Sentenza 4 dicembre 2019
Massime • 3
In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale (nella specie "Al Qaeda"), la mera adesione ideologica alla dottrina integralista islamica non è elemento sufficiente ad integrare la prova del ruolo di partecipe alla stessa, non potendosi prescindere dalla necessità di raccordare il contributo individuale del singolo con l'entità associativa, occorrendo, tuttavia, al fine di riscontrare un'effettiva partecipazione, una meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli, onde coglierne la specifica portata incriminante. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la partecipazione all'associazione da parte di soggetti che, facenti parte di una cellula "figlia" collegata con l'organizzazione centrale "Al Qaeda" mediante un collegamento "strutturale e biunivoco", gestivano un "forum" di discussione, denominato "I7ur", con rigida selezione e controllo per la partecipazione dei nuovi adepti ed inserimento di materiale propagandistico e "post" dal contenuto di inequivoco sostegno all'organizzazione terroristica provenienti dai c.d. "canali indipendenti" Al – Fajr e GIMF ed ulteriormente diffusi mediante "forum" di discussione interna, così svolgendo attività di propaganda, apologia e proselitismo, finalizzate a creare emulazione, indirizzare consenso, incitare alla violenza, rafforzando, mediante capillare divulgazione, il proposito criminoso propagandato).
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato la pena irrogata in primo grado nonostante questa fosse stata ridotta in sede di appello per l'esclusione di una circostanza aggravante).
In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, l'organizzazione facente capo ad "Al Quaeda" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2019, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
07808-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GEPPINO RAGO - Presidente - Sent. n3293 sez. PU-04/12/2019 MARCO MARIA ALMA Relatore - R.G.N. 34790/2019 ANDREA PELLEGRINO GIUSEPPINA NA RI IL AN SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di El KH ER, n. ad Azemmour (Marocco) il 17/03/1978, rappresentato ed assistito dall'avv. Vittorio Platì, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di assise appello di Roma, seconda sezione, n. 42/2018, in data 06/03/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Perla Lori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminarsi in anni quattro e mesi otto di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
sentita la discussione della parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'Avvocatura dello Stato nella persona dell'Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso, con conferma della sentenza 1 impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile da liquidarsi nell'importo di euro 5.200,00; sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Vittorio Platì, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della sentenza impugnata ed ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24/11/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava El KH ER alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione (pena base, anni 7 di reclusione, aumentata ex art. 4 I. 146/06 ad anni 9 e mesi 4 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito) per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., con le pene accessorie di legge e la condanna generica al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, da liquidarsi in separato giudizio. Secondo l'Accusa, l'imputato, unitamente a DI AH, AJ HA per i quali si è proceduto separatamente, a HA OU (deceduto in Siria nel gennaio 2013) e a numerosi altri soggetti non identificati di cui risultano i nickname, si sarebbero associati tra loro costituendo una cellula estremista dedita alla jihad islamica, gerarchicamente organizzata ai cui membri venivano demandati specifici compiti - di supporto all'associazione islamica affiliata ad Al Qaida di cui condivideva ideologia, programma e metodologia e che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico internazionale, mediante l'apertura e l'amministrazione del sito web di matrice jihadista "Ashaq Al Hur", letteralmente "Amante delle Vergini" (denominato anche con l'acronimo "I7ur"), attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare: fatto commesso con l'aggravante della trasnazionalità, trattandosi di gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. All'El KH ER, in particolare, venivano attribuiti i ruoli di organizzare, dirigere e finanziare l'associazione nonché di operare in qualità di membro attivo, di coordinatore e di moderatore di alcune sezioni del sito "Ashaq Al Hur" e, con il nickname AB AK Al Qurashi, di operare quale moderatore della sezione generica e della sezione notizie/news.
2. A seguito del proposto gravame da parte della difesa dell'imputato, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza in data 26/09/2017, in parziale accoglimento dell'impugnazione, aveva escluso l'aggravante della transnazionalità e ridotto la pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse dell'imputato, veniva proposto ricorso per cassazione in relazione ai seguenti - sintetizzati - quattro motivi di doglianza: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto ruolo apicale rivestito dall'imputato in seno all'associazione, evidenziandosi come la condotta, lungi dal presentare caratteri di infungibilità, si fosse caratterizzata da un mero supporto logistico al DI nonché di mero sovvenzionamento, inquadrabile al più come meramente partecipativa;
-violazione di legge in relazione alla configurabilità di un'associazione rilevante ai fini dell'art. 270-bis cod. pen., pur in assenza di un programma finalizzato al compimento di atti terroristici, essendosi attribuito al gruppo una mera funzione strumentale e mediata;
-violazione di legge in merito all'affermazione secondo la quale l'apertura e l'amministrazione di un sito web assuma rilievo ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., così ignorando il disposto dell'art. 270-sexies cod. pen. che tipizza, definendola, la finalità di terrorismo;
-violazione di legge, non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, è necessaria l'esistenza di un programma criminoso e l'idoneità strutturale rispetto al programma.
4. Con sentenza n. 51218 del 12/06/2018, la sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, demandando al giudice di rinvio i seguenti "punti": a) verificare se ed in cosa consista il collegamento strutturale tra l'attività oggetto del presente processo e quella dell'organizzazione 3 criminale denominata Al Qaida;
b) posta l'esistenza del collegamento in questione, accertare se la condotta attribuita all'imputato sia penalmente rilevante ed eventualmente se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ovvero se sia riconducibile alle contestate condotte c.d. apicali;
c) posto che detto collegamento non risulti provato, accertare se le condotte attribuite all'imputato siano riconducibili ad altra o ad altre fattispecie di reato.
