Sentenza 12 settembre 2018
Massime • 3
In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.
La mancanza, anche totale, della motivazione di un'ordinanza dibattimentale non determina l'inesistenza dell'atto, ma rende la stessa affetta da nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dedotta, a pena di decadenza, subito dopo il suo verificarsi.
Il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità derivata di intercettazioni telefoniche autorizzate sulla base dell'apporto conoscitivo di precedenti intercettazioni, di cui anche si assumeva l'inutilizzabilità, senza che fosse stato adeguatamente specificato il rapporto di derivazione).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2018, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2018 |
Testo completo
05457-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ALno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: -- Presidente - Sent. n. sez.1496 Anna Petruzzellis U.P. 12/09/2018 MA Gianesini R.G.N. 17497/2018 Andrea Tronci Sabina Vigna Relatore- Pietro Silvestri - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da OS CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/10/2017 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Stefano Montone ed Agostino De Caro, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui OS CO è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di corruzione, commesso in concorso con SI GI e LE MB (nei cui confronti si è proceduto separatamente). LE, nella qualità di assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso il Reparto di Accettazione dell'Istituto di pena Napoli- Secondigliano, e, quindi, quale pubblico ufficiale, avrebbe compiuto reiterati atti contrari ai propri doveri d'ufficio nello svolgimento delle sue mansioni, in violazione delle norme e delle procedure previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario (tra le quali il d. Igs. 30 ottobre 1992, n. 449, artt. 3 lett. v) e 5 lett. o) e p), consistenti nel fare entrare illegalmente vivande e merci di altro genere in favore del detenuto OS CO, nel permettere a questi di spostarsi liberamente all'interno del carcere e di avere contatti non censiti con altri detenuti, nel recapitargli messaggi e nel farsi latore di comunicazioni da lui inviate verso l'esterno; in cambio lo stesso LE avrebbe ricevuto da OS la promessa di un concreto interessamento per garantire un impiego lavorativo in favore della moglie, NS SO, e della figlia, IA, promessa poi adempiuta, da parte dell'imputato, grazie alla intermediazione di GI SI, cognato di OS, che materialmente avrebbe procurato, su istigazione di OS, l'impiego di NS SO preso la cooperativa Sinergia Consorzio di cooperative Sociali - onlus, unità operativa di Casoria- ente gestito da MA ZI, persona politicamente legata a OS.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando quattordici motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione;
si deduce, in particolare, la nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa il 22/06/2016 con cui il Tribunale, a dire del ricorrente, rigettò senza motivazione l'eccezione di inutilizzabilità di numerose conversazioni intercettate. L'omessa motivazione renderebbe nulla l'ordinanza in questione e, per derivazione, le sentenze di merito.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge penale e di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità in relazione alle intercettazioni contenute nei Rit 413/2014, 1022/14, 589/14, in quanto eseguite in violazione degli artt. 266, 267 - 526 cod. proc. pen. -13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 335 cod. proc. pen.; il motivo attiene alla ritenuta utilizzabilità di atti probatori nonostante la ritardata iscrizione da parte del Pubblico Ministero di OS nel registro degli indagati.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione ai tre motivi già esposti (la numerazione dei paragrafi interni al ricorso non coincide con la numerazione dei motivi indicati a pag. 3 dello stesso).
2.5. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione (pagg. 27 - 28 ricorso). 2 4 2.6. Con l'ottavo ed il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento al reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., piuttosto che a quello di corruzione propria.
2.7. Con il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena.
2.8. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria inflitta all'imputato della interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all'art. 317 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
2.Sulla eccepita nullità della ordinanza dibattimentale emessa il 22/06/2016 Infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla nullità, per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., dell'ordinanza dibattimentale emessa il 22/06/2016 con cui fu rigettata, a dire del ricorrente senza motivazione, l'eccezione di inutilizzabilità di numerose conversazioni intercettate. Secondo la ricostruzione dell'imputato, all'udienza dell'8/06/2016, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa articolò cinque eccezioni processuali aventi ad oggetto la inutilizzabilità di elementi di prova sia in relazione alle risultanze delle captazioni telefoniche ed ambientali, sia con riguardo al materiale probatorio acquisito, si assume, in elusione del termine di durata delle indagini preliminari. Il Tribunale, all'udienza del 22/06/2016, avrebbe provveduto con una "pseudo- ordinanza" (così testualmente il ricorso) con cui si sarebbe limitato a fare riferimento alla formula viste le eccezioni, si rigettano". 11 A seguito di tale ordinanza, la difesa sarebbe stata costretta a discutere il merito del processo senza conoscere le ragioni del rigetto e senza sapere in che limiti il materiale probatorio raccolto potesse essere utilizzato ai fini della decisione. L'ordinanza sarebbe dunque nulla per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza di primo e secondo grado;
la decisione del Tribunale di fornire solo nel corpo della motivazione della sentenza una giustificazione postuma del rigetto delle eccezioni processuali in questione non avrebbe nessuna efficacia sanante. La sentenza emessa della Corte di appello sarebbe a sua volta viziata sul punto per avere ritenuto le eccezioni, da una parte, sostanzialmente tardive, in ragione della mancata rilevazione del vizio, inerente la inutilizzabilità degli atti, al momento delle 3 richieste istruttorie nell'ambito del giudizio di primo grado e, dall'altra, le prospettate invalidità sanate dal consenso parzialmente acquisitivo espresso dalla difesa alla utillizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni compiute dalla polizia giudiziaria e dalla richiesta dello stesso imputato di trascrivere alcune di quelle stesse conversazioni la cui inutilizzabilità era stata eccepita (cfr., pag. 5 sentenza impugnata). Rilevano invece i difensori, quanto all'ordinanza dibattimentale in esame, che questa non poteva che essere impugnata unitamente alla sentenza e, quanto alla eccezione di inutilizzabilità, che tale categoria di invalidità è rilevabile in ogni stato e grado del "processo" e, trattandosi di inutilizzabilità patologica, nella specie, alcun effetto sanante avrebbe potuto essere riconosciuto.
