Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 22695
CASS
Sentenza 3 marzo 2017

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Massime1

La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

Commentario1

  • 1Videoregistrazioni come prova e quando possono ritenersi inquinate
    Modesti Dott. Giovanni · https://www.fiscoetasse.com/ · 22 giugno 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 22695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22695
Data del deposito : 3 marzo 2017

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