Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione).
Commentari • 4
- 1. Partecipazione all'ISIS: per la Cassazione sufficienti contatti indiretti tra adepto e organizzazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. V, sent. 18 dicembre 2020 (dep. 4 marzo 2021), n. 8891, Pres. Miccoli, Est. Brancaccio, L.N. Cass. 8891/2021 1. La conferma della condanna a cinque anni di reclusione di un cittadino congolese per partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come “ISIS” offre l'occasione alla Suprema Corte – con la sentenza qui pubblicata – per tornare sul tema, al tempo stesso delicato e cruciale, della prova della fattispecie partecipativa di cui al comma 2 dell'art. 270 bis c.p. calata all'interno di un'organizzazione criminale che presenta caratteristiche strutturali del tutto peculiari. L'imputato, L.N., era stato trovato ad Ancona, sprovvisto di permesso di …
Leggi di più… - 2. Partecipazione all'ISIS: per la Cassazione sufficienti contatti indiretti tra adepto e organizzazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. V, sent. 18 dicembre 2020 (dep. 4 marzo 2021), n. 8891, Pres. Miccoli, Est. Brancaccio, L.N. 1. La conferma della condanna a cinque anni di reclusione di un cittadino congolese per partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come “ISIS” offre l'occasione alla Suprema Corte – con la sentenza qui pubblicata – per tornare sul tema, al tempo stesso delicato e cruciale, della prova della fattispecie partecipativa di cui al comma 2 dell'art. 270 bis c.p. calata all'interno di un'organizzazione criminale che presenta caratteristiche strutturali del tutto peculiari. L'imputato, L.N., era stato trovato ad Ancona, sprovvisto di permesso di soggiorno, in compagnia …
Leggi di più… - 3. Cassazione penale e tribunali di meritohttps://dirittifondamentali.it/
- 4. Anno 2021 - Pagina 7https://dirittifondamentali.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2020, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA08 89 1-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA MICCOLI -Presidente Sent. n. sez. 2157/2020 - UP 18/12/2020 MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 13266/2020 PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO -Relatore GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TU KA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il 6.5.2019 e, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce, emessa all'esito di rito abbreviato, ha rimodulato il solo aspetto della dosimetria sanzionatoria della condanna di NK UM per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. confermando l'affermazione di responsabilità e le altre statuizioni e riducendo la pena principale da sei a cinque anni di reclusione. L'imputato - seguendo la contestazione - è stato condannato per il reato di partecipazione all'associazione terroristica internazionale denominata ISIS o Islamic State, che si propone atti di violenza con finalità terroristica nei confronti dell'Italia e di altri Stati esteri, istituzioni ed organismi internazionali, attuato mediante la sua messa a disposizione: -per compiere attentati in TU, specificamente ad Istanbul, città verso la quale l'imputato era diretto dalla Germania attraverso l'Italia, trasferendo in TU denaro e dati per la realizzazione di documenti falsi e necessari per rendere sicura la circolazione transnazionale di sodali ricercati o comunque segnalati;
per l'organizzazione di una rete segreta di comunicazioni, necessaria per consentire a due gruppi di persone collegate tra loro di giungere in TU utilizzando percorsi differenti ed eludendo i controlli, compiere una missione terroristica e fuggire, poi, verso i territori occupati dall'IS; - per la predisposizione di una rete di comunicazioni utile a far sì che i sodali raggiungessero i territori occupati dall'IS, consentendo la difesa di questi ultimi da parte del medesimo gruppo terroristico.
2. Giova anteporre all'analisi delle ragioni difensive una breve sintesi delle circostanze di fatto in cui è stato operato il fermo del ricorrente, disposto dall'autorità giudiziaria di Brindisi il 2.1.2017, a seguito delle indagini a suo carico, refluite nel giudizio abbreviato;
la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello deve essere, per miglior comprensione, integrata dall'esame degli elementi indiziari compiuto dalla sentenza conforme di primo grado. UM NK, cittadino congolese, dalle indagini della DIGOS in atti (la cui completezza rogatoriale attestata nei giudizi di merito) emerge nella iniziale posizione di compagno di viaggio di AM OU, destinatario di una segnalazione quale foreign fighter, emessa il 29.9.2016 dall'Autorità Tedesca (all'esito di due anni circa di indagini), ritualmente inserita nella banca dati SIS. Insieme a quest'ultimo il ricorrente alloggia in un hotel di Ancona quando, il 5.12.2016, intervengono le forze di polizia "allertate”; è provato che i due provengano da Berlino e siano arrivati ad Ancona via Roma, tramite un viaggio i cui passaggi sono stati tutti attentamente ricostruiti documentalmente. 2 La destinazione dei due uomini era la Grecia e poi la TU, come risulta dai loro ripetuti accessi internet, pure debitamente accertati, per una prenotazione di traghetto con destinazione Patrasso, poi rimandata in ragione di uno sciopero e significativamente accertato anche da un messaggio inviato sulla piattaforma Viber il 4.12.2016 ad un soggetto identificato come VE 2, che si comprende, da una congerie di elementi ulteriori, essere uno dei "contatti" diretti dei due uomini con la galassia centrale del gruppo di comando ISIS in territori mediorientali occupati;
in tale messaggio si dice: I traghetti hanno due giorni di sciopero, dobbiamo aspettare finchè io e il EL riusciamo a proseguire. Per motivi di sicurezza ci siamo spostati. Successivamente, OU, che è cittadino tedesco, viene rimandato in Germania previo accordo con il Consolato, mentre il ricorrente, il quale non risulta regolarmente in ingresso nel nostro Paese, viene trasferito al CIE di Brindisi, in attesa di un vettore aereo per il rimpatrio in Congo. Le indagini a suo carico, tuttavia, proseguono anche perché era emerso, nel frattempo, il collegamento tra OU e AM NI, l'autore dell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino avvenuto pochi giorni prima, il 19.12.2016, ucciso in uno scontro a fuoco durante la sua fuga proprio in Italia, a Sesto San Giovanni, la notte tra il 22 ed il 23 dicembre 2016. Gli investigatori, così, ritrovano il materiale propagandistico inneggiante alla jihad violenta nella memoria dei tre cellulari in possesso del ricorrente;
si tratta di documenti inequivoci inviati con tecnologia Bluetooth ovvero attraverso la piattaforma di messaggistica protetta Telegram: immagini, video, audio e documenti, quasi interamente cancellati dal ricorrente, una volta "scoperto", e recuperati solo grazie a procedure informatiche complesse dalla polizia giudiziaria, nei quali scorre tutto l'oramai drammaticamente consueto bagaglio propagandistico jihadista (simbologia inneggiante alla jihad violenta;
scenari di guerra e di attentati;
decapitazioni; immagini e video di armamenti, munizioni, cadaveri anche vilipesi); vi è anche un rilevante documento in lingua tedesca in cui la propaganda si spinge alla progettazione di attentati diffusi, in particolare con obiettivo la TU di cui si dice "Prendete l'aiuto di Allah e attaccatela" e che risulta anche documentalmente, dai messaggi ritrovati, essere la meta intermedia del ricorrente e dei suoi complici (da uno di tali messaggi si ricava anche una sorta di "sopralluogo" ad Istanbul per un futuro attentato). Molta della documentazione informatica proviene ed è particolare di fondamentale valenza indiziaria dalla nota agenzia Amaq News Agency, organo informativo delle - principali operazioni dello Stato CO. Tutti i dispositivi cellulari trovati in possesso del ricorrente, come anche quelli appartenenti a OU, danno prova dell'utilizzo di nomi identificativi cifrati da parte loro e del fatto che per il collegamento sfruttassero reti wifi di libero accesso, in modo accorto e funzionale a non essere individuati. 3 Documentalmente, tramite l'analisi della messaggistica, si svela anche, finalmente, la uno di programmazione del viaggio diviso in due gruppi di soggetti radicalizzati passaggio tramite la Croazia e l'altro, composto dal ricorrente e da OU, tramite l'Italia diretti in TU e, auspicabilmente da parte loro, in territori occupati dallo Stato - CO, nonché l'attivazione del ricorrente per procurare un documento falso al suo coinquilino a Berlino, AN SA US, che sarà l'unico tra i componenti dei due gruppi a raggiungere i territori dell'IS partecipando ai combattimenti (come emerge dalla rogatoria con la Procura di Berlino e dal mandato di arresto europeo emesso nei confronti di OU ed altri il 31.1.2017). Il viaggio secondo la precisa ricostruzione dei giudici di merito si è svolto secondo schemi non semplicemente concordati tra i partecipanti, ma organizzati da soggetti rimasti ignoti, con i quali essi erano costantemente in contatto, intranei alla struttura terroristica ed informati, passo dopo passo, dei progressi o dei problemi che i due gruppi incontravano. Dalle comunicazioni di messaggistica è evidente anche la maniacale attenzione di tutti i partecipi al progetto di viaggio jihadista a dissimulare ogni loro appartenenza al radicalismo islamico, evitando indumenti tipici e segni distintivi. Intensi contatti telefonici, infine, emergono dalle indagini DIGOS tra il ricorrente e MR LE, altro soggetto collegato all'attentatore di Berlino, nei confronti del quale e di AM OU ed un altro complice - verrà poi emessa dall'autorità giudiziaria tedesca, il 31.1.2017, una misura cautelare in carcere per il reato di terrorismo, poiché in procinto di compiere un attentato. Viene passata al setaccio anche la vita del ricorrente a Berlino precedentemente alla partenza per l'Italia ed emerge che egli, insieme agli altri componenti dei due gruppi in viaggio, fa parte degli accoliti della moschea Masjid at Tawbah, da lui frequentata e per la quale raccoglieva fondi, risultata, dalle indagini svolte, serbatoio di jihadisti islamici in partenza per la guerra in Siria e definitivamente chiusa nel 2017, nel corso di un'operazione antiterrorismo delle autorità tedesche, poichè ritenuta base di raccolta fondi per finanziare la jihad e, appunto, vero e proprio luogo di reclutamento di combattenti disposti all'uso della violenza in Siria ed in Iraq (vi si impartivano anche lezioni di dottrina islamica volte alla radicalizzazione dei fedeli). Estremamente significativa del diretto e stretto collegamento del ricorrente con OU, poi, è stata ritenuta la circostanza che egli fu messo immediatamente al corrente della perquisizione subita da quest'ultimo il 15 novembre 2016 e che, subito dopo la perquisizione, costui abbia avvertito chiunque fosse in possesso del suo numero cellulare, attivo sulla piattaforma whatsapp, di eliminarlo dalla rubrica, utilizzando un post sul profilo facebook. сез 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. Platì, deducendo otto motivi distinti.
