Sentenza 4 ottobre 2000
Massime • 1
Ai fini della verifica, nell'ipotesi di reato permanente, dei presupposti di operatività del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), qualora la contestazione del fatto oggetto del giudicato rechi soltanto l'indicazione della data di inizio della consumazione, il termine finale della condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che l'esito del giudizio sia stato di condanna o di assoluzione, atteso che detta decisione contiene pur sempre un accertamento fattuale il quale, per la natura del reato che ne costituisce l'oggetto, non può aver riguardo al solo momento iniziale della condotta ma deve necessariamente tenere conto della sua durata nel tempo. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2000, n. 12302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12302 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 04/10/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere N. 1543
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere 8939/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su i ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti di GO FE SC, GO FE TR, GO FE LI e DO IC;
e da DO IC, n. a Palermo, il 15 marzo 1943. avverso la sentenza pronunciata il 21 luglio 1999 dalla Corte di Appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dr. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dr. Giuliano Turone che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti dei GO ER in accoglimento del primo motivo di ricorso del p.g.; rigetto nel resto. Rigetto del ricorso di NC IC. Uditi i difensori: avv. Carlo Taormina e Giuseppe Oddo per GO ER SC e TR;
avv. AN Ricco per GO ER LI;
avv. Serafino Bellissimo ed AN Barone per NC IC.
Osserva
p.
1. Con sentenza in data 9 giugno 1998 il Tribunale di Palermo, all'esito del dibattimento, dichiarava GO ER SC, GO ER TR, GO ER LI e NC IC, colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis, con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 c.p., e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Li dichiarava, inoltre, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Applicava agli stessi, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di almeno un anno.
Assolveva, invece, LI RI AN, LE OR e LE AN PP dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte e NC IC dall'imputazione di cui al capo d) della rubrica, per non avere commesso il fatto.
p.
2. GO ER SC, GO ER TR, GO ER LI e NC IC, insieme ad altri che qui non interessano, erano stati citati a giudizio per rispondere:
GO ER SC, GO ER TR GO ER LI B) del reato di cui agli artt. 110, 416 bis, c.p. per avere, senza essere stati associati al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra" contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione predetta, fra l'altro, in particolare per avere gestito di fatto, per conto del "mandamento" di Caccamo, e segnatamente del latitante NC IC, uomo d'onore della "famiglia" di Trabia, le attività connesse al complesso residenziale denominato "Golden Hill", assicurando i profitti di tali illecite attività a "Cosa Nostra", il GO ER TR nella sua qualità di amministratore unico dal 20.11.1989 della Sicula Allevamenti s.r.l., della quale era socio fondatore IC NC, trasformatasi nella CO.E.SI. s.r.l. in data 20.11.1989, della INCO s.r.l. (oltre che della CO.E.SI. s.r.l.), che ha realizzato i complessi residenziali denominati Golden Hill 1 e 2. Con l'aggravante del VI comma dell'art. 416 bis c.p., per avere finanziato le attività economiche assunte e controllate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. Fatto accertato in Palermo il 13.04.95.
NC IC
C) del reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, c.p., per far parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Fatto accertato in Palermo il 13.04.95.
p.
3. Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata di correo, fondava la decisione sulle dichiarazioni rese da appartenenti a "Cosa Nostra", i quali avevano disvelato le vicende interne dell'organizzazione di cui avevano fatto parte, dopo essersi dissociati dalla consorteria mafiosa, ritenute pienamente attendibili, per il ruolo dagli stessi rivestito all'interno dell'associazione e perché reciprocamente riscontrate. In particolare ponevano in rilievo quanto riferito sui GO ER e su IC NC da: AN GO, "uomo d'onore" nella "famiglia" di Corso dei Mille;
SC IN OI, "uomo di fiducia di EF AD, capo storico i Santa Maria di Gesù";
OR NG, "reggente" del "mandamento" di Porta Nuova;
SC RA, "reggente" nella "famiglia" Partanna Mondello;
OG GA, "affiliato" nella "famiglia" della Noce, partecipe alla "strage di Capaci"; SC AO LM, "sottocapo" nella "famiglia" della Noce;
AN II, "gestore" degli appalti del territorio provinciale e poi regionale nell'interesse di "Cosa Nostra"; ET LI, "uomo d'onore" della "famiglia" di Trabia;
OR BA, "uomo d'onore riservato" nella "famiglia" di Caccamo.
