Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 4
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 cod. proc. pen. L'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penale.
In materia di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano, semmai, l'invalidità. (Fattispecie relativa a censura di asserita inutilizzabilità delle intercettazioni dovuta ad aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti).
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, comma secondo e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., interpretato nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame; e ciò perché: 1)- quanto al principio di eguaglianza, la norma citata non è caratterizzata da incertezza alcuna circa il termine di deposito dell'ordinanza (la cui eventuale elusione rappresenta una patologia giudiziaria sanzionabile civilmente, disciplinarmente e, all'occorrenza, anche penalmente), sicché non è ravvisabile in essa alcuna ingiustificata disparità di trattamento; 2)- quanto al diritto alla libertà personale, non è ravvisabile alcuna violazione di esso, in quanto il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato, nel procedimento di riesame, per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale conclusiva del procedimento con carattere di assoluta certezza, così com'è certo anche il termine legale di deposito del provvedimento; 3)- quanto al diritto di difesa, non solo non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma risulta anche ragionevolmente garantito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto "dies ad quem".
In tema di misure cautelari personali, nel giudizio di cassazione che, al contrario del giudizio di riesame - caratterizzato per atipicità e indefettibile immediatezza rispetto agli altri procedimenti di impugnazione - non si discosta dallo schema ordinario, il termine di trenta giorni per la decisione, che decorre dalla ricezione degli atti, è ordinatorio, mentre il termine di deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., è rimesso alla disciplina ordinaria.
Commentario • 1
- 1. Roberto Bartolihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/1998, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio La Torre Presidente Cam. Cons.
Dott. Giuseppe Viola Componente del 25.3.98
Dott. Nicola Marvulli Componente SENTENZA
Dott. Giovanni Pioletti Componente N.11
Dott. Mauro Domenico Losapio Componente R.G.N. 43029/97
Dott. Luciano Di Noto Componente
Dott. Torquato Gemelli Componente
Dott. Carlo Dapelo Componente
Dott. Adalberto Albamonte (Rel.) Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA EN e LO OS;
avverso le ordinanze pronunciate nei rispettivi procedimenti dal Tribunale di Reggio Calabria in data 9 luglio 1997;
Visti gli atti, le ordinanze impugnate ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo Fiore che ha concluso sul motivo principale (con riferimento all'applicazione del comma 9 dell'art. 309 c.p.p.):
annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente scarcerazione del ricorrente, per superamento dei termini di deposito dell'ordinanza; in subordine: rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto del citato comma 9 dell'art. 309 con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., con sospensione del giudizio. Udito il difensore avv. Alfredo Gaito;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 . Con due ordinanze pronunciate nella stessa data 9 luglio 1997, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava le richieste di riesame presentate da MA NC e LO OS, indagati per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver, entrambi, fatto parte integrante di un'articolata associazione superiore a dieci persone finalizzata all'importazione, al commercio, all'acquisto, al trasporto ed alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, della specie "cocaina", avente il suo epicentro territoriale in Marina di Gioiosa Ionica, e diretta da Scali Natale. In particolare, i su nominati avevano svolto attività di raccordo con gli altri componenti dell'associazione per l'immissione della predetta sostanza nel "mercato" della Lombardia. Le ordinanze custodiali, oggetto della richiesta di riesame, erano state emesse a seguito di un'ampia indagine, con una lunga serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, con servizi di osservazione, pedinamento ed acquisizione di documentazione. Avverso le citate ordinanze, MA e LO hanno proposto ricorso per cassazione, enunciando entrambi i seguenti motivi:
A) violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.: inosservanza del termine di dieci giorni, previsto a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale, per la decisione sulla richiesta di riesame. Difatti, ad esito dell'udienza camerale tenuta in data 9 luglio 1997, mentre il dispositivo della deliberazione era stato depositato in data 14 luglio 1997, l'ordinanza, comprensiva della motivazione era stato depositata il 19 settembre 1997. Al riguardo -sostenevano i ricorrenti- non si poteva considerare giuridicamente corretta la tesi secondo la quale il termine di cui al comma 9 dell'art. 309 (la cui inosservanza viene sanzionata con la perdita di efficacia del provvedimento custodiale) deve ritenersi osservato a seguito della deliberazione sulla richiesta di riesame, resa nota agli interessati mediante il deposito del solo dispositivo (Cass. sez. un. 17 aprile 1996, Moni). La normativa vigente richiede, invece, che il deposito dell'ordinanza, completa di dispositivo e di motivazione, avvenga nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale.