3. Il motivo di ricorso è infondato. È necessario distinguere la questione della nullità della ordinanza dibattimentale per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., da quella riguardante la utilizzabilità di un atto processuale a contenuto probatorio. Mentre infatti, nei limiti di cui si dirà, il vizio di inutilizzabilità è deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e non è suscettibile di sanatorie, il vizio di nullità di un atto processuale è invece soggetto alle regole di cui agli artt. 179 e ss. cod. proc. pen. e, quindi, ai termini di deducibilità della invalidità. Quanto alla dedotta nullità dell'ordinanza, dagli atti prodotti emerge che all'udienza dell'8/06/2016 i difensori sollevarono una serie di eccezioni processuali ed il processo fu rinviato per consentire al Pubblico Ministero di replicare;
all'udienza del 22/6/2016 il Tribunale rigettò, senza sostanzialmente motivare, le eccezioni difensive in questione, dichiarò la utilizzabilità probatoria degli atti acquisiti e invitò le parti alla discussione (pag. 14 verbale udienza). Sul tema della omessa motivazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come anche il caso, certamente più radicale rispetto a quello in esame, di mancanza assoluta della motivazione della sentenza non configuri né l'inesistenza dell'atto, né rientri tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. In particolare, secondo le Sezioni unite della Corte, in caso di omessa motivazione non potrebbe nemmeno ipotizzarsi una radicale "inesistenza" della sentenza, in "1 し quanto la categoria della inesistenza, distinta da quella della nullità assoluta, evoca quei casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (quale, ad esempio, il caso in cui la sentenza promani da organo o 4 persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso". La Corte di cassazione, nell'occasione, ha precisato che, anche a fronte del deposito del mero dispositivo, il giudice d'appello può decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di "reformatio in peius", procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (Sez. U., n. 3287 del 27/11/2008, (dep. 2009), R., Rv. 244118; in senso conforme, più recentemente, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735). Dunque, è fondato ritenere che anche un'ordinanza priva di motivazione non sia un atto inesistente, ma un atto nullo ai sensi dell'artt. 125 cod. proc. pen. Quanto al "grado" della nullità in questione, la stessa sarebbe di carattere assoluto solo secondo Sez. 5, n. 42379 del 23/09/2004, P.G. in proc. Cozzolino, Rv. 230362, mentre invece, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, si tratterebbe di una nullità a carattere relativo (in tal senso, Sez. 5, n. 11961 dell'08/02/2005, P.C. in proc. Bellantone, Rv. 232058; Sez. 2, n. 23552 del 6/05/2004, P.G. in proc. Santelli, non massimata;
Sez. 2, n. 23547 del 6/05/2004, P.G. in proc. Madeo, Rv. 229219; Sez. 2, n. 20280 del 7/04/2004, P.M. in proc. Morelli, Rv. 229025, e, nel vigore del codice di rito previgente, Sez. 5, n. 839 del 18/12/1975, Mellino, Rv. 132633; quasi tutte tali pronunce, peraltro, a decorrere dalla più risalente, assunta poi a precedente da tutte le altre, non appaiono enunciare le ragioni della natura relativa della nullità, dandola praticamente per "scontata"). Dunque, quella derivante dalla omessa motivazione di una ordinanza dibattimentale, non è una nullità assoluta e quindi insanabile, ma è una nullità che deve essere dedotta entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Escluso il carattere assoluto della nullità, essa, riguardando un atto compiuto alla presenza della parte (l'ordinanza), avrebbe dovuto essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., subito dopo il compimento dell'atto, cioè, nel caso di specie, subito dopo che il Tribunale, all'udienza del 22/06/2016, dette lettura in udienza dell'ordinanza non motivata. Nel caso di specie nulla fu tuttavia dedotto e l'eccezione di nullità, sollevata solo con il motivo di impugnazione, deve considerarsi tardivamente proposta e, dunque, inammissibile. 4) Sulle eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Il secondo, articolato, motivo di ricorso è inammissibile. Si è già detto di come con il motivo in esame si lamenti violazione di legge penale e di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità in relazione alle 5 intercettazioni contenute nei Rit 413/2014, 1022/14, 589/14, in quanto eseguite in violazione degli artt. 266, 267 - 526 cod. proc. pen. -13 d.l. n. 152 del 1991, cit. Si assume, quanto al Rit 413/14, che detto Rit inerirebbe ad altro procedimento denominato "Carburanti" (nel quale pure CO OS sarebbe imputato) e che nell'ambito delle intercettazioni in corso in quel procedimento fu captato un sms tra LE e l'imputato; sulla base di tale sms venne sottoposta ad intercettazione l'utenza di MB LE (Rit 1022/14 del 27/02/2014). Secondo i difensori, il RIT 413/14 sarebbe stato adottato in via d'urgenza il 27/01/2014 e convalidato il 28/01/2014 in violazione del presupposto della assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini, essendo stato motivato il provvedimento autorizzatorio facendo riferimento alla necessità di acquisire elementi di contorno rispetto ad un quadro "già corroborato da fonti dichiarative plurime e attendibili" e "riscontrato dai carabinieri