Puntualizzata poi la distinzione tra partecipe e concorrente esterno nel reato associativo, riteneva i GO ER non già concorrenti esterni bensì partecipi a pieno titolo al sodalizio criminoso, poiché in esso stabilmente inseriti, avendo gli stessi svolto la loro attività imprenditoriale anche per consentire a "Cosa Nostra" la realizzazione di guadagni illeciti.
Quanto al IC NC, ne affermava la colpevolezza essendo stato egli indicato dai chiamanti in correità: "uomo d'onore di Caccamo, addetto al controllo di San Nicola all'Arena" e, dunque, persona inserita a pieno titolo nella consorteria mafiosa. p.
4. La decisione veniva impugnata dal pubblico ministero nei confronti di LI RI AN, LE AN PP, LE OR e NC IC nonché da quest'ultimo e dagli imputati SC, TR e LI GO ER. La Corte di appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe così decideva: - dichiarava non doversi procedere nei confronti di LE OR in ordine al reato a lui ascritto per essere lo stesso reato estinto per morte del reo;
- assolveva i GO ER dalla imputazione loro ascritta per non avere commesso il fatto;
- riduceva la pena inflitta a NC IC ad anni sette di reclusione;
- confermava nel resto.
La corte territoriale, occupandosi partitamente dei GO ER escludeva innanzi tutto l'appartenenza di LI al sodalizio criminoso, in quanto estraneo alla gestione delle società del gruppo, avendo egli esercitato diverse ed autonome attività e non essendo stato "raggiunto da alcuna indicazione idonea a costituire elemento di prova dell'attivarsi del medesimo volto a perseguire le finalità del sodalizio criminale".
Riteneva invece insufficiente la prova dell'appartenenza di SC e di TR a "Cosa Nostra" in quanto il complesso delle risultanze acquisite, a tutto voler concedere, indicava semplicemente "la esistenza di rapporti di buona amicizia e di contatti intrattenuti dai predetti con alcuni esponenti mafiosi, soprattutto di Bagheria";
mentre vaghe o addirittura carenti erano rimaste le indicazioni circa l'accettazione da parte degli stessi dell'imposizione di legami societari, la cooperazione al riciclaggio di danaro "sporco", la disponibilità al favoreggiamento di latitanti, etc..., non risultando peraltro essere stata contestata agli imputati alcuna specifica attività illecita.
Quanto al IC NC ne confermava invece la colpevolezza, alla stregua delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, avendolo tutti concordemente indicato quale "uomo d'onore figlio di uomo d'onore della famiglia di BI. p.
5. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, nei confronti di LI, TR e SC GO ER, e di NC IC nonché lo stesso NC IC. p.
6. Il Procuratore Generale deduce:
I^ - violazione di legge e motivazione mancante o contraddittoria in relazione all'assoluzione dei GO ER SC, TR e LI dal delitto loro ascritto.
In particolare denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si sostiene nel ricorso che la corte di merito, nel valutare il compendio probatorio acquisito nel corso del dibattimento, aveva "parcellizzato la visione globale dei rapporti, costanti e protratti nel tempo che i tre imputati, imprenditori edili, avevano avuto con il gotha mafioso palermitano".
Si sottolinea altresì che le valutazioni ed i giudizi espressi nella decisione avevano finito "per esaurirsi su singoli e settoriali temi del processo, senza mai cogliere, sul piano logico, le loro oggettive interrelazioni con conseguente svilimento, oltre che della rappresentazione globalmente offerta della prova assunta nel processo, della stessa efficacia rappresentativa dei singoli risultati probatori acquisiti"; che le propalazioni accusatorie ed i riscontri alle stesse, erano stati "disarticolati dall'intero contesto della vicenda, sicché anche il fatto, la circostanza o la vicenda, che per stessa valutazione del giudice erano stati assunti come probatoriamente certi, erano stati poi contraddittoriamente e paradossalmente ritenuti, di volta in volta, privi di valenza accusatoria, irrilevanti sul piano della dimostrazione dell'accusa, inidonei ad esprimere alcun significato in relazione all'oggetto dell'imputazione o a costituire elemento di riscontro esterno". Il ricorrente pone altresì in rilievo che "la scomposizione dell'articolato tessuto probatorio era stata operata non già per vagliare secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p. la valenza di ciascuno degli elementi raccolti in processo, in relazione alle tematiche introdotte dall'ipotesi accusatoria, che si sostanziava, in sintesi, nell'individuazione dei GO ER di soggetti imprenditori, disponibili al reimpiego in speculazioni edilizie di capitali illeciti, ma si è (era) esaurita in sè, non avendo il decidente proceduto alla successiva ed imprenscindibile operazione ermeneutica di ricomposizione del materiale acquisito per la valutazione unitaria dello stesso".