L'interpretazione sostenuta nella sentenza "ric. Moni" non era sostenibile -secondo i ricorrenti- perché violava i diritti dell'indagato sotto un duplice profilo: lo privava della conoscibilità, nel termine prescritto, delle ragioni poste a fondamento della protrazione della misura de libertate, comportante il sacrificio di un bene costituzionalmente tutelato (art. 13, comma 2, Cost.); rinviava nel tempo la verifica di legittimità del provvedimento di imposizione della misura cautelare a mezzo del ricorso per cassazione, non proponibile fino all'avviso di deposito dell'ordinanza (art. 311, comma 1, c.p.p.). B) Violazione di legge e mancanza di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Con motivi nuovi veniva censurata l'utilizzazione delle eseguite intercettazioni, dalle quali era stati desunti gli indizi, con riguardo alla mancata verifica della regolarità formale dei decreti di autorizzazione e di proroga, peraltro emessi da molteplici giudici;
e ciò in violazione del principio di "concentrazione" in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi allo stesso procedimento. Dal che i ricorrenti facevano derivare l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
In ordine subordinato, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, c.p.p., nella interpretazione datane dalle Sezioni Unite (ric. Moni), per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., perché la mancata previsione di un termine certo e perentorio per il deposito dell'ordinanza di riesame comportava un ingiustificato sacrificio della libertà personale, vanificando la scelta legislativa in materia di controllo giurisdizionale sui provvedimenti de libertate, improntata a tempestività ed immediatezza.
In prosieguo, veniva depositata memoria difensiva, con richiesta di rinvio dell'udienza fissata da questa Corte, ai fini dell'acquisizione della documentazione comprovante la legittimazione dei giudici succedutisi nel corso della fase delle indagini preliminari, i quali avevano disposto le intercettazioni. La difesa chiedeva che fosse disposta dalla Corte l'acquisizione stessa, avendo il Tribunale opposto un diniego all'istanza dei ricorrenti.
La seconda sezione penale, alla quale erano stati assegnati i due ricorsi, con ordinanze, pronunciate nella stessa udienza del 21 gennaio 1998, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, deducendo come ragioni per un nuovo contrasto giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 172, comma 2, norme att. c.p.p., sia il perdurante dissenso di autorevole dottrina, sia la pronuncia in senso contrario della terza sezione penale di questa Corte, del 13 dicembre 1996 (ric. Bella), sia, infine, l'orientamento desumibile dalla recente pronuncia delle stesse Sezioni Unite, in data 29 ottobre 1997 (ric. Schillaci). In tale sentenza -veniva osservato nell'ordinanza di rimessione- il disposto dell'art. 310, comma 10, era stato interpretato in senso assai rigoroso, a garanzia della definizione del procedimento di riesame nel termine prescritto. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreti in data 18 febbraio 1998, assegnava i ricorsi predetti alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione la presente udienza, nella quale veniva disposta, preliminarmente, la riunione dei medesimi, sotto il n. 43029/97 R.G. 2 . La questione di diritto che ha dato luogo alla rimessione è la seguente: se, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, debba farsi riferimento alla data della deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, oppure alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione. La questione è stata già esaminata dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 17 aprile 1996, ric. Moni (Rv. 205256), e decisa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio della misura custodiale, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta di riesame, ed abbia inoltre provveduto al deposito del dispositivo. Mediante tale deposito, difatti, si rende certo che la decisione è intervenuta nel termine. La motivazione dell'ordinanza, invece, può essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni, di cui all'art. 128 c.p.p., senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, rimanendo comunque doverosa l'osservanza di tale termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.p.. Le Sezioni Unite sono pervenute all'affermazione del suddetto principio attraverso i seguenti "passaggi" logico-giuridici:
a) il distacco temporale tra deliberazione o decisione, da un lato, e deposito del provvedimento, dall'altro, è una regola costante della sentenza e quindi dell'ordinanza, la cui ratio con "estrema chiarezza" può essere desunta dal principio generale dell'obbligo della motivazione, a pena di nullità, delle sentenze e delle ordinanze, con la conseguente "possibilità" (fisiologica) di un intervallo temporale tra deliberazione (sinonimo di decisione) e deposito del provvedimento;
b) non vi è ragione che il distacco temporale non operi con riguardo anche alle ordinanze del procedimento di riesame;
c) quando il legislatore ha voluto intendere la decisione come comprensiva di motivazione e di dispositivo, lo ha espressamente indicato, mediante l'uso del termine onnicomprensivo di "ordinanza", come riguardo all'ordinanza di convalida dell'arresto, nell'art. 391 comma 7 c.p.p.;
d) il deposito del dispositivo ha l'effetto di rendere certa la deliberazione e la sua data, di "rendere (cioè) visibile il decisum ...".