3.1. Il primo argomento di censura attiene al difetto di giurisdizione dello Stato Italiano rispetto alla condotta del ricorrente, mancando quel frammento di azione punibile o di evento delittuoso commesso nel territorio nazionale che consentirebbero di giustificare la giurisdizione interna. L'eccezione è stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Nel provvedimento impugnato, in particolare, si è sostenuto che la giurisdizione italiana fonderebbe suoi presupposti, tra l'altro, sull'ingresso e la permanenza clandestina dell'imputato nel territorio italiano, utilizzato come base operativa, che costituirebbe un frammento della condotta di reato punibile. A giudizio della difesa, tale argomentazione è frutto di travisamento della prova, poiché la stessa Corte d'Assise d'Appello ha dato atto di come il ricorrente abbia prodotto prova di una sua permanenza regolare in Germania, e dunque in tutto il territorio UE, attraverso la nota della Questura di Brindisi del 20.12.2016, sì da verificare l'opportunità di revocare il suo trattenimento presso il CIE di Brindisi. Pertanto, la ragione giustificativa della giurisdizione italiana individuata dalla sentenza impugnata è frutto di travisamento, in quanto la presenza sul territorio nazionale ed europeo del ricorrente non era "irregolare".
3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce travisamento della prova e violazione di legge anche perché la Corte di secondo grado ha ricondotto l'irregolare permanenza del ricorrente sul territorio italiano al possesso da parte sua di documenti falsi, circostanza non vera per la stessa ammissione dei giudici leccesi, i quali, a pag. 17 del provvedimento impugnato, segnalano che il ricorrente era solo sprovvisto di permesso di soggiorno.
3.3. La terza censura difensiva attiene alla violazione di legge per contraddittorietà della motivazione, ancora una volta avuto riguardo al difetto di giurisdizione già lamentato nei primi due motivi. In sintesi, la censura rievoca il difetto di giurisdizione, segnalando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella lente del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., là dove individua, quale unica "quota" di condotta ascritta al ricorrente e realizzata sul territorio italiano, il possesso da parte sua di alcuni apparati telefonici cellulari contenenti un complesso di dati e contenuti digitali inequivocamente indirizzati verso una campagna di proselitismo in favore dell'organizzazione terroristica islamica, ma accede, invece, alla tesi giurisprudenziale secondo cui è necessario attuare frammenti di attività materiale per la partecipazione criminosa, così come, per la stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, occorre la prova di un ruolo dinamico e funzionale in esso.
3.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge ancora una volta in relazione al difetto di giurisdizione, specialmente riferendosi alla parte di motivazione in cui la 5 Corte d'Appello afferma che il ricorrente ha avuto contatti con almeno undici soggetti inequivocamente sodali dell'organizzazione terroristica di matrice islamica denominata ISIS, che avevano l'obiettivo di raggiungere territori occupati dall'Islamic State per eseguire azioni terroristiche, senza tuttavia individuare il contatto tra tali componenti di gruppi con finalità terroristiche all'organizzazione IS di riferimento, contatto che la stessa Corte d'Assise d'Appello, aderendo all'impostazione giurisprudenziale di Sez. 6, n. 14503 del 2018, ritiene necessario. Nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di cassazione in tale pronuncia posta a base della motivazione d'appello, l'attività di propaganda ed indottrinamento non è funzionale all'addestramento quale necessaria attività materiale, ma è provato solo che sia fine a sé stessa, sicchè la "messa a disposizione" dell'associazione terroristica non è connotata da quella materialità richiesta dagli orientamenti di giurisprudenza evocati dalla Corte leccese.
3.5. Il quinto argomento di censura attinge la violazione di legge avuto riguardo alla sussistenza del reato di partecipazione ad associazione terroristica internazionale in capo al ricorrente, non essendo sufficiente la sua attitudine al martirio per la configurabiità della fattispecie delittuosa, né la detenzione di materiale propagandistico ritrovata all'interno dei telefoni cellulari.
3.6. Il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione ai sensi della lett. e) dell'art. 606 del codice di rito, rilevando la contraddittorietà della sentenza impugnata, là dove evidenzia la necessità, al fine di adesione, di configurare un legame biunivoco tra associato ed associazione di riferimento e, invece, non individua concretamente tale legame, non potendo ritenersi tale l'essere venuto in possesso il ricorrente di materiale jihadista attraverso chiavi di accesso informatiche nella sua disponibilità; né potendo sostenersi che il ricorrente abbia avuto contatti con combattenti stanziati in TU e Siria, luoghi nei quali egli non è mai arrivato, essendo stato fermato ad Ancona insieme al complice OU, che è stato invece rimpatriato in Germania.
3.7. Il settimo argomento di censura ritiene sussistente un vizio di violazione di legge là dove configura il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. arguendolo dalla convinzione unilaterale del ricorrente di far parte dell'associazione denominata ISIS, desunta dall'aver egli cancellato messaggi e files dai cellulari in suo possesso, dai quali poteva dedursi la sua messa a disposizione per il sodalizio terroristico internazionale. Ed invece la Corte di cassazione richiede che vi sia prova della sussistenza di un innesto del singolo aderente alla compagine associativa e che esista un legame biunivoco tra loro.
