Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una 'retè in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche).
In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, riveste natura di atto terroristico l'atto di violenza che, ancorché rivolto contro il nemico armato, abbia come conseguenza "collaterale" inevitabile e prevista la morte o la causazione di gravi lesioni a civili, terzi rispetto ai soggetti attivi e non identificabili come avversari di questi; in mancanza di reati - fine effettivamente portati ad esecuzione o non ancora portati ad esecuzione, la natura terroristica dell'associazione deve essere dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto.
Commentari • 8
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nei mesi passati, ed in particolare subito dopo l'attentato alla sede di ‘Charlie Hebdo', ha avuto grande risonanza mediatica la vicenda di una delle imputate (Sergio Maria Giulia, alias ‘Fatima') condannate dalla Corte d'Assise di Milano con la sentenza in commento, definita «la prima foreign fighter italiana»[1]. Oltre a Sergio Maria Giulia, il rito ordinario[2] avviato davanti alla Corte d'Assise di Milano ha visto imputati Aldo Kobuzi (detto ‘Said', suo marito), Coku Donika (detta ‘Asia', madre di Aldo Kobuzi), Kobuzi Serjola (detta ‘Jola'/‘Fatima', sorella di Aldo Kobuzi), Bushra Haik …
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Abstract Con la consumazione dei reati terroristici a Nizza (il 29 ottobre 2020) e, pochi giorni dopo, a Vienna (il 2 novembre), si è improvvisamente riaccesa l'attenzione mediatica sulla brutale violenza del terrorismo internazionale jihadista e sulle oscure ramificazioni dello Stato Islamico, principale determinatore ovvero istigatore dei più efferati attentati degli ultimi 5 anni sul suolo europeo. Le sue armi più subdole e letali sono rappresentate dai lone wolves (lupi solitari) nonché, soprattutto, dai c.d. foreign terrorist fighters, i combattenti stranieri addestrati militarmente negli scenari di guerra (principalmente in Siria e Iraq), ritornati poi in Occidente con il fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2008, n. 31389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31389 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
3 1 389 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/06/2008
SENTENZA N.8717 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 000292/2008 11 2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
3. Dott. NAPPI ANIELLO "
4. Dott. FUMO MAURIZIO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) UY MA EN IZ N. IL 17/06/1970
2) TO LI EN SI N. IL 24/12/1965
3) AK HA N. IL 29/03/1965
avverso SENTENZA del 23/10/2007
CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
Il GUP presso il Tribunale di Milano assolse, all'esito del giudizio abbreviato, OU MA EN AB, TO AL EN SA e DA HA dal reato di cui all'art. 270 bis cp (capo 1) perché il fatto non sussiste, dichiarandoli colpevoli del delitto ex artt. 110, 81 cpv, 648 cp con riferimento a falsi documenti di identità, in concorso tra di loro e con altri (capo 2) e di quello di cui agli artt. 110, 81 cpv cp -12 commi I e III
D. Lsvo 286/88, in concorso tra di loro e con altri (capo 3), contestato solo a
OU MA EN AB e TO AL EN SA, con esclusione dell'aggravante ex art 1 legge 15/80 (sentenza 24.1.2005). La Corte di assise di appello di Milano, sezione terza, giudicando a seguito della impugnazione del PM e degli imputati, in parziale riforma della prima decisione, assolse il DA da tutti i delitti a lui ascritti (art. 270 bis cp: non aver commesso il fatto, art. 648 cp: il fatto non sussiste), assolse OU e TO dal delitto di ricettazione perché il fatto non sussiste, li condannò con riferimento al delitto ex art 416 cp, così modificata la originaria imputazione ex art 270 bis cp, confermando anche la condanna il delitto ex art. 12 D. Lsvo 286/88 (sentenza 28.11.2005). per La prima sezione della Corte di cassazione, giudicando su ricorso del competente PG, ha annullato con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di assise di appello, limitatamente al delitto di cui al capo 1 (sentenza 11.10.2006). La Corte di assise di appello, sezione seconda, giudice di rinvio, ha dichiarato i tre imputati colpevoli del delitto di cui al capo 1, come originariamente contestato (art. 270 bis cp), rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, relativo per OU MA EN AB e TO AL EN SA con riferimento ai delitti ex art 270 bis cp e 12 D. Lsvo 286/88 e succ, mod, e per DA HA al solo delitto ex art. 270 bis cp. (sentenza 23.10.2007). Ricorrono per cassazione, tramite i difensori tutti e tre gli imputati.