3 . La questione, ora, viene nuovamente rimessa all'esame delle Sezioni Unite in una prospettazione più ampia, rispetto a quella del giudizio sul ricorso Moni, essendo incentrata non soltanto sul diritto di libertà, ma sulla correlazione dei diritti di libertà e di difesa. Difatti, il suddetto distacco temporale -come osservato anche nella stessa ordinanza di rimessione- incide sì sulla conoscibilità dei motivi dell'ordinanza e quindi sulla garanzia de libertate da essa rappresentata (art. 13, comma 2, Cost.), ma, allontanando nel tempo la verifica di legittimità da parte della Corte di Cassazione, va a prolungare la "sequenza procedimentale del riesame se ritenuta comprensiva ... del giudizio di legittimità, previsto dall'art. 311 c.p.p. ...", compromettendo ad un tempo libertà personale ed esercizio di diritto di difesa. Della suddetta prospettazione, poi, in virtù del valore costituzionale dei diritti compromessi, i ricorrenti si avvalgono per sollevare -in via subordinata- la questione di legittimità costituzionale, sempreché risultasse confermata la soluzione interpretativa data dalla precedente sentenza.
Quanto alla sentenza di questa Corte, successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite ed unica in senso contrario (sez. 3, 3 dicembre 1996, n. 4296, Bella, essendosi tutte le altre sentenze uniformate al principio enunciato: fra le altre, sez. 4, 14 settembre 1996, Covello ed altri;
sez. 2, 12 giugno 1997, Falcone;
sez. 6, 30 aprile 1997, Vaudi;
sez. 1, 9 luglio 1997, Suarino;
sez. 5, 9 luglio 1997, p.m. in proc. Rea ), essa non contiene alcun elemento di novità o di ulteriore riflessione, di carattere giuridico o logico, ai fini del riesame della questione, limitandosi ad enunciare un rifiuto apodittico del principio affermato. 4 . Questo Collegio non ritiene che sussistano valide ragioni per dissentire dal principio enunciato nella precedente sentenza delle Sezioni Unite.
Per rispondere ai rilievi, mossi nei ricorsi ed esposti nell'ordinanza di rimessione, appare opportuno iniziare l'esame dal dato letterale delle norme dei commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p.. Come è già stato affermato dalle Sezioni Unite (sent. 29 ottobre 1997, p.m. in proc. Schillaci) "...canone ermeneutico fondamentale è che, nell'applicare la legge, non si possa ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese: a) "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; b) "e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 disp. prel. c.c. ). Laddove, la congiunzione "e" sta ad indicare che l'operazione ermeneutica coinvolge in modo concorrente e paritario entrambi i criteri sopra indicati". Ora, coordinando il testo del comma 10 cit. (" ... se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto ...") con quello del comma 9 ("entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale della libertà .... annulla, riforma o conferma ...") appare evidente che il legislatore, quando ha usato la parola "decisione", si è voluto chiaramente riferire al dictum del tribunale ovvero ad "annulla, riforma o conferma ..." del comma precedente, per escludere l'applicazione della sanzione processuale in questione.
Negli altri casi, invece, quando cioè il legislatore ha inteso riferirsi alla tipologia dell'ordinanza, nella completezza dei suoi elementi strutturali (dispositivo e motivazione), lo ha detto espressamente, come ad esempio nell'art. 127 comma 7 ("Il giudice provvede con ordinanza ..."); nell'art. 391 comma 4 ("... il giudice provvede alla convalida con ordinanza ...").
Sicché, l'interpretazione letterale porterebbe a concludere che sia sufficiente, per escludere la perdita di efficacia della misura cautelare, che nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato sulla richiesta di riesame, a prescindere dal deposito nel predetto termine anche del documento-ordinanza completo di motivazione.