5. Con sentenza in data 06/03/2019, la Corte di assise di appello di Roma, confermava la sentenza di primo grado.
6. Avverso detta sentenza, nell'interesse di El KH ER, viene proposto nuovo ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare quanto segue. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 597, comma 3, 624 e 627, comma 2 n. 3 cod. proc. pen. Si assume che, non avendo il pubblico ministero interposto alcuna impugnazione né alla sentenza di primo grado né a quella di appello, l'intervenuta conferma - da parte della sentenza qui impugnata della pronuncia di primo grado, con conseguente ripristino - della condanna ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione e pene accessorie, in luogo della più mite condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione, sì come riformata dalla Corte di assise di appello di Roma a seguito di impugnazione della sentenza di primo da parte del solo imputato, ha di fatto riformato in senso peggiorativo la sentenza di secondo grado in punto di pena con evidente e non consentita violazione di diritto, sotto tre profili: il primo, rappresentato dal fatto che il giudice del rinvio ha illegittimamente esteso la propria indagine a questioni che formano oggetto di giudicato implicito interno;
il secondo, rappresentato dal fatto che la Corte territoriale ha confuso la transnazionalità quale elemento costitutivo della fattispecie con il contributo del gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
il terzo, perché ha palesemente disatteso il dictum della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami ed altro, Rv. 255035) secondo cui la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 4 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 270-bis cod. pen. e relativo vizio motivazionale. Il giudice del rinvio ha omesso ogni motivazione su quanto devolutogli in ordine alla verifica dell'eventuale collegamento strutturale tra l'attività dell'associazione cui avrebbe fatto parte il ricorrente ed Al ED, finendo con il ripercorrere la medesima motivazione sul punto adottata dalla precedente sentenza annullata. Invero, la S.C., in sede di annullamento, dopo aver dato atto come l'organizzazione criminale in parola non fosse autonoma ma solo "servente" (ossia di supporto e strumentale rispetto all'organizzazione internazionale - Al ED pacificamente riconosciuta con finalità di terrorismo), ha ritenuto come non si fosse provato, rispetto alla condotta di partecipazione, il rapporto di collegamento tra l'associazione servente e l'associazione madre, non essendo risultato chiaro: -al di là della registrazione di alcuni soggetti coinvolti nel procedimento a forum ritenuti affiliati ad Al ED e della diffusione di documenti di propaganda asseritamente di provenienza da Al ED, quali fossero i contatti tra la cellula servente e la casa madre;
-se la cellula servente fosse stata riconosciuta e legittimata dalla casa madre, non essendo al riguardo sufficienti generici contatti tra la prima, suoi singoli componenti ed altri ipotetici gruppi di propaganda di matrice terroristica;
-se i documenti postati e propagandati sul forum provenissero effettivamente dal Al ED;
-quale fosse il grado di fidelizzazione che consentisse di accedere ad un sito ufficiale di Al ED, quali i criteri di selezione per la registrazione, quali i filtri di accesso e in che modo e da dove derivasse la prova che l'accesso ai forum ufficiali di Al ED consentisse di ritenere provata l'affiliazione all'organizzazione terroristica internazionale. Gli "accertamenti" devoluti al giudice del rinvio sono rimasti sostanzialmente senza risposta. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge 5 penale con riferimento all'art. 270-bis cod. pen. e relativo vizio motivazionale. Nel dare risposta al quesito sottopostole circa la rilevanza penale della condotta dell'imputato nonché la riconducibilità della stessa a forme di partecipazione ovvero di apicalità, la Corte territoriale incorre in vizio motivazionale: infatti, mentre a pag. 17 sostiene come la condotta dell'El KH è da ritenersi di partecipazione, nel prosieguo della motivazione (pag. 21) la stessa, nel condividere le valutazioni del giudice di primo grado, qualifica l'El KH come organizzatore sulla base dei compiti di moderatore, sostenendo che detta attività avrebbe consentito la piena funzionalità dell'organismo criminale. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto di poter soprassedere alle indicazioni del Supremo Collegio che, in sede di annullamento, nel richiamare le condotte di organizzatore ed il necessario compito di coordinamento a garanzia della funzionalità dell'organismo criminale, aveva evidenziato i principi già tracciati dalla sentenza KE (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 273737). Quarto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 270-bis cod. pen. circa la qualificazione di finanziatore e relativo vizio motivazionale. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la citata condotta di finanziatore (sostanziatasi nel pagamento delle utenze e nell'assistenza giornaliera al coimputato DI) attenuata all'esito del contributo fornito dall'El KH alla piena funzionalità dell'organismo criminale per effetto della condotta di moderatore e che, a prescindere dagli intenti assistenziali di natura individuale, il ricorrente avrebbe comunque concorso al finanziamento dell'associazione. In realtà, proprio nel ragionamento della Corte di merito si evince come la finalità delle suddette elargizioni (di carattere assistenziale e di natura individuale) appaiono inconciliabili con la finalità di terrorismo rivelando l'assenza del dolo richiesto dalla norma. Quinto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 270-bis cod. pen. circa il principio di offensività e relativo vizio motivazionale. La Corte di merito ha inteso superare la necessaria sussistenza dell'offensività dell'attività posta in essere dal ricorrente nonché dall'associazione cui avrebbe fatto parte poiché ricompresa nella più ampia divulgazione del progetto complessivo di Al ED cui avrebbe contribuito l'associazione del ricorrente nell'ambito del forum "17ur". Peraltro, se è vero che la Suprema Corte in sede di annullamento ha escluso la necessità della sussistenza di un programma di concrete azioni terroristiche laddove la condotta del singolo si innesti nell'ambito di una struttura organizzata che sia in grado di attuare il programma criminoso, è altrettanto vero che la Suprema Corte non ha inteso eliminare l'offensività dell'attività del singolo (nella specie, rimasta priva di valutazione) bensì la sola predisposizione da parte del singolo di concrete azioni terroristiche già ricomprese nel programma criminoso della struttura associativa cui il singolo ha aderito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo;
va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza nel resto.
2. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel ricorso viene proposto, unitamente alle altre censure, il vizio di motivazione. Si osserva in generale che, per consolidata giurisprudenza, la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio 7 della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico- argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità о alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della 0 08 abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
3. Fondato è il primo motivo. Si è visto come il giudice del rinvio, nel confermare la pronuncia di primo grado, nel mantenere inalterata la qualificazione giuridica del fatto aggravato, abbia "ripristinato" la pena ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione quale sanzione irrogata dal primo giudice all'esito di giudizio abbreviato ed abbia altresì riapplicato le pene accessorie già escluse dal giudice di appello. In realtà, non avendo il pubblico ministero interposto alcuna impugnazione né alla sentenza di primo grado né a quella di secondo grado, l'aver confermato in sede di rinvio la pena del primo giudice che teneva conto dell'aggravante "caduta" in appello, statuizione non più ulteriormente censurabile, ha finito per determinare una riforma in senso peggiorativo della sentenza di secondo grado in punto di pena con evidente violazione del principio di divieto di reformatio in peius. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, il divieto di reformatio in pejus non subisce alcuna violazione solo laddove la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali poiché il giudizio di rinvio ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione processuale, ovvero allorquando la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento (Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, Martinez). Di contro, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma terzo, 609 e 627, comma secondo, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata (Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono e altri, Rv. 268315; nello stesso senso, Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, 9 I., Rv. 270704, secondo cui il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento). Da qui l'obbligatorietà di una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in anni quattro e mesi otto di reclusione con espunzione dell'aumento di pena per l'aggravante esclusa in grado di appello e conseguente eliminazione dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita - quest'ultima - con la pena accessoria dell'interdizione temporanea in ragione dell'entità della sanzione inflitta.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il giudice del rinvio ha preliminarmente chiarito che, per rispondere ai "quesiti" posti dalla S.C., si rendesse necessario esaminare la strategia terroristica elaborata da Al ED nella sua lotta all'Occidente, passaggio necessario per comprendere, da una parte, la natura dei collegamenti esistenti tra il gruppo facente capo al forum "I7ur" e la più vasta organizzazione terroristica internazionale e, dall'altra, il ruolo concretamente svolto dal gruppo in questione all'interno della strategia dell'organizzazione terroristica centrale. Dal punto di vista storico, nell'ideologia del salafismo jihadista proprio di Al ED, la condotta che dà origine e "giustifica" la strategia di rivolta troverebbe causa e giustificazione nella subita aggressione, militare e culturale, posta in essere dall'Occidente ai anni dei paesi arabi: da qui la necessità, in osservanza del concetto di jihad da intendersi come lo specifico obbligo religioso di ogni appartenente all'Islam di rendere la realtà interiore ed esteriore conforme ai principi musulmani, "di prendere le armi contro i nemici che abbiano invaso un paese islamico, anche laddove il governo centrale sia acquiescente", estendendosi tale dovere morale inizialmente concepito solo nei confronti dei militari "occupanti" territori islamici, con specifico riferimento alle forze armate statunitensi in territorio saudita - anche nei confronti dei semplici cittadini (donne e bambini compresi) in forma 10 assolutamente indiscriminata, così trasformando la iniziale dottrina di Al ED di sostegno dell'islam e della sua ideologia in dottrina prettamente terroristica. Questa mutazione osserva la sentenza impugnata ha avuto un'origine storica ben precisa, essendo stata - conseguente al successo dell'operazione militare "Enduring "1 Freedom" in territorio afgano, che ha comportato lo smantellamento quasi totale dell'organizzazione terroristica, che aveva in precedenza realizzato e gestito in quel Paese campi di addestramento all'uso di armi ed esplosivi ed alla guerriglia urbana: la indisponibilità di un territorio sicuro da utilizzare come base operativa per l'addestramento e lo sviluppo delle operazioni ha determinato la realizzazione concreta di una trasformazione già ipotizzata a livello teorico negli anni precedenti, secondo la quale Al ED, da organizzazione terroristica "tradizionale", si sarebbe dovuta evolvere in un "movimento di resistenza jihadista globale", caratterizzato più dal metodo che dalla struttura Al ED present(a) delle peculiarità specifiche ... infatti, la sua funzione principale - oltre quella di organizzare attentati in proprio, ovvero di subappaltarli a gruppi a lei affiliati ... è soprattutto quella di fornire una guida ideologica ed anche operativa ai musulmani di tutto il mondo che vogliano attuare la jihad contro il Mondo Occidentale e gli Stati apostati;
guida che si esplica attraverso l'attività di propaganda e di radicalizzazione, a fianco della quale si pone una attività di natura informativa e didattica per la concreta preparazione di attentati ...". In una visione del genere, Al ED finisce col porsi come "casa madre" nei confronti di singole cellule (figlie) aderenti al suo programma.
