Sentenza 13 ottobre 2016
Massime • 1
Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo; ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana nell'ipotesi di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso via internet tramite l'invio dell'ordine di acquisto dal territorio italiano ad un venditore situato all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2016, n. 48017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48017 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2016 |
Testo completo
48 0 1 7 / 1 6 sentenza N. 2544/2016 R. Gen. N. 30375/2015 U.P. del 13/10/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO DAVIGO PRESIDENTE GEPPINO RAGO RELATORE MARCO MARIA ALMA GIUSEPPE SGADARI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI UC NU, nato il [...], contro la sentenza del 07/05/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore, avv. Enrico Milani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. NN Di UC mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. Violazione dell'art. 648 cod. pen. in quanto l'accusa non avrebbe provato il dolo del delitto di ricettazione. Infatti, la svolta istruttoria conclamava la buona fede del ricorrente o, al più, una sua leggerezza nell'acquisto dei beni, il che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a sussumere la fattispecie in quella prevista dall'art. 712 cod. pen.; 1.2. Violazione dell'art. 9 cod. pen. per essere l'azione penale improcedibile mancando sia la richiesta del Ministro della Giustizia sia una querela idonea della persona offesa;
1.3. Violazione dell'art. 56 cod. pen. per avere la Corte ritenuto, erroneamente, che il reato fosse stato consumato, laddove, invece, era ipotizzabile, al più, un tentativo;
1.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per non avere la Corte ritenuto il fatto di particolare tenuità nonostante ne ricorressero tutti i presupposti giuridici e fattuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il fatto di cui al presente processo riguarda l'introduzione, da parte del ricorrente, nello Stato Italiano di 15 paia di scarpe Nike contraffatte, provenienti dalla Malesia: per tale fatto (accertato in Malpensa il 21/12/2004), l'imputato è stato condannato per il delitto di ricettazione nonché per quello di cui all'art. 474 cod. pen. (reato questo, però, dichiarato prescritto). In questa sede, la difesa ha riproposto pedissequamente le medesime censure dedotte con i motivi di appello (cfr pag. 2 ss della sentenza impugnata) correttamente disattesi dalla Corte territoriale con argomenti puntuali in punto di fatto e di diritto. Infatti: quanto alla censura sub 1.1.: si tratta della prospettazione di una tesi alternativa in punto di fatto con la quale il ricorrente ha cercato di confutare la motivazione conforme di entrambi i giudici di merito che, alla stregua di puntuali elementi fattuali (pacifica contraffazione dei beni;
valore irrisorio di acquisto;
inattendibilità della tesi difensiva: cfr pag.
3-4 sentenza impugnata) hanno ritenuto che l'imputato fosse consapevole della contraffazione dei beni acquistati e, quindi, la non configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod. pen. Non essendo ravvisabile alcuna illogicità nella suddetta motivazione, la censura, meramente reiterativa ed alternativa, va, quindi, ritenuta inammissibile;
quanto alla censura sub 1.3. (violazione dell'art. 56 cod. pen.), va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale, al quale la Corte territoriale si è correttamente adeguata, secondo il quale «Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi 2 null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione» come si desume dall'interpretazione letterale dell'art. 648 cod. pen. che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione: ex plurimis, Cass. 17821/2009 Rv. 243954; Cass. 46899/2011 Rv. 251454; Cass. 14424/2012 Rv. 253302; Cass. 31023/2013 Rv. 256843; Cass. 40382/2015 Rv. 264559. 3. Quanto alla censura sub 1.2. (violazione dell'art. 9 cod. pen.), va osservato quanto segue. In punto di fatto, è pacifico che l'imputato acquistò la merce contraffatta via internet, da un venditore della Malesia: la merce, infatti, fu controllata e sottoposta a sequestro presso la Dogana di Malpensa il 21/12/2004. All'epoca, era applicabile, la legge dello Stato Italiano in quanto: a) non risulta che fra le parti fosse stata pattuita l'applicabilità di una legge diversa da quella dello Stato Italiano, luogo di residenza dell'imputato; b) il contratto stipulato rientrava con evidenza nelle ipotesi previste dall'art. 5/2 Convenzione di Roma del 19/06/1980 (allora vigente), alla quale rinviava l'art. 57 L. 218/1995; c) le