3.8. Infine, l'ottavo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione mancante in ordine alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., desunta dalla percezione dei messaggi di contenuto jihadista dalla piattaforma Telegram e dalla loro sistematica cancellazione, sintomatica della consapevolezza della illiceità del loro contenuto. 6 4. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza, richiamando in maniera ampia le ragioni del provvedimento impugnato. Si osserva, altresì, come, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270-bis cod. pen., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma. Ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata ISIS, peraltro, non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici, in quanto è l'ISIS, insieme al sedicente Stato CO che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi. Il PG si richiama alla giurisprudenza di legittimità che ha individuato la natura terroristica dell'ISIS, precisando come la condotta partecipativa possa ritenersi integrata nel caso in cui il soggetto rivesta un preciso ruolo nell'organigramma dell'associazione terroristica, centrale o delocalizzata che sia, e, dunque, sussista la prova di un contatto operativo, anche flessibile ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione, che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 14704 del 2020), ed evidenzia come il ricorrente non si sia limitato ad una mera adesione morale o ideologica al programma radicale jihadista ma abbia concretamente aderito all'organizzazione criminale, facendone parte, individuando i molti "indicatori" oggettivi dei quali danno atto le pronunce di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. I primi quattro motivi attingono tutti la dichiarata sussistenza della giurisdizione dello Stato a perseguire il reato, invocandone il difetto sulla base di differenti, collegati profili. Appare opportuna, pertanto, una trattazione unitaria delle censure relative, le quali si rivelano, tuttavia, prive di pregio e, in parte, anche inammissibili, poiché volte ad 7 introdurre un riesame in fatto della ricostruzione probatoria, accertata con motivazione priva di manifeste aporie od illogicità dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce. Si rammenta, in proposito, con una premessa giuridica valida anche nell'esame delle successive, ulteriori ragioni difensive (i motivi dal quinto all'ottavo), che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico;
Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053) Le deduzioni relative al difetto di giurisdizione, peraltro, proprio perché svolte anche in un'ottica di prospettazione alternativa della ricostruzione in fatto di quanto commesso dal ricorrente, risultano intrinsecamente connesse anche ai successivi motivi di ricorso, dal quinto all'ottavo, tutti diretti a contestare la sussistenza, in capo al ricorrente, del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Dunque, solo per ordine logico, si analizzeranno per prime le questioni riferite all'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, con l'avvertenza che esse devono essere 8 lette seguendo un filo unitario d'analisi, che conduce all'esame consequenziale e inscindibile delle censure che attingono la stessa configurabilità del reato.
3. Come anticipato, i primi quattro motivi di ricorso sono complessivamente infondati. La Corte d'Assise d'Appello, quanto al difetto di giurisdizione, ha messo in rilievo correttamente le linee interpretative adottate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo le quali è sufficiente, ai fini dell'affermazione della giurisdizione dell'ordinamento penale italiano, che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una minima frazione (o un frammento) della condotta, pur priva dei requisiti di idoneità ed inequivocità richiesti per il tentativo, il cui oggettivo rilievo sia apprezzabile ed idoneo a collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (cfr. Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6, n. 16115 del 24/4/2012, G., Rv. 252507; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di Luca, Rv. 268432; Sez. 5, n. 570 del 8/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599 e Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Vigi, Rv. 274376). Nella pronuncia n. 57018 del 2018 il principio è stato affermato proprio in una fattispecie, fortemente caratterizzata da punti di sovrapponibilità con quella in esame, in cui, avuto riguardo al concorso di persone nel reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta di un imputato, il quale, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano, in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata ISIS. Ebbene, nell'ipotesi all'esame del Collegio, il ricorrente UM NK, secondo la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, ha posto in essere un "frammento di condotta" attraverso, anzitutto, l'ingresso e la permanenza in Italia;
in proposito, benchè sia stata solo affermata dalla sentenza impugnata, senza specificazioni di sorta, la sua condizione di clandestinità (e la connessa falsità o irregolarità della documentazione d'ingresso in Italia), la relativa eccezione della difesa è irrilevante, poiché al ricorrente non sono contestati reati specifici aventi ad oggetto la sua posizione irregolare - che avrebbero richiesto un'indagine apposita sul punto - ma è incontroverso che egli sia stato condotto al CIE di Brindisi poiché, evidentemente, non in possesso dei necessari requisiti di regolarità formale, quanto meno al momento dei controlli. E tanto basta, unitamente agli ulteriori, numerosi elementi in atti, per ritenere che la sua condizione di permanenza nel territorio italiano non avesse una matrice lecita o "consentita"; d'altra parte, neppure è stato proposto, dalla difesa dello stesso ricorrente, una diversa ragione che spieghi il suo viaggio attraverso l'Italia in via alternativa e giustificativa, in ciò riflettendosi un'eco di genericità del motivo. 9 Altre frazioni "utili" di condotta sono state considerate, anche sullo sfondo: - l'essere il ricorrente di passaggio in Italia, nel corso di un viaggio finalizzato ad attività funzionali alla causa dell'ISIS, in stretto e continuo contatto, dall'Italia, con altri soggetti, tra loro tutti collegati e vicini a circuiti criminali islamici radicalizzati, alcuni dei quali in viaggio con false identità, diretti alla medesima meta in TU e, quindi, all'approdo nei territori occupati dallo Stato CO (alcune di tali persone anche attinte da elementi indiziari che ne riconducono diretti, significativi contatti con membri attivi dell'ISIS); - la detenzione, accertata in Italia, nella memoria del suo telefono cellulare, di quel complesso di dati e contenuti digitali, dei quali si è già anticipato, unicamente interpretabili come strumenti per una campagna di proselitismo in favore dell'organizzazione criminale e sintomatici della sua radicalizzazione alla jihad violenta, anche perché di accesso riservato nel web, raggiungibili soltanto tramite canali informatici privilegiati, indicativi di contatti terroristici. Tali frammenti di azione sono stati ritenuti dalla Corte territoriale, condivisibilmente e non certo illogicamente, nel loro complesso, funzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi perseguiti e rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. Se a ciò si aggiunge che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270-bis cod. pen. è integrata anche dalla realizzazione di condotte di supporto e proselitismo, purchè funzionali agli scopi associativi (cfr. per tutte, la recente Sez. 5, n. 10380 del 7/2/2019, Koraichi, Rv. 277239), non può esservi dubbio che le attività compiute dal ricorrente in Italia (permanenza in qualche modo "irregolare" e parte del viaggio finalizzato a compiere attività di supporto all'ISIS; possesso di materiale divulgativo dai contenuti violenti utilizzabile per proselitismo;
contatti con altri aderenti per i fini criminali dell'associazione) si pongono come porzioni di condotta del delitto di associazione con finalità terroristiche, tenuto conto della sua natura di reato di pericolo e della sua struttura permanente (sulla natura di reato permanente del delitto ex art. 270-bis cod. pen. cfr. in particolare, Sez. 1, n. 6952 del 4/11/1987, Adinolfi, Rv. 178587). L'imputato ha posto in essere, infatti, un frammento, una frazione, della condotta, che, in chiave oggettiva e concreta, risulta più che apprezzabile e rilevante ai sensi dell'art. 6 cod. proc. pen. poichè idoneo a collegare la "porzione" realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Ed è priva di pregio - oltre che formulata con una tecnica censoria inammissibile, poiché diretta a stigmatizzare una ricostruzione in fatto, invece priva di iati ed aporie logiche ed anzi caratterizzata da ritmi deduttivi completi - l'eccezione difensiva secondo cui l'attività di propaganda ed indottrinamento attribuita al ricorrente non fosse funzionale alla realizzazione di atti di violenza con finalità terroristiche, nella specie all'addestramento "quale necessaria attività materiale". A prescindere dall'inesattezza di fondo dell'assunto, centrato sull'addestramento dei sodali alle attività di lotta terroristica, che certo non esaurisce la condotta di reato 10 perseguita dall'art. 270-bis cod. pen. (si veda, in proposito, tra le altre più recenti, proprio la citata Sez. 5, n. 10380 del 7/2/2019, Koraichi, Rv. 277239 ed il suo "catalogo" di condotte rilevanti, racchiuse nella categoria delle attività di "supporto" comunque prestate all'organizzazione terroristica in modo significativo;
nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944), risulta del tutto assertiva l'osservazione secondo cui sarebbe provato che la "messa a disposizione" dell'associazione terroristica fosse fine a sé stessa e non connotata da quella materialità richiesta dagli orientamenti di giurisprudenza evocati dalla Corte leccese. Per smentire tale conclusione, basti richiamare gli elementi concreti ed attivi di condotte riferibili al ricorrente, già poco sopra elencati ma che saranno ulteriormente specificati nell'esame dei rimanenti motivi di ricorso, elementi i quali si pongono, con rassicurante certezza, quali "indicatori" della partecipazione criminosa rilevante e, infine, della idoneità della frazione di azione commessa in Italia a radicare la giurisdizione interna.
