Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 263
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

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Le ordinanze emesse dal tribunale della libertà a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non devono essere notificate per intero, bensì - come dispone il primo comma dell'art. 311 cod. proc. pen. - attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso, e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. Tale disciplina non è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché la difficoltà, meramente materiale, per l'imputato detenuto, di ottenere la copia del provvedimento depositato può essere agevolmente superata per mezzo del difensore o di un incaricato.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 263
Data del deposito : 18 gennaio 2000

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