con la informativa conclusiva del 12/09/2013". In particolare, si sostiene, il RIT 413/14 sarebbe stato in realtà autorizzato, nell'ambito del procedimento c.d. "Carburanti", perchè si sollecitava la captazione delle utenze di tale SI, funzionario di prefettura, e di OS a seguito dell'invio al primo dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio: si assume che anche le successive proroghe di autorizzazione delle intercettazioni in questione sarebbero state irritualmente disposte, in quanto nulla di rilevante era emerso in precedente. Ne deriva, secondo il ricorrente, che anche l'sms, poi divenuto rilevante per il presente processo, sarebbe stato non validamente acquisito. Quanto al Rit 1022/14, nato per derivazione a seguito dell'acquisizione di quell'sms, si evidenzia che: a) il 10/02/2014 era stato escusso nel processo denominato "Eco 4" - all'epoca in corso presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere il collaboratore Franco Di Bona, il quale aveva riferito di aver "offerto" a OS "i voti della camorra" e che questi aveva rifiutato;
b) questo elemento di prova, favorevole all'imputato nella economia di quel processo, avrebbe stimolato la iniziativa investigativa che sarebbe sfociata in un'annotazione di polizia giudiziaria con la quale si evidenziava la necessità di mettere sotto osservazione le utenze degli agenti di polizia LE e ME, cioè gli agenti in relazione ai quali era emerso- attraverso le captazione riversate nel rit. 413/14- che OS avesse rapporti;
la pista investigativa era quella di verificare se, attraverso detti agenti di polizia penitenziaria, OS subornasse i dichiaranti interessati al processo c.d. "Eco 4": da tale esigenza sarebbe derivata la captazione riversata nel Rit. 1022/14. Secondo il ricorrente, la captazione in questione non avrebbe tuttavia avuto nessun collegamento né con il processo c.d. "Carburanti" e nemmeno con i reati oggetto del presente procedimento, tenuto conto che presupposto per una intercettazione non può essere un mero sospetto di reato, quanto, piuttosto, di gravi indizi di reato, cioè la 6 esistenza di elementi che dimostrino come altamente probabile la commissione di un reato fra quelli per i quali è consentito l'uso delle intercettazioni. Da tali presupposti deriva la richiesta difensiva di inutilizzabilità della conversazioni, tenuto conto, peraltro, della inadeguatezza delle giustificazioni addotte sul punto dalla sentenze di merito emesse nel presente procedimento. Non diversamente, quanto alla eccezione di inutilizzabilità del rit. 589/14, si sostiene che l'intercettazione sarebbe stata eseguita dopo soli otto giorni dall'inizio delle operazioni confluite nel Rit 413/14 e sarebbe stata originata dalla "sensazione" - percepita dalla polizia giudiziaria che ascoltava dell'attività di dubbia liceità" di cui SC, consigliere regionale di Forza AL, e OS avevano avuto modo di discutere. La tesi giustificativa era che occorresse intercettare le utenze in uso a CO CO, imprenditore titolare di un'agenzia di stampa, ed allo stesso SC per comprendere cosa fosse accaduto in relazione ad una fuga di notizie riguardanti l'invio dell'invito a comparire all'ex Prefetto di Caserta, SI IA NA, cui sarebbe conseguita una sorta di reazione mediatica che CO e GI OS avrebbero organizzato;
secondo gli investigatori dalle conversazioni in questione sarebbe emerso come, diversamente da quanto sostenuto dai difensori, OS, nonostante i provvedimenti cautelari in quel momento in corso, non fosse affatto distante dalla scena politica casertana, ma continuasse ad influenzarla proprio attraverso figure come quella di SC CI. Secondo i difensori del ricorrente, invece, dalla lettura del decreto autorizzativo del mezzo di ricerca della prova, non sarebbe chiaro quale sarebbe stato il reato in ragione del quale le intercettazioni furono disposte, non potendosi ritenere sufficiente "un astratto e meramente numerico" "rimando" alla "fattispecie di cui agli artt. 317 c.p. e 7 I. n. 203 del 1991" (così il ricorso). Considerazioni simili sono compiute anche per quel che concerne: a) il requisito della indispensabilità della captazione, ancorata, si sostiene, a mere ragioni politiche ma svincolate dal dettato normativo;
b) il requisito della urgenza della intercettazione, legata alla verifica degli assetti di Forza AL sul territorio, quella cioè di comprendere se SC fosse o meno "dipendente" da OS, e non, piuttosto, all'accertamento di un reato. In tal senso, si censura anche la motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello avrebbe fatto riferimento a generiche ipotesi delittuose di criminalità し organizzata, i cui indizi non sarebbero stati tuttavia indicati.
5. Il motivo di ricorso è inammissibile innanzitutto per la sua aspecificità. 7 La Corte di cassazione con molteplici pronunce anche a Sezioni unite e non sempre recenti ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'imputato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento probatorio sotteso alla affermazione della responsabilità penale, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata. Il motivo di ricorso in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si 8 risolve in una generalizzata critica difettiva ed inadeguata, che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure. Ne consegue, già sotto tale profilo, l'inammissibilità del motivo.
