Sentenza 26 settembre 2018
Massime • 2
Integra il reato di apologia di delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414, comma quarto, cod. pen., la diffusione di documenti di contenuto apologetico - nella specie consistenti in tre "playlist" inneggianti al martirio per lo Stato islamico (IS), alle attività terroristiche dell'Isis ed alla figura del suo portavoce Al Adnani - mediante il loro inserimento sulla piattaforma internet denominata "Soundcloud", in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa.
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale - nella specie, "Stato islamico" (IS) -, di cui all'art. 270-bis cod. pen., è integrato dalla condotta di chi, travalicando i confini della mera adesione interiore ed ideologica alla causa della "jihad", per essa si attivi fattivamente, seppur singolarmente, non solo prodigandosi in un'opera di indottrinamento e proselitismo, ma realizzando, altresì, un'attività di autoaddestramento (c.d. lupo solitario), sia pure teorica, alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici, nonché intrattenendo contatti operativi con persone intranee al "network" internazionale del terrore. (Nella specie, era emerso che l'indagato aveva accesso al canale segretissimo "Ahwaal ummat" ed alla consultazione della rivista "Rumiyah", elementi ritenuti indicativi del grado di intraneità e dell'esistenza di pregnanti contatti con la struttura reticolare dell'associazione terroristica, in quanto caratterizzati da contenuti immediatamente operativi rivolti a soggetti già radicalizzati e pienamente disponibili alla lotta jihadista).
Commentari • 4
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 3. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021
- 4. Condividere post FB è reato se inneggia all'ISIS (Cass. 11591/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2021
I reati di istigazione a delinquere e di apologia di delitto costituiscono fattispecie di pericolo concreto e richiedono perciò per la loro configurazione un comportamento che sia concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti; l'accertamento concreto se l'esaltazione apologetica di un fatto di reato sia idonea, per le sue modalità, a provocare la commissione di delitti, e dunque a integrare il reato di cui all'art. 414 c.p., è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Con specifico riguardo all'apologia di delitti di terrorismo effettuata attraverso strumenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2018, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2018 |
Testo completo
01970-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1939/2018 Presidente - Carlo Zaza CC 26/09/2018 Caterina Mazzitelli R.G.N. 25809/2018 Eduardo De Gregorio Andrea Fidanzia Giuseppe Riccardi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL El MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2018 del Tribunale della libertà di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 06/04/2018 il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LI El AH avverso l'ordinanza del Gip torinese del 21.3.2018, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 270 bis, comma 2, e 414, comma 4, cod. pen., per avere partecipato all'associazione terroristica denominata "Stato islamico (IS)" o "Daesh", e per aver fatto apologia degli attentati terroristici di Parigi e Bruxelles e delle esecuzioni compiute nello Stato islamico. ish 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso difensore di LI El AH, Avv. Enrico Bucci, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge in relazione all'apologia di omicidio volontario: deduce che il capo B dell'imputazione contenga la descrizione di due diverse fattispecie concrete, l'una relativa all'apologia del reato di attentato terroristico, e l'altra relativa all'apologia del reato di omicidio;
la misura cautelare sarebbe stata applicata anche con riferimento a questa seconda ipotesi, nonostante manchi il requisito della pubblicità della condotta, realizzata nell'ambito di colloqui privati e ristretti, come del resto affermato dalla stessa motivazione dell'ordinanza.
2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta intraneità alla struttura associativa: richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730), contesta la sussistenza di elementi concreti che rivelino l'esistenza di un contatto operativo con la struttura associativa;
sostiene che il Tribunale abbia fornito una nozione riduttiva del requisito, ritenendo sufficienti i contatti con soggetto della stessa area radicale, quantunque privi di alcuna forma di progettualità delittuosa e con la presenza di condotte (proselitismo, apologia, manifestazione di interesse per documenti ideologici e vicende giudiziarie) permeate e caratterizzate sì dalla adesione teorica alla ideologia estremista, ma in sé attuabili in autonomia, senza collegamento con l'organizzazione. Contesta la natura di contatto operativo della consultazione della rivista "IY" nei suoi contenuti manualistici di azioni delittuose a impronta terroristica, trattandosi di addestramento meramente teorico, e dei contatti interpersonali con altri soggetti gravitanti nell'area integralista, delle condotte di agevolazione e supporto logistico ed economico e di apologia;
al riguardo, alcuna attivazione in favore di AC per procurargli un alloggio e un lavoro a Torino vi sarebbe stata, trattandosi di conversazioni meramente ipotetiche, mentre l'invio di 50 euro al US Al IA era finalizzato a supportarlo nelle spese di viaggio per l'incontro con lo stesso LI. I contatti interpersonali si limiterebbero al mero scambio di informazioni, non affrontando mai eventuali azioni delittuose;
le condotte di proselitismo ed apologia sono invece rivolte a soggetti non appartenenti allo IS, e non possono dimostrare un collegamento tra l'indagato e la struttura. CONSIDERATO IN DIRITTO Of N 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha delimitato l'affermazione di gravità indiziaria alla sola condotta di apologia del reato di attentato terroristico, con riferimento alla pubblicazione di tre playlist sulla piattaforma Soundcloud inneggianti al martirio per lo Stato Islamico, alle attività terroristiche dell'Isis, e alla figura del suo portavoce Al AD, escludendo "le restanti attività materiali contestate in fatto dalla pubblica accusa". Al riguardo, questa Corte ha già affermato che integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all'Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa (Sez. 1, n. 24103 del 04/04/2017, Dibrani, Rv. 270604, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell'indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all'Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Giova premettere che le doglianze proposte concernono esclusivamente la gravità indiziaria della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione terroristica dell'IS, e si concentrano sulla dedotta assenza di "contatti operativi" con la struttura associativa, valorizzati da un recente arresto di questa Corte. Invero, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730, ha affermato che, "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod. pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai 4k 3 propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica)"; la stessa sentenza ha, altresì, chiarito che, in tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello internazionale (nel caso di specie Isis), l'inserimento del singolo in una struttura associativa "locale" non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo "madre" internazionale, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272731).
