Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2003, n. 3435
CASS
Sentenza 8 maggio 2003

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L'utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecchio di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del g.i.p. in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; l'acquisizione del cellulare, infatti, rientra, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di Polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. , e , come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2003, n. 3435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3435
    Data del deposito : 8 maggio 2003

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