Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
Le ordinanze emesse dal tribunale della libertà a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non devono essere notificate per intero, bensì - come dispone il primo comma dell'art. 311 cod. proc. pen. - attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso, e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. Tale disciplina non è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché la difficoltà, meramente materiale, per l'imputato detenuto, di ottenere la copia del provvedimento depositato può essere agevolmente superata per mezzo del difensore o di un incaricato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 18/1/2000
Dott. G.Giulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 263
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N. 19505/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: MYRTAJ Petrit
AVVERSO
l'ordinanza del 17 marzo 1999 del Tribunale di Lecce;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Dott. Generale Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con ordinanza del 17 marzo 1999 il Tribunale di Lecce, adito quale giudice del riesame a norma dell'art. 309 cod.proc.pen., confermava il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato in data 11.2.1999 la misura cautelare della custodia in carcere a MYRTAJ Petrit, già dichiarato colpevole, con sentenza dello stesso giudice del 4 dicembre 1998 (depositata il 3.3.1999), dei delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 73 e 74 d.P.R. 1990 n. 309.
Avverso detta ordinanza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. inosservanza dell'art. 127, comma 7, cod.proc.pen., perché gli è stato notificato soltanto l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, e non l'ordinanza nella sua interezza, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;
in subordine, eccepisce l'illegittimità degli artt. 127 comma 7, 128 e 311 comma 1 cod.proc.pen., nella parte in cui consentono di notificare all'imputato detenuto il solo avviso di deposito dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché lo stato di detenzione impedirebbe all'imputato di conoscere il contenuto dell'ordinanza in discorso e, quindi, di proporre una valida impugnazione;
2. violazione dell'art. 309, comma 5, cod.proc.pen., perché non sarebbero state trasmesse al tribunale del riesame le intercettazioni telefoniche i cui risultati sono stati utilizzati per desumerne i gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 cod.pen.;
3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
4. mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non essendo stata valutata, al momento dell'emissione della nuova misura, la persistenza delle anzidette esigenze;
5. violazione del principio di adeguatezza della misura applicata, perché, per la marginale posizione dell'imputato, potevasi applicare una misura meno afflittiva.
P.
2. In ordine al primo motivo, si osserva che le ordinanze emesse dal tribunale della libertà a norma degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. non devono essere notificate per intero, bensì - come dispone il primo comma dell'art. 311 cod.proc.pen. - attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso, e da tale notifica decorre il termine per presentare ricorso per cassazione (v. Sez. I, 13.10.1992, Malorgio, CED 195.09 6). Tale disciplina non è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché la difficoltà, meramente materiale, per l'imputato detenuto, di ottenere copia del provvedimento depositato in cancelleria può essere agevolmente superata per mezzo del difensore o di un incaricato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché - come afferma l'ordinanza impugnata - gli atti presentati al giudice che ha emesso la misura coercitiva sono stati tutti regolarmente trasmessi alla cancelleria del tribunale del riesame.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il dovere, per il giudice che ha adottato la misura coercitiva, di ricercare e valutare i gravi indizi di colpevolezza era superato dalla sentenza di condanna emessa nel processo principale, la quale costituisce accertamento pieno della responsabilità penale. Il quarto motivo è infondato, perché, proprio valutando la persistenza delle esigenze cautelari, il tribunale ha osservato che "non vi è alcun elemento idoneo a ritenere che il ricorrente si sia dissociato da tale sodalizio e che non vi è alcun elemento che induca a ritenere che lo stesso abbia cessato di operare... inoltre permane il pericolo di fuga in considerazione della possibilità di continuare a collaborare con il sodalizio nella sua madrepatria". Manifestamente infondato è infine il quinto e ultimo motivo, posto che il tribunale ha insindacabilmente ritenuto che ogni altra misura risulterebbe inadeguata a fronteggiare il concreto e rilevante pericolo di reiterazione del reato e di fuga.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000