Sono stati, però, opposti, alla suddetta interpretazione, rilievi basati sulla natura e sulla struttura del provvedimento-ordinanza (mancata previsione del dispositivo, o mancanza di sua autonoma significatività), nonché sulla non scindibilità del dispositivo dalla motivazione, soprattutto nei provvedimenti in materia di libertà personale. E ciò in virtù della regola generale secondo la quale " ... le ordinanze sono motivate a pena di nullità" (art. 125, comma 3, c.p.p.), e della regola specifica che impone una assai rigorosa motivazione in materia di ordinanze cautelari (art. 292 c.p.p.). Senza contare, poi, -viene aggiunto- che la motivazione,
dando ragione della verifica di merito e di legalità compiuta dal tribunale sul provvedimento cautelare, conferisce legittimità al mantenimento della misura, ed è funzionale all'esercizio dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p.. I suddetti rilievi, pur meritevoli di considerazione, non appaiono tuttavia tali da contraddire l'interpretazione letterale proposta, soprattutto ove correlata alla "intenzione del legislatore" quale traspare dal contesto normativo in esame.
Quanto alla tipologia dell'ordinanza, tralasciando qualsiasi analogia con la sentenza, osserva questo Collegio che proprio la previsione sopra richiamata del comma 3 dell'art. 125, incentrata sulla necessarietà della motivazione, fa intendere che tale elemento non costituisce in sé, nè esaurisce il provvedimento tipizzato dalla norma stessa. Essa, difatti, è contemplata a completamento di un "nucleo" che conferisce al provvedimento giuridica esistenza ed identità, e rispetto al quale la mancanza di motivazione assume un effetto invalidante. Tale "nucleo" costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione autoritativa, e viene qualificato nella disciplina generale dei provvedimenti come dispositivo. Pertanto, mentre la motivazione consiste nelle ragioni che stanno a fondamento della scelta enunciata nel dispositivo, ovvero operata nel dispositivo, questo costituisce elemento tipizzante oltre che strutturale di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria (art.125 c.p.p.). Concludendo sul punto, la motivazione in tanto è richiesta, in quanto sussiste una manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere una motivazione, che peraltro, ancorché successiva al decisum, non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta ormai collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi.
Passando al rilievo concernente l'autonomia o meno del dispositivo rispetto alla motivazione, ovvero la sua scindibilità sotto il profilo strutturale, osserva questo Collegio che tale problematica non è destinata ad influenzare la verifica della correttezza giuridica della soluzione prescelta. Questa, difatti, si fonda esclusivamente sulla funzione che il dispositivo, una volta venuto ad esistenza ed acquistata certezza, assume secondo il disposto dell'ult. comma dell'art. 309, che non a caso parla di "decisione". 5 . Venendo all'interpretazione logico-sistematica della normativa in esame, la scelta del legislatore è stata quella di garantire che, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di "tutti gli atti" ( fatti pervenire dall'autorità procedente non oltre il quinto giorno dalla richiesta del presidente del tribunale del riesame:
Cass. sez. un. 29 ottobre 1997, p.m. in proc. Schillaci), pena l'inefficacia della misura, sia effettuata la verifica giurisdizionale del titolo cautelare, in contraddittorio delle parti. Nella stessa legge di delega per l'emanazione del codice di rito (art. 2, § 59), la garanzia giurisdizionale è stata prevista negli stessi termini essenziali, cioè come "riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia di contraddittorio ...".
Appare indiscutibilmente esatto che il tribunale deve anche dar ragione a mezzo dell'ordinanza (ed in questo caso attraverso la motivazione) della sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti il provvedimento di coercizione adottato, ma ciò nulla toglie a che la garanzia giurisdizionale del riesame possa ritenersi soddisfatta, secondo il legislatore, con la deliberazione avvenuta, in modo certo, nel termine prescritto, salva la "ricorribilità per cassazione" (art. 2, § 59, cit.) avverso l'ordinanza, una volta depositata.