DA HA
Deduce: 1) inosservanza di norme processuali (artt. 420 ter ss cpp). All'udienza 23.10.2007 la difesa del DA chiedeva rinvio per l'impossibilità di questo espulso imputato a comparire per legittimo impedimento, atteso che lo stesso , dall'Italia, trovavasi in Marocco, privo di passaporto (smarritosi nel "percorso" dagli uffici della DIGOS all'ambasciata marocchina di Bologna) e di altri documenti di identità, come documentato dalle esibite lettere inviate al Procuratore del re presso la Corte di appello di Rabat e ai ministri marocchini dell'Interno e della Giustzia. Il
Procuratore di Rabat, con risposta 29.1.2007 (documento del pari prodotto), ebbe a comunicare la impossibilità per il DA di ottenere nuovo passaporto. Infine con regno del lettere datate 1.8.2007, il difensore chiedeva ai competenti ministeri del
2 Marocco il rilascio del passaporto con il quale recarsi presso l'ambasciata d'Italia a
Casablanca per ottenere il visto di ingresso. A tali ultime missive non veniva fornita risposta alcuna.
EbENe nella sentenza impugnata, il Procuratore di Rabat viene definito "persona non meglio identificata" e si afferma che le richieste di rilascio del passaporto non costituiscono -mancando la prova della risposta dei destinatari di tali richieste- prova di legittimo impedimento. In realtà ciò costituisce violazione del principio del giusto processo (artt. 24-111 Cost.), atteso che, pur non avendo l'imputato deciso di rimanere contumace, il giudice non ha sospeso il processo. Il DA ha compiutamente provato la sua obiettiva impossibilità di esser presente al processo. Peraltro la Corte di rinvio, posta di fronte alla situazione appena illustrata, ha deciso senza neanche esperire i doverosi accertamenti. OrENe: è certamente vero che non costituisce legittimo impedimento il fatto che l'imputato sia stato espulso ai densi dell'art. 3 comma I legge 155/05, ma la sentenza è sul punto del tutto priva di motivazione, limitandosi a sostenere che l'imputato non ha fornito prova di aver richiesto la speciale autorizzazione ex artt. 13,
17 e 19 bis legge 286/98. In realtà, DA, rivoltosi all'ambasciata italiana, non ha potuto presentare domanda alcuna perché privo del documento di identificazione. Lo stesso dunque non poteva esser dichiarato contumace. Né all'imputato può esser chiesta prova del mancato possesso del documento di identità, mentre era onere del giudice italiano compiere i necessari accertamenti, evitando di escludere la legittimità dell'addotto impedimento, senza aver prima verificato la effettiva sussistenza, atteso che oltretutto il DA aveva manifestato l'intenzione di partecipare al dibattimento.
Infine l'imputato ha fatto pervenire sua memoria cui risulta allegato il verbale di sequestro operato in suo danno. Con la memoria, il DA protesta la sua estraneità ai fatti di causa e rappresenta che la perquisizione non consentì di reperire nulla di rilevante. 2) mancanza e/o contraddittorietà di motivazione,
La distinzione tra atti di guerriglia e atti di terrorismo, operata dal GUP è, contrariamente a quel che ritiene la Corte, di fondamentale importanza sotto il profilo giuridico. E' proprio il giudice di appello, che accusa il primo giudicante di un'incursione in campi che non gli erano propri, ad abbandonarsi a considerazioni di carattere storico-politico-sociologico, giungendo a ritenere, sulla base della appartenenza degli imputati alla cultura islamica, la natura terroristica della associazione, prospettando una contrapposizione tra mondo musulmano e mondo occidentale, degna più che altro, di un discutibile costume giornalistico. Per stare ai fatti, va rilevato che DA fu tratto in arresto il giorno 1.4.2003, quando l'invasione dell'Iraq era in corso e nessuna attività di resistenza da parte delle forze irregolari era stata posta in essere. Egli poi non può esser chiamato a rispondere di attività diverse da quelle ascrivibili ad AN al Islam, che ha operato nel Kurdistan. La Corte di rinvio liquida sbrigativamente la questione, ricorrendo all'uso del vocabolario, senza tenere conto alcuno delle fonti internazionali (Protocolli aggiuntivi
