Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. Stato islamico, Italia: una sentenza di condanna al terrorismo internazionaleAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2007, n. 34989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34989 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2821
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014021/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO DE UA IO, N. IL 23/02/1977;
avverso ORDINANZA del 16/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. SO DE UA NI è indagato in ordine ai seguenti delitti:
a)danneggiamento di alcun autovetture, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (artt. 110, 635, comma 2, n. 3, in relazione all'art. 625 c.p., n. 7 e D.L. n. 625 del 1979, art. 1), per avere, in concorso con altre persone sconosciute, appiccato il fuoco a tre veicoli di proprietà di Trenitalia;
b) associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) per avere, unitamente a soggetti non identificati, partecipato ad un sodalizio inarco - insurrezionalista e progettato e consumato atti di violenza.
In ordine ai predetti delitti la Procura della Repubblica di Trento formulava richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari.
A seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, il 7 giugno 2006, il Tribunale di Trento, costituito ex art. 310 c.p., accoglieva l'appello limitatamente al delitto di danneggiamento e, per l'effetto, applicava solo per tale reato la custodia cautelare in carcere.
Avverso la citata ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia la difesa dell'indagato che il pubblico ministero.
La Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza del 23 novembre 2006, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica, annullava l'ordinanza del Tribunale di Trento, cui disponeva la trasmissione degli atti per nuova deliberazione, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente un quadro di gravità indiziaria con riguardo al delitto previsto dall'art. 270 bis c.p., sottolineando l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento oggetto di gravame che, dopo avere valorizzato un complesso di elementi di fatto implicanti una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, aveva poi ritenuto che le condotte contestate dovessero essere semplicemente inquadrate nel contesto di un "ambiente variegato e aggregato sulla base di un'identità ideologico - politica". In proposito la Corte osservava testualmente che quando un "ambiente... si esprime con condotte che necessariamente presuppongono l'esistenza e l'operatività di una struttura- sia pure sommariamente organizzata - non si può più parlare di azioni isolate ispirate da una comune ideologia" ed inoltre che, attesa la natura di reato di pericolo presunto del delitto ex art. 270 bis c.p., ai fini della configurabilità della responsabilità del partecipe è sufficiente "l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche" (cfr. f. 2 della sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte).
2. 11 16 gennaio 2007 il Tribunale di Trento, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio dalla Cassazione, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava nei confronti di NI SO DE la misura cautelare della custodia in carcere anche in relazione al delitto di cui all'art. 270 bis c.p., ritenendo integrati i gravi indi di colpevolezza sulla base di quattro annotazioni della Digos, depositate dal Procuratore della Repubblica in epoca successiva alla prima pronunzia, degli scritti inviati dal carcere con i quali l'indagato teorizzava la necessità di danneggiamenti, attentati a banche, prigioni, caserme, ripetitori come "atti di libertà" e si proclamava persona insuscettibile di ravvedimento, avendo trasgredito le leggi non per caso ma per scelta.
3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagato il quale lamenta erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p., carenza e contraddittorietà della motivazione sotto i seguenti profili:
a) l'operatività dell'associazione è stata desunta sulla base dell'invio dal carcere di una lettera diretta a ED TT e, tramite questa, ad altra persona in assenza di qualsiasi spiegazione circa la rilevanza giuridica della mera diffusione di corrispondenza quale espressione di un più vasto disegno criminoso volto a commettere atti di violenza e della sola ricezione di alcuni scritti quale atto di collaborazione all'interno di un presunto sodalizio;
b) non è stato evidenziato il nesso tra l'esistenza di un'organizzazione criminale e il comunicato del 30 giugno 2006, avente ad oggetto l'arresto del ricorrente e di LE BE (detto Mike), avvenuti nei giorni precedenti;
c) la diffusione, a Torini, di un volantino contenente frasi identiche a quelle diffuse in Trentino è stata valutata come manifestazione ideologica di solidarietà; d) non è stata fornita una prova compiuta della struttura dell'organizzazione in assenza di specifiche condotte costituenti espressione del programma perseguito dall'associazione Il 25 luglio 2007 perveniva a questa Corte un'articolata memoria del pubblico ministero, contenente un'ampia illustrazione dei fatti ascritti a SO e del complesso degli elementi investigativi acquisiti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La giurisprudenza di legittimità riconduce il delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p., nell'ambito dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi, volta a realizzare un programma di violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente (Cass. Sez. 2, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouhrama;
Cass. Sez. 1, 21 giugno 2005, n. 35427, Drissi;
Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 19646, Bouyahia ed altri).