Nel suddetto senso possono essere lette anche le sentenze delle Sezioni Unite (12 febbraio 1993, Piccioni;
Id., 12 ottobre 1993, Durante), nelle quali è stato affermato che la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare si verifica nel solo caso in cui il tribunale non decida sulla richiesta nel termine stabilito, a prescindere dall'eventuale nullità del relativo provvedimento, ovvero di vizi della sua motivazione;
così implicitamente riconoscendo che il dictum del giudice del riesame sia sufficiente per escludere la caducazione della misura.
Né, è possibile, sotto il profilo logico e giuridico, sostenere che, dovendo l'ordinanza applicativa della misura di coercizione personale essere strutturata secondo le regole fissate dall'art. 292 c.p.p., particolarmente rigide e complesse quanto ai requisiti della motivazione (a seguito della legge 8 agosto 1995 n. 332), eguale schema strutturale debba avere la decisione prevista dal comma 9 e per gli effetti del comma 10 dell'art. 309 c.p.p.. Invero, come sostenuto unanimemente dalla dottrina, gli schemi provvedimentali sono stati (almeno di regola) elaborati dal legislatore, nel codice di rito vigente, in relazione alla funzione ed agli effetti che essi sono destinati a produrre.
Ora, l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva, e così pure l'ordinanza del tribunale del riesame, ricorribile per cassazione, costituiscono titoli legittimanti la privazione della libertà personale, e quindi abbisognano della motivazione prevista dalla legge (e prima ancora dall'art. 13, comma 1, Cost., con riguardo all'atto impositivo), senza contare peraltro la natura decisoria dell'ordinanza di riesame.
La "decisione" e la relativa disciplina , di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 309, invece, sono volte a garantire un tempestivo ed immediato controllo giurisdizionale sul titolo custodiale. 6 . L'interpretazione prescelta è in linea anche con quei criteri di razionalità e di congruità, ai quali non può non ispirarsi il legislatore nella scelta (discrezionale) della dimensione temporale dei termini rispetto alle scansioni di ciascun procedimento. Ora, nel procedimento di riesame, il tribunale nel termine di dieci giorni, dalla ricezione degli atti, è tenuto a fissare l'udienza camerale, a compiere tutte le operazioni preparatorie dell'udienza, compresi gli avvisi alla parte ed al difensore, da notificare almeno tre giorni prima dell'udienza, a prendere conoscenza degli atti ricevuti lasciando i medesimi depositati in cancelleria a disposizione delle parti, a celebrare l'udienza stessa in contraddittorio delle parti, e quindi a decidere sulla base dei motivi presentati anche successivamente alla proposizione dell'impugnazione, nonché sulla base di eventuali motivi nuovi, enunciati nella stessa udienza camerale (art. 309, comma 6, c.p.p.:
Cass. sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry). Orbene, appare del tutto azzardato sotto il profilo logico ritenere che il legislatore, disponendo "la decisione sulla richiesta di riesame ... (deve avvenire) entro il termine prescritto ..." (di giorni dieci dalla ricezione degli atti), abbia voluto riferirsi al deposito dell'ordinanza motivata, peraltro con quella complessità che deriva dall'art. 292 c.p.p., come modificato dalla legge n. 332 del 1995. A quanto sopra si aggiunga che una siffatta previsione andrebbe a costituire una deroga, l'unica, alla norma dell'art. 128 c.p.p.. Perché il tribunale del riesame, dovendo depositare l'ordinanza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, non potrebbe mai fruire del termine ulteriore di cinque giorni, di cui alla citata norma. A meno che non si ritenga, in modo ancora più ardito, che tale termine rimanga nel procedimento di riesame assorbito in quello massimo previsto (giorni dieci). Con la conseguenza che s'imporrebbe al tribunale di compiere tutte le attività disposte nell'art. 309 in un termine massimo di cinque giorni, per poter poi fruire dell'ulteriore lasso di tempo per redigere e depositare l'ordinanza, redazione che sovente impone accurate ed approfondite valutazioni di merito e di legittimità, proprio in vista di una piena tutela del "valore" costituzionale.
7 . Nè è accoglibile l'altro rilievo mosso alla c.d. dicotomia temporale. Si sostiene al riguardo che il distacco temporale tra decisione (ovvero deposito del dispositivo) e deposito dell'ordinanza completa di motivazione -necessaria per l'enunciazione dei motivi del ricorso (che deve essere contestuale alla sua presentazione dell'impugnazione, salvi i motivi nuovi:
art. 311, comma 4, c.p.p.)- comporta lesione, ad un tempo, sia del diritto di difesa, sia della stessa libertà personale, facendo slittare la verifica di legittimità.