norme interne applicabili alla fattispecie, erano, quindi, gli artt. 1336 1326 1327 cod. civ. L'inserzione pubblicata sul sito Ebay dal venditore malese, va qualificata come un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ. in quanto era diretta ad un pubblico indifferenziato (noti o ignoti che fossero gli offerenti) e conteneva gli estremi essenziali del contratto ai quali il consumatore, ove avesse voluto aderire, non poteva fare altro che accettare: in questo schema contrattuale, proponente, va considerato il venditore estero (cittadino della Malesia), mentre l'imputato va ritenuto il contraente accettante. L'art. 1336 cod. civ. dispone, poi, che l'offerta al pubblico «vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi»: il rinvio, quindi, è all'art. 1326 cod.civ. a norma del quale «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta [ndr: nella specie, il venditore] ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [ndr: nella specie, l'imputato acquirente]». Nella fattispecie in esame, è, però, pacifico, che la prestazione, da parte del venditore, doveva eseguirsi senza una preventiva risposta stante la natura dell'affare (cfr ricorso pag. 16): infatti, non appena l'imputato pagò il prezzo stabilito nella proposta di vendita, il venditore, senza altre formalità, provvide a spedire la merce in Italia. 3 Si rende, quindi, applicabile non l'art. 1326 (a norma del quale il contratto si conclude nel luogo dove il proponente ha conoscenza dell'accettazione: nella specie, peraltro ignoto), ma l'art. 1327 cod. civ. a norma del quale «qualora [....] la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione», vale a dire nel momento in cui il venditore consegnò la merce al vettore ossia in Malesia. Se, quindi, il contratto, secondo la normativa civilistica, fu concluso in Malesia, ivi dovrebbe essere considerato anche il locus commissi delicti del reato di ricettazione secondo la consolidata giurisprudenza cit. supra § 2 in relazione alla censura sub 1.3. Tuttavia, nel caso di specie, la suddetta conclusione non è applicabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all'estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (teoria della cd. ubiquità). Alla stregua del suddetto criterio, la giurisprudenza considera, quindi, rilevanti tutti i comportamenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla perpetrazione del reato. Si tratta, pertanto, di un concetto molto più ampio di quello di tentativo, non richiedendo necessariamente la sussistenza di atti idonei e univoci. In relazione infatti alle diverse esigenze e ai diversi parametri cui è informato il disposto dell'art. 6 c.p., è sufficiente che sia avvenuta in Italia una parte anche subvalente dell'azione o dell'omissione, pur se priva dei requisiti di idoneità e di univocità richiesti per il tentativo: ex plurimis Cass. 6151/2014 Rv. 258634; Cass. 31023/2013 rv. 256843; Cass. 44837/2012 rv. 254968; Cass. 17026/2009 Rv. 243476; Cass.17026/2008 rv. 243476; Cass. 30819/2004, rv. 229734. Di conseguenza, essendo pacifico che l'imputato inviò l'ordine di acquisto dal territorio italiano, il reato di ricettazione deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato proprio perché una parte dell'azione (ordinativo della merce), da intendersi nel senso amplissimo di cui si è detto, fu commessa in Italia. La censura, quindi, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: in caso di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso - secondo le norme civilistiche in un paese estero, il reato, tuttavia, deve ritenersi commesso, ai sensi dell'art. 6/2 cod. pen., nel territorio dello Stato, se ivi è stata commessa una parte dell'azione (nella specie, l'ordinativo della merce). Di conseguenza, ai fini della procedibilità, non è necessaria, ai sensi dell'art. 9 cod. pen., né la richiesta del Ministro della Giustizia, né l'istanza o la querela della persona offesa». 4 1 .
4. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 131 bis cod. pen., va osservato che la Corte territoriale (pag. 5 sentenza impugnata), ha disatteso la richiesta di ritenere il fatto di particolare tenuità con motivazione congrua ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.
5. Infine, va ritenuta infondata anche la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto, ad oggi, in considerazione delle sospensioni in atti (cfr pag. 3 sentenza impugnata), il termine decennale non è ancora trascorso.
6. In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2016 Il Presidente Il Consigliere eştensore Piercamille Davigo Geppino Rago/ DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 NOV. 2016 IL SEMADI "CANCELLIERE Claudia Pianelli O N 5