3 alle Convenzioni di Ginevra 1977, che hanno introdotto la figura dei legittimi combattenti, anche se appartenenti a un movimento di resistenza, purché sottoposti a comando, portatori di un segno distintivo fisso in combattimento, palesemente armati, rispettosi delle leggi di guerra ecc.). EbENe, in mancanza di una formale dichiarazione di guerra all'Iraq e di un atto di resa da parte dell'esercito iracheno, è evidente che non può non riconoscersi alle forze della resistenza il ruolo di legittimi combattenti irregolari. Tutto ciò premesso, è evidente che le attività contestate agli imputati, per essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 270 bis cp, avrebbero dovuto esser funzionali, non genericamente al sostegno della attività bellica contro l'esercito invasore dell'Iraq, ma a una precisa attività -non inquadrabile in quella che fa riferimento ai legittimi combattenti irregolari, individuati dalle convenzioni ginevrine- ma a una vera e propria attività di terrorismo. Considerato poi che: a) le operazioni belliche contro l'Iraq sono iniziate il giorno 20.3.2003, b) esse sono state ufficialmente dichiarate concluse il giorno 1.5.2003, c) il DA è stato arrestato il giorno 1.4.2003, la Corte milanese avrebbe dovuto essere in grado di precisare per la realizzazione di quali imprese era stata costituita l'associazione presuntamene terroristica;
viceversa nulla si legge circa i fatti di terrorismo compiuti o programmati, atteso che non può qualificarsi "finalità di terorismo" l'invio in zona di guerra di combattenti pronti a compiere attività belliche, la cui natura non avrebbe potuto essere determinata a priori, essendo del tutto ignota la situazione che si sarebbe determinata dopo l'inizio delle ostilità, non potendosi considerare in sé terroristica (anche se ispirata eventualmente da motivi religiosi)
l'intenzione di contrastare l'occupazione straniera di un territorio. Insomma sarebbe stato necessario che un programma terroristico fosse stato tracciato e che azioni criminose (terroristiche, appunto) fossero state indicate dalla sentenza. Secondo la Corte di rinvio, infine, erroneamente il primo giudice ha assolto il DA sul presupposto che lo stesso non è raggiunto dalla prova della commissione di alcun reato-mezzo. Cosa certa è che risulta che questo imputato non ha consegnato né documenti falsi, né il suo stesso passaporto al somalo CI. Secondo la Corte di rinvio, egli tuttavia indicò al predetto CI a chi poteva rivolgersi in Germania, il che sarebbe probatoriamente rilevante. L'inconsistenza dell'apparato motivazionale è, a tal punto, evidente, atteso che i giudici del merito avrebbero dovuto chiarire quale condotta sia concretamente ascrivibile al
DA. Il fatto (preteso) che egli fosse noto per procurare passaporti falsi non è di per sé probante del suo inserimento in una associazione terroristica
3) inosservanza della legge penale A tutto voler concedere, la condotta del DA potrebbe essere inquadrata nell'ipotesi ex art 270 ter cp, avendo egli ospitato il predetto cittadino somalo. La figura del DA emerge, dopo oltre un anno di indagini per un contatto con tale AK, che, parlando con CI (il somalo), gli dice che potrebbe metterlo in contatto, appunto, con
DA; in realtà anche AK -come emerge dal tenore della conversazione- non
$ conosce il DA, il quale viene contattato da tale RAj, che, a sua volta, non lo conosce e che gli indirizza il CI. Dunque l'unico fatto concreto ascrivibile a questo ricorrente è di avere dato ospitalità per due giorni al somalo.
TO AL EN SA
1) violazione e falsa applicazione o errata interpretazione dell'art. 270 bis cp, atteso Deduce: che, trattandosi di reato di pericolo presunto, la interpretazione costituzionalmente orientata della norma -norma che prevede l'anticipazione della tutela penale, finendo per punire meri atti preparatori- comporta il rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Posto che il primo criterio, nel caso in esame, certamente sussiste, va verificato il secondo, il quale essenzialmente si risolve nel calcolo delle probabilità del verificarsi del danno, probabilità che, solo se elevate, giustificano la tutela anticipata.