3.2. Sebbene le doglianze proposte concernano soltanto profilo della intraneità al sodalizio, giova evidenziare, ai fini di una appropriata qualificazione delle condotte di partecipazione, le peculiarità dell'associazione con finalità di terrorismo denominata IS (o Isis), caratterizzata da modelli organizzativi improntati alla flessibilità, interna ed esterna, da una vocazione internazionale della lotta jihadista, e da una struttura 'reticolare', non piramidale, in grado di mettere in relazione soggetti fisicamente anche molto distanti, legati da un comune progetto politico-militare, e finalizzata alla commissione di singoli reati con finalità terroristica. Al riguardo, questa Corte ha già affermato che integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione if 4 о acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253944, in una fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero); ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una 'rete' in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell' "affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008, Bouyahia, Rv. 241175, che ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche).
3.3. Con riferimento al profilo della partecipazione all'associazione terroristica, la questione devoluta con il ricorso, ed oggetto di una sempre più diffusa riflessione dottrinale e giurisprudenziale, concerne i requisiti minimi di materialità della condotta, ed il connesso profilo della prova di una condotta di CR 5 partecipazione che non sia limitata ad una mera adesione individuale ed ideologica all'associazione, soprattutto nei casi di partecipazione (con apparente ossimoro definibile) 'solipsistica' alla 'rete' terroristica, tipica dei c.d. "lupi solitari", non inseriti in plurisoggettive "cellule" operative. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che configura il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità terroristiche la condotta di chi, attraverso una "cellula" operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa "jihadista", aderisce all'associazione, rendendosi concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj, Rv. 271645, in una fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula collegata all'ISIS e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento alla "jihad" violenta dei suoi adepti, nonché della prospettazione di attentati con bombe sul territorio italiano). A proposito delle modalità di adesione, se, da un lato, con riferimento ad una "cellula", è stato affermato che la partecipazione ad una associazione terroristica di ispirazione jiahadista può manifestarsi anche attraverso modalità di adesione "aperte" e spontaneistiche, che non implicano l'accettazione da parte del gruppo, ma che comportano di fatto una inclusione progressiva dei partecipi (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj, Rv. 271647, in una fattispecie in cui si è ritenuta partecipe dell'associazione terroristica una "cellula" operativa autonoma composta di più soggetti attivi sul territorio italiano), dall'altro, con riferimento ai un c.d. "lupi solitarii", è stato affermato, con la decisione richiamata dal ricorrente, che la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730).
