Sentenza 28 maggio 2015
Massime • 1
In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore "hash" dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Legittimo sequestro computer, salvo che .. (Cass. 38456/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
In tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre il sequestro dai contenuti molto estesi. Il sequestro probatorio può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni; è onere della parte interessata specificare l'interesse leso, dovendo questo essere concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari (quali quello alla riservatezza o al segreto), conseguenti all'indisponibilità temporanea delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 37644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37644 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2015 |
Testo completo
37 644/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1222 Amedeo Franco - Presidente - cc 28 maggio 2015 Luca Ramacci Gastone Andreazza R.G. n. 7968/2015 In caso di diffusione del presente provvedimento ZO LL omettere le generalità e Alessandro M. Andronio - Relatore - gli altri dati identificativi, nome dell'art. 52 ha pronunciato la seguente d.lgs. 150 in quanto: SENTENZA વે ☐ disposto d'uncio sul ricorso proposto da □ a richiesta di parte ajla legge R.G. nato il [...] dell'11 omissisavverso l'ordinanza del Tribunale di visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dell'11 dicembre 2014, il Tribunale di omissis ha 1. - rigettato la richiesta di riesame presentata dall'imputato avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Enna del 14 novembre 2014, con la quale era stata applicata allo stesso imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 609 quinquies, secondo e terzo comma, cod. pen. e 36 della legge n. 104 del 1992 (capo a), nonché 81, secondo comma, 609 bis cod. pen., 36 della legge n. 104 del 1992 (capo b), commessi ai danni di due diversi minori (rispettivamente R. ed L.), il primo affetto da autismo e il secondo affetto da ritardo mentale lieve.
2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la violazione degli artt. 247, comma 1-bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla mancata osservanza delle misure tecniche dirette assicurare la conservazione degli originali e impedirne l'alterazione del materiale informatico oggetto di sequestro. In particolare, il consulente tecnico del pubblico ministero non avrebbe indicato il valore "hash" dei file ottenuti dai supporti informatici, il quale garantisce la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. 2.2. - In secondo luogo, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici, quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In relazione alle dichiarazioni accusatorie del minore R. non si sarebbe tenuto conto del fatto che questo non era in grado di partecipare attivamente ad una audizione protetta, proprio per la patologia dalla quale lo stesso era affetto. Si lamenta, inoltre, che l'audizione sarebbe avvenuta nelle forme ordinarie delle sommarie informazioni, con la sola assistenza assicurata dal consulente tecnico del pubblico ministero, medico curante e assistente psicologo;
mentre le linee guida fissate dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia dell'adolescenza suggerirebbero che l'eventuale assistenza psicologica fosse svolta da persona diversa dal consulente tecnico. Dalle riprese effettuate presso il centro ove l'indagato svolgeva la sua attività di psicomotricità non emergerebbero, inoltre, riscontri all'ipotesi accusatoria degli inquirenti, perché lo stesso indagato aveva ammesso di utilizzare normalmente nei confronti dei minori espressioni come "amore mio", o "ti amo". Vi sarebbe stato, inoltre, il travisamento di alcune situazioni che avevano evidenti tratti giudici. E il 永 م ل minore R. non avrebbe mai visionato materiale pornografico, ma al più una foto del pene dell'indagato, contenuta nel telefono cellulare di quest'ultimo. In relazione alla contestazione di cui al capo B dell'imputazione, relativa ai fatti di cui sarebbe stato vittima il minore L., la motivazione sarebbe ancor più lacunosa. La difesa lamenta che non si è tenuto conto né del fatto che l'audizione del minore era stata delegata ad un ufficiale di polizia giudiziaria né del carattere ludico delle condotte descritte dal minore stesso e del fatto che l'indagato utilizzava nei suoi confronti espressioni come "amore mio" anche in presenza dei genitori. 