Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 2
Il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche.
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato dalla condotta di chi, offrendo ospitalità ai "fratelli" ritenuti pericolosi, preparando documenti d'identità falsi e propagandando all'interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i "mujaeddin" ed i familiari dei cd. "martiri", esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della stessa associazione terroristica ed assicura un concreto intervento in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto "jiadista". (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo svolgimento di tali condotte in via continuativa consente di attribuire all'agente il ruolo di organizzatore).
Commentari • 4
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L'attività di proselitismo, fondata su ragioni di carattere etnico o religioso, ben può essere effettuata mediante i canali telematici - tra i quali occorre certamente comprendere il soda network denominato Facebook - attraverso cui si mantengono i contatti tra gli aderenti o i simpatizzanti, mediante la diffusione di documenti e testi apologetici, la programmazione di azioni dimostrative, la raccolta di elargizioni economiche, la segnalazione di persone responsabili di avere operato a favore della causa propagandata. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile – 15 maggio 2017, n. 24103 Presidente Mazzei – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2015, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
2 6 5 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE : UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.2974 Dott. GERARDO SABEONE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI N. 19168/2015. - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA OS OS HA N. IL 18/03/1963 avverso la sentenza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 03/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Σ Seltager che ha concluso per de origett Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. C. Scambia Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione AS MA MO AN, alias AB MA, avverso la sentenza della corte d'assise d'appello di Milano in data 3 marzo 2015 con la quale è stata confermata la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ordine alle imputazioni di -associazione con finalità di terrorismo internazionale, avendo operato con funzioni direttive fino al 17 febbraio 2003, data del subìto sequestro di persona (articolo 270 bis CP, capo A); -ricettazione e falso di documenti di identità aggravati ai sensi dell'articolo 1 l.n. 15 del 1980 e ai sensi dell'articolo 112 n.1 CP (capo B, per fatti accertati fino al 17 febbraio 2003); - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'articolo 12 commi uno e tre del decreto legislativo numero 286 del 1998, reato ugualmente aggravato dalla finalità di terrorismo e dal numero delle persone (capo C, per fatti commessi nella stessa data di cui sopra). Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e alle pene accessorie conseguenti. Il reato gli è stato addebitato per avere svolto funzioni direttive nell'organizzazione sovranazionale denominata anche con la sigla "Ansar Al Islam", finalizzata alla commissione di azioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzionali, organismi internazionali nel quadro della jiad, strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" della religione er islamica, coordinando tra loro i vertici dell'organizzazione transnazionale e la cellula italiana, approvvigionando di documenti falsi e favorendo la diffusione delle finalità e dell'ideologia dell'associazione con scopi di terrorismo, attraverso il proprio ruolo di Imam. Il ricorrente era infatti tale ossia responsabile religioso presso la moschea di via Quaranta n. 54, a Milano, dall'estate del 2000. La sentenza impugnata premette che la sussistenza dell'associazione terroristica contestata all'imputato è stata già riconosciuta dalla Corte di cassazione (sent. n. 31389 del 2008), sicché scopo del processo a carico del ricorrente era solo quello di dimostrare il suo ruolo all'interno dell'organizzazione stessa: ruolo desunto da conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni accusatorie di AS HA EN EM condannato in via definitiva per la partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale-,di AO CH e di AM AH MI;