Puntualizza, infine, il p.g. che era del tutto fuorviante "considerare i costruttori GO ER vittime del sistema isolano, posto che al contrario risultava positivamente che genesi e mantenimento della loro impresa era dovuta al loro essere nelle mani, al loro essersi posti cioè quali docili strumenti per gli intrecci affaristici" alla stregua delle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti, posto che questi ultimi, "di diverse famiglie e ciascuno in relazione ai suoi tempi e modi di appartenenza" avevano indicato i GO ER quali "fattivi imprenditori a servizio del complesso intreccio affaristico di Cosa Nostra, o meglio, secondo la iconoclastica definizione di II, quali esponenti del 'comparto industriale mafioso di Bagheria'".
II^ - illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla posizione di NC IC, avendo la Corte in maniera assiomatica definito "carente dal profilo probatorio la posizione dell'imputato nel sodalizio, quando invece ben tre collaboranti avevano esplicitamente affermato che il NC aveva la qualità soggettiva di sottocapo"; qualità questa che implicava non già "la materiale partecipazione" ai gravi fatti di sangue "ma più spesso la condivisione morale di gravi delitti, ma sempre e comunque il controllo della sottomissione del territorio al potere mafioso".
p.
7. NC IC denuncia, a sua volta, violazione di legge e vizio di motivazione:
1) - in ordine alla negata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato. Egli, infatti, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1990, era stato assolto dall'accusa di partecipazione alla associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", collocata nel tempo come commessa dal 29.09.82". La data finale della permanenza doveva, pertanto, intendersi non già quella dell'avvenuto arresto (2.02.1985) ma quella della pronuncia della sentenza di prime cure: 16 dicembre 1987, considerato che la privazione della libertà, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, non interrompe la partecipazione al sodalizio nei casi in cui quest'ultimo si compone di un rilevante numero di associati. La stessa Corte palermitana aveva, peraltro, riconosciuto nell'ambito della stessa motivazione che l'arresto di esso NC non aveva fatto venire meno la sua qualità di affiliato al sodalizio, contraddicendo così la precedente diversa indicazione enunciata a proposito del termine finale della contestazione.
2) - per la riaffermata colpevolezza in relazione all'art. 416 bis c.p. La corte territoriale si era limitata, infatti, ad elencare in maniera sterile le propalazioni acquisite da vari collaboranti senza peraltro indicare i dati fattuali e gli elementi dimostrativi della effettiva sua partecipazione al sodalizio.
3) - per la riaffermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416 bis, comma 6 c.p., essendosi i giudici di appello limitati ad una apodittica asserzione di sussistenza dell'aggravante e solo al momento di determinare il trattamento sanzionatorio. Manca, infatti, la dimostrata esistenza di attività economiche (di tipo lecito ovviamente) che il sodalizio intendeva controllare fuori da ogni singola concorrenza;
nessuna prova risulta acquisita circa il finanziamento di dette attività con il provento di delitti. 4) - in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la gravità del reato è di per sè inidonea a legittimare il diniego delle attenuanti generiche poiché essa è già stata tenuta presente dal legislatore con la previsione di una pena maggiore o di altre afflittive conseguenze accessorie. p.