Pur essendo incontroverso che la sola costituzione dell'associazione integra il reato previsto dall'art. 270 bis c.p., e che, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario il compimento degli atti criminosi costituenti espressione del programma criminoso e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, quindi, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura alla realizzazione della serie indeterminata di reati per il cui compimento l'associazione stessa è stata costituita (Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 19646, Bouyahia ed altri). Sminuendo il dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per sanzionare la semplice adesione ad un'astratta ideologia che, pur aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata dalla possibilità di attuazione del programma;
in tal modo si finirebbe per reprimere idee, piuttosto che fatti, potendo tutt'al più configurarsi, nell'ipotesi di accordo non concretizzatosi in un'organizzazione adeguata al piano terroristico, il reato di cui all'art. 304 c.p., che, attraverso l'art. 302 c.p., richiama anche l'art. 270 bis c.p., (cfr. Cass. Sez. 1, 27 febbraio 2002, Marra, rv. 221834). L'elemento oggettivo del delitto, classificabile tra quelli plurioffensivi, è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. In proposito deve essere sottolineato che la norma incriminatrice, oltre, alle posizioni di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa, prende in esame anche la condotta di finanziamento, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma criminoso. La condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche può essere compiutamente delineata richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, hanno chiarito che "si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa:
locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima" (Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). In coerenza con questa linea interpretativa la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, e che la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass. Sez. 1, 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag).
Con riferimento all'elemento soggettivo è da evidenziare che l'art.270 bis c.p., richiede il dolo specifico, in quanto la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere rivolte al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione.
2. Così ricostruita la fattispecie incriminatrice, il Collegio ritiene che l'iter argomentativo seguito nel provvedimento impugnato sia carente rispetto ai principi di diritto e al tema di indagine fissato nella sentenza di annullamento pronunziata il 23 novembre 2006 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, in quanto, dopo avere richiamato tre scritti (manifesto affisso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2006 a Rovereto, diffuso anche via internet;
volantino del 30 giugno 2006 a firma MI e AN dal carcere di Rovereto", inviato, tramite posta elettronica, da ED AT a KE IG, con un messaggio di accompagnamento del seguente tenore "ti mando in allegato il testo dei geni"; volantino del 19 luglio 2006 recante la sigla "dal carcere di Vicenza due canaglie punk-HC AN e KE), teorizzanti la necessità di danneggiamenti, attentati a banche, carceri, caserme, ripetitori, quali azioni finalizzate a mettere in pratica l'ideologia anarchica, omette qualsiasi approfondimento in ordine all'effettività del dato strutturale e organizzativo proprio dell'associazione disciplinata dall'art. 270 bis c.p.. Il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad inferire dagli scritti e dai contatti in precedenza sintetizzati, intercorsi tra il ricorrente e un soggetto in libertà, uniti da una comune ideologia di violenza, e dal verificarsi di numerosi episodi di danneggiamento, a partire dal 2002, nella zona di Trento e di Rovereto, prevalentemente ad opera di autori ignoti, l'esistenza di una "realtà organizzativa pur sempre rudimentale" e di un "gruppo minimamente organizzato, finalizzato alla diffusione e alla realizzazione del programma anarchico - insurrezionalista". Va, pertanto, rimarcata l'assenza di adeguate argomentazioni atte a sostenere il convincimento del Tribunale che ha apoditticamente affermato l'esistenza di un'associazione inquadrarle nello schema previsto dall'art. 270 bis c.p., senza approfondire la questione relativa alla sussistenza dei profili strutturali e organizzativi del sodalizio avente finalità terroristiche, alla loro idoneità per il conseguimento degli scopi normativamente fissati, al ruolo svolto da SO all'interno dell'organizzazione.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, deve essere, pertanto, pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Trento che, nel valutare il compendio investigativo, applicherà i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007