Difatti, -secondo la tesi in esame- la mancanza di sanzione per l'inosservanza del termine di deposito dell'ordinanza (nella sua completezza) si traduce praticamente in licenza per il giudice di effettuare il deposito a suo piacimento.
Ma, -osserva questo Collegio-, il collegamento del termine per proporre il ricorso per cassazione, in materia de libertate, ad un dies ad quem "blindato", come viene proposto, dovrebbe trovare riscontro in altrettanta perentorietà delle scansioni temporali del relativo procedimento, omogenee cioè nella cogenza a quelle del giudizio di riesame (art. 309).
Dalla disciplina dell'impugnazione di cui all'art. 311 si devono, perciò, trarre i dati per definire la specie di correlazione prevista tra il giudizio di cassazione e quello di riesame, e quindi stabilire se la "sequenza procedimentale del riesame" possa ritenersi "comprensiva (anche) del giudizio di legittimità, previsto dall'art. 311 c.p.p. ...", (come supposto nell'ordinanza di rimessione).
Ma, nel testo legislativo e nella stessa direttiva della legge delega non è dato cogliere alcun elemento a sostegno della suddetta tesi.
Difatti, mentre il giudizio di riesame si caratterizza per atipicità ed indefettibile immediatezza, rispetto agli altri procedimenti di impugnazione (avendo il tribunale, peraltro, la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento), il giudizio di cassazione, di cui all'art. 311, non si discosta dallo schema ordinario (artt. 606 ss. c.p.p.:
Cass. sez. un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo;
Id., 27 settembre 1995, Mannino).
È sufficiente al riguardo osservare che, per quanto riguarda il termine di "trasmissione" degli atti alla Corte di cassazione, la normativa di limita a rivolgere agli uffici una mera raccomandazione di sollecitudine, come per l'appello di cui all'art. 310 c.p.p. (art. 100 norme att. c.p.p.: in tema di trasmissione degli atti necessari per la decisione viene raccomandato di provvedere "con precedenza assoluta su ogni altro affare ..."). È ordinatorio, invece, il termine di trenta giorni per la decisione, che decorre dalla ricezione degli atti. Mentre il termine di deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art.127 c.p.p., è rimesso alla disciplina ordinaria.
Ed allora non si comprende come la contestata dicotomia temporale tra decisione del tribunale e deposito dell'ordinanza (comprensiva della motivazione) possa essere censurata in quanto lesiva della libertà personale e del diritto di difesa, perché procrastinerebbe il ricorso per cassazione, quando le cadenze temporali di tale giudizio di impugnazione non sono legate ad alcun termine perentorio. E neppure si può dubitare che anche per la decisione in cassazione sussista l'urgenza per l'indagato od imputato di conoscerne il testo completo, anche se per ragioni processuali differenti rispetto all'ordinanza del riesame. Differenti solo in parte, però, definendo tale decisione presupposti e condizioni di legittimità della misura, utili anche al fine di consentire all'interessato nonché allo stesso giudice che procede di attivare lo strumento della revoca o di sostituzione della misura quando sopravvengano fatti modificativi di quella situazione de libertate definita nella sentenza stessa (Cass. sez. un. 28 luglio 1994, Buffa). A questo punto viene spontanea la domanda, come si possa conciliare, sotto il profilo logico-giuridico, l'urgenza della proposizione del ricorso, tanto da esigere il deposito dell'ordinanza del tribunale nel termine caducatorio indicato nel comma 10 dell'art. 309, quando poi il legislatore non ha inteso riconoscere al giudizio di cassazione una omogeneità procedimentale rispetto al giudizio di riesame, quanto a rigore dei termini imposti per la sua definizione.
8 . Appare evidente, allora, che gli strumenti normativi di garanzia sono diversi non solo a seconda del "valore" tutelato, ma dei livelli di compromissione a cui esso è esposto nei vari momenti e fasi procedimentali.
Nei giudizi di cassazione in materia de libertate la scelta è stata in senso non perentorio o "caducatorio", ma promozionale, ponendo termini ordinatori, che il giudice non può parimenti violare, senza contravvenire ai doveri del suo ufficio.