8. Il ricorso del procuratore generale è infondato, ai limiti dell'ammissibilità, poiché egli, pur denunciando violazione di legge e motivazione mancante o contraddittoria, propone e sollecita in effetti una diversa lettura delle risultanze di causa qui di certo non consentita. I motivi svolti, peraltro, sono anche alquanto generici, poiché riferiti indistintamente "alla posizione" di tutti e tre gli imputati, senza tenere conto dei distinguo operati dalla corte territoriale trasfusi poi nelle articolate e specifiche argomentazioni poste a fondamento della impugnata decisione. L'Ufficio ricorrente, infatti, fermo nel ribadire l'ipotesi di accusa "che si sostanziava, in sintesi, nell'individuazione nei GO ER di soggetti imprenditori, disponibili al reimpiego in speculazioni edilizie dei capitali illeciti", omette di considerare che LI GO ER è stato assolto in quanto ritenuto "estraneo alla gestione delle attività imprenditoriali guidate dal padre (SC) e dal fratello (TR)", non essendo risultato in alcun modo provato, alla stregua delle risultanze di causa, in particolare di quelle documentali, un suo coinvolgimento nell'attività imprenditoriale esercitata dai propri congiunti in campo edilizio "che appare il fulcro della contestata condotta associativa"; mentre è certo lo svolgimento, da parte del medesimo, di diverse ed autonome attività, per le quali non è stato configurato affatto, quale ipotesi di accusa, il reimpiego di capitali illeciti di provenienza mafiosa.
Nè vi è puntuale censura alle articolate quanto analitiche e diffuse ragioni che hanno indotto la corte territoriale, dopo una attenta disanima degli elementi di prova relativi a LI GO ER, a ritenere gli stessi "privi di un serio contenuto accusatorio", nel difetto di una contestazione di addebito di fatti specifici diversi da quelli indicati nel capo di imputazione ai quali occorre pur sempre fare riferimento: "avere gestito di fatto, per conto del mandamento di Caccamo, e segnatamente del latitante NC IC... le attività connesse al complesso residenziale denominato 'Golden Hill', assicurando i profitti di tale illecita attività a 'Cosa Nostra'", considerate le precisazioni fornite al riguardo da SC IN OI circa i rapporti intrattenuti con i GO ER, in particolare con il LI, e dallo stesso GO.
Tanto basta ad escludere il denunciato vizio di motivazione poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, solo quando l'iter posto a fondamento della decisione risulti incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non essendo consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata in un ulteriore giudizio di merito.
Nè ricorre la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. È bene qui brevemente sottolineare che in tema di valutazione probatoria, con specifico riferimento agli indizi, il giudice, non può di certo prescindere dall'osservanza delle regole di cui all'art. 192, comma primo e secondo, cod. proc. pen. ed in particolare dalla necessità di dar conto della ricorrenza, negli indizi utilizzati per stabilire l'esistenza del fatto reato, dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. L'indizio, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, qui condivisa, è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienze consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (S.U. - 4.06.92, p.m./ Musumeci, rv 191230). Nel caso di specie non può dirsi violato il dettato dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la corte palermitana è pervenuta alla decisione dopo avere doverosamente saggiato, con esito negativo, gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti, fornendo al riguardo, puntuale, esauriente e logica motivazione. Immune dai vizi denunciati è anche la decisione relativa a SC e TR GO ER. Gli stessi, infatti, sono stati assolti per la ritenuta insufficiente prova della esistenza della asserita loro veste di meri prestanome, "costante punto di riferimento per gli interessi mafiosi di varie 'famiglie', con particolare riguardo alle attività imprenditoriali dai medesimi svolte nel campo della edilizia", non sussistendo esaustive indicazioni circa l'ipotizzato rapporto societario con esponenti mafiosi. E ciò in conseguenza della accertata carenza di precisione, puntualità e specificità degli elementi di accusa raccolti, dell'intrinseca inconsistenza delle propalazioni, della inattendibilità di talune di esse, segnatamente quella del BA, in quanto prive di coerenza, approssimative ed incerte e per di più prive di riscontri estrinseci, frutto, quindi, di congetture e, comunque, di una non sicura conoscenza dei fatti.