4.1. Questo rapporto, del tutto smaterializzato (non esistono infatti contatti personali e diretti tra i partecipanti che ben possono rimanere estranei a rapporti di qualsivoglia tipo tra loro ovvero limitare i contatti alla via telematica, spesso con le coperture rese necessarie per evitare pericoli di infiltrazione ed individuazione) e non fondato sugli schemi e i paradigmi interpretativi classici utilizzati per la valutazione di fenomeni criminali e terroristici interni che, tradizionalmente, propugnano adesioni a strutture organizzative anche decentrate ma localizzate in ambiti territoriali, con organica compenetrazione del singolo nel tessuto organizzativo del sodalizio ovvero sua "messa a disposizione" intesa come assenso preventivo ed incondizionato a prestare la propria attività nell'interesse 11 dell'associazione secondo griglie valutative di comportamento attraverso le quali si finisce per sondare l'internità al gruppo secondo un criterio organicista, presenta caratteristiche del tutto peculiari: lo stesso, infatti, da una parte ha una colorazione esclusivamente "ideologica", nel senso che i gruppi aderenti riconoscono e fanno proprio l'appello all'attuazione della dottrina propugnata da Al ED, usufruendo degli strumenti operativi e didattici forniti dall'organizzazione centrale e, dall'altra, attuano questo programma solo per via telematica, con i collegamenti internet spesso realizzati attraverso la partecipazione a "forum" e ai successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti.
4.2. L'organizzazione criminale non assume quindi il ruolo di struttura composta da persone, mezzi, luoghi di incontro ma si caratterizza per un'adesione costante aperta, anche se non - indiscriminata realizzata su base planetaria attraverso la rete - internet, che propugna la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono un ruolo del tutto strumentale per la realizzazione del fine criminoso consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (individuazione di obiettivi sensibili, modi di utilizzazione di bombe o esplosivi, suggerimenti per rendere alto e credibile il pericolo di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione.
4.3. In un simile contesto, occorre interrogarsi su quali siano i parametri entro i quali, nel rispetto delle garanzie del principio dell'offensività, vada "misurata" la condotta di affiliazione e di partecipazione, al fine di verificare il superamento o meno della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dall'art. 270-bis cod. pen.
4.3.1. Al riguardo, va detto come da tempo la giurisprudenza di legittimità, seppur con esiti ancora non pienamente consolidati, abbia evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale - la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, ed è compatibile con le strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le 12 pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti a distanza tra gli adepti, a volte connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. In tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell""affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (cfr., Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008, Bouyahia e altri, Rv. 241175; nello stesso senso, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, secondo cui il reato è integrato anche in presenza di un sodalizio connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento; nel delineato solco interpretativo si colloca anche Sez. 2, n. 38208/2018 del 27/4/2018, QA MM ed altro, non mass.).
4.3.2. Dette conclusioni non hanno tuttavia fatto venir meno la necessità di raccordare il contributo individuale del singolo agente- adepto con l'entità associativa nella sua interezza, non potendo la semplice adesione ideologica alla dottrina integralista islamica elemento giuridicamente sufficiente per dare la prova del ruolo di partecipe all'associazione terroristica (cfr., Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730-31; Sez. 1, n. 22719 del 22/03/2013, Lo Turco, Rv. 256489). L'individuazione del minimo partecipativo idoneo a realizzare la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 270-bis cod. pen. sconta sul piano pratico la oggettiva difficoltà di enucleazione di pacifici criteri ermeneutici capaci di scriminare la 13 condotta funzionale all'esistenza e all'attingimento degli scopi del sodalizio terroristico dalla lecita manifestazione di pensieri ed opinioni che, quantunque riprovevoli ed estranei all'humus culturale dei paesi occidentali, rientrano nella tutela costituzionale dell'art. 21 che, pacificamente legittima ogni forma di manifestazione del pensiero a prescindere dai contenuti, con i soli limiti rinvenibili "non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema" (Corte Cost., sent. 65/1970).
4.3.3. Ritiene il Collegio come la condivisibile affermazione, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui restano fuori dalla nozione di partecipazione le condotte di mera adesione psicologica ad un'ideologia violenta ed estremista, destinate a refluire -nella ricorrenza delle soprarichiamate condizioni- nelle ipotesi di cui all'art. 414 cod. pen., vada in ogni caso coniugata con la meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione a giudizio e dei comportamenti dei singoli agenti onde coglierne l'eventuale e specifica portata incriminante.
4.4. E così, la verifica di tali contributi passa necessariamente attraverso l'esame delle caratteristiche del comprovato collegamento strutturale tra l'attività contestata e quella di Al ED.