4. Venendo all'analisi dei successivi motivi di ricorso che, dal quinto all'ottavo, mettono in discussione la valenza dell'accertamento di responsabilità in capo a UM NK per il reato di associazione con finalità terroristiche, occorre svolgere una sintesi degli orientamenti di legittimità sedimentatisi nel corso degli anni in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., al fine di collocare, poi, in tale cornice ermeneutica, gli elementi di condotta a carico del ricorrente. -4.1. Anzitutto valga rammentare come sia indiscusso che la fattispecie di complessa natura e, in assenza di caratteri normativi definiti specificamente, suscettibile di svariate declinazioni pratiche, influenzate dalla tipologia di manifestazione dell'attività terroristica di volta in volta in esame e dalla natura della fattispecie - configuri un reato di pericolo presunto o astratto (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, EK, Rv. 271645, in motivazione;
Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345). Tentando uno sforzo per una definizione il più possibile completa dei caratteri della fattispecie tipica, può dirsi che il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. è integrato da una struttura organizzata di carattere anche solo "rudimentale", purchè con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, e da una condotta di adesione ideologica connotata da serietà dei propositi criminali terroristici, senza che sia necessario, dunque, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020, EK, Rv. 279408; Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345), né che ricorra la predisposizione di un programma di azioni terroristiche definite (cfr. Sez. 5, n. 2651 del 8/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265924; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher, Rv. 235289). 11 Nello stesso senso si esprimono Sez. 6, n. 25863 del 8/5/2009, Scherillo, Rv. 244367 e Sez. 1, n. 22673 del 22/4/2008, Di Nucci, Rv. 240085. Le finalità terroristiche sono indicate esplicitamente dall'art. 270-sexies, cod. pen., disposizione inserita, all'esito di un percorso di adeguamento della legislazione interna alle ulteriori esigenze di tutela poste a livello internazionale, dal d.l. n. 144 del 2005, conv. in I. n. 155 del 2005. L'art. 270-bis cod. pen., dal canto suo, non fornisce, a differenza di quanto accade per l'associazione mafiosa, alcuna descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa ivi disciplinata, né contempla alcun requisito di natura oggettiva in grado di orientare la discrezionalità dell'interprete. Costante è, pertanto, il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficienti anche organizzazioni «rudimentali» (cfr. anche Sez. 1, n. 34989 del 10/7/2007, Sorroche Fernandez, Rv. 237630) e rileva come, frequentemente, i sodalizi con finalità terroristica abbiano una struttura "fluida" e "a rete" (Sez. 1, n. 51654 del 9/10/2018, Rahman, Rv. 274985), essendo caratterizzati da «cellule territoriali» (Sez. 5, n. 13088 del 7/12/2007, dep. 2008, Boccaccini, Rv. 240010) che operano talvolta in totale autonomia rispetto ad altri gruppi, con i quali pure condividono la medesima ideologia e il medesimo generico programma criminoso, con contatti reciproci fisici, telefonici o informatici anche meramente discontinui e sporadici (Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944). La cifra del carattere "terroristico" dell'associazione (tale da renderla speciale rispetto a quella prevista dall'art. 270 cod. pen.) - seguendo il percorso argomentativo già presente in altre pronunce si manifesta non già nella finalità perseguita, nonostante la dizione - normativa letterale, bensì nelle modalità e nella natura terroristica della violenza che il sodalizio intende esercitare o si prefigura (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, EK, Rv. 271645, in motivazione, ove si richiamano Sez. 5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920; Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Stefani, Rv. 257547). La natura di reato a pericolo presunto e la tutela anticipata del bene della sicurezza pubblica (strumentale a garantire, peraltro, il valore fondamentale della vita), che costituiscono i caratteri distintivi del delitto previsto dall'art. 270-bis cod. pen., non possono determinare, ovviamente, la criminalizzazione di condotte che rimangono confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema. In tale consapevolezza, per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai 12 combattenti in suo nome (così Sez. 5, n. 48001 del 14/7/2016, Hosni, Rv. 268164; nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. per la limitata operatività del gruppo criminale, desunta da alcuni indici concreti, sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, in tal caso, potendo costituire precondizione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione). Egualmente si è espressa per l'insufficienza dell'adesione ad un'astratta ideologia jihadista ai fini della configurabilità del reato in esame Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182, secondo cui è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza;
cfr. anche, in generale, sul tema, Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, 256489). Ripercorrendo la ricostruzione giuridica di questa stessa Sezione resa, tra le altre, nella sentenza Sez. 5, n. 50189 del 2017, cit., è bene evidenziare come, in relazione alle specifiche modalità di manifestazione della condotta prevista dall'art. 270-bis, e con particolare riguardo al terrorismo di matrice ideologica islamica, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo indicato la necessità di guardare oltre gli ordinari paradigmi interpretativi legati alla fenomenologia della struttura e degli schemi organizzativi criminali del terrorismo "storico" operante nel nostro Paese (a prescindere dall'ideologia di riferimento), ovvero plasmati sul concreto atteggiarsi dell'associazione a delinquere "classica", semplice o mafiosa che sia, e, al contempo, di tener conto dei modelli minimi di aggregazione del sodalizio terroristico di matrice jihadista (Sez. 5, n. 31389 del 11/6/2008, Bouyahia, Rv. 241175), in grado di costituirsi in strutture "cellulari" caratterizzate da estrema flessibilità interna, e di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, al fine di poter essere operative anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti, spesso connotati da marcata sporadicità. Le modalità di "arruolamento" possono contemplare una sorta di adesione progressiva, con nuovi "adepti" che entrano a far parte, quali "singoli" o in "cellule", di una struttura associativa già costituita. L'organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica radicale assume, in tale ottica, una dimensione fenomenologica non già statica, bensì dinamica, formata da una vera e propria "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare e di fungere da catalizzatore dell'affectio societatis, costituendo in tal modo lo "scopo sociale" del sodalizio. In tale scia interpretativa, la già citata Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chabchoub, Rv. 253944 aveva affermato che integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", con operatività, anche transnazionale e diacronica, flessibile e 13 ев discontinua nei contatti tra aderenti (fisici, telefonici ovvero informatici), che realizzi anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali: proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, assistenza agli associati, finanziamento, predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, arruolamento, addestramento (nella fattispecie, quel Collegio ritenne sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti della jihad all'estero). L'effettivo inserimento di singoli o cellule necessariamente deve essere tratto, a parte casi nei quali esistano (anche) elementi specifici che attestino l'intraneità, dalle condotte poste in essere, in modo tale, però, e necessariamente, che da tali elementi risulti certa l'adesione al programma dell'associazione terroristica e la valenza materiale e funzionale del contributo prestato, perché finalizzato ad assicurare la realizzazione delle finalità del sodalizio rilevante ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., attraverso il supporto alla struttura o alle attività (cfr., oltre a tutte le sentenze già citate, anche Sez. 2, n. 38208 del 27/4/2018, Waqas e Briki, n.m.) e la messa a disposizione non solo "unilaterale", ma in qualche modo espressiva di un collegamento anche mediato e flebile con il gruppo criminale (cfr., in aggiunta alle pronunce in precedenza richiamate, anche Sez. 6, n. 51218 del 12/6/2018, El Khalfi, Rv. 274290-01; Sez. 6, n. 40348 del 23/2/2018, Afli Nafaa, Rv. 274217) da cui desumere la reciproca consapevolezza del legame.
