Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, cod. pen.), non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma. (Fattispecie relativa alla presunta costituzione di un'associazione terroristica operante per via telematica su tutto il territorio nazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2009, n. 25863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25863 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
H
63 25 863 /09 Sentenza n.922 Registro generale n. 46005/2006
Udienza pubblica 8.5.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Antonio S. AGRO' presidente
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Giorgio COLLA 66
Giovanni CONTI 66
EN ROTUNDO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
IL EN, n. a Napoli il 15.9.1964
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa in data 31.5.2006
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
-
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. Bruccolieri, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di EN HE ricorre per cassazione contro la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza datata
16.5.2005, con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato, unitamente a IA IA UM, alla pena di quattro anni di reclusione per il
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reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., perché, unitamente ad altri soggetti non identificati, promuovevano, costituivano ed organizzavano un'associazione per delinquere operante, in via telematica, su tutto il territorio nazionale che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. b ed e cod. proc. pen., violazione dell'art. 270-bis cod. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'attività di promozione, alla sussistenza di un programma eversivo e del metodo violento, agli elementi indiziari utilizzati a carico dell'imputato.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. L'art. 270-bis cod. pen. punisce "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".
Com'è stato rilevato in dottrina e in giurisprudenza, i principi di tassatività, di offensività e di personalità della responsabilità penale impongono un'interpretazione rigorosa dell'accertamento degli elementi costitutivi del reato al fine impedire sconfinamenti in ambiti costituzionalmente tutelati, attraendo nell'area dell'illecito penale condotte ed azioni espressive di eversione o di contestazione dell'ordine democratico non collegate a metodi violenti. A tal fine va ribadito che per l'integrazione del delitto, pur non richiedendosi la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso (violento a scopo terroristico o eversivo), occorre l'esistenza
- e ovviamente la relativa completa dimostrazione probatoria - sia di un programma, concreto e attuale, di atti di violenza a fini terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di un'associazione che abbia una struttura organizzativa, per quanto elementare, dotata del carattere di stabilità e permanenza e che presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di tale programma.
La valutazione legale di pericolosità è, infatti, correlata all'esistenza di una struttura organizzativa idonea al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita.
In un recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 21686/2008, Fabiani), intervenuto in un caso di specie in cui si discuteva dell'idoneità di un'organizzazione elementare ai fini della configurabilità degli elementi oggettivi costitutivi del delitto, è stata affermata la sufficienza di un'organizzazione rudimentale, purché effettivamente
2 sussistente ed adeguata allo scopo prefissato. E il positivo accertamento circa l'esistenza di un'idonea organizzazione, per quanto rudimentale, è stata fondata sulla constatazione - desunta dall'avvenuta esecuzione di numerose azioni attuate dall'associazione nell'arco di breve tempo che l'organizzazione aveva acquisito carattere di stabilità T
e si era dimostrata capace di operare funzionalmente ai fini prefissati.
In una fattispecie concreta come quella in esame
-contestata a due sole persone, legate tra loro da rapporto affettivo, in cui il materiale probatorio è alquanto ristretto (comprensivo della titolarità e dell'uso di un sito web attivo per un breve periodo, di qualche intercettazione telefonica tra gli imputati e con loro stretti congiunti, di alcuni documenti dal contenuto ritenuto esplicitamente o implicitamente riferito ad atti di violenza a fini d'eversione) ed eterogeneo (mail con persone non identificate e vari documenti scaricati da Internet in cui discetta persino di “costruzione di un ordigno termonucleare (il cui costo "si aggira tra i 10 e i 60 milioni di lire, a seconda della potenza desiderata" ) ... in dieci semplici passť", di cui il primo è la raccomandazione di "procurarsi circa 110 kg di plutonio per ordigni presso il vostro fornitore locale" - s'impone una dimostrazione rigorosa di esistenza di un programma (cioè una serie indeterminata di atti violenti, non essendo sufficiente il riferimento a uno o due scoppi di candelotti, dei quali uno a fine dichiaratamente dimostrativo e, comunque, non realizzato) serio, concreto e attuale, di atti di violenza a fini di terrorismo o d'eversione dell'ordine democratico, nonché di un'associazione avente una struttura organizzativa, per quanto rudimentale, dotata di carattere di stabilità e permanenza, idonea a rendere possibile l'attuazione di tale programma.
Rileva il Collegio che tale dimostrazione manca nella sentenza impugnata, che trascura sia la valutazione sulla serietà, concretezza e attualità del programma criminoso, sia l'accertamento della sussistenza di un'organizzazione stabile idonea a renderlo possibile.
E' significativo che la sentenza impugnata abbia eluso sia la necessaria valutazione di compatibilità con l'attualità e la concretezza del programma di quel materiale scaricato da internet dal contenuto risibile e relativo a inverosimile costruzione di armi anche atomiche, sia l'apprezzamento della serietà e concretezza dei propositi criminosi per escludere il carattere velleitario del programma evocato in relazione alla consistenza o inconsistenza della struttura organizzativa.
La sentenza va, perciò, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.
3
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.
Roma, 8 maggio 2009 Il1 Presidentette Il consignere est. Ippolito A. S. Agro ро DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Jence