4.4.1. La sentenza impugnata chiarisce come sia stato accertato un collegamento biunivoco tra il sito "I7ur" e Al ED, “collegamento che passa attraverso i soggetti accreditati, incaricati della "distribuzione" del materiale propagandistico dell'organizzazione terroristica internazionale. In tal senso, un ruolo centrale per la propaganda ed il proselitismo nell'interesse di Al ED è stato svolto dai c.d. "canali indipendenti", FA e IM (Global Islamic ED RO) che, rivestendo di fatto il ruolo di garanti dell'autenticità del materiale stesso di fronte alla collettività islamica, curano la diffusione del materiale prodotto dalla prima (e da altri gruppi affiliati), ripubblicandolo in diverse edizioni, formati e lingue. Sia FA che IM gestiscono forum di discussione, denominati ALFidaa, as-Ansar e ALSH che, a loro volta, recepiscono il materiale distribuito da AL AJ e da IM e provvedono alla loro ulteriore diffusione: quest'ultima non è aperta a tutta la collettività virtuale bensì solo ai soggetti iscritti 14 al forum previa presentazione di referenze da parte di soggetti già partecipanti. Filtro necessitato dall'esigenza di un controllo continuo e costante sugli iscritti (le cui attività vengono costantemente monitorate per ragioni di sicurezza) che possono vedersi premiati per maggiore fedeltà dimostrata o espulsi per mancata integrazione con l'ideologia del gruppo. Ed analogo controllo viene svolto nei confronti dei forum esterni che accedono al materiale pubblicato. Detta procedura è risultata essere perfettamente nota al ES, amministratore del forum "17ur": questi ha avuto comprovati contatti diretti con i responsabili di ALSH a proposito della vicenda "Asrar AL Muhahidin", programma pubblicato nel forum "17ur", risultato infettato da un trojan. I contatti tra il ES e gli appartenenti ad AL SH (distributore, insieme agli altri due forum, in esclusiva, del materiale propagandistico di Al ED) e tra quest'ultimo ed il forum "I7ur" sono risultati altrettanto provati. Significativa è la conferma che la sentenza impugnata trae da alcune intercettazioni: in particolare, si fa allusione alla vicenda che ha consentito al SS e, attraverso di lui, al sito "I7ur" di avvicinare a Casablanca lo sceicco Al HI, figura di spicco nel panorama jihadista, per il quale anche ALSH aveva mostrato grande interesse. Il SS aveva di fatto creato una sezione mediatica dedicata alla produzione di video dello sceicco, denominata ALDaraghem ed un sito allo stesso dedicato, inaugurato dallo stesso sceicco con un discorso nel quale il predicatore aveva spiegato l'importanza dell'uso della rete per il sostegno alla jihad, discorso inaugurale cui era seguita la pubblicazione, nel forum "I7ur", di video originali registrati da Al HI;
successivamente vi era stata la diffusione, negli altri siti jihadisti, dei link delle pagine del forum del DI in cui venivano postati i video dello sceicco e gli annunci relativi alla collaborazione con il forum stesso. L'attività tecnica aveva poi consentito di individuare i numerosi contatti seguiti tra il forum "I7ur" ed i vertici di ALSH;
e, la comprovata collaborazione del forum "17ur" con lo sceicco Al HI "apre" la porta dell'accreditamento della struttura presso Al ED.
4.4.2. Ma il collegamento con la "casa madre" non è risultato essere per nulla occasionale o episodico bensì pienamente stabile e duraturo, finendo per porsi come "strutturale". Già la sola analisi dei contatti dal punto di vista quantitativo appare, per i giudici di merito, 15 altamente significativa. Si è, infatti, accertato che nel forum "17ur": --furono inseriti, nel periodo 2011 inizi 2013, n. 236 video ritenuti rilevanti, oltre il 70% dei quali prodotti da Al ED o da una delle quattro organizzazioni affiliate (AQMI, AQAP, AQI/ISI e AS); -il principale autore delle pubblicazioni video fu proprio l'odierno imputato, autore di oltre un terzo di tutti gli inserimenti accertati. Ma non solo. La Corte territoriale ha riconosciuto come l'analisi dei contenuti propalati dal forum "17ur" avesse confermato il collegamento "strutturale e biunivoco" tra il forum "I7ur" e Al ED, come comprovato: -dalla presenza nel forum "17ur" di numerosissimi post dal contenuto inequivoco a sostegno della strategia terroristica di Al ED;
-dalla pubblicazione di due numeri della rivista Insipre, magazine digitale edita e pubblicata da Al Malahem, sezione mediatica di AQPA, affiliata all'organizzazione centrale, contenenti entrambi espressi riferimenti ad attività terroristiche da compiersi e all'indicazione di suggerimenti per incendiare auto e provocare incidenti stradali;
-dalla pubblicazione della traduzione di una parte dell'opera di AB AB Al SU - proposta in ogni numero della rivista - contenente uno specifico riferimento agli effetti "positivi" per la jihad ottenuti dagli attentati di Madrid del 2004 e dalla commissione di ulteriori possibili stragi;
