Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 1
La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria.
Commentari • 2
- 1. Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematichehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 266 - Condizioni di ammissibilitàhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 24219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24219 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 13/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 353
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA US - rel. Consigliere - N. 34052/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SE N. IL 15/02/1972;
avverso la sentenza n. 991/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Furfaro S..
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena irrogata a US ME, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di illegale detenzione e cessione in favore di ON EZ di una pistola semiautomatica marca Bernardelli, cal. 7,65, con matricola abrasa, e quindi da ritenersi clandestina, e di acquisto o comunque ricezione della stessa nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa, fatti avvenuti il 2 febbraio 2011 ed in data antecedente e prossima, in Casignana e in località sconosciuta.
In esito ad un servizio di controllo con appostamento, la polizia giudiziaria ebbe modo di osservare la consegna di un'arma, specificamente una pistola, corredata di caricatore e munizioni, da parte di un uomo, uscito dall'abitazione posta sotto controllo e che aveva prelevato l'involucro con l'arma da un nascondiglio posto nel terreno retrostante l'edificio abitativo, ad altro che era appena giunto sul luogo a bordo di un'autovettura. In esito al controllo poco dopo effettuato nei confronti della persona che, ricevuta la pistola, si era allontanata con l'autovettura, questa fu rinvenuta in possesso della pistola e delle relative munizioni, e quindi fu immediatamente arrestata e identificata in ON EZ. Successivamente, sulla base degli accertamenti investigativi, si appurò che la persona che aveva ceduto l'arma rispondeva al nome di US ME, residente nell'abitazione dalla quale era stato visto uscire il soggetto che aveva prelevato la pisola dal nascondiglio esterno e l'aveva consegnata al EZ;
il ME, infatti, fu riconosciuto fotograficamente dai militari che avevano effettuato il servizio di osservazione. In più, dal controllo del telefono cellulare del EZ si appurò che questi pochi minuti prima di giungere sul luogo in cui avvenne la cessione della pistola, aveva contattato proprio il ME. Gli accertamenti tecnici compiuti sull'arma hanno consentito di appurare che è una pistola clandestina, a funzionamento semiautomatico, marca Vincenzo Bernardelli, cal. 7,65, in cattivo stato di conservazione e manutenzione, ma comunque meccanicamente funzionante. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Furfaro, US ME, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha disatteso le censure difensive con cui si è dedotta:
innanzitutto, l'inutilizzabilità, per difetto del decreto autorizzativo del pubblico ministero, dell'estrapolazione dal telefono cellulare del EZ, ad opera della polizia giudiziaria, del dato relativo al contatto con l'utenza cellulare del ricorrente ME, contatto avvenuto alle ore 10,45 del 2 febbraio 2011, giorno dell'arresto in flagranza del EZ;
quindi, l'inaffidabilità del riconoscimento informale del ME ad opera del carabiniere Rubino che, appostato in un luogo antistante quello in cui avvenne la cessione dell'arma in favore del EZ, ritenne di riconoscere nel ricorrente ME l'uomo che consegnò l'arma al EZ.
- Difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata in ragione del fatto che il ricorrente è incensurato, è titolare di porto di armi e quindi è persona non pericolosa, oggetto dell'asserita cessione è un'arma soltanto, peraltro in pessime condizioni.
Difetto di motivazione. In punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante l'accoglimento del motivo, la Corte territoriale ha dato motivazione inadeguata e illogica non considerando adeguatamente la posizione del ME in relazione a quella del EZ, acquirente dell'arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. La dedotta inutilizzabilità non sussiste, in quanto la rilevazione del numero dell'utenza contattata, conservato nella memoria di un telefono cellulare, non è operazione assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici. Già Sez. U, n. 21 del 13/7/1998 (dep. 24/9/1998), Gallieri, Rv. 211197 chiarì che l'acquisizione dei cd. tabulati del traffico telefonico soggiace alla necessità della previa autorizzazione giudiziaria perché "essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile del flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle conversazioni aggiungendo che "l'acquisizione del tabulato, rappresentando un momento del trattamento dei dati, non può che soggiacere alla stessa disciplina quanto a garanzie di segretezza e di libertà delle comunicazioni ...".
Si comprende bene, alla luce di questa premessa, come la rilevazione di un numero telefonico per mezzo della semplice ispezione di un oggetto, quale è l'apparecchio telefonico cellulare, non sia operazione riconducibile al trattamento dei dati relativi al flusso informatico di dati relativi alle comunicazioni. È stato a tal proposito affermato che "l'utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecchio di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del giudice in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. c.p.p.; l'acquisizione del cellulare, infatti, rientra,
trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p., e, come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria" - Sez. 4, n. 3435 dell'8/5/2003 (dep. 29/1/2004), Lanzetta, Rv. 230060. Nell'immediatezza dell'arresto del EZ la polizia giudiziaria ispezionò il di lui telefono cellulare, rilevando la memorizzazione di un contratto telefonico avuto poco prima con il ricorrente, il cui diritto alla riservatezza delle comunicazioni, peraltro, rimase del tutto estraneo alle operazioni di accertamento urgente, che non necessitano di una previa autorizzazione giudiziaria. Il dato rinvenuto nella memoria del telefono cellulare del EZ è poi sicuro e importante elemento oggettivo di riscontro al riconoscimento del ricorrente effettuato dal carabiniere Rubino, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha poi dato risposta alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento alle modalità del fatto e specificamente alle modalità di detenzione dell'arma, rivelatrici di una certa callidità a sua volta espressione di una maggiore pericolosità sociale. L'ultimo motivo, inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è poi manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha accolto il motivo volto ad una diminuzione dell'entità della pena e non si vede quale ragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio sarebbe dovuta essere operata in favore del ricorrente, detentore e venditore dell'arma, rispetto a colui, il EZ, che l'arma acquistò e detenne per un tempo assai breve sino all'arresto in flagranza. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013