Ciò nel caso di specie non può affermarsi. Inoltre, il dolo del reato de quo, più che specifico, va definito intenzionale. Se un'associazione non si prefigge lo scopo di compiere atti terroristici, non può esser definita terroristica e, nel caso in esame, tale scopo specifico non è stato affatto provato. Allo scopo di individuare la finalità di terrorismo, la identità della vittima, alla luce delle vigenti convenzioni internazionali, è determinante. EbENe, poiché la condotta contestata al ricorrente è quella di aver procurato falsi documenti a persone che intendevano recarsi in Iraq, sarebbe stato necessario accertare quale attività andava a svolgere il destinatario di tale documento, nonché accertare se chi glielo
D'altronde, condividendo la nozione di attività terroristica fatta propria dalla forniva, ne fosse consapevole. sentenza impugnata, si deve necessariamente giungere alla conclusione che di tale reato dovrebbero essere accusati anche i militari statunitensi (e i loro referenti politici) che ordinarono e/o eseguirono indiscriminati bombardamenti, che fecero vittime, non solo tra i combattenti iracheni, ma anche tra la popolazione civile. In realtà, il dolo intenzionale (che, come si è visto, caratterizza i delitti di terrorismo) deve atteggiarsi come volontà di colpire i civili al fine di intimorire la popolazione;
ma esso va rigorosamente provato Per la Corte territoriale, inoltre, gli imputati si sarebbero associati per commettere una pluralità indeterminata di reati. OrENe, non si vede come possa conciliarsi la indeterminatezza con la finalità di commettere atti terroristici. Né può esser punita ai sensi dell'art 270 bis cp l'opera di proselitismo, che, a certe condizioni e a tutto voler concedere, potrebbe al più essere inquadrata nel delitto ex art. 414 cp. Ciò che comunque è mancato in senso assoluto è la prova che gli imputati avessero inteso favorire il terrorismo, atteso che non è rimasto accertato quali azioni erano in preparazione e quale tipo di azione gli imputati intendessero favorire. Né può trovare applicazione, per finalità integrative, il disposto dell'art 270 sexies cp, atteso che esso è entrato in vigore in epoca successiva a quella in cui è contestato il delitto associativo per il quale si procede.
5 2) mancanza di motivazione, atteso che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la
Corte di merito era stata invitata ad argomentare su alcuni aspetti non affrontati dai primi giudici. Era per altro necessario rispettare, ovviamente, il principio della riserva di legge ai sensi dell'art 2 cp e dunque la condotta punibile doveva essere individuata solo con riferimento ai fatti commessi dopo il 2005, vale a dire dopo la introduzione del ricordato art 270 sexies cp, mentre l'utilizzo della fonte internazionale
(convenzione di New York del 1999, decisione del Consiglio UE del 2002) porrebbe delicate questioni circa il rispetto degli artt. 25 e 111 Cost. Come se non bastasse, la Corte di rinvio forma la sua decisione anche sulla base di fatti qualificati notori, quali la natura della associazione AN al Islam, né osserva il dictum del giudice di legittimità nella parte in cui quest'ultimo aveva richiesto il reperimento di sicuri elementi sintomatici dell'inserimento degli imputati nella struttura sopra indicata. Nessuna parola poi è spesa per motivare la sussistenza del dolo specifico in capo al TO, vale a dire la dimostrazione della sua consapevolezza e volontà di perseguire la peculiare finalità di terrorismo arbitrariamente attribuita alla predetta associazione. Al proposito la Corte usa espressioni inaccettabili come
“sembra davvero impossibile pensare che i tre imputati....non fossero consapevoli delle finalità...ecc", operando, per altri versi, riferimento a sentenze non definitive e dunque non utilizzabili. In realtà la Corte di rinvio cade anche in un grave errore metodologico, quando ritiene che, essendo già intervenuta condanna per il delitto associativo ex art 416 cp, essa, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, dovesse limitarsi verificare se sussistesse la finalità di terrorismo, nulla dovendo accertare circa la sussistenza della affectio societatis. A EN vedere, la sentenza di annullamento da parte della SC demandava al giudice di rinvio anche la individuazione degli elementi oggettivi del reato e non solo di quello psicologico. Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto eseguire la sua verifica alla luce del materiale probatorio raccolto, cosa che non ha fatto. Per i giudici di rinvio appare ovvio che TO avesse agito con il dolo del delitto ex art 270 bis cp, non essendo ipotizzabile altra finalità; per altro esiste in atti dichiarazione dell'imputato il quale ammette di avere procurato, per denaro, i falsi documenti. La pretesa mancanza di ipotesi alternative (come pretende la sentenza impugnata) non è elemento che possa addebitasi alla difesa, essendo ovviamente compito dell'accusa quello di ricostruire i fatti anche nei loro presupposti psicologici. In realtà la Corte di rinvio trae le sue conclusioni anche sulla base di un palese seguito di tale travisamento del senso delle conversazioni intercettate e, anche errore, non coglie la differenza tra guerriglia e terrorismo, con riferimento alla diversa natura dell'obiettivo preso di mira dalle due condotte;
né la sola matrice islamica della associazione può esser rilevante, atteso che certamente non esiste corrispondenza tra Islam e terrorismo. Invero la seconda sezione della Corte di assise di appello di Milano esibisce un approccio alquanto semplicistico al problema, pretendendo di mettere a fuoco concetti così articolati con il semplice ausilio del vocabolario della lingua italiana, senza alcun riferimento alle fonti internazionali e alle
6 complesse distinzioni tra combattenti, combattenti irregolari, forze armate belligeranti e terroristi. In realtà le forze presenti in Iraq, oltre quelle di occupazione, non possono esser definite terroristiche ai sensi dell'art 47 del I protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra del 1977. Conseguentemente non può essere individuata finalità terroristica nelle attività contestate agli imputati, dovendo, per esser definite terroristiche, tali attività esser funzionali a sostenere una EN specifica condotta bellica, non riconducibile al modus operandi di truppe irregolari, ma comunque composte da legittimi combattenti.