-dall'originalità di tutti i contributi pubblicati: si citano, in via esemplificativa, gli interventi di AB AF Al UN e di OU HA, con riferimento alla formazione di una "lista" di possibili vittime di omicidi, da individuarsi in figure di spicco della vita politica, imprenditoriale e mediatica del Mondo Occidentale nonché gli ulteriori contributi riconducibili alla mano del DI: scrive la Corte territoriale come "... la vicenda relativa alla citata "lista" appaia significativa, in quanto nel progetto esposto dall'OU, i siti jihadisti risultano inseriti ed integrati nella strategia terroristica di Al ED, essendo i loro sostenitori deputati a raccogliere informazioni sugli obiettivi delle singole aggressioni ed a trasmetterle alla struttura centrale di Al ED cui spetta la redazione della lista in ordine di importanza, lista che verrà poi ritrasmesse ai forum perché i singoli partecipanti possano attuare concretamente le azioni programmate ...". 16 -4.4.3. Conclusivamente ha riconosciuto la Corte territoriale come la comunità virtuale raccolta intorno al forum "17ur" costituisca ". un gruppo ampio di persone, la cui partecipazione ... si caratterizza per la sua stabilità nel tempo e costanza negli apporti concreti;
i cui rapporti interpersonali di natura telematica e non fisica- - sono regolati da una gerarchia, che vede alcuni soggetti titolari di un potere di ammissione alla comunità prima e di controllo delle condotte poi;
soggetti che condividono l'ideologia jihadista ed un programma consistente nella diffusione di tale ideologia all'esterno del gruppo;
nel proselitismo e nella radicalizzazione della contrapposizione tra cultura islamica e cultura occidentale... Certamente ... il gruppo di cui El KH ha fatto parte non è mai stato direttamente impegnato in attività terroristiche di natura violenta ... e tuttavia tale gruppo ha svolto un'attività fondamentale per la realizzazione degli scopi criminali di cui Al ED è portatrice, attività originariamente svolta dalla struttura madre e successivamente "delegata" a strutture più ristrette, come appunto il forum "17ur", indissolubilmente legate alla struttura centrale _" Né si può ritenere che la condotta che si caratterizzi per propaganda, apologia e proselitismo sconti un deficit di materialità che possa far ritenere la stessa come "destrutturata" ed inidonea a varcare la soglia della punibilità, atteso che dette attività ideologiche non si risolvono in una semplice manifestazione di opinioni che i partecipanti si scambiano per misurare i termini del reciproco consenso/dissenso, bensì devono ritenersi manifestazioni inequivoche da parte di aggregazioni virtuali che, sulla base della manipolazione comunicativa, hanno creato emulazione, indirizzato il consenso, incitato alla violenza rafforzandone - tramite la capillare divulgazione - il proposito criminoso propagandato. In tal senso, pienamente condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, P.G. c. Antar Hakim Moustafa) secondo cui "la smaterializzazione (intesa quale mero deficit di ricaduta nel mondo fisico degli effetti della condotta e non quale illecito esaurito dalla sola volizione), a ben vedere, costituisce il portato di modalità di estrinsecazione dei fatti delittuosi che non postulano necessariamente una fenomenologia che incida la realtà fisica ma la veicolano attraverso pervasivi strumenti di manipolazione 17 1 comunicativa. Si tratta di fenomeni non estranei al diritto penale e che hanno indotto il legislatore in ripetute occasioni ad intervenire, ad esempio, in tema di pornografia virtuale, adescamento di minori via internet, frode informatica, a fronte di condotte che trovano nel mezzo telematico lo strumento elettivo di esecuzione con correlativa configurazione di condotte illecite la cui manifestazione è di per sé smaterializzata, ma non per questo può negarsene la specifica ed incontestabile offensività in ragione della lesione arrecata ai beni giuridici protetti. Né il sistema ignora condotte partecipative che prescindono da un apporto materiale all'illecito sol che si considerino le dinamiche del concorso di persone nel reato, ravvisabile anche in presenza di un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato, che può atteggiarsi anche come mera partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di sostegno psicologico delle altrui attività (Sez. 4, n. 2310 del 22/11/1994, dep. 1995, P.G. in proc. A.V.C.I., Rv. 201244; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, P.M. in proc. Di Chiara, Rv. 236853; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone, Rv. 268972), nel qual caso nessuno dubita della punibilità del contributo prestato dal partecipe sebbene di natura squisitamente psicologica in quanto destinato a saldarsi e a refluire nella materialità dell'azione lesiva del correo e non esaurito, quindi, da un mero stato soggettivo di volizione".
