Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2019, n. 7808
CASS
Sentenza 4 dicembre 2019

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In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale (nella specie "Al Qaeda"), la mera adesione ideologica alla dottrina integralista islamica non è elemento sufficiente ad integrare la prova del ruolo di partecipe alla stessa, non potendosi prescindere dalla necessità di raccordare il contributo individuale del singolo con l'entità associativa, occorrendo, tuttavia, al fine di riscontrare un'effettiva partecipazione, una meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli, onde coglierne la specifica portata incriminante. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la partecipazione all'associazione da parte di soggetti che, facenti parte di una cellula "figlia" collegata con l'organizzazione centrale "Al Qaeda" mediante un collegamento "strutturale e biunivoco", gestivano un "forum" di discussione, denominato "I7ur", con rigida selezione e controllo per la partecipazione dei nuovi adepti ed inserimento di materiale propagandistico e "post" dal contenuto di inequivoco sostegno all'organizzazione terroristica provenienti dai c.d. "canali indipendenti" Al – Fajr e GIMF ed ulteriormente diffusi mediante "forum" di discussione interna, così svolgendo attività di propaganda, apologia e proselitismo, finalizzate a creare emulazione, indirizzare consenso, incitare alla violenza, rafforzando, mediante capillare divulgazione, il proposito criminoso propagandato).

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato la pena irrogata in primo grado nonostante questa fosse stata ridotta in sede di appello per l'esclusione di una circostanza aggravante).

In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, l'organizzazione facente capo ad "Al Quaeda" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2019, n. 7808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7808
    Data del deposito : 4 dicembre 2019

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