Articolo 246 del Codice di procedura penale
Articolo 233Articolo 216
Versione
24 ottobre 1989
Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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