In particolare la corte di merito, dopo una penetrante analisi dei singoli elementi di accusa, diretta a saggiarne la intrinseca consistenza, ha posto bene in rilievo, dando sempre esauriente e logica ragione del proprio convincimento, la estrema genericità di quanto riferito dal LI sul conto dei GO ER, la vaghezza e l'incertezza delle sue affermazioni circa l'interesse del NC nei lavori relativi alla realizzazione del Golden Hill 3 e l'effettivo ruolo da questi svolto nella vicenda oggetto d'imputazione; ha escluso altresì che le dichiarazioni del II, anch'esse prive di specificità, potessero costituire persuasiva conferma delle incerte indicazioni del BA;
ha sottolineato, poi, che nessun conforto all'ipotesi di accusa poteva trarsi dalle dichiarazioni rese, rispettivamente, da SC RA, OG GA e SC AO LM. Le dichiarazioni dell'RA erano, infatti, in netto contrasto con quelle del BA;
il OG e l'AN, invece, nessun accenno avevano fatto all'esistenza di rapporti societari dei GO ER con esponenti di "Cosa Nostra". Ha rimarcato, altresì, la estrema lacunosità della indagine patrimoniale, nonché l'accertata insussistenza di alcuna effettiva e sospetta discordanza fra i costi medesimi ed i flussi finanziari in modo palese investiti dagli imputati. Ha analizzato, infine, i rapporti societari che avevano unito GO ER SC a LI OR;
quelli che avrebbero unito, secondo quanto asserito dall'RA, i GO ER a EC AR e UT CE, esponenti mafiosi di primo piano di Bagheria;
gli incontri avuti da SC e TR GO ER con esponenti mafiosi, come riferiti rispettivamente dall'RA e dal II. Ed è pervenuta alla conclusione secondo la quale non risultava "acquisita sufficiente prova della esistenza della asserita veste di meri prestanome dei GO ER e neppure della esistenza di un (loro) rapporto societario... con esponenti mafiosi in relazione alla realizzazione del Golden Hill", essendo di valenza incerta ed ambigua i rapporti dagli stessi intrattenuti con il RI ed il NC, mentre l'ipotesi di accusa trovava smentita dagli elementi di prova dedotti a discolpa, in particolare, dalle deposizioni concernenti le notevoli esposizioni bancarie ed i massicci finanziamenti dai predetti ottenuti per edificare i complessi edilizi in questione. E ciò proprio dopo una valutazione "globale e non frammentata" del "complesso delle acquisite risultanze", in ottemperanza al chiaro disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. che "a tutto voler concedere, indica semplicemente la esistenza di rapporti di buona amicizia e di contatti intrattenuti dai predetti con alcuni mafiosi, soprattutto di Bagheria", i cui "contenuti ed i confini" sono rimasti, tuttavia, "piuttosto vaghi", così come "del tutto oscuri" sono rimasti "i possibili benefici illeciti che gli imputati abbiano tratto da tali rapporti", restando "affidata ad una mera ipotesi la eventualità che il descritto atteggiamento... abbia implicato alcune contropartite non solo monetarie, quali l'accettazione della imposizione di legami societari, la cooperazione al riciclaggio del denaro 'sporco', la disponibilità al favoreggiamento a latitanti, etc...", considerato che "le indicazioni in tal senso... sono rimaste vaghe o, addirittura, carenti".
Chiaramente infondata e sostanzialmente in fatto, è, infine, la censura concernente la misura della pena inflitta a IC NC, considerato che la corte palermitana ha fornito sul punto esauriente e logica motivazione, in piena aderenza con le risultanze di causa, analiticamente indicate, come traspare dal testo del provvedimento impugnato.
p.
9. Infondato è anche il ricorso proposto da NC IC. Privo di pregio è il primo motivo, con il quale si contesta la negata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, pur essendo corretta la critica rivolta dalla difesa del ricorrente al principio, affermato da questa Corte, fatto proprio dai giudici di appello, secondo il quale - nell'ipotesi di assoluzione da reato permanente contestato con la sola indicazione del momento in cui esso ha avuto inizio, omettendo del tutto di precisarne la durata, - il divieto di un secondo giudizio per precedente giudicato, ex art. 649 cod. proc. pen., vale solo per i fatti verificatisi fino alla data indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia della sentenza assolutoria, non potendosi ritenere operante in virtù di tale sentenza alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa, proprio perché è carente l'accertarnento di un reato (sez. II - 14.03.97, Maranto, rv 208752). Questa distinzione non si giustifica sul piano logico e contrasta, inoltre, con il chiaro dettato dell'art. 649 cod. proc. pen. che, come è noto, nel sancire il divieto di un secondo giudizio fa espresso riferimento al "fatto", inteso nella accezione comune del termine, ossia in senso naturalistico e quindi di accadimento ben individuato e definito nello spazio e nel tempo.