4.2. Poste tali premesse generali, bene evidenziare subito che l'attenzione verso tali nuove forme di fenomenologia della criminalità terroristica internazionale e la capacità di seguirne la possibile rilevanza penale alla luce degli strumenti normativi esistenti, ma pur sempre focalizzandone gli aspetti peculiari e di novità, collegando la fattispecie concreta a quella astratta, è stata accompagnata dalla doverosa attenzione della giurisprudenza di legittimità ad evitare torsioni del precetto penale previsto dall'art. 270- bis cod. pen., tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, comunque demandata al giudice per tali tipologie di reato. Una tale interpretazione corrisponde, peraltro, alle linee ermeneutiche indicate dalla Corte costituzionale, nel corso degli anni, in tema di verifica della necessaria offensività della fattispecie, e particolarmente ai principi espressi nelle sentenze n. 62 del 1986 e n. 333 del 1991, nonché nn. 263 del 2000 e 225 del 2008 e n. 172 del 2014. Rimane fondamentale, tra le altre, la sentenza n. 333 del 1991 con cui si è stabilito che "le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il 14 dettato costituzionale", essendo riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purché, peraltro, l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali o arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'id quod plerumque accidit". Secondo la Corte costituzionale, il principio di offensività costituisce un criterio ermeneutico rivolto essenzialmente al giudice, cui è affidata l'interpretazione delle fattispecie costruite sulla base di presunzioni di pericolo: è il giudice che deve infatti accertare se il comportamento astrattamente pericoloso abbia raggiunto, in concreto, una soglia minima di offensività, fermo restando che la scelta legislativa di sanzionare condotte che si limitano a porre in pericolo i beni protetti resta sottoposta al sindacato della Corte costituzionale quanto a rispetto in astratto del principio di offensività (cfr. anche Corte cost., sent. n. 133 del 1992, n. 360 del 1995, n. 296 del 1996, in materia di stupefacenti). Al di là delle critiche a tale impostazione, che non sono mancate soprattutto da parte della dottrina, non vi è dubbio che i giudici delle leggi richiamino gli interpreti al senso più profondo che ispira il criterio di offensività quale linea guida dei sistemi penali democratici: l'offensività è un carattere immanente dell'illecito penale ed impone una verifica concreta costante, che non può risolversi unicamente nell'esame dell'apporto strutturale del precetto. Da ultimo, illuminante appare anche la prospettiva disegnata dalla sentenza n. 191 del 31 luglio 2020 della Corte costituzionale, che sembra comprendere e farsi carico di una lettura del fenomeno criminale costituito dalle associazioni terroristiche internazionali di matrice ideologica jihadista segnatamente peculiare, in linea con quella proposta da molte delle sentenze di questa Suprema Corte già esaminate. Ed infatti, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Assise di Torino, la Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato alcune caratteristiche precipue ed essenziali dell'associazione con finalità terroristiche, che la distinguono anche da quella mafiosa e obbligano ad uno specifico confronto ermeneutico sui singoli caratteri della fattispecie penale, richiamati nella sentenza e dei quali si offre una ricostruzione perfettamente in linea con quella proposta sinora e desunta da consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, molti dei quali citati adesivamente. Si sottolinea, infatti, che il "diritto vivente" ha compiuto un «condivisibile sforzo per assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270-bis cod. pen., che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive, e che ne confini l'ambito di applicazione ai sodalizi che operino effettivamente, e in maniera idonea rispetto allo scopo, quali centri 15 аз propulsori di condotte violente riconducibili a uno dei paradigmi disegnati dall'art. 270- sexies cod. pen.». Ed in tale ottica la Corte conduce il suo esame della ragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Secondo la sentenza n. 191 del 2020, l'associazione terroristica può, in concreto, a differenza di quella mafiosa, «essere strutturata in modo semplice, sino ad apparire addirittura "rudimentale" (la Corte adotta, anche semanticamente, una formula che ricalca gli approdi della giurisprudenza di legittimità già citati, n.d.r.), non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio paragonabili ai rituali di affiliazione tipici di molte consorterie mafiose, né dal controllo sul territorio, che è invece caratteristica di queste ultime... la "partecipazione" a un'associazione terroristica e il rilievo vale, a maggior ragione, per le altre più gravi condotte descritte dalla norma incriminatrice non si esaurisce nel compimento, pur necessario, di azioni concrete espressive del ruolo acquisito all'interno del sodalizio, ma presuppone altresì l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un «grave danno» a intere collettività. Ed è proprio una simile adesione ideologica a contrassegnare nel modo più profondo la "appartenenza" del singolo all'associazione terroristica: un'appartenenza che - proprio come quella che lega, pur con modalità diverse, il partecipe all'associazione mafiosa - normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolosità particolarmente accentuata. Questa "appartenenza" a una comunità unita da un preciso collante ideologico che spesso trascende i confini - nazionali segna d'altra parte un netto discrimine tra l'associazione terroristica e le - altre associazioni criminose di cui questa Corte ha avuto sinora modo di occuparsi nella propria giurisprudenza sull'art. 275 cod. proc. pen., dal momento che tali associazioni sono caratterizzate al più - dalla convergenza delle attività dei partecipi rispetto all'obiettivo immediato dell'esecuzione di reati e dell'acquisizione dei relativi profitti: obiettivo già di per sé frustrato, o comunque gravemente scompaginato, dalle indagini penali e dalle misure cautelari che ne conseguono. Il (normale) permanere del vincolo di appartenenza del singolo all'associazione terroristica - intesa anche nella sua dimensione di "casa ideale", nella quale il partecipe investe spesso non solo le proprie energie criminali, ma l'intera propria dimensione personale, essendo spesso disposto a sacrificare la propria vita in nome del progetto condiviso appare allora alla base della valutazione - legislativa che considera le misure cautelari non custodiali, in primis gli arresti domiciliari, inidonee a controllare la sua del tutto peculiare pericolosità». La Corte costituzionale ricollega, pertanto, la razionalità e necessità di applicare la presunzione di indispensabilità della misura della custodia cautelare in carcere ai reati di partecipazione ad associazione terroristica alla "pratica impossibilità di impedire che la 16 persona sottoposta a misura extramuriaria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet" e ad evitare il pericolo che il soggetto si allontani senza autorizzazione dalla propria abitazione e commetta gravi reati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione, di cui continua a far parte e dalla quale potrebbe continuare a ricevere ordini. «E ciò tanto più a fronte delle recenti e ben note esperienze di sanguinosi attentati terroristici eseguiti senza alcuna particolare pianificazione, e anzi con mezzi di fortuna agevolmente reperibili anche da parte di chi si trovi agli arresti domiciliari (come un furgone o addirittura un semplice coltello).» Infine, la Corte costituzionale evidenzia come tali rischi siano vieppiù accentuati dalla struttura "fluida" e "a rete" delle associazioni terroristiche contemporanee, che - quale che sia la loro matrice ideologica - utilizzano largamente internet e i social media non solo come mezzo di reclutamento e di indottrinamento degli associati, ma anche come strumento di pianificazione ed organizzazione degli attentati nei quali si sostanzia lo stesso programma criminoso dell'associazione (ex multis, Corte di cassazione, sentenza n. 7808 del 2019; sezione seconda penale, sentenza 21 febbraio-21 maggio 2019, n. 22163; sezione seconda penale, sentenza 19 ottobre-16 novembre 2018, n. 51942). Con il connesso pericolo che il soggetto sottoposto a misura non custodiale possa entrare in contatto, proprio tramite gli strumenti informatici, anche con membri di "cellule" o strutture organizzative differenti dalla propria, ma accomunate dall'adesione alla medesima ideologia e dalla medesima disponibilità a porre in essere condotte violente;
per poi pianificare e organizzare attentati assieme a questi nuovi sodali.>> I giudici delle leggi, dunque, sono consci del dinamismo peculiare dell'associazione terroristica, soprattutto delle moderne strutture jiadiste, di matrice derivata da distorte letture dell'ideologia islamica, e mettono un autorevole sigillo su formule ermeneutiche oramai da tempo adottate da questa Corte di legittimità, segnalando un'innegabile quota di differente declinazione concreta dei paradigmi normativi dell'art. 270-bis cod. pen. rispetto a quelli previsti (ed interpretati da anni di sedimentazione giurisprudenziale) per l'associazione di tipo mafioso.