dal materiale ideologico di propaganda islamica radicale relativa a "jiad militare", alla preparazione di mujaheddin alla jiad in nome di Allah", ossia al sacrificio, materiale rinvenuto nella sua abitazione a seguito di perquisizioni effettuate in occasione del suo sequestro, il 17 febbraio 2003. Deduce, a mezzo del difensore avvocato Scambia il vizio della motivazione. Sostiene l'impugnante che la sentenza non abbia dato conto adeguatamente in primo luogo dell'attribuito ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione e, in secondo luogo del fatto che il suo comportamento-sicuramente esplicitato nei sermoni tenuti quali Imam e nelle conversazioni telefoniche valorizzate in sentenza-costituisse adesione ad un programma associativo criminoso e non piuttosto una semplice adesione ideologica che mai si era tradotta in atti concreti e significativi. Egli si era limitato a raccogliere fondi da utilizzare per il sostegno delle persone arrestate e poteva essere rimasto coinvolto nella acquisizione di documenti falsi, senza tuttavia avere il ruolo di coordinamento che gli si attribuisce. Il ricorso è inammissibile. 1 Esso si fonda sulla pura e semplice ripetizione dei motivi di appello, già esaurientemente affrontati dalla corte d'assise d'appello di Milano con argomentazione completa alla quale il ricorso nulla contrappone o aggiunge. Piuttosto, il ricorso si sostanza nella pretesa di una alternativa interpretazione delle emergenze di causa, peraltro solo genericamente e sommariamente richiamate, senza che un tale tentativo possa sortire effetti favorevoli all'imputato, considerato che la corte di cassazione è giudice della legittimità e non è ammessa a valutare in via diretta ed autonoma, le prove raccolte nel corso del processo o comunque quelle dichiarate utilizzabili ai fini della decisione. Il ricorso evita di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità dei motivi che è sanzionato con la inammissibilità, in base al combinato disposto degli articoli 581 e 591 Cpp. Basta qui ricordare come il giudice a quo, richiamandosi ai principi già affermati da questa corte di cassazione nella sentenza n. 31389 del 2008 che ha riconosciuto l'esistenza - dell'associazione terroristica in esame, con riferimento alle posizioni dei concorrenti dell'imputato ha sottolineato come anche la condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative integra il reato di cui all'articolo 270 bis cp, avente natura di delitto di pericolo presunto. In altri termini, se si dimostra l'esistenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminale, e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, il reato associativo resta integrato non essendo anche necessario che l'associazione si esprima attraverso la predisposizione di un programma di azioni terroristiche. Con riferimento alla posizione dell'imputato poi, già il giudice dell'appello aveva lamentato la, mancata considerazione, nei motivi di impugnazione, del nucleo forte della motivazione secondo cui alcune delle conversazioni intercettate hanno fatto emergere la prova che l'imputato fu invitato a lasciare gli uffici della moschea per avere ospitato "fratelli" ritenuti pericolosi e per avere propagandato all'interno del luogo di culto la raccolta di fondi per gli altri "fratelli mujaheddin" e per i familiari dei "martiri": una condotta che integra la fattiva partecipazione all'associazione terroristica in quanto esprime il sostegno alle finalità della stessa e il concreto intervento in favore degli adepti in adesione al perseguimento del progetto jiadista. Il tutto, unitamente al comportamento accertato e consistito nella preparazione di documenti d'identità indispensabili per tenere celata la reale identità dei "fratelli" che dovevano spostarsi per garantire l'operatività dell'associazione terroristica. Un ruolo, in definitiva che essendo svolto oltretutto con continuità, esprime una posizione apicale, di organizzatore della struttura terroristica. D'altra parte, la tesi della semplice adesione ideologica, da parte dell'imputato, a posizioni estremistiche con conseguente riconducibilità della condotta all'aria scriminatrice dell'articolo 21 della Costituzione - è stata già disattesa motivatamente dalla corte di merito la quale ha valorizzato, al riguardo, le dichiarazioni accusatorie di RI OU e di AS FH EN EM per nulla aggredite nel ricorso- dichiarazioni dalle quali si ricava che il materiale propagandistico rinvenuto nella abitazione dell'imputato era analogo a quello consegnato al primo dei dichiaranti, pronto a partire per i territori di scontro jiaidista, perché lo consegnasse ai "fratelli" che quello stava per raggiungere;
il secondo poi aveva rappresentato l'imputato come la persona dotata di grande capacità di inculcare il pensiero jiaidista. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000. Così deciso in Roma 良い 18/10/2015 Mane Verlull Il Presidente il Cons. est. Маня DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Derjum : 3