4.5. Nella fattispecie di cui si tratta, si è in presenza di elementi probatori che individuano condotte che non si esauriscono nell'esaltazione ideologica dell'organizzazione terroristica e nell'invito ad aderirvi ma che proiettano l'azione della "struttura periferica" in un progetto più ampio finalizzato alla realizzazione dell'atto terroristico finale, in una prospettiva di supporto al sodalizio "madre", sul presupposto della condivisione degli obiettivi indicati. Si è così al cospetto di un'adesione che travalica il sostegno "morale" all'ideologia jihadista per sfociare nella consapevole volontà di condividerne operativamente - a qualsiasi costo gli obiettivi: valutazione che non - può che far leva sul dolo specifico proprio della fattispecie ex art. 270- bis cod. pen., suscettibile di valorizzazione ai fini della più efficace tipizzazione delle condotte, in considerazione del rapporto strumentale di mezzo a fine che qualifica il rapporto tra i singoli atti partecipativi e 18 lo scopo tipico dell'associazione. In questa prospettiva, decisiva appare la valenza costitutiva del ricorso ai social e alla funzionalità delle condotte apologetiche, informative e propagandistiche con riferimento ai profili dell'incentivazione delle potenzialmente illimitate adesioni al progetto criminoso, dell'agevolazione, del reclutamento e dell'autoradicalizzazione nonché del finanziamento della stessa casa madre. Assai significativa in tal senso è la sopra citata "lista" degli obiettivi da colpire riferita da OU HAed ed il riscontrato collegamento diretto del forum con la struttura centrale di Al ED. Risultano così ampiamente descritti: a) il riconoscimento e la legittimazione da parte dalla casa madre dell'associazione servente;
b) il rapporto di collegamento in concreto tra l'associazione servente e l'associazione madre, caratterizzato dalla necessaria conformità all'ideologia condivisa di tutti gli interventi pubblicati, ancorché provenienti da soggetti terzi: significative in tal senso le procedure di "presentazione" e di "accreditamento" attraverso le quali scrive la - Corte territoriale - " ALSH (diretta derivazione di Al ED) -- ha valutato l'idoneità del forum e di DI a diffondere l'ideologia jihadista propugnata dall'organizzazione madre anche attraverso il rapporto stabilito dal DI con Al HI e la vicenda del programma infetto ed ha fornito al gruppo la legittimazione necessaria per poter propalare all'esterno i contenuti di tale ideologia ..."; c) la provenienza da Al ED dei documenti postati e propagandati sul forum;
d) i rigidi criteri di selezione e controllo per la partecipazione al forum effettuati dagli amministratori e moderatori del medesimo e gli altrettanto rigidi criteri per eventuale successiva espulsione dei soggetti di dubbia fidelizzazione;
e) la piena consapevolezza dei partecipanti del significato e delle conseguenze derivanti dalla loro adesione a quella comunità virtuale;
f) l'assenza di voci dissenzienti o critiche dei messaggi propagandati.
5. Manifestamente infondati sono sia il terzo che il quarto motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. Va preliminarmente ricordato come, in tema di valutazione della prova indiziaria relativa a realtà associative, secondo il consolidato 1 19 9 insegnamento della giurisprudenza di legittimità, vada richiamata la centralità della prova logica che, muovendo dall'esame delle singole condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo, e previa valutazione della consistenza di ciascun elemento acquisito, deve approdare ad una valutazione complessiva e sinergica, sorretta da corrette inferenze logiche, in ordine alla riconducibilità o all'esclusione delle condotte incriminate dall'alveo della partecipazione. Va, al riguardo, ulteriormente osservato che, nella prospettiva dell'apprezzamento di condotte potenzialmente partecipative al delitto associativo ex art. 270-bis cod. pen., appare particolarmente pregnante il riferimento, atto a selezionare quelle concretamente sanzionabili, al "contesto" di realizzazione delle stesse che si rinviene all'art. 270-sexies cod. pen., trattandosi di richiamo che agisce in funzione di ampliamento della disposizione incriminatrice e di perimetrazione della messa in pericolo del bene protetto, che impone all'interprete la valutazione del contributo individuale nella concreta interazione con tutte le forze finalizzate all'evento (cfr., Sez. 2, n. 22163/2019, cit.). La medesima giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che il riferimento al "contesto" dell'azione, che concorre a definire la base sulla quale deve essere valutato il significato della condotta, comporta di dover dare rilievo al pericolo del "grave danno" anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto della stessa in una più ampia serie causale, non necessariamente controllata dall'agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione (cfr., Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto e altri, Rv. 260076; conforme, Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, P.M. in proc. Alberti e altri, Rv. 265405).
5.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il giudice di rinvio abbia adeguatamente risposto anche all'ulteriore indagine demandatagli dalla S.C. in punto accertamento della rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato e dalla qualificazione della stessa in termini di "apicalità" e non di mera partecipazione.
5.2. In premessa, appare opportuno sgombrare il campo da un equivoco: ritiene il Collegio non esservi alcuna contraddizione sul ruolo del ricorrente che non è quello di partecipante bensì di apicale. Invero, è il gruppo che deve ritenersi "partecipante" all'associazione . 20 0 2 terroristica perché diffusivo dell'ideologia jihadista propugnata dalla "casa madre" (Al ED) e l'espressione "partecipazione" utilizzata a pag. 17 (riga 23) della sentenza impugnata si riferisce, in forma generalizzata, alla condotta divulgativa apparsa sul forum, valorizzando l'aspetto strutturale e servente di quest'ultimo. In tal senso, i giudici del rinvio hanno chiarito come il ruolo apicale rivestito dal ricorrente El KH traesse conferma e legittimazione da numerosi elementi in fatto a nulla rilevando la presenza di altro soggetto apicale, nella posizione di organizzatore, quale era il Messaoudi, attesa la pacifica suddivisione di competenze e di ruoli tra i due soggetti. L'El KH infatti, in costanza di rapporto privilegiato con il DI derivante dalla sua posizione di "moderatore" della Sottosezione News del forum, si è visto attribuiti poteri il cui esercizio ha consentito di garantire "la piena funzionalità dell'organismo criminale" per il raggiungimento degli scopi della casa- madre. Depongono in tal senso: -le conversazioni intercorse tra l'El KH ed il DI: assai significativa è, in particolare, la conversazione skype del 26/07/2012 alle ore 17.29.11 nella quale il DI chiede all'El KH di verificare la veridicità di una notizia pronta per essere postata da abo.jihad47 e riguardante la liberazione del predicatore HA Al AC, ottenendo rassicurazioni sul punto, affermando El KH che la notizia era già apparsa sul sito jihadista di diretta derivazione di Al ED, ALFidaa;
in tal senso, scrivono i giudici di rinvio, la conversazione "è rilevante sia in relazione al ruolo ricoperto in concreto dall'odierno appellante (ndr., El KH) all'interno del forum, sia perché egli stesso conferma di avere accesso ad ALFidaa, e, dunque, di avere ottenuto un diretto riconoscimento da parte di tale sito ..."; -la registrazione di El KH, seppure con nicknames diversi, nei principali siti jihadisti (ALSH, ALFidaa e as-Ansar); -l'avere l'El KH provveduto in alcune occasioni a fornire la provvista necessaria per il pagamento delle utenze intestate al DI, funzionali all'utilizzo da parte dello stesso del computer per il collegamento ad internet: in tal modo - si scrive in sentenza - El KH "ha comunque consentito la prosecuzione dell'attività telematica del gruppo virtuale che altrimenti si sarebbe necessariamente interrotta per mancanza di energia elettrica ...: deve ritenersi provato che 212 1 -a prescindere da ulteriori intenti assistenziali attraverso tale condotta El KH ha concorso al finanziamento della di natura individuale associazione": finanziamento - quello realizzato dal ricorrente non elevabile a vero e proprio ruolo autonomo, ma qualificabile come semplice modalità attraverso la quale, in determinate contingenze, il ricorrente ha attuato in concreto la propria attività di organizzatore.