OU MA EN AB
Deduce mancanza di motivazione. La Corte di rinvio ha ritenuto la responsabilità di questo imputato senza dare corso ad alcuna analisi circa l'esatto contributo che lo stesso avrebbe fornito alla pretesa associazione. Secondo la ipotesi di accusa, il ricorrente sarebbe stato referente del gruppo a Istambul, ma ciò è affermato senza alcun supporto probatorio. In una sentenza di 63 pagine, a OU si fa riferimento solo a i foll. 38 e 60, dedicando allo stesso 14 righe in tutto, dal contenuto pressoché identico. Manca in sostanza una effettiva motivazione, sia in punto di responsabilità, che in punto determinazione di pena. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE. Va innanzitutto affrontato il problema processuale posto dal DA, il quale, come anticipato, assume di essersi trovato nella impossibilità di comparire innanzi al suo giudice italiano per affrontare il processo. Al proposito, lo stesso sostiene che, essendo rimasto, in Marocco, privo di qualsiasi documento di identità, non ha potuto ottenere il rilascio di (nuovo) passaporto. In pratica tale ricorrente afferma che, rivoltosi all'ambasciata italiana in Marocco, si è sentito rispondere che, senza passaporto, nessuna pratica poteva essere avviata. OrENe, è subito da rilevare che, tra i pur numerosi documenti (in lingua araba) esibiti dalla difesa del DA, ciò che manca è proprio una comunicazione (sia pure di contenuto negativo) della ambasciata d'Italia in Marocco, documento che avrebbe dato conto della effettiva intenzione dell'imputato di far rientro nel nostro Paese per partecipare al processo. Tale circostanza, unita alla considerazione che appare davvero poco credibile che un citttadino marocchino, rimasto privo in Marocco- di documenti di identità, non possa ottenerne la emissione di "nuovi" (dovendo dunque essere condannato a tale posizione di irregolarità per il resto della sua vita), rende generica, cioè priva di "aggancio" a concreti dati fattuali e processuali e quindi inammissibile- tale prima censura. Occorre, poi, prendendo le mosse dalla sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte, procedere ad alcune precisazioni, che sembrano opportune per meglio chiarire l'iter argomentativo della presente decisione, per come verrà sviluppato nella pagine seguenti. Proprio la sentenza predetta ha chiarito (ASN 200701072- RV 235289) che il reato di cui all'art. 270 bis cp è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità
7 occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati, per la cui realizzazione l'associazione è istituita. EbENe, al proposito, va ricordato che gli attuali imputati sono accusati di aver fatto parte di una "cellula italiana", costituita allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale;
tale "cellula" -secondo la tesi di accusa- era inserita all'interno di un'organizzazione, denominata AN al Islam ed agiva (come già chiarito) sulla base di un programma criminoso condiviso con altre similari strutture, operative in Europa, Medio Oriente e altrove. Trattatasi dunque di struttura operativa, nel senso pieno della parola, e non di un velleitario consesso di individui incapaci di assumere iniziative incidenti sul "mondo esterno". Dalla lettura delle sentenze di merito, peraltro, si evince che i fatti di cui in imputazione erano stati enucleati a seguito di articolata attività di indagine, che aveva, in un primo tempo, condotto alla emissione di occ nei confronti di numerose persone, indiziate appunto di appartenere a una frazione milanese di AN al Islam, struttura "combattente", che intendeva portare a segno azioni terroristiche da attuarsi contro forze militari, organizzazioni internazionali, civili "infedeli" e nemici in genere;
ciò anche attraverso il favoreggiamento della immigrazione clandestina dei militanti, attuato mediante la ricettazione e l'impiego (anche previa "fabbricazione") di documenti falsi. Secondo la sentenza del giudice di rinvio, poi, AN al Islam partecipava della ideologia della Jihad, secondo la logica della contrapposizione fedele/infedele, verità/menzogna, giustizia/ingiustizia, logica che legittima l'impiego dei cc.dd. kamikaze, persone disposte a sacrificare la propria vita e quella degli altri per "la causa", ponendo in atto condotte che, ad un tempo, sono atti di violenza in incertam personam e forme di comunicazione e di "ammonimento" verso i superstiti;