L'individuazione del "fatto", ai fini e per gli effetti di cui all'art. 649 cod. proc. pen., non può, pertanto, non essere compiuta secondo un criterio unitario che in tema di reato permanente, per finzione giuridica, è quello della pronuncia della sentenza di primo grado, nell'ipotesi in cui manchi l'indicazione in ordine alla sua durata, come più volte affermato da questa Corte, sia pure con riferimento alle sentenze di condanna (sez. 1 - 23.11.92, P.M. c/Egizio, rv 192647; sez. 1 - 10.02.93, P.G. c/Sepe, rv 193335; sez. V - 8.04.98, Di Caro, rv 211809), considerato che in tema di associazione per delinquere, la permanenza nel reato non è di per sè interrotta ne' dall'arresto ne' dallo stato di detenzione (sez. 1 - 21.10.92, P.M. c/Puca, rv 192573) occorrendo invece la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa o il suo recesso da questa (sez. 1 - 23.11.92, P.M. c/Egizio, rv 192647 - sez. 1 - 10.02.93, P.G. c/Sepe, rv 193335). Mentre è del tutto indifferente, sempre al limitati fini che qui interessano, l'esito del giudizio: affermazione o meno della penale responsabilità dell'imputato, poiché in entrambi i casi essa consegue pur sempre all'accertamento del "fatto" che nel reato permanente non può in alcun modo prescindere dalla durata di esso per soffermarsi invece solo sul suo momento di inizio. In tal senso è anche la giurisprudenza delle S.U. di questa Corte, qui condivisa, che proprio in tema di reato permanente ha così precisato: quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data di inizio del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado (S.U. - 11.11, 94, P.M. c/Polizzi, rv 199169). Ed ha puntualizzato altresì che nell'ipotesi in cui il capo d'imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, si sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero sia una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in essa indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (S.U. - 11.11.94, P.M. c/Polizzi, rv 199170). Per poi concludere, che qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero, ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionarne l'operatività di eventuali cause estintive ((S.U. - 11.11.94, P.M. c/Polizzi, rv 199171). Ne consegue, pertanto, che in tema di reato permanente, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 649 cod. proc. pen., il fatto-reato che forma oggetto di giudicato, nell'ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio ne indica soltanto il momento iniziale, senza specificare la sua durata nel tempo, resta circoscritto, di regola, tra la data d'inizio della condotta criminosa specificata nel capo d'imputazione e quella della pronuncia della sentenza di prime cure, a nulla rilevando l'esito del giudizio.
Nel caso di specie è pacifico in fitto, che "la imputazione relativa al reato di associazione mafiosa ascritto al NC nel pregresso procedimento celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Palermo non contemplava alcun limite temporale finale", dato che "la relativa contestazione faceva riferimento ad una condotta posta in essere "in Palermo ed altre località in territorio italiano ed estero dal 29.09.1982 in poi".
La precisazione in fatto e la puntualizzazione in diritto non bastano, tuttavia, a far ritenere fondata la censura del ricorrente relativa alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per esistenza di precedente giudicato in ordine alla ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminale "Cosa Nostra". La corte palermitana, invero, occupandosi del ricorrente, ha posto bene in rilievo quanto riferito sul conto del medesimo, in termini di attualità, da IN OI, LI e BA, tutti concordi nell'indicarlo quale "uomo d'onore" appartenente alla famiglia di Trabia;
ha evidenziato, poi, la piena attendibilità delle molteplici chiamate di correo poiché corroborate, ab extrinseco, dalle dichiarazioni rese da AN, II, RA e GA, anch'essi concordi nell'indicare il NC IC quale "uomo d'onore" di Trabia;
ha quindi ribadito la colpevolezza dello stesso NC per il delitto ascrittogli, escludendo nel contempo l'esistenza del precedente giudicato, atteso "che il collaboratore (IN OI) ancora nel 1989 - e poi nel 1997 -" si era espresso "in termini di attualità a proposito della veste di 'uomo d'onore' dell'imputato";
che il LI aveva fatto parte di Cosa Nostra fino all'epoca del suo secondo arresto, risalente al 1992.
