minimo edittale previsto, in conseguenza della legge citata, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, considerato che la pena per tale incriminazione veniva nel caso di specie determinata nella forma dell'aumento per continuazione con il più grave reato associativo;
aumento la cui quantificazione non richiede specifica motivazione, essendo implicito il riferimento ai criteri di valutazione adottati per la pena-base (Sez. 5, n.27382 del 28.4.2011, imp. Franceschin,
Rv.250465).
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11.11.2011
Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensoreCal uzyiz addl 25 GEN 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
Verjum 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 C 3 e