Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 37644
CASS
Sentenza 28 maggio 2015

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Massime1

In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore "hash" dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato).

Commentario1

  • 1Legittimo sequestro computer, salvo che .. (Cass. 38456/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021

    In tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre il sequestro dai contenuti molto estesi. Il sequestro probatorio può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni; è onere della parte interessata specificare l'interesse leso, dovendo questo essere concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari (quali quello alla riservatezza o al segreto), conseguenti all'indisponibilità temporanea delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 37644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37644
Data del deposito : 28 maggio 2015

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