4.3. Svolta tali analisi, deve essere tenuto presente, altresì, tornando alla trattazione specifica delle questioni sottoposte al Collegio, che la linea difensiva del ricorrente muove, nel suo senso unitario e profondo, da una lettura della pronuncia della Sesta Sezione Penale n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730 parziale e avulsa dalla concreta fattispecie decisa da tale arresto, concernente, come noto, un cd. "lupo solitario" e non già una "cellula" terroristica o un vero e proprio "gruppo" riferibile al terrorismo islamico di matrice jihadista, ipotesi nelle quali si colloca, invece, la posizione del ricorrente. Le censure proposte si incentrano esclusivamente sulla gravità indiziaria della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione terroristica dell'IS, sia sotto il profilo 17 B dell'assenza di "contatti operativi" con la struttura associativa, secondo l'interpretazione valorizzata da alcuni arresti di questa Corte (la citata Sez. 6, n. 14503 del 2018, Messaoudi, Rv. 272730 e Sez. 6, n. 51218 del 12/6/2018, El Khalfi, Rv. 274290-01); sia in chiave di prova della configurabilità del dolo specifico di fattispecie, desunta, a giudizio della difesa, in modo insufficiente e illogico nella motivazione del provvedimento impugnato. Invero, secondo la sentenza Messaoudi, "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la partecipazione all'ISIS o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (nel caso di specie, peraltro, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica)". La stessa sentenza ha, altresì, chiarito che, in tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello internazionale, l'inserimento del singolo in una struttura associativa "locale" non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo "madre" internazionale, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto, anche mediato, ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272731). In proposito, deve premettersi che l'art. 270-bis cod. pen. non fornisce, in realtà, alcuna definizione, oltre che dei caratteri peculiari dell'associazione terroristica, neppure delle singole condotte relative all'associazione menzionate nel primo e nel secondo comma. Per quanto concerne la condotta di sola "partecipazione", che integra l'ipotesi meno grave tra quelle contemplate dalla norma e, al tempo stesso, individua la soglia minima della rilevanza penale della condotta associativa, la giurisprudenza di legittimità è costante - come si è già avuto modo di anticipare nell'affermare che essa non possa essere - desunta dal solo riferimento all'adesione ideale al programma criminale, dalla comunanza di pensiero ed aspirazioni, poiché occorre l'effettivo inserimento del partecipe nella struttura organizzata, desumibile da condotte univocamente evocative e sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e 18 nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Sez. 1, n. 22719 del 2013, cit. e Sez. 2, n. 7808 del 4/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680). Si è voluto precisare che, ai fini del riconoscimento della condotta partecipativa occorre la prova di effettivi "contatti operativi" tra l'associazione e il singolo partecipe, benchè flebili, dovendo essere provata una qualche consapevolezza, sia pur indiretta, di tale adesione in capo all'associazione (Sez. 2, n. 23168 del 14/3/2019, Jhrad Mahmoud, Rv. 276425; Sez. 6, n. 13421 del 5/3/2019, Shalabi Issam, Rv. 275983; Sez. 6, n. 40348 del 23/2/2018). Un contatto operativo, anche flessibile, flebile ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, appunto, dell'adesione da parte del soggetto agente e di poter contare su di lui (in tal senso si muove anche la ricostruzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 191 del 2020). Il piano di analisi peculiare di tale approccio si incentra, dunque, sulla consapevolezza dell'adesione del singolo da parte dell'associazione terroristica e sulla sua prova, quasi sempre solo indiziaria, e non già sulle modalità di tale adesione, in ordine alle quali - data proprio la sua struttura peculiare, a rete, con partecipazione diffusa e parcellizzata, sfuggente a catalogazioni quanto alle sue reali dimensioni soggettive, caratteristica quest'ultima, invece, quasi sempre presente nelle associazioni mafiose la questione si - sposta, infatti, sulla specifica analisi degli elementi concreti a disposizione del giudice che deve verificare la sussistenza della condotta di partecipazione. L'equivoco in cui cade la difesa, dunque, attiene proprio alla confusione tra il profilo relativo alla tipicità, alla struttura del reato - in relazione al quale, ovviamente, non può mancare una qualche consapevolezza, anche solo indiretta, dell'affiliazione di un partecipe e quello della prova di tale consapevolezza;
una questione, giova precisare, - su cui non vi è chiarezza talvolta tra gli stessi interpreti. Ed è in relazione a tale secondo aspetto, infatti, che interviene quella necessità di dar vita ad una lettura conscia delle specificità della fattispecie, cui chiama anche la Corte costituzionale nel 2020: le modalità di adesione all'associazione terroristica di matrice jihadista possono essere spontaneistiche, "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente i partecipi attraverso contatti concreti con livelli intermedi o propaggini finali della "casa madre", anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili ad essa, purchè idonei a consentire una qualche consapevolezza, anche indiretta, del gruppo terroristico sull'adesione da parte del soggetto agente. E tale approdo la Cassazione ha già sancito, in particolare, tra le altre, nelle pronunce Sez. 5, n. 50189 del 13/7/2017, EK, Rv. 271647 a proposito delle modalità di adesione ed alla prova della sua accettazione da parte dell'associazione terroristica, con riferimento ad una "cellula" jihadista, non smentendosi certo la necessità dell'adesione e dell'accettazione in sè - e Sez. 5, n.10380 del 7/2/2019, cit., in motivazione, nonchè 19 ваз Sez. 5, n. 1970 del 26/9/2018, dep. 2019, Halili, Rv. 276453, che offrono tutte un panorama coeso della giurisprudenza di legittimità in tema, in particolare fornendo esemplificazioni concrete di come la consapevolezza dell'adesione possa e debba desumersi da dati indiziari di contatto anche solo virtuale con canali di riferimento dell'associazione terroristica, che denotino "intraneità", e non abbia bisogno che il contatto sia "ufficializzato" o "formalizzato" da modalità di "investitura personale". Ricorrendo all'aiuto di una pronuncia particolarmente approfondita sulla struttura del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e la genesi normativa della finalità terroristica per come oggi applicata alle associazioni di terrorismo internazionale (Sez. 1, n. 49728 del 16/4/2018, Sergio, n.m.), per aversi partecipazione, occorre "condivisione degli scopi associativi con relativa compenetrazione nella struttura e disponibilità verso essa che offra oggettivamente risultati o apporti concausali alla vita e alla sopravvivenza della dell'ente, con l'affectio tipica del partecipe. Tutto ciò non richiede formali accettazioni, da parte del nucleo centrale, ammissioni solenni o investiture che facciano del singolo un elemento noto al gruppo, percepito come tale da tutti gli altri aderenti. In ciò l'associazione di tipo terroristico, a conformazione base cd. orizzontale può discostarsi dai modelli tradizionali che l'esperienza giudiziaria ha offerto e che tradizionalmente sono stati legati al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen." Tali approdi, relativi alla non necessità di una formalizzazione dell'accettazione dell'adesione di singoli o gruppi da parte del sodalizio terroristico, ma che implicano, ovviamente, detta accettazione in forme "indirette" e, appunto, non "ufficializzate" né "sacralizzate", purchè idonee a consentire di arguire la consapevolezza da parte di gangli significativi dell'associazione, non contrastano con le affermazioni della sentenza n. 14503 del 2018, Messaoudi, più volte citata dalla difesa e anche dalla sentenza impugnata. E difatti, evidentemente, la linea interpretativa invocata dal ricorrente, e portata avanti dalla Sesta Sezione Penale, non fa altro che ribadire un principio, invero mai smentito da alcuno anzi più volte confermato (anche nella citata pronuncia Sez. 5, n. 50189 del 2017, da cui muove la motivazione del provvedimento di primo grado), secondo cui la mera ideazione o adesione psicologica "unilaterale" ad un'ideologia pur violenta ed estrema, professata da un'associazione terroristica internazionale, di per sé, non può configurare una condotta adesiva a tale sodalizio, essendo necessaria la prova di un contatto, sia pur flebile e mediato, ma pur sempre esistente con la struttura del sodalizio, anche tramite suoi affiliati, che coinvolga, dunque, in qualche modo, l'altro contraente del patto associativo, e cioè il gruppo terroristico, l'associazione. Ma è evidente che tale contatto neppure sarebbe sufficiente se non implicasse un'attivizzazione della condotta del singolo (come anche "dei singoli", componenti di una "cellula" o di un "gruppo" locale), un suo rilievo concreto sulla vita associativa, ancorché "dinamico" nelle forme dell'estrinsecarsi della partecipazione criminosa. 