Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2000, n. 12302
CASS
Sentenza 4 ottobre 2000

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Ai fini della verifica, nell'ipotesi di reato permanente, dei presupposti di operatività del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), qualora la contestazione del fatto oggetto del giudicato rechi soltanto l'indicazione della data di inizio della consumazione, il termine finale della condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che l'esito del giudizio sia stato di condanna o di assoluzione, atteso che detta decisione contiene pur sempre un accertamento fattuale il quale, per la natura del reato che ne costituisce l'oggetto, non può aver riguardo al solo momento iniziale della condotta ma deve necessariamente tenere conto della sua durata nel tempo. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2000, n. 12302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12302
    Data del deposito : 4 ottobre 2000

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