il che presuppone, come è stato notato, la depersonalizzazione della vittima, colpita non in quanto individuo, ma per fini dimostrativi (nonché -sia detto per inciso- la depersonalizzazione anche del carnefice, ridotto a mero strumento, appunto, di una violenta strategia comunicativa). Sulla base di tali premesse, EN si comprende perché la prima sezione di questa Corte, nella più volte ricordata sentenza di annullamento, ha anche chiarito che costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (ASN 200701072-RV 235288); e di tale principio ha correttamente tenuto conto il giudice di rinvio quando ha affermato che è certamente definibile come terroristico quell'atto di violenza che, pur rivolto contro il nemico armato, tuttavia abbia come conseguenza "collaterale" inevitabile (e certamente prevista) la morte di (o la causazione di gravi lesioni a) a civili, del tutto "terzi" e certamente non identificabili come avversari degli operanti. Va da sé, poi, che in mancanza di reati-fine effettivamente portati a esecuzione (o non ancora portati a esecuzione), la natura terroristica della associazione deve esser dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto. Così è stato ritenuto (ASN 200630824-RV 234183) che la programmazione di attentati con uso di esplosivo in Italia e all'estero, così come la programmazione di concreto aiuto, anche finanziario, prestato ad altri affiliati in stato di arresto per atti di terrorismo, nonché l'organizzazione della raccolta di fondi in sostegno dei combattenti in territori esteri, teatri di frequenti attentati terroristici, integra certamente la fattispecie ex art 270 bis cp (si trattava, nel caso in esame, di ipotesi relativa alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetto appartenente a una cellula
-avente sede in Italia- del cosiddetto Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento). Insomma, se pure la matrice islamico-integralista non è certamente -di per sé- sintomatica della natura terroristica della associazione che tale dottrina professa e propugna, non di meno la costituzione di un sodalizio criminoso, avente la caratteristiche di cui all'art. 270 bis cp, non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato, per lo più, attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religiosi, perché, al contrario, proprio i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (ASN 200500669-RV
230432). Tanto premesso, va ricordato che il delitto di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (o di eversione dell'ordine democratico), di cui all'art. 270 bis cp è certamente integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (ASN 200624994- RV 234345). Quel che occorre (e basta) dunque è l'esistenza di una struttura organizzativa, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile come si diceva- l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati, alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (ASN 200734989-RV 237630). Ma l'esigenza della sussistenza di tale "struttura" non deve trarre in inganno o rinviare, quasi per inerzia, a schemi organizzativi già "collaudati" in giurisprudenza, essendo evidente che anche diversi modelli di aggregazione e operatività tra sodali possono integrare quel minimum organizzativo, indispensabile perché di reato associativo possa parlarsi. L'esperienza di questi anni, invero, ha posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le societates di matrice islamica, di fronte a
+ 9 strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stat, ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità. Ciò non di meno lo schema normativo di cui all'art. 270 bis cp deve ritenersi soddisfatto, in quanto, come per qualsiasi altro reato associativo, condizioni necessarie e sufficienti sono il numero delle persone, la scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovviamente, di natura terroristica) e un "nocciolo" di struttura organizzativa. Le persone possono anche essere arruolate di volta in volta, con una sorta di adesione in progress, ma, ciò non di meno, esse entrano a far parte di una struttura associativa saldamente costituita (anche per il solido legame ideologico-religioso che la connota e ne costituisce, a un tempo, finalità e ragion d'essere). Insomma: l'organizzazione terroristica transnazionale va pensata, più che come una struttura statica, come una