3.4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta del tutto immune da censure, avendo esaurientemente valutato i molteplici elementi indiziari SR 6 raccolti all'esito di una lunga indagine connotata, in prevalenza, dalla captazione di colloqui telefonici, personali e, soprattutto, telematici, e motivato la gravità indiziaria della partecipazione con argomentazioni conformi ai principi di diritto affermati da questa Corte, anche nelle più recenti pronunce richiamate dal ricorrente. -Invero, LI già destinatario di una misura custodiale nel 2015 per il delitto di cui all'art. 414 cod. pen., in relazione a condotte di propaganda terroristica, in relazione alle quali è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione risulta protagonista non - soltanto di condotte di auto- ed etero-indottrinamento e proselitismo, ma anche di ulteriori condotte di autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj, Rv. 271645), nonché di "contatti operativi" con persone sicuramente intranee al network internazionale del terrore. Dopo una prima fase di radicalizzazione, nel corso della quale l'indagato risulta essersi alimentato dell'ideologia jihadista tramite i veicoli di propaganda dello Stato Islamico, mediante una attività di sistematico ed ossessivo reperimento e studio di materiale propagandistico dell'IS, di analisi ed approfondimento dei dettami dell'integralismo islamico, e di visione ed archiviazione informatica di materiale riferibile al jihad, è infatti emerso un travalicamento dei confini della mera adesione interiore ed ideologica per un'attivazione fattiva in favore della 'causa jihadista'; in tal senso, l'indagato si è prodigato in un'opera di indottrinamento di Akossi, diffondendo la c.d. "teoria della complicità", ispirata ad un sermone di Abu Baraa, per giustificare la direzione degli atti terroristici contro i cittadini degli Stati ritenuti nemici dell'IS, e traducendo in italiano i contenuti dogmatici ed interattivi diffusi dallo Stato Islamico;
risulta, inoltre, attivo nell'attività di proselitismo nei confronti di altri soggetti (SI IB, EM AR, EL OM MO, HA AR). Tuttavia, oltre all'attività di indottrinamento e proselitismo, LI risulta protagonista di un'attività di vero e proprio addestramento, sia pur teorico, alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici: l'indagato, infatti, accedendo ad un canale segretissimo ("Ahwaal ummat"), riservato a soli 263 membri nel mondo, ha sistematicamente consultato la rivista IY ("Roma", esplicitamente evocativa dell'editto di Maometto, con cui venne preannunciato che i musulmani avrebbero conquistato Costantinopoli e Roma), pubblicazione periodica curata ufficialmente dallo Stato Islamico in diverse lingue, che, oltre a contenuti propagandistici, costituisce un vero e SR 7 proprio manuale operativo per gli adepti dell'IS dimoranti in occidente, che fornisce indicazioni particolareggiate su come contribuire in tali territori alla causa jihadista, diffondendo il terrore. La rivista - il cui accesso è riservato a pochissime persone nel mondo, in tal senso rivelando il grado di intraneità dell'odierno ricorrente, e l'esistenza di pregnanti "contatti operativi" con la struttura reticolare dell'associazione terroristica si rivolge proprio a coloro - che vivono in territorio occidentale, lontano dagli scenari di guerra del Califfato, che hanno già compiuto, anche autonomamente, percorso intellettivo di radicalizzazione, e che intendano concretamente mettersi a disposizione della lotta jihadista;
nel rinviare agli inquietanti contenuti richiamati per esteso nell'ordinanza impugnata (p. 10-17), concernenti le "tattiche del terrore", il "sequestro di ostaggi", le modalità per procurarsi armi da fuoco, gli "obiettivi ideali da colpire", l'esecuzione di attentati anche senza armi da fuoco, utilizzando autocarri o veicoli, le parti del corpo umano da colpire con un'arma bianca, la rivista costituisce il manuale operativo a puntate per i c.d. "lupi solitari", mediante il quale l'IS impartisce direttive operative per l'esecuzione di attentati terroristici in Europa. Correttamente, dunque, l'ordinanza impugnata ha escluso che tale attività si esaurisse in una mera consultazione ideologica di materiale propagandistico, in quanto i contenuti, immediatamente operativi, denotano la natura di vero e proprio addestramento alla jihad ed alle tattiche militari del 'lupo solitario'. Oltre all'accesso riservatissimo alla rivista, già indiziante un significativo grado di intraneità del ricorrente nell'associazione terroristica, LI risulta poi protagonista di "contatti operativi" con l'associazione 'madre', mediante contatti personali diretti con soggetti della medesima area radicale ed integralista, appartenenti all'associazione terroristica (tra cui AC AH e RR BD, condannati a sei anni di reclusione per il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen., Resim Kastrati, foreign fighter espulso dal territorio italiano e segnalato come combattente ISIS, al quale ha manifestato la propria messa a disposizione per qualsiasi necessità); in tal senso, appare rilevante anche l'accesso al canale di informazione "ufficiale" dello Stato Islamico US Prisoners, mediante il quale ha chiesto informazioni all'amministratore dello stesso sulle sorti di due 'predicatori dell'odio', e la partecipazione su Telegram ad un canale segreto composto da 243 membri, individuati solo da numeri. Infine, LI risulta avere aperto una pagina di propaganda ("Metodologia profetica") su facebook e avere pubblicato deile playlist inneggianti alla if 008 personalità di Al AD (portavoce ufficiale del Califfato), al martirio jihadista, e agli attentati terroristici commessi in Europa, che, oltre ad essere rilevanti quali condotte di apologia ai sensi dell'art. 414 cod. pen., contribuiscono all'enucleazione della condotta partecipativa dell'indagato all'associazione terroristica. In altri termini, l'adesione all'associazione non si è limitata ad una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome (Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, Rv. 268164), ma si è sviluppata in attività di autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj, Rv. 271645), e nell'instaurazione di “contatti operativi" con persone sicuramente intranee al network internazionale del terrore.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. . Così deciso in Roma il 26/09/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Carlo Zaza Cul Wo Giuseppe Riccard Deps in Cancelleria 1.6 GEN. 2019 11 Hunxion Ciudiziario Diana DEALDI