Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2017, n. 14503
CASS
Sentenza 19 dicembre 2017

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In tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello internazionale (nel caso di specie Isis), l'inserimento del singolo in una struttura associativa "locale" non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo "madre" internazionale, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni.

In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2017, n. 14503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14503
Data del deposito : 19 dicembre 2017

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