"rete", in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico-criminale, che funge da catalizzatore dell'affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. Al proposito può essere ricordata la sentenza di questa sezione (non massimata) n. 651 del 15.1.2007, ric. As Khaled, che, in tema di valutazione di elementi indiziari legittimanti la emissione di misura cautelare, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice del merito con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata sulle numerose comunicazioni telefoniche e telematiche intercettate, ragionevolmente interpretate come indicative della esistenza di una "rete" terroristica articolata intorno a un phone center, osservando che era stato messo in evidenza "un quadro di comportamenti connotati dalla clandestinità......., una costellazione di rapporti anche con personaggi, certamente collegati ad associazioni terroristiche, tesi all'acquisizione per via telematica, di propagandistico proveniente organizzazioni da riservatamente terroristiche, [nonché collegati] al traffico di falsi documenti di identità e alla materiale raccolta di fondi destinati all'assistenza agli arrestati". EbENe la sentenza oggi impugnata evidenzia, come si è anticipato, i collegamenti degli imputati con l'associazione AN el Islam, "pacificamente" di natura terroristica (per quanto leggesi nelle sentenza di merito, grazie alla "rogatoria norvegese" e come dà atto la stessa sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte), atteso che essa azioni di chiaro stampo terroristico aveva già posto in essere nel Kurdistan, prima ancora che le forze alleate invadessero l'Iraq. Al proposito la sussistenza del dolo specifico della finalità terroristica viene affermato in sentenza dando rilievo al contenuto del materiale documentale sequestrato agli imputati, dal quale si evince con chiarezza il fine "jiahadistd" del loro operare (imposizione violenta della dottrina islamica integralista attraverso la guerra santa contro il nemico infedele), oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate (sulla cui interpretazione in sede di legittimità, trattandosi di un apprezzamento di merito, non è dato disquisire se il
10 giudicante ha prodotto, al proposito, congrua motivazione: ex plurimis. ASN
199703643- RV 209620). La Corte di rinvio, nell'analizzare il ruolo degli imputati, ha attribuito rilevanza agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo, ossia al fatto che DA fosse persona affidabile e disposta ad aiutare i "fratelli", come emerso dalle conversazioni intercettate, dalle quali risultava anche evidente che lo stesso, su indicazione di tale
El YA, imputato in procedimento connesso (soggetto che aveva "avviato" in Iraq altri combattenti per la Jiahad), era entrato in contatto con il capo di una cellula di
AN (RAj), avente base in Siria, per l'aiuto da prestare al somalo CI, aspirante martire nella guerra santa, al quale avrebbe dovuto fornire documenti falsi per recarsi all'estero (e poco rileva che poi, come sostiene, non l'abbia fatto); al CI, per altro, il DA ebbe a garantire ospitalità. Ora, mentre, da un lato, si deve osservare, con la giurisprudenza di questa Corte (ASN
200500669-RV 230431), che non è certamente illogico ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto ex art. 270 bis cp a carico dell'aderente a un sodalizio ispirato all'ideologia e alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, che esprima la volontà di votarsi al "martirio", attraverso la guerra santa, dall'altro, è di tutta evidenza che, così stando le cose, non può certo parlarsi del delitto ex art 270 ter;
e ciò in quanto non si è verificata, nel caso di specie, la preliminare condizione di esclusione ("fuori dai casi di concorso nel reato") e dunque di uno stabile inquadramento nella struttura criminosa (ancorché "cellulare") deve parlarsi. E, oltretutto, proprio il fatto che terze persone (AK, RAj) disponevano di lui senza conoscerlo, sta a provare, ad evidenza, che DA è intraneo all'organizzazione, perché non si presta a ospitare il CI, per c.d. intuitu personae, ma per lealtà e obbedienza alla struttura jiahadista. Ed è, per quel che si legge in sentenza, proprio il RAj, soggetto in contatto con il persona sistematicamente dedita capo politico-religioso, moullah Fouad, e all'arruolamento di kamikaze, il significativo trait de union tra i tre ricorrenti. Lo stesso, infatti (così sostengono i giudici del merito), oltre a intrattenere i ricordati contatti con DA, era in relazione anche con TO e con OU, ma anche, come si
è premesso, con El YA, persona che, intercettata nel corso di un colloquio che ebbe con un connazionale nelle camere di sicurezza della Questura, si definì "un combattente". Né può poi dimenticarsi che lo stesso CI, con sentenza confermata in appello, come ricorda la Corte di rinvio, è stato condannato proprio per "fatti di terrorismo". Ora, è pur vero che non trattasi di sentenza passata in giudicato, tuttavia essa è certamente utilizzabile nei limiti di cui alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SU sent. n. 33748, ric. Mannino, RV 231677), vale a dire come prova quantomeno che il predetto è chiamato, allo stato, a rispondere di reati attinenti al terrorismo di matrice islamica.