6. Sulla inutilizzabilità derivata. Sotto altro e non meno rilevante profilo, l'assunto costitutivo del ricorrente è che sostanzialmente tutte la conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili anche per derivazione: l'inutilizzabilità delle captazioni riversate sul Rit 413/14, renderebbero inutilizzabili quelle contenute nel rit. 1022/14; le intercettazioni eseguite a seguito di decreti di proroga sarebbero a loro volta inutilizzabili per derivazione;
le conversazioni riversate sui rit. 1022/14 e 589/14 sarebbero, tutte, a loro volta inutilizzabili per essere state disposte senza un reale collegamento con perimetro cognitivo relativo agli indizi di reato per il quale il mezzo di ricerca della prova fu disposto, né si sarebbe motivato in ordine al criterio di indispensabilità. Ciò produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità. Si tratta di assunti che, oltre a manifestare una genericità strutturale, di cui si è già detto, non considerano l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull'istituto della inutilizzabilità derivata. L'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza è inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all'inutilizzabilità la regola, dettata dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., per cui «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo» (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361) È infatti diffusa sul tema l'affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell'argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza, di cui si è detto). Ciò che viene tuttavia escluso è la possibilità che l'inutilizzabilità si comunichi, a norma dell'art. 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento nemmeno implicito alla prova inutilizzabile;
sul punto si afferma - soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una し prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l'invalidità (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Carloni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.) 9 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla". La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili" quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità". La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata attraverso il riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato;
significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998). Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen. inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue dunque un'utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un'utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto. Quello previsto dall'art. 202 cod, proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. Dunque, si osserva in maniera condivisibile, la richiesta di una prova che sarebbe inutilizzabile è una richiesta essa stessa invalida per inammissibilità ed il giudice deve rilevarlo, atteso che, diversamente, quella prova è probatoriamente inutilizzabile ai fini della decisione. 10 ها Ma se una tale prova, ammessa a dispetto della sua inammissibilità, non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è infatti solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è, da una parte, obiettivamente generico perché non indica quali sarebbero le specifiche conversazioni inutilizzabili e quale la loro valenza rispetto all'accertamento della responsabilità dell'imputato, e, dall'altra, è fondato su una indistinta e generalizzata richiesta di inutilizzabilità per derivazione di tutte le conversazioni riportate sui Rit indicati, senza tuttavia distinguere tra: a) conversazioni inutilizzabili perché direttamente derivanti dalla violazione di un divieto probatorio;
b) intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante dalle intercettazioni inutilizzabili, che, a loro volta, sarebbero inutilizzabili;
c) intercettazioni autonome ovvero solo eventualmente collegate, solo occasionalmente connesse, solo in parte o non per nulla giustificate da elementi derivanti dal conversazioni inutilizzabili, i cui risultati sono utilizzabili.
7. Sulla ritardata iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati 7.1. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è anche il terzo motivo di ricorso con cui si eccepisce violazione di legge e inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 335 cod. proc. pen.; il motivo attiene alla utilizzabilità degli atti probatori nonostante la ritardata iscrizione nel registro degli indagati di CO OS. Secondo i difensori: a) già nell'annotazione di polizia giudiziaria del 02/04/2014, cioè già alla data della prima richiesta di proroga del rit. 1022, sarebbe emerso il riferimento ad una "promessa" di posti di lavoro da parte di OS in favore degli agenti di Polizia penitenziaria;
b) nella annotazione del 22/04/2014 sarebbe emerso che, in cambio dei posti di lavoro, vi sarebbe stata l'introduzione di bigliettini in carcere tramite GI SI, cognato di CO OS;
c) nel decreto autorizzativo del 4/08/2014 il Giudice per le indagini preliminari avrebbe espressamente fatto riferimento ad un accordo corruttivo;
d) 1'08/09/2014 i Carabinieri avrebbero trasmesso la comunicazione di notizia di reato indicando espressamente CO OS tra le persone coinvolte;
l'imputato, tuttavia, non fu iscritto nemmeno il 17/12/2014, allorquando si procedette alla iscrizione nel registro della di lui moglie e nemmeno il 12/03/2015 quando il Pubblico ministero procedette 11 alla perquisizione della cella presso la quale si trovava OS, inserendo nel medesimo decreto l'informazione di garanzia L'iscrizione dell'indagato fu compiuta solo il 7/04/2015, dopo il deposito della informativa del 30/03/2015, meramente ricognitiva, tuttavia, di atti di indagine già compiuti.
7.2. Il motivo rivela un preliminare profilo di inammissibilità strutturale, non essendo stato chiarito quando, secondo i difensori, OS avrebbe dovuto essere iscritto nel registro delle notizie di reato, quali sarebbero gli atti che, per effetto del decorso del termine di durata delle indagini preliminari sarebbero inutilizzabili, quale la incidenza probatoria di detti atti rispetto al giudizio di penale responsabilità. E tuttavia, pur volendo prescindere da tale profilo, il motivo è comunque infondato. Esistono probabilmente nella specie profili fattuali peculiari e, tuttavia, sulla questione di diritto non vi sono ragioni per discostarsi dal principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Nell'occasione, le Sezioni unite, consapevoli delle delicate implicazioni sottese alla questione loro rimessa e, in particolare, dei rischi di lesioni senza sanzione processuale derivanti da abusi da parte della pubblica accusa, chiarirono che: a) l'organo titolare dell'azione penale ha l'obbligo giuridico indilazionabile di iscrivere la "notitia criminis" ed il nominativo dell'indagato senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti, non sussistendo alcuna possibilità "di scelta, non solo in relazione all'an, ma anche rispetto al quid... ed al quando" e dovendosi ritenere "non pertinente il riferimento ad un potere "discrezionale" del pubblico ministero, atteso che "appena acquisita, infatti, la notizia di reato, nei termini di configurabilità oggettiva di cui si è detto (base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato), il pubblico ministero è tenuto a procedere, senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera di "discrezionalità", alla relativa iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Allo stesso modo, e sul versante della attribuibilità soggettiva, una volta conseguiti elementi "obiettivi"di identificazione del soggetto "responsabile" (tali, dunque, da superare la soglia del generico e "personale" sospetto), con altrettanta 12 ঠग tempestività il pubblico ministero sarà tenuto a procedere alla iscrizione del relativo nominativo"; b) la vaghezza, che attiene ai "parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. "è ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa" in cui convivono una componente oggettiva, "quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa" e di una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, essenziale "perchè è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere"; c) le questioni connesse a possibili disfunzioni patologiche connesse a ritardi, anche colpevoli o abnormi, rispetto all'obbligo di procedere "immediatamente" alle iscrizioni delle notizie di reato, richiederebbero "quale efficace rimedio, la individuazione di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento "surrogatorio," che la legge non ha previsto..... Non esiste, infatti, nel sistema, nè un principio generale di "sindacabilità" degli atti del pubblico ministero, nè un altrettanto generalizzato compito di "garanzia" affidato al giudice per le indagini preliminari"; d) il sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero presuppone una espressa previsione normativa che disciplini "non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo quale inscenare un simile accertamento "incidentale". Basti pensare, ad esempio, alla esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, ma anche in riferimento agli altri eventuali "partecipanti" della indagine o del processo"; e) allo stato, in assenza di un intervento normativo d principio non può che essere quello indicato non potendo essere l'invocato "rimedio" individuato dalla Corte costituzionale, in mancanza di soluzioni procedimentali costituzionalmente obbligate;
f) il prospettato incidente di costituzionalità sarebbe dunque manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito mais indilazionabile del legislatore 2 - intervenire con "un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cosi, le Sezioni unite della Corte di cassazione). In conformità di tale autorevole intervento, del tutto compatibile con il quadro costituzionale (Corte cost., ord. n. 306 del 2005; Corte cost., n. 400 del 2006), la Corte di cassazione ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di 13 legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo (Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009, dep. 2010, Martino, Rv. 245850; nello stesso senso Sez. 5, n. 45928 del 23/09/2005, Supino, Rv. 233214). Rispetto a tale esaustivo quadro di riferimento, non vi sono elementi che dovrebbero indurre questo Collegio a rivedere in senso difforme le affermazioni delle Sezioni unite, e, quindi, a rimettere nuovamente la questione alle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione ovvero a sollevare una questione di legittimità costituzionale.