2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deducono l'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari. L'asserito rischio di reiterazione delle condotte sarebbe stato ritenuto sussistente sulla base dell'assunto per cui l'imputato era incapace di controllare le sue pulsioni anche successivamente alla sua conoscenza dell'esposto presentato contro di lui. Né vi sarebbe un pericolo di inquinamento delle prove. Non si sarebbe considerato, infine, che l'indagato vive in provincia di Caltanissetta, luogo territorialmente distante dal contesto lavorativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo di doglianza con cui si sostiene che non sarebbero state adottate misure tecniche dirette assicurare la conservazione degli originali dai supporti informatici, non essendo stato indicato dal consulente tecnico di valore "hash" dei file ottenuti - è infondato. L'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che, in caso di perquisizione di un sistema informatico o telematico, debbano essere adottate misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali per impedire l'alterazione. Il successivo art. 260, comma 2, prevede che la copia di dati, informazioni o programmi informatici oggetto di sequestro deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia stessa all'originale e la sua immodificabilità. Da nessuna di tali disposizioni si desume però che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il valore "hash" di tali dati al fine di validarne l'autenticità, non avendo il legislatore tipizzato le misure tecniche e le procedure dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali per impedirne the l'alterazione. Né, del resto, la difesa anche solo prospettato, sul piano sostanziale, la mancanza di corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato. M -3.2. Il secondo motivo di doglianza - sostanzialmente riferito alla valutazione del quadro probatorio ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che i reati contestati è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una - rivalutazione del merito del provvedimento impugnato. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, il provvedimento reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, perché valorizza i convergenti elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari. In particolare, il Tribunale evidenzia che le dichiarazioni accusatorie del minore R. trovano utile conferma nell'attività di videoriprese presso il centro dove l'indagato svolgeva la sua attività di psicomotricista con il minore, dalle quali emerge che lo stesso indagato utilizzava un linguaggio ricco di allusioni sessuali e che gli non svolgeva effettivamente la sua funzione di psicomotricista, ponendo in essere più volte palpeggiamenti e strofinamenti e altri atteggiamenti equivoci. E la stessa consulente del pubblico ministero aveva affermato - contrariamente a quanto rilevato dalla difesa che il minore, pur presentando una certa labilità nella capacità di esaminare la realtà, era in grado di percepire i fatti in modo accurato, di collegare le informazioni tra loro e di ricordarle, non essendo, del resto, in grado di inventare situazioni di cui non aveva esperienza diretta. Né emerge alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi che le audizioni del minore hanno causato induzioni o condizionamenti, non essendo stata violata nel corso delle stesse alcuna disposizione di legge o norma cautelare di carattere medico-scientifico. Analoghe considerazioni valgono quanto ai fatti commessi in danno del minore L. Il Tribunale correttamente valorizza la valenza indiziaria delle videoriprese, dalle quali emerge, ancora una volta, che l'imputato non svolgeva affatto l'attività di psicomotricista, limitandosi a toccare il minore e a utilizzare un linguaggio ricco di allusioni sessuali. E tali videoriprese non fanno altro che confermare la dettagliata versione accusatoria fornita dallo stesso minore, soggetto affetto da un ritardo mentale solamente lieve e dotato di piena capacità di cogliere i nessi causali e temporali. Lo stesso Tribunale evidenzia che il quadro probatorio è arricchito da ulteriori elementi, rappresentati dal rinvenimento di una notevole quantità di immagini a contenuto pornografico detenute dall'indagato e dal complessivo contegno dell'indagato stesso, il quale non svolgeva il proprio lavoro ed aveva l'inquietante abitudine di assumere per via rettale delle supposte in presenza dei minori. 3.3 - Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, riferito alle esigenze cautelari. Il ricorrente non contesta, se non sulla base di mere affermazioni relative كم alla pretesa mancanza del pericolo di reiterazione del reato, le conformi considerazioni del Gip e del Tribunale, che valorizzano il dato decisivo rappresentato dal fatto che l'indagato era stato incapace di contenere le proprie pulsioni sessuali anche nel periodo in cui era ben consapevole dell'esposto già presentato nei suoi confronti e, dunque, delle indagini a suo carico. Lo stesso imputato come risulta da una delle riprese audiovisive aveva inoltre tentato di manipolare le dichiarazioni del minore R. per evitare che quest'ultimo riferisse ai genitori che gli era stata effettivamente mostrata dallo stesso imputato la foto del suo pene. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al 4. pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Amedeo Franco Alessandro M. Andronio A In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. from DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 7 SET 2015 LLIERE Luana Mariani 5