Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24492
CASS
Sentenza 7 giugno 2023

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In tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale regola non muta nel caso di decisione di condanna in grado di appello susseguente a una pronunzia assolutoria in primo grado in cui si definisca, comunque, l'accertamento del fatto in contestazione, sicché, in tal caso, la condotta che si protrae successivamente alla pronuncia assolutoria in primo grado integrerà un nuovo reato).

In tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.

L'offesa a persona diversa da quella cui era diretta ("aberratio ictus" con pluralità di eventi lesivi) dà luogo a una fattispecie criminosa autonoma e unitaria, con autonoma previsione di pena, determinata con aumento "per relationem" rispetto a quella prevista per il reato più grave, sicché tale aumento, in quanto funzionale a determinare la pena base ex art. 82, comma secondo, cod. pen., non rientra nel calcolo imposto dal riconoscimento di continuazione o di circostanza aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui era stato operato un aumento della pena base stabilita per il reato più grave, in relazione al fatto commesso in danno della vittima designata). (Conf.: n.4210 del 1985, Rv. 169007-01)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24492
    Data del deposito : 7 giugno 2023

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