8. Il quarto motivo, per come riportato nella parte generale del ricorso a pag. 2 (vizio di motivazione in relazione ai primi tre motivi, di cui si è detto), è inammissibile 4 avendo la Corte di Cassazione in molteplici occasioni chiarito che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451).
9. Infondati, ai limiti della inammissibilità, sono anche il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione ed al vizio di motivazione sul punto.
9.1. La Corte, si sostiene, non avrebbe valutato correttamente le dichiarazioni di SI GI, cognato di OS, secondo cui: a) quest'ultimo non gli aveva mai chiesto di attivarsi per far assumere la moglie di LE presso la cooperativa sociale gestita da ZI;
b) egli era stato contattato da ZI poiché LE si era presentato a questi dicendo di essere suo amico;
c) egli aveva solo "pensato" che LE e OS potessero avere parlato "del problema", circostanza, questa che, secondo il difensore, non avrebbe consentito di ritenere accertato sul piano probatorio che SI avesse ricevuto mandato da OS per intercedere con ZI. _ _ 14 La Corte non avrebbe inoltre correttamente valutato anche le dichiarazioni di ZI, il quale, pur ammettendo di avere datati rapporti di conoscenza politica con OS, aveva tuttavia escluso di avere ricevuto richieste dirette o indirette da parte di questi, affermando, invece, di aver assunto la moglie di LE solo perché quest'ultimo glielo aveva richiesto, perché lo aveva a lui chiesto anche SI, perché la moglie di LE aveva da tempo inviato il suo curriculum, a cui egli aveva fatto esclusivo riferimento al momento dell'assunzione. Detti elementi di prova, si sostiene, sarebbero confermativi degli assunti di OS, il quale, nel corso dei suoi interrogatori, avrebbe sempre riferito di non aver mai chiesto, direttamente o indirettamente, a ZI di assumere la moglie di LE, essendosi soltanto limitato a dire a quest'ultimo di rivolgersi a ZI. Non vi sarebbe quindi la prova del patto corruttivo e del nesso sinallagmatico tra l'assunzione della moglie di LE e l'imputato. La motivazione sarebbe viziata in ordine alla prova del coinvolgimento di OS, il quale si sarebbe limitato ad indicare a LE una persona, cioè ZI, che in quel momento aveva bisogno di una dipendente con la qualifica della moglie dello stesso LE;
a differenza di quanto affermato in sentenza, gli accadimenti sarebbero stati conseguenti alla intraprendenza di LE che si sarebbe rivolto a ZI, "spacciando" l'amicizia con SI, cognato di OS: l'effetto della supposta "combine" sarebbe stato, peraltro, quanto mai modesto, in quanto l'assunzione aveva ad oggetto prestazioni della durata di due ore settimanali per la durata di tre mesi. OS, si evidenzia, avrebbe riferito di essere stato in qualche modo indotto a dire a LE di rivolgersi a ZI "digli che hai parlato con me", perché, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, le richieste che l'imputato riceveva in carcere dagli agenti di polizia penitenziaria erano pressanti e le condizioni di detenzione molto dure;
anche sul punto la motivazione sarebbe carente.
9.2. Si tratta di assunti non condivisibili. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata 15 (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti 16 essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., rv. 262965).
