Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2009, n. 25863
CASS
Sentenza 8 maggio 2009

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Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, cod. pen.), non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma. (Fattispecie relativa alla presunta costituzione di un'associazione terroristica operante per via telematica su tutto il territorio nazionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2009, n. 25863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25863
    Data del deposito : 8 maggio 2009

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