Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., individuando una serie di indici della limitata operatività del gruppo e sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, potendo costituire precondizione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2016, n. 48001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48001 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 480 0 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2160 Presidente - GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere rel. UP - 14/07/2016 CARLO ZAZA R.G.N. 15363/2016 ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - LUCA PISTORELLI Consigliere - ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SN CH EN SE, nato a [...] il [...] 2. MI OH, nato in [...] il [...] 3. OU OR, nato in [...] il [...] 4. RI MD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2015 della Corte d'Assise d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Vittorio Plati per CH EN SE SN, OH MI, NO OU e, in sostituzione dell'avv. Carlo Corbucci, per MD RI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 24/09/2014, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di CH