9.3. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è immune da vizi. La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha innanzitutto ricostruito, attraverso le conversazioni intercettate, i rapporti tra gli agenti di polizia penitenziaria e OS, evidenziando come: a) l'imputato, pur sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, avesse, attraverso la polizia penitenziaria, diffusi benefici indebiti e costanti rapporti con il mondo esterno;
b) questo rapporto, tra l'imputato ed alcuni agenti di polizia penitenziaria, avesse avuto origine sin dal periodo precedente in cui OS era stato detenuto;
c) gli agenti di polizia penitenziario cercassero di capitalizzare la loro rendita di posizione attraverso richieste di "favori" allo stesso OS, consapevoli della necessità che quest'ultimo non si limitasse a vaghe, vuote, generiche promesse;
d) OS cercasse, attraverso gli agenti, di assicurare vantaggi anche ai di lui fratelli, che pure erano stati arrestati;
e) vi fossero rapporti diffusi tra SI, cognato di OS, e LE accertati anche - attraverso servizi di osservazione-; f) tra OS e LE si fosse creato un rapporto personale che aveva il suo fondamento in una incondizionata disponibilità del secondo nei confronti del primo. Ha chiarito la Corte di appello di Napoli come, proprio in questo contesto, debbano inquadrarsi i fatti specifici oggetto della imputazione, ed in tal senso è stato descritto e spiegato: a) il rapporto tra ZI ed SI, cognato di OS;
b) il senso della conversazione intercettata il 4 settembre 2014, intercorsa tra i predetti, nel corso della quale ZI, facendo riferimento a LE "come persona che incontri spesso", chiese ad SI un incontro "per prendere un caffè"; c) la ragione giustificativa di quella telefonata, che aveva ad oggetto un fatto specifico, cioè l'assunzione della moglie di LE presso la cooperativa gestita da ZI;
d) il rapporto tra ZI e LE, il quale fu informato immediatamente dell'incontro programmato da parte del primo con SI. Ha valorizzato la Corte di appello una dichiarazione rese dall'imputato all'udienza del 4/05/2015, in cui OS riferì di avere egli indirizzato LE da ZI, avendo detto al primo "guarda questo è uno che certamente può fare qualche cosa per te, perché svolge questo servizio in tutti comuni, digli insomma che è una cosa che fa piacere anche a me, perché tu lavori presso l'istituto, hai modo di contattare me e quindi se ti può dare una mano fa piacere anche a me". (pag. 24 sentenza impugnata) 17 Si tratta di una frase alla stregua della quale la Corte di merito, in maniera non manifestamente illogica, ha, da una parte, colorato di significato penalmente rilevante gli accadimenti successivi, e, dall'altra, ha ritenuto di limitata attendibilità sia le ulteriori dichiarazioni di OS, secondo cui ZI non sarebbe stato un soggetto a lui fidelizzato, sia, più in generale, la tesi difensiva secondo cui tutti gli accadimenti per i quali si discute sarebbero stati conseguenti alla sola intraprendenza di LE, che avrebbe sostanzialmente operato senza essere stato legittimato all'esterno da OS. Lo stesso SI, ha evidenziato la Corte, aveva riferito che il contatto che ZI cercò ed ottenne con lui con riferimento alla assunzione della moglie di LE, fu da lui inteso non come una richiesta di spiegazione derivante da una iniziativa estemporanea dello stesso LE, ma come conseguente alla legittimazione che questi aveva ricevuto dall'imputato e che aveva speso;
SI sapeva che OS, in relazione alla questione dell'assunzione della moglie di LE, aveva indirizzato quest'ultimo da ZI "il LE e mio cognato avessero parlato della cosa e.... proprio quest'ultimo lo aveva "indirizzato" da MA ZI". La consapevolezza che il comportamento di LE non fosse il frutto di una intraprendente sua iniziativa personale, quanto, piuttosto, la conseguenza di un'autorizzazione, di un "mandato", di un consenso ad agire da parte di OS, è stata fatta derivare dalla Corte di appello in maniera del tutto logica dalla espressione che SI usò parlando con ZI, che chiedeva spiegazioni sul se la richiesta di LE fosse stata avanzata a titolo personale o avesse la propria origine nella volontà di OS;
SI, davanti a tale fondamentale domanda, rispose "ci dobbiamo mettere a disposizione". Sulla base di tale ricostruzione puntuale, la Corte ha poi ricostruito il senso complessivo di ciò che avvenne, ha colto in maniera non irrazionale il nesso esistente tra l'operato di favore, trattamento clientelare ed indebito che LE assicurava a OS in carcere e la proiezione esterna del comportamento dell'imputato che, direttamente o indirettamente, indirizzò e dette "copertura" autorevole alla richiesta da parte di LE a ZI di assunzione della moglie. SI sapeva che "dietro" quella richiesta di LE vi fosse OS ed, interpellato da ZI, spiegò che occorreva "mettersi a disposizione", cosa che ZI fece. OS sapeva che quella richiesta di assunzione era legata al trattamento indebito di favore a lui riservato in carcere e per questa ragione autorizzò LE a rivolgersi a ZI e fece in modo che all'esterno si sapesse che quella richiesta aveva 2 avuto la sua legittimazione. Ha chiarito la Corte perchè: a) è probatoriamente irragionevole la tesi di ZI, secondo cui LE non avrebbe "speso" il mandato ricevuto da OS, atteso che, 18 diversamente, se cioè così fosse stato, non avrebbe avuto significato la telefonata tra ZI ed SI;
b) è inattendibile la ricostruzione alternativa secondo cui LE ed SI avessero un loro personale rapporto, in realtà inconsistente. A fronte di tale articolata, attenta, strutturata trama argomentativa, motivo di ricorso rivela la sua genericità estrinseca, non affronta il ragionamento probatorio della Corte di appello, non critica la logicità dei passaggi intermedi delle inferenze, ma finisce per sollecitare una diversa ricostruzione fattuale fondata sull'attribuzione di un diverso e più favorevole significato dei singoli elementi di prova. Si ripropone la tesi alternativa secondo cui OS non avrebbe mai sollecitato LE ad attivarsi presso ZI;
si rievoca la tesi secondo cui LE si sarebbe mosso con ZI autonomamente, senza spendere la legittimazione superiore ricevuta da OS;
si ripropone l'argomento secondo cui SI avrebbe solo ipotizzato che LE e OS avessero parlato del "problema"; si ritiene viziato il ragionamento della Corte di merito per non aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di ZI, secondo cui l'assunzione della moglie di LE fu decisa solo dopo un attento esame del qualificato profilo professionale della signora;