5.3. Per il resto, entrambe le censure difensive "scivolano" nel fatto e, nel momento in cui come nella fattispecie involgono - - apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio, costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Involgono inammissibilmente il merito tutte le censure che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo: e tali sono anche tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', l'inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'apparente' o 'tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e delle deduzioni difensive sulla base dei dicta ordinati in sede di annullamento da parte della Suprema Corte, le esamina analiticamente e come si è visto le disattende con specifiche ed- - 2 22 2 argomentate motivazioni.
6. Manifestamente infondato è il quinto motivo. L'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare l'inedito problema di organizzazioni terroristiche transnazionali di matrice etnico-religiosa, a base diffusa e struttura fluida, con modalità di propaganda e reclutamento che privilegiano mezzi informatici di grande impatto e difficile controllo, che fanno leva su programmi di spiccato contenuto ideologico e fondati su una chiamata al jihad anche di carattere individuale, non ha trascurato di prestare doverosa attenzione alla necessità di ancorare l'anticipazione della soglia di punibilità propria dei delitti di attentato e dei reati di pericolo alla valutazione di offensività in concreto delle condotte.
6.1. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha reiteratamente rammentato che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore la scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi, ivi compresa l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva. Ha, tuttavia, chiarito che tali soluzioni debbono confrontarsi con il rispetto del principio di necessaria offensività del reato, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., precisando che spetta al giudice costituzionale procedere alla verifica dell'offensività in astratto, acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, e, ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di omologare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività c.d. in concreto), essendo lo stesso chiamato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, ancor più penetrante quando le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense, al fine di evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda fino a ricomprendere condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva (Corte Cost. sent. n. 225 del 2008).
6.2. L'individuazione del minimo partecipativo idoneo a realizzare la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 270-bis cod. pen. sconta sul piano pratico la oggettiva difficoltà 23 di enucleazione di pacifici criteri ermeneutici capaci di scriminare la condotta funzionale all'esistenza e all'attingimento degli scopi del sodalizio terroristico dalla lecita manifestazione di pensieri ed opinioni che, quantunque riprovevoli ed estranei all'humus culturale dei paesi occidentali, rientrano nella tutela costituzionale dell'art. 21 che, pacificamente legittima ogni forma di manifestazione del pensiero a prescindere dai contenuti, con i soli limiti rinvenibili "non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema" (Corte Costituzionale, sent. 65/1970).
6.3. Ciò considerato, evidenzia il Collegio come i giudici del rinvio abbiano correttamente valutato il principio di offensività in termini globali e non parcellizzati riconoscendo come, una volta valutata l'idoneità del forum a diffondere l'ideologia jihadista propugnata dall'organizzazione madre e comprovata la legittimazione attribuita alla cellula da quest'ultima di poter propalare all'esterno i contenuti di tale ideologia, è apparso evidente come, nell'occorso, l'attività propagandistica abbia costituito una fase essenziale ed ineliminabile della strategia terroristica che si è realizzata non solo attraverso l'indottrinamento (teorico) dei nuovi adepti i partecipanti alla comunità virtuale ma anche attraverso l'istruzione (pratica) all'uso - dei mezzi venefici per colpire gli obiettivi individuati (v. pag. 18 e ss. della sentenza impugnata).
7. Conclusivamente, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici limitata, in considerazione della pena inflitta, ad anni cinque. Nel resto, il ricorso viene dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente alle spese processuali per l'avvenuto accoglimento del primo motivo di censura svolto. Infine, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, spese che si liquidano nella complessiva somma di euro 4.500,00
P.Q.M.
2424 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi otto di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri che liquida in euro 4.500,00. Così deciso in Roma il 04/12/2019 Il Presidente, Il Consigliere estensore GEPPINO RA ANDREA PELLEGRINO Aulieey DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2020 IL IL CANCELLIERE DICASS EMA DI R CANCELLIERE P U Z I Claudia Pianell! O N E * 25