Il ragionamento sotteso ai motivi del ricorso sul punto, poi, e cioè che l'alternativa alla perentorietà dei termini ed alle sanzioni invalidanti o caducatorie è costituita dall'arbitrarietà o dal lassismo delle autorità procedenti, se può trovare giustificazioni in episodi di patologia giudiziaria, non per questo sembra utilizzabile per identificare il parametro logico seguito dal legislatore, oppure come criterio logico per l'interprete. E, neppure, può essere condiviso che l'applicazione dell'art. 128 in materia di deposito dell'ordinanza di riesame, completa di motivazione, entro cinque giorni dalla deliberazione, risulterebbe comunque lesiva dei sopra richiamati valori costituzionali, a cagione della natura ordinatoria del termine previsto. L'ordinarietà del termine, difatti, non può essere ritenuta indefettibile presupposto della sua trasgressione. Tale ordinarietà non è correlabile a discrezionalità quanto ad osservanza, definendo invece il termine, ancorché non perentorio, un parametro di legalità del procedimento, ed un attributo dell'atto processuale, tanto da connotare l'atto stesso come "tempestivo", "tardivo", etc. A ciò si aggiunga che l'art. 124 c.p.p. impone l'obbligo di osservare le norme processuali "anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale"; inosservanza comunque che espone i magistrati a responsabilità civile (L. 13 aprile 1988 n. 117), e disciplinare, oltre che eventualmente penale.
Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite, l'ordinanza del tribunale del riesame, completa di tutti i suoi elementi, deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, sempreché non venga depositata addirittura nel termine indicato nel comma 9 dell'art. 309.
E la certezza di tale deliberazione, quanto a formazione nel termine caducatorio di dieci giorni ed a conoscibilità, viene assicurata mediante la sua documentazione, sottoscritta dal presidente del collegio, da unire al verbale dell'udienza camerale, da parte dell'ausiliario, a scioglimento della riserva di decisione in esso contenuta, previa attestazione dell'avvenuto deposito. Tanto è indiscutibile la sua certezza, poi, che sulla base del dispositivo, depositato, viene eseguita la liberazione in caso di dichiarata cessazione dell'efficacia della misura custodiale. 9 . Nè il principio enunciato nella sentenza "ric. Moni" appare in contraddizione con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia "proc. Schillaci" del 29 ottobre 1997, secondo la quale la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, prevista dal comma 10 dell'art. 309, quando "la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 ..." si riferisce al "far pervenire" gli atti stessi "non oltre il quinto giorno ..." al tribunale del riesame, indipendentemente dalla data dell' "invio". Contraddizione che, nell'ordinanza di rimessione, viene ravvisata per l'accentuato rigore dato alle garanzie processuali del diritto di libertà personale nell'interpretazione dell'art. 309.
Le Sezioni Unite hanno affermato, nella citata sentenza, che, poiché il comma 10 dell'art. 309 ha inteso conferire omogenea conseguenza caducatoria all'inosservanza dei termini di cui ai commi 5 e 9, e poiché la "trasmissione" degli atti di cui al comma 5 è strettamente strumentale alla decisione del tribunale, nel termine prescritto, a garanzia dell'interesse dell'indagato od imputato in vinculis, il significato del vocabolo polisemantico "trasmissione" deve essere intesa, in quel contesto, nel senso di "far pervenire", in conformità all'intenzione del legislatore.
Sicché è stato ritenuto che la tempestività e l'immediatezza richieste per la verifica di legalità e di merito del titolo di coercizione personale, -sul rilievo, appunto, che il dies a quo della suddetta verifica non può andare oltre il termine perentorio di cinque giorni-, vadano a definire il significato della lettera del comma 5.
Orbene, la suddetta interpretazione non è in antitesi con quanto sostenuto nella sentenza "ric. Moni", perchè concerne un momento essenziale del procedimento di riesame, la cui conclusione, appunto, viene assicurata con la necessaria certezza dalla pronuncia del dictum nel termine dei dieci giorni, in modo altrettanto tempestivo e rapido.
In conclusione, questo Collegio, ritiene di poter affermare il principio che, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione.
I motivi dei ricorsi sul punto sono, pertanto, infondati. 9 . Quanto alla questione di legittimità costituzionale, sopra esposta, sollevata in via subordinata, essa appare manifestamente infondata.