20 Ancora la citata sentenza del 2018, Sergio, offre una condivisibile chiave interpretativa: "nell'indagine da effettuare per la verifica dei connotati di partecipazione" il giudice deve concentrarsi "sulla rilevanza concreta dell'apporto alla struttura associativa e sull'elemento subiettivo della partecipazione all'associazione terroristica, al fine di appurare se e in che misura il contributo offerto non si sia limitato alla mera manifestazione dei pensiero e si sia, piuttosto, risolto nell'adesione alla struttura attraverso la condivisione del metodo violento per la realizzazione degli scopi associativi e nella realizzazione di un contributo di valenza causale efficiente a indurre la vita e la sopravvivenza dell'ente, anche e solo in termini di puro rafforzamento della sua essenza". La stessa pronuncia n. 50189 del 2017 sottolineava, del resto, «la necessità di verificare i caratteri di concretezza ed effettiva possibilità di azione della "cellula" terroristica dal punto di vista dell'offensività in concreto che deve pur sempre caratterizzare la fattispecie a pericolo presunto di partecipazione ad associazione criminale di qualsivoglia natura, e, dunque, anche di quella con finalità terroristiche», avvertendo del differente oggetto di tale verifica rispetto a quella che individua le possibili diverse modalità di adesione, che giammai escludono il contatto con l'associazione terroristica di riferimento, ma invece ne svelano le reali potenzialità concrete e la morfologia peculiare, spesso "smaterializzata" e "dai contatti virtuali", del tutto differente da quella delle consuete associazioni mafiose. Se quello poc'anzi spiegato è, dunque, l'equivoco su cui si basano le letture divergenti degli arresti predetti di questa Corte regolatrice, deve ancora una volta sottolinearsi come vi sia necessità che la verifica di configurabilità ed offensività della condotta debba operare su di un piano diverso, casistico e concreto, appunto, non incidente sull'atteggiarsi della fattispecie, bensì sulla sua prova, ferma la coincidenza degli approdi ermeneutici che impongono di «evitare qualsiasi sottovalutazione del dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, per scongiurare il rischio che l'anticipazione della repressione penale (connaturata ai reati a pericolo presunto) finisca per reprimere idee piuttosto che fatti e per sanzionare la semplice adesione ad un'astratta ideologia che, pur aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non sia accompagnata dalla possibilità di attuazione del programma»> (così ancora la citata sentenza n. 50189 del 2017). Ha, del resto, un univoco significato il fatto che tutte le pronunce sinora richiamate si ispirino al fondamentale orientamento delle Sezioni Unite, che con la sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, hanno fissato parametri dinamici e funzionali, e non più statici, quanto alla figura del partecipe del reato associativo mafioso, archetipo parziale e non identico del delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen.. In altre parole, la sentenza Massaoudi, citata dal ricorrente e anche dalla stessa Corte d'Assise d'Appello di Lecce, non è stata, invero, giammai foriera di interpretazioni che conducano ad una formalizzazione del "contatto associativo", come sembra richiedere l'imputato nell'odierno processo, ma ha inteso sottolineare la necessità che sussista una 21 eag qualche sua forma anche flebile, flessibile, mediata, dalla quale possa desumersi una sorta di consapevolezza reciproca, anche indiretta, della partecipazione al gruppo terroristico (del resto, in tema di associazione mafiosa, la condotta di partecipazione ad un'organizzazione criminale prescinde da qualsiasi atto di "investitura formale: Sez. 3, n. 22124 del 29/4/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909). La ricerca di tale contatto e di tale consapevolezza è poi una questione di prova del reato e non di costruzione della sua tipicità. Una recente espressione della giurisprudenza di legittimità, in un pregevole sforzo nomofilattico che il Collegio intende ribadire, ha chiarito, pertanto, che la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, funzionale alla configurabilità del reato previsto dall'art. 270-bis cod. pen., può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale (Sez. 1, n. 51654 del 9/10/2018, Rahman, Rv. 274985). In tale ottica, si è poi ulteriormente segnalato che l'organizzazione facente capo ad "Al Quaeda" - da una costola della quale è sorta l'organizzazione ISIS, con cui condivide, pur con alcune significative differenze, la proiezione finalistica e le modalità operative di proselitismo, diffusione e affiliazione assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone, da un lato, la più efficace forma di proselitismo e, dall'altro, fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili;
i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi;
i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione (così Sez. 2, n. 7808 del 4/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680; nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti). Ed anche la citata sentenza Sez. 5, n. 50189 del 2017, EK aveva statuito, in linea di ideale evoluzione di un solido orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità, che integra il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità 22 lllz terroristiche la condotta di chi, attraverso una "cellula" operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa "jihadista", aderisce all'associazione, rendendosi concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza (in una fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula collegata all'ISIS e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale, sulla base della prospettazione, da parte dei suoi componenti, di attentati con bombe sul territorio italiano;
dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento alla "jihad" violenta dei suoi adepti). Nella pronuncia suddetta, ed in tutta la giurisprudenza di legittimità, vi è consapevolezza di come, sovente, i contatti con il gruppo ISIS sono smaterializzati, o meglio privi di fisicità e solo virtuali, desumibili dai files scaricati da internet e dal tenore delle conversazioni intercettate o acquisite tra i componenti del gruppo, tutti elementi dai quali si rende evidente l'accessibilità degli indagati a canali di contatto, magari solo mediati, indiretti, ma concreti e non solo ideali con l'associazione terroristica, al di là dell'accettazione "formale" della partecipazione dell'aderente. Invero, l'Islamic State (organizzazione pacificamente definita terroristica, in particolare, dalle Risoluzioni nn. 2170 e 2178 del 2014 dell'ONU) costituisce una realtà a struttura alquanto parcellizzata anche nella leadership, che mutua schemi di vero e proprio governo dagli Stati, con un capo supremo, ma anche una pleiade di membri notabili e di "comandanti", dotati di potere rilevante nell'organizzazione, con competenze funzionali e territoriali di spiccata importanza;
una galassia di leader cui si riferiscono altrettante "seconde file", dislocate anche in territori esterni a quelli conquistati militarmente, costruita secondo schemi inconsueti rispetto a quelli, ad esempio, delle associazioni mafiose.
4.4. In tale trama interpretativa, dal tessuto complesso ma oramai nitido, è possibile ora risolvere le doglianze difensive, in parallelo alle ragioni esposte dalla Corte d'Assise d'Appello. I giudici leccesi ritengono provato che l'imputato non si sia limitato ad una mera adesione psicologica all'ideologia jihadista, ma che abbia posto le proprie energie criminali a disposizione dell'ISIS, organizzazione alla quale "prende parte" secondo una valutazione di gravità indiziaria basata sia sul dato documentale derivato dalla sua accessibilità a canali internet dai contenuti inneggianti alla jihad, riservati e coperti da chiavi e password di limitata conoscibilità ai soli aderenti o a persone a costoro strettamente collegati, sia sui contatti avuti con membri collocabili nel contesto associativo terroristico, e cioè: esponenti di primo piano della radicalizzazione in Germania, collegati all'attentatore dei mercatini di Natale 2016 a Berlino;
alcuni soggetti che hanno eterodiretto il suo viaggio 23 e quello degli altri sodali trovandosi in Siria (identificati solo come VE e VE 2, senza che le indagini acquisite in rogatoria li abbiano individuati compiutamente), garantendo al ricorrente e agli altri compagni di viaggio "coperture" e ricevendo dai viaggiatori aggiornamenti sullo stato del viaggio. L'imputato ha svolto, altresì, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, una concreta attività di supporto dell'associazione terroristica ISIS, soprattutto portando avanti con determinazione la realizzazione di un piano - organizzato, come attestano la pletora di messaggi ed elementi indiziari, con l'ausilio di "combattenti" intranei all'associazione perché collocabili nel fulcro della galassia associativa, verosimilmente anche dislocati nelle zone di riferimento dello Stato CO che l'avrebbe condotto, unitamente a OU AM, VE MR, ES KO, EL LK ER e AN SA SE, proprio in quei territori dominati dall'ISIS. Riassumendo gli elementi principali raccolti a carico del ricorrente e nitidamente rinvenibili dai due provvedimenti di merito: - l'imputato, proveniente da Berlino, è giunto in Italia, ad Ancona, dove è stato fermato, insieme ad AM OU, soggetto di cui la Corte elenca gli indizi, numerosi, che depongono nel senso della sua radicalizzazione alla Jihad violenta ed il cui contatto telefonico, insieme a quello di VE, altra persona coinvolta nel viaggio verso la TU e, successivamente, verso i territori dell'ISIS, è stato trovato nella memoria del telefono rinvenuto nel camion utilizzato dall'attentatore tunisino NI AM per compiere la tragica azione che ha sconvolto i mercatini di Natale a Berlino il 19 dicembre 2016, provocando la morte di dodici persone e oltre cinquanta feriti. L'attentato, come noto, è stato rivendicato dall'ISIS e l'attentatore è stato ucciso nel conflitto a fuoco con le forze di polizia giorni dopo in territorio italiano;