Chiaramente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancata individuazione di dati fattuali e comportamentali dimostrativi della effettiva partecipazione del NC al sodalizio.
Ed invero costituisce partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a formule rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale (sez. 1 - 30.01.92, Altadonna, rv 190643). In particolare il contributo concreto destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita dell'associazione mafiosa o al perseguimento degli scopi di essa, ben può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore" al fini anzidetti (sez. 1 - 16.07.92, Alfano, rv 191309), non occorrendo invece la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso (sez. 1 - 30.01.92, Altadonna, rv 190658) ovvero si sia reso protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi. L'affiliazione a "Cosa Nostra", infatti, data la natura totalizzante di tale organizzazione, implica necessariamente l'effettivo far parte della medesima con accettazione delle sue regole e finalità al fine di ampliarne la sfera di influenza e di favorirne la realizzazione delittuosa con la permanente messa a disposizione della propria attività (sez. 1 - 30.09.94, Di Martino, rv 199943). Aggiungasi che nel caso di specie i giudici del merito hanno posto in rilievo che i chiamanti in correità, tutti appartenenti a "Cosa Nostra", non si erano limitati ad indicare NC IC quale "uomo d'onore" ma ne avevano specificato il ruolo da lui assunto all'interno dell'associazione.
Priva di pregio è, altresì, la censura svolta con il terzo motivo. La circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod. pen., ha natura oggettiva, poiché non rientra tra quelle indicate dall'art. 70, comma primo, n. 2, stesso codice, non concernendo affatto l'intensità del dolo, ne' la persona del colpevole ovvero i rapporti tra questi e la persona offesa. Essa riguarda, invece, il concreto agire dell'associazione mafiosa, in particolare l'attuazione del programma criminoso, ed investe, pertanto, sia la natura e le modalità dell'azione, che la gravità del danno e del pericolo.
Manifestamente infondato e comunque in fatto è, infine, il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la negata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. Le attenuanti generiche sono state negate per la oggettiva gravità del fatto, essendo "Cosa Nostra, di gran lunga la più pericolosa delle organizzazioni mafiose" e per essersi il ricorrente sottratto al provvedimento di cattura sì da essere tuttora latitante. Le ragioni indicate, ineccepibili in diritto, denotano un uso corretto del potere discrezionale attribuito al giudice del merito. Le attenuanti generiche, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione, situazioni e circostanze che effettivamente incidono sull'apprezzamento della "quantità del reato" e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da infliggere in concreto (sez. fer. - 23.08.90, Poliseri, rv 185267). Aggiungasi che il diniego delle attenuanti generiche legittimamente può essere fondato sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (sez. III - 3.10.88, Brunetta, rv 179828, Cass. Pen. 1990, 22); mentre a nulla rileva il dato meramente formale della mancanza di precedenti penali poiché l'incensuratezza di per sè sola non costituisce affatto titolo per fruire delle attenuanti generiche, tanto meno ne impone la concessione (sez. V - 11.12.85, Ruffino, rv 172151), dovendo il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge in materia, valutare pur sempre in maniera unitaria tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrono le condizioni richieste per attenuare il reato (sez. V - 2.06.78, Moretti, rv 13945 1). Aggiungasi che lo stato di latitanza può costituire anche ragione esclusiva di diniego delle attenuanti generiche, sicché non può ritenersi illegittimo o illogico il giudizio del giudice di merito che, ai fini di cui sopra, abbia attribuito a tale stato un disvalore morale e sociale prevalente rispetto all'incensuratezza dell'imputato (sez. V - 11.12.85, Ruffino, rv 172151). Nel caso di specie l'obbligo di motivazione risulta adempiuto, come traspare dal testo del provvedimento impugnato, avendo la corte di merito, nel negare a NC IC la concessione delle richieste circostanze generiche, svalutando il significato meramente formale della sua incensuratezza, fatto esplicito richiamo alla particolare gravità dei fatti ed alla pericolosità dello stesso NC in conseguenza della sua appartenenza a "Cosa Nostra".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale. Rigetta il ricorso di NC IC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000