si adduce che il reato non sarebbe configurabile sul piano razionale in ragione della limitata valenza del contratto di lavoro che fu assicurato alla moglie di LE. Si tratta di argomenti che non spiegano perché la motivazione della sentenza sarebbe viziata, non spiegano il senso delle conversazioni intercettate, il senso del dialogo fra ZI ed SI, il senso del riferimento a OS, il senso della dichiarazione dello stesso imputato, che in dibattimento ha ammesso di aver invitato LE a rivolgersi a ZI per la "questione della moglie". Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso sul punto. 10. Sulla qualificazione giuridica dei fatti 10.1. Il quinto il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che al riguardo possono essere valutati unitamente all'ottavo ed al nono motivo, sono infondati anche in relazione alla ipotizzata violazione di legge, quanto alla configurabilità del reato di corruzione ed alla non sussumibilità dei fatti del processo nel diverso reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si sostiene che le condizioni di detenzione di OS fossero molto "dure", tali da porre l'imputato in uno stato di soggezione rispetto agli agenti di polizia penitenziaria;
a tale riguardo si evidenzia che: a) OS era stato scarcerato il 26/07/2013 ed aveva riacquistato la liberta l'8/11/2013; b) dalle intercettazioni emergerebbe che dal febbraio 2014 al 3/04/2014, data del nuovo arresto, l'imputato era stato tempestato di telefonate dagli agenti di polizia penitenziaria, conosciuti in occasione della precedente detenzione, che chiedevano appuntamenti e "favori"; c) il 20/02/2014 vi sarebbe stato un incontro tra OS e gli agenti presso la stazione e che proprio 19 G l'indisponibilità di OS ad accontentare le richieste degli agenti avrebbe "innervosito" questi, che si sarebbero sentiti "presi in giro"; d) tale clima avrebbe influito sul trattamento riservato in carcere a OS dopo l'arresto del 3/04/2014; e) gli agenti sarebbero divenuti aggressivi ed irriverenti e OS avrebbe ceduto alle pressioni e li avrebbe rassicurati (conv. n. 355 rit. 1022 del 07/04/2013). La Corte di merito avrebbe errato nel ricostruire i rapporti tra l'imputato e gli agenti di polizia: in stato di soggezione non sarebbero stati questi ultimi ma lo stesso OS, che si sarebbe adoperato quindi solo per porre fine a quegli atteggiamenti ostili;
i fatti, di conseguenza, dovrebbero essere ricondotti al reato di induzione indebita a dare o promettere, di cui all'art. 319 quater cod. pen., e non a quello di corruzione propria. 10.2. I motivi sono infondati, anche in questo caso al limite della inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza. In punto di motivazione, la Corte di appello, dopo aver richiamato espressamente la conversazione valorizzata dai difensori (n. 355 del 07/04/2013), ha interpretato il contenuto della stessa facendo riferimento testualmente ad altre conversazioni immediatamente successive, intercorse tra LE ed il collega di questi - tale ME ed ha spiegato in maniera logica come, dal contenuto dei dialoghi emerga chiaramente, al di là dell'uso di espressioni forti: 1) la delusione degli agenti di polizia penitenziaria per il mancato interessamento di OS per il soddisfacimento delle precedenti loro richieste;
2) la necessità di insistere in dette richieste senza, tuttavia, esagerazioni "perché non si deve uscire fuori dal seminato che non esiste, bello pulito e corretto"; 3) la incondizionata disponibilità da parte degli agenti di polizia penitenziaria a svolgere qualunque lavoro ed ad assecondare i voleri dell'imputato in un contesto di chiara soggezione, di asimmetria di posizione, di "naturale" reverenza, di consapevolezza dello "spazio" esistente tra chi disponeva e chi cercava solo di essere considerato e che si guardava bene dall'interrompere quel circuito virtuoso che poteva costituire uno strumento prezioso per acquisire vantaggi. In maniera logica la Corte ha fatto riferimento, per ritenere infondata la ricostruzione difensiva, alle stesse dichiarazioni dell'imputato che, pur avendo fatto cenno e riferito delle petulanti e aggressive richieste degli agenti nel corso del secondo periodo di detenzione, non ha mai raccontato di prevaricazioni o di ritorsioni, così come dello stesso tenore, si è evidenziato, sono state le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato e da SI. Rispetto a tale trama argomentativa, il motivo di ricorso perde di consistenza, rivela anche in questo caso una genericità estrinseca, valorizza il contenuto della conversazione telefonica n. 355 del 07/04/2013 per prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza tuttavia tenere conto dell'intero quadro probatorio, senza 20 confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando principi giuridici corretti e consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione ma non pertinenti nella specie, avendo i giudici di merito ricostruito, in maniera logica e completa, i fatti di causa in maniera diversa da quella della difesa. 10.3. Escluso, quindi, che OS fosse in posizione di soggezione rispetto a LE e, più in generale, rispetto agli agenti di polizia penitenziaria, non sussiste la possibilità di inquadrare i fatti nella fattispecie prevista dall'art. 319 quater cod. pen. alla luce degli stessi principi richiamati dai difensori. Il tema attiene alla individuazione dell'esatto confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive. Più ci si accinge a trovare una netta linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita, tanto più si avvicina quest'ultima alla corruzione, soprattutto se compiuta su iniziativa del pubblico agente;
acutamente si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen., sia giocoforza che il termine intermedio - ossia: la concussione induttiva - finisca volta per volta per avvicinarsi e confondersi con l'uno dei due estremi, a misura che si cerchi invece di distinguerla dall'altro estremo, e viceversa. A lungo si è ritenuto che il criterio per distinguere il "vecchio" art. 317 cod. pen. dalle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. riguardasse l'iniziativa: da parte del pubblico agente per conseguire il vantaggio illecito per le ipotesi concussione, ad iniziativa del privato nel caso di corruzione. -Ritenuto inidoneo nonostante la sua indubbia utilità probatoria- a causa di un eccessivo formalismo, il criterio è stato definitivamente accantonato a seguito dell'introduzione dell'art. 322 cod. pen., il quale, ai commi 3 e 4, sanziona il pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato. È noto come al riguardo le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza "Maldera", al fine di distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione abbiano valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'esistenza della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474) 21 In linea con questi principi, si è orientata anche la giurisprudenza successiva che ha valorizzato il profilo della posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale (cfr., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750). Come affermato dalle Sezioni unite, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione;
incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione. In tal senso è condivisibile l'affermazione secondo cui è l'abuso l'elemento differenziale tra le fattispecie in oggetto. Nel reato di induzione indebita, diversamente dalla corruzione, si ha un duplice nesso di causalità: a monte, per così dire, c'è un abuso del pubblico ufficiale, che è causa dell'induzione indebita;
a sua volta l'induzione (intesa nel senso di evento della condotta e non come la condotta stessa) determina la dazione o la promessa. La verifica che deve compiere il giudice è se tale abuso abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato. Le fattispecie esaminate si collocano in uno spazio piuttosto ristretto in cui a giocare un ruolo decisivo è la libertà concessa al privato per ciò che riguarda la determinazione alla dazione o promessa. In tal senso, assume rilievo Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791, in cui, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni unite "Maldera", si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore>>. 10.4. Nel presente processo, il ricorrente sovrappone il profilo della prevaricazione con quello del calcolo utilitaristico. In punto di fatto, i giudici di merito hanno chiarito come nessuna prevaricazione fu posta in essere in danno di OS;
certo, la richiesta di assunzione fu avanzata da chi aveva un ruolo rilevante, da un soggetto, il pubblico ufficiale, che consentiva all'imputato il non consentibile, ma proprio ciò indusse OS a valutare come conveniente quella richiesta di assunzione e ad indirizzare LE a persone che si sarebbero messe "a disposizione" come in effetti poi accadde- e che avrebbero esaudito la richiesta che, tramite LE, OS stava veicolando. OS non fu indotto, non fu prevaricato, non fu intimorito, ma, davanti a quella richiesta di LE, capì che per lui era conveniente garantirsi una "protezione", 22 fidelizzare uno strumento prezioso in un momento delicato, quale quello della sua detenzione. Dunque, un rapporto paritario tra soggetti e, al di là del profilo formale della iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, un libero accordo corruttivo dettato da ragioni di convenienza reciproca. Ne consegue la infondatezza dei motivi di ricorso. 11. Anche il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso sono infondati. 11.1. È stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena;
la pena sarebbe sproporzionata rispetto alla obiettiva gravità dei fatti e la motivazione sarebbe sul punto carente, anche in relazione alle pene inflitte in vicende ritenute più gravi rispetto a quello oggetto del processo. Non diversamente, quanto all'attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., la giurisprudenza avrebbe chiarito come detta circostanza trovi il suo presupposto in fatti che, valutati nella loro globalità, siano, come nel caso di specie, di una gravità contenuta, non solo sotto il profilo del danno economico e del lucro. 11.2. Quanto alla dosimetria della pena, determinata nella media edittale prevista dall'art. 319 cod. pen. vigente al momento della commissione del fatto, la Corte di appello, pur nell'ambito di una motivazione non articolata, ha richiamato e recepito gli argomenti del Tribunale, che aveva evidenziato come il fatto oggetto del procedimento si caratterizzi per una obiettiva gravità, derivante dalla diffusa, imperterrita, seriale violazione dei doveri derivanti dalla delicata funzione di agente di polizia penitenziaria in ragione dell'asservimento di essa, per un lungo periodo di tempo, ai voleri dell'imputato ed ai suoi interessi privati. Il Tribunale, in maniera non manifestamente illogica, aveva inoltre valorizzato le modalità della condotta, il coinvolgimento indebito di più persone all'interno dell'amministrazione penitenziaria in funzione del soddisfacimento privato dell'imputato, la consistenza della utilità tratta da questi, non tanto sotto il profilo strettamente patrimoniale, quanto, piuttosto, per il vantaggio indebito e sistematico costituito dal ricevere merce e servizi, dal creare un canale comunicativo da e verso il carcere. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero 23 arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricorre. Deve infatti ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey, Rv. 258410). Alla luce della considerazioni esposte è infondato il motivo di ricorso in esame anche in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., avendo il giudice del gravame ampiamente giustificato il diniego, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'attenuante in esame ricorre solo quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez.6, n. 1898 del 22/9/04 (dep. 2005), Rv.231444). Si è precisato come la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/2/2014, Di Marzio, Rv. 259501). 12. Sono invece fondati il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso quanto all'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 317 bis cod. pen. La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 317 bis cod. pen. attraverso il riferimento ai reati di cui agi artt. 319 e 319 quater cod. pen. La norma non contiene nessun riferimento alle pene stabilite per il corruttore dall'art. 321 cod. pen. che, a sua volta, non fa riferimento all'art. 317 bis cod. pen. Ne consegue che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, specificamente prevista dall'art. 317 bis cod, pen. non può trovare applicazione nei confronti del corruttore. In tal senso depone significativamente la circostanza che successivamente alla presente decisione è stata approvata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato l'art. 317 bis cod. pen., prevedendone espressamente l'applicazione anche nel caso, come quello in esame, di condanna per il corruttore ai sensi dell'art. 321 cod. pen. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente alla pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici che riduce ad anni cinque, ai sensi dell'art. 29 cod. pen. 2 24 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici, che sostituisce con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018. ConsigliIl Consigliere estensore Il Presidente лисне Pietro Silvestri Anna Petruzzellis w w fever DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 FEB 2019 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA M E B Piera SI I Z O A N E 25