peraltro, sia OU che l'imputato abitavano e si trovavano a Berlino in epoca precedente e prossima alla data dell'attentato, ma, soprattutto, i loro contatti nella città tedesca portano direttamente, come si è visto, all'attentatore del Natale 2016. Vi è da aggiungere che emergono intensi contatti telefonici tra il ricorrente e MR LE, collegato, come detto, all'attentatore di Berlino, nei confronti del quale e di AM OU ed un altro complice - verrà poi emessa - dall'autorità giudiziaria tedesca, il 31.1.2017, una misura cautelare in carcere per il reato di terrorismo, poiché in procinto di compiere un attentato;
- a Berlino, l'abitazione di UM NK, che questi divideva con AN SA SE, diretto contatto di OU, si trovava poco distante dalla moschea Masjid at Tawbah, da lui frequentata e per la quale raccoglieva fondi, risultata, dalle indagini svolte, serbatoio di jihadisti islamici in partenza per la guerra in Siria e definitivamente chiusa nel 2017 nel corso di un'operazione antiterrorismo, in quanto ritenuta base di raccolta fondi per finanziare la jihad e, appunto, vero e proprio luogo di reclutamento di combattenti disposti all'uso della violenza in Siria ed in Iraq (vi si impartivano anche lezioni di dottrina islamica volte alla radicalizzazione dei fedeli). 24 Estremamente significativa del diretto e stretto collegamento del ricorrente con OU, poi, è stata ritenuta la circostanza che egli fu messo immediatamente al corrente della perquisizione subita da quest'ultimo il 15 novembre 2016 e che, subito dopo la perquisizione, costui abbia avvertito chiunque fosse in possesso del suo numero cellulare, attivo sulla piattaforma whatsapp, di eliminarlo dalla rubrica, utilizzando un post sul profilo facebook;
- al momento del suo fermo in Italia, il 2.1.2017, il ricorrente, secondo la ricostruzione della Corte d'Appello, ha declinato false generalità del suo compagno di viaggio OU (evidentemente consapevole del suo rilievo criminale) ed era in possesso di un coltello a serramanico di fattura militare e di uno sfollagente in metallo, nonché della somma di 2.100 euro in contanti e tre apparecchi cellulari, dalle memorie dei quali sono stati tratti elementi estremamente rilevanti sotto il profilo probatorio, costituenti il bagaglio che ordinariamente viene ritenuto sintomatico della radicalizzazione e della proiezione alla finalità terroristica che deve tradursi poi in un comportamento concreto ed attivo: video e messaggi contenenti proclami jihadisti, cancellati ma recuperati dalla polizia giudiziaria (si tratta di decapitazioni, immagini di guerra, immagini di propaganda, per i quali si richiama più specificamente il par. 2 del "Ritenuto in fatto"), scaricati da siti per i quali sono necessarie credenziali riservate in possesso solo di soggetti collegati a canali terroristici e provenienti anche dalla nota agenzia Amaq News Agency, organo informativo delle principali operazioni dello Stato CO;
- ulteriore elemento, oggetto anche della parte centrale della contestazione, è, ovviamente, poi, l'aver organizzato, con il supporto di soggetti intranei all'organizzazione terroristica ed insieme a OU e VE e AN SA, tra gli altri, la comune partenza per il territorio dell'associazione terroristica all'estero IS, con meta intermedia Istanbul, viaggio da svolgersi divisi in due gruppi: un gruppo era progettato che dovesse passare attraverso l'Italia ed era composto proprio dall'imputato e da OU;
l'altro, attraverso la Croazia. Il viaggio secondo la precisa ricostruzione dei giudici di merito si è svolto secondo schemi non semplicemente concordati tra i partecipanti, ma organizzati da soggetti rimasti ignoti, con i quali essi erano costantemente in contatto, intranei alla struttura terroristica (i contatti telefonici VE e VE 2). L'organizzazione e la meta comune, che emergono dai contatti tra tutti i componenti dei gruppi e dai loro spostamenti, così come lo scopo del viaggio, sono stati acquisiti in rogatoria e in informative della Digos e ricostruiti dai messaggi e dalle conversazioni intercettate, atti dai quali si comprende anche la grande attenzione e cautela dei componenti nel celare la loro appartenenza a gruppi islamici radicalizzati, anche solo per abbigliamento o abitudini. Si evidenziano, in particolare, i costanti contatti in itinere tra i due gruppi ed un episodio estremamente significativo per chiarire l'inequivoca finalizzazione della condotta 25 dell'imputato al supporto dell'ISIS: uno dei componenti del gruppo diretto in TU attraverso la Croazia è stato bloccato e costretto a fermarsi perché in possesso di un documento d'identità scaduto e di tale fatto è stato messo al corrente subito OU, il quale a sua volta, risulta dalle intercettazioni acquisite in atti, averlo comunicato ad un soggetto intraneo al gruppo terroristico, non identificato, con una frase dal significato certo non privo di rilievo: "un EL è stato beccato.. in Serbia.. ho urgente bisogno del tuo aiuto". Vi è la certezza, altresì, che gli altri componenti del gruppo in viaggio attraverso la Croazia siano riusciti dopo qualche giorno ad arrivare in TU (e vi erano sicuramente dal 5 al 8 dicembre) e che uno di loro, infine, AD SE, sia giunto, successivamente, anche in territorio dell'ISIS (come si evince dalle intercettazioni captate tra la madre ed il EL di costui). Molteplici e gravi indizi, dunque, tutti ritenuti complessivamente indicativi sia del superamento della soglia meramente ideologica della condotta di radicalizzazione ascritta all'imputato, sia dell'oggettiva concretizzazione dei propositi e della programmazione criminosa, sia di quella corrispondenza, di quel "contatto" tra il ricorrente (e gli altri soggetti coinvolti) ed i gangli centrali o comunque principali dell'associazione terroristica sufficiente a fondare la sua partecipazione associativa;
contatto anche flebile (perché magari indiretto e mediato da ulteriori "contatti"), anche tradottosi, dal lato dell'associazione, solo in una consapevolezza essa stessa indiretta e non in un'accettazione formale del gruppo che non ci si può aspettare promani da una leadership parcellizzata e intessuta su vari livelli e riferimenti territoriali come quella dell'ISIS ma certamente idoneo, dal punto di vista della sussistenza della gravità - indiziaria, a consentire di arguire l'affidamento, pur non diretto ed immediato, della "casa madre" circa l'inclusione nel gruppo terroristico dell'associato.
4.5. Quanto alle eccezioni difensive riferite alla sussistenza del coefficiente psicologico del reato in capo al ricorrente, la Corte d'Assise d'Appello ha evidenziato che tutte le attività di supporto all'ISIS, sintomatiche della partecipazione e preparatorie verosimilmente di un suo impegno diretto per la causa jihadista (da "combattente" О attentatore) risultano adeguatamente sostenute dal dolo specifico della finalità terroristica, desunto da una serie di fattori e concreti "indicatori": la tipologia e quantità del materiale documentale contenuto nei cellulari sequestrati all'imputato; le intercettazioni telefoniche;
le numerose accortezze utilizzate per nascondere obiettivi e natura dei componenti dei due gruppi;
le modalità di comunicazione e di gestione dei messaggi;
la cautela nella pronta cancellazione dei dati informatici, nella consapevolezza della pericolosità della loro detenzione. Nello stesso senso possono essere lette le condotte dirette a dissimulare la militanza nel radicalismo islamico e le false generalità di OU (indicato come BU IL), declinate 26 leb dal ricorrente allorché entrambi furono fermati in Italia, evidentemente, come si è già sottolineato, nella coscienza della reale statura criminale dell'accompagnatore e del suo essere verosimilmente noto agli inquirenti a livello internazionale per i suoi contatti privilegiati con il gruppo terroristico islamico noto come ISIS.
4.6. Dall'analisi svolta deriva che, al cospetto di una motivazione del provvedimento impugnato certamente soddisfacente, coerente con gli approdi del primo giudice, priva di illogicità di sorta e, comunque, plausibile e convincente, le doglianze dei ricorrenti, anche per questa parte dei motivi, si rivelano infondate, a tratti sfiorando l'inammissibilità, là dove tentano di superare i limiti dell'impugnazione in sede di legittimità perché dirette a chiedere al Collegio un sindacato di merito non consentito.
5. In conclusione, al rigetto complessivo del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia MiccolNen Matilde Brancaccio чернеле рншесто - 4 7021 ad IL FUN 2 727