Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
L'utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecchio di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del g.i.p. in quanto tali elementi non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; l'acquisizione del cellulare, infatti, rientra, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti urgenti demandati agli organi di Polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. , e , come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2003, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 08/05/2003
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 1016
3. Dott. PERNA L.T. Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 009915/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA US N. IL 04/02/1976;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DE GRAZIA BENITO ROMANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore avv. Vincenzo Stazio che si associa alla richiesta del P.G.
OSSERVA
LA EP propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 4.2.2003 con la quale il Tribunale della libertà di Napoli confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di quel Tribunale nei suoi confronti, perché indagato in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Deduce la inutilizzabilità per mancato deposito del decreto autorizzativo del messaggio apparso sul display del cellulare del LA, assimilabile a suo avviso a comunicazione telefonica, come tale bisognevole di detto decreto del G.I.P. e di conseguenza prospetta la perdita di efficacia della misura cautelare. Deduce, inoltre, mancanza di riscontri alle dichiarazioni di MA IM e pertanto assenza di elementi aventi grave valenza indiziaria, sicché la misura era stata emessa illegittimamente e cioè in mancanza del suo necessario presupposto.
I motivi di censura prospettati non hanno concreto fondamento. Innanzitutto, non ha pregio l'eccezione di inutilizzabilità di quanto segnalato sul display del cellulare in uso al LA non occorrendo il previo decreto autorizzativo trattandosi nel caso in esame non di conversazioni o comunicazioni telefoniche da intercettare ricadenti come tali sotto il disposto dell'art. 266 e segg. c.p.p., bensì di cosa (il cellulare) la cui acquisizione,
potendo contenere traccia o elemento di prova del reato, rientra tra gli atti urgenti demandati agli organi di P.G. ai sensi dell'art. 55 e 348 e segg. c.p.p. e in quanto tali non richiedenti preventiva autorizzazione da parte dell'A.G..
Sicché per l'acquisizione del cellulare in uso al LA e la sua utilizzazione nel giudizio cautelare non può adottarsi, come pretende il ricorrente, la stessa disciplina prevista per le intercettazioni.
Del pari infondata, come dianzi detto, è la dedotta questione circa la mancanza del grave quadro indiziario.
A carico del LA sussistono le dichiarazioni del MA che lo ha indicato come suo abituale fornitore di sostanze stupefacenti e il Tribunale del riesame ne ha messo in evidenza sia le ragioni di credibilità intrinseca, sia i necessari riscontri esterni quali i contatti frequenti tra i due, il fatto di poi che nella circostanza (di tempo e di luogo) indicate dal MA il LA - corrispondente alla descrizione di lui fornita dal MA - fu visto dagli agenti in appostamento sopraggiungere in Capri nell'abitazione del predetto, il comportamento di certo anomalo del predetto, il nome di battesimo del MA rinvenuto registrato su un cellulare dell'indagato - elemento questo, come si è visto, utilizzabile. In siffatto contesto e in presenza di dichiarazioni coerenti e circostanziate e del tutto riscontrate non è assolutamente logico o comunque verosimile quanto asserito dal ricorrente e cioè ch'egli doveva incontrarsi con il MA per organizzare una serie di furti nell'isola.
L'ordinanza impugnata è motivata e il ricorso, pertanto, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1^ ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004