Per tutto quanto sopra scritto, risulta evidente la manifesta infondatezza del ricorso del DA, atteso che, pur essendo certamente in astratto possibile distinguere tra atti
+ 11 di guerriglia e atti di terrorismo, l'adesione degli imputati (con la modalità "cellulare" sopra illustrata) alla organizzazione AN al Islam li colloca all'interno dell'universo terroristico (nell'accezione fatta propria dalla sentenza di annullamento). AN, infatti -lo si è detto- aveva compiuto attentati in Kurdistan;
non ha dunque rilievo il fatto che le operazioni militari nel resto dell'Iraq abbiano avuto inizio prima, durante o dopo l'arresto di questo imputato.
Quanto al TO e al OU, oltre a quanto premesso, devesi osservare che la sentenza impugnata evidenzia che il primo aveva frequenti contatti con El YA, contatti la cui natura ha fatto ragionevolmente ritenere ai giudici del merito che egli fosse un corriere dell'organizzazione. Non basta: lo stesso risulta contattato da
OU dalla Turchia, che gli chiede notizie sulle "cose" e sulle foto (espressioni che la Corte di rinvio interpreta, certo non illogicamente, come riferibili alla falsificazione/costruzione di documenti per l'espatrio, atteso che la perquisizione in suo danno ha consentito di reperire numerose fotocopie di documenti di identità e di altri documenti personali); la circostanza che gli imputati siano stati assolti dal delitto di ricettazione non può poi, ovviamente, togliere rilievo al fatto storico che essi siano stati trovati in possesso, appunto, di documenti, fotografie, fotocopie ecc. relativi ad altri soggetti di nazionalità araba.
Il predetto risulta inoltre contattato da numerosi altri interlocutori in lingua araba, tra i quali certo IB, che assume di dover partire per la guerra santa (e proprio di
IB e di altri "martiri" egli parla in una conversazione intercettata in auto). Il secondo, operativo, come si è visto, anche in Turchia, risulta in contatto, oltre che con TO e con RAj, anche con El YA, che gli chiede di "macchine per il caffè".
La Corte di rinvio poi evidenzia come OU fosse in possesso di un manuale sulla Jihad, e come un suo permesso di soggiorno alterato fosse stato ritrovato nella abitazione in Padova di una cittadina tunisina.
La valutazione unitaria di tutte questi elementi (contatti e frequentazioni con soggetti certamente intranei ad AN al Islam, richieste espresse con modalità criptiche, possesso di testi politico-religiosi sulla guerra santa, esistenza di suoi documenti falsi) ha condotto la II sezione della Corte di assise di appello milanese a ritenere -non illogicamente- che anche egli facesse parte della struttura terroristica.
Contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, dunque, non è certo né assente né contraddittoria la motivazione del giudice di merito in ordine a questi due imputati. Le relative censure pertanto sono manifestamente infondate.
Non diversamente si deve dire per le censure in diritto formulate nell'interesse del
TO, il quale, per altro, nella prima parte del suo ricorso, fa riferimenti completamente errati alla sentenza impugnata, citando "a sproposito" le pagine 40, 42,
43, 44, 58 e, persino, 85 (con riferimento a uno scritto che termina a pag. 63).
In merito si osserva: a) che la natura terroristica della associazione è certamente riconducibile alle definizioni contenute nei trattati e nelle convenzioni internazionali
(cfr, ovviamente, art. 10 Cost.), piuttosto che alla posteriore specificazione. esplicitata dall'art 270 sexies cp., b) che non ricorre l'ipotesi ex art. 414 cp, non
12 essendosi il TO limitato a incoraggiare altri al martirio o alla guerra santa, ma avendo, come premesso, dato un contributo causale per il raggiungimento degli scopi
"sociali".
Sulla natura "pacificamente" terroristica di AN al Islam si è già detto e anche sul dolo specifico degli imputati (desumibile dal contenuto delle intercettazioni, oltre che
-va da sé- dalle modalità della condotta).
La inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del grado;
comporta anche la condanna dei predetti, singolarmente, a versare somma a favore della Cassa ammende;
si stima equo determinare detta somma nella misura di €
1000.
PQM
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di mille euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2008
Il presidente-Edoardo Fazzioli
Edade punt L'estensore-Maurizio Fumo
Depositata in Cancelleria liRoma, 25 LUG. 2008.
CANCELLIERE
Carmela Lanzuise E
T
R
O
C
13