La questione si basa sull'assunto, già in precedenza esposto, che l'esclusione del termine di deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa del provvedimento di coercizione personale, dal "meccanismo caducatorio", di cui all'art. 309 comma 10, consenta di procrastinare ad libitum il deposito stesso, con violazione dell'art. 3 Cost. E ciò in quanto la sua incertezza cagionerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti il riesame. La violazione dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 24 Cost., poi, viene ravvisata perché i soggetti sottoposti a misura di coercizione verrebbero lasciati senza garanzia quanto al tempo di deposito dell'ordinanza decisoria, con pregiudizio della loro libertà personale;
e perché privati della conoscibilità delle ragioni legittimanti la misura applicata, e nel contempo del potere di esercitare, tempestivamente, il diritto di impugnazione.
Ad avviso di questo Collegio, non è ravvisabile la violazione del diritto alla libertà personale perché il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato nel procedimento di riesame per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata -come richiesto dalla direttiva della legge di delega- mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale, la quale, concludendo il procedimento, ne suggella il compimento con la necessaria certezza. Ed ancora, quanto al termine di deposito dell'ordinanza, il legislatore ha rinviato alla disciplina prevista per il deposito dei provvedimenti camerali, di cui all'art. 128, che lo determina nella misura assai contenuta di cinque giorni, e la cui osservanza, come già sottolineato, è doverosa, anche se la violazione non comporta sanzioni processuali. Neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., sotto il profilo denunciato, non solo perché non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma anche perché risulta ragionevolmente garantito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto dies ad quem. Il giudizio per cassazione in materia de libertate ha trovato nella normativa in esame, quindi, una scansione temporale congrua rispetto al "valore" tutelato, anche in considerazione del livello di verifica ulteriore che esso rappresenta rispetto al giudizio di riesame. Infine, non si può ravvisare violazione alcuna dell'art. 3 Cost., perché l'art. 309, nella parte in esame, non è caratterizzato da incertezza alcuna, rappresentando semmai l'eventuale elusione del termine previsto una patologia giudiziaria, caratterizzata da antidoverosità, e per ciò stesso sanzionabile civilmente e disciplinarmente, oltre che penalmente.
Pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata.
11 . Passando all'esame degli altri motivi del ricorso, questo Collegio osserva, relativamente alla censura di mancanza di motivazione delle ordinanze impugnate, -censura peraltro enunciata con non sufficiente specificità, in specie con riguardo alle esigenze cautelari-, che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del tribunale del riesame oppure procedere ad una diversa ricostruzione del quadro indiziario, ma soltanto accertare che il provvedimento impugnato sia carente o meno di motivazione.
Orbene, in entrambe le ordinanze il Tribunale ha dato ragione, in modo logico ed adeguato, della ritenuta qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati, quale presupposto indiziario della misura applicata, nonché delle esigenze cautelari ravvisate. Parimenti infondata è la censura in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, peraltro neppure prospettata nel giudizio di riesame.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. un. 16 maggio 1996, Sala, Rv. n. 202139), in materia di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali (ad esempio, in caso di violazione delle altre previsioni dell'art. 268, od in caso di mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano semmai l'invalidità. Le irregolarità, quindi, indicate nei ricorsi, sempreché sussistenti -e sul punto i ricorrenti hanno eluso l'onere di allegazione-, non potrebbero mai comportare l'inutilizzabilità concernendo aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti, della cui incompletezza i ricorrenti si sono doluti in quanto sarebbe risultata ostativa ad un controllo più penetrante della difesa sull'attività investigativa svolta.
Nè tanto meno può essere configurata come nullità la molteplicità dei giudici che si sono succeduti nella fase delle indagini preliminari e che quindi hanno emesso i decreti di intercettazione e le relative proroghe. A tale riguardo i ricorrenti non censurano di questi la legittimazione, ma soltanto lamentano di non aver potuto prendere conoscenza dei provvedimenti di assegnazione all'ufficio, al fine di controllarne la legittimità. Sicché si deduce non già un vizio dell'atto processuale, ma l'eventualità di un ipotetico vizio, e l'impossibilità, per la mancata conoscenza, di poterlo far valere;
il tutto in un quadro di complessiva incertezza che ne impedisce qualsiasi apprezzamento giuridico in questa sede.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter norme di att. c.p.p..
Così deciso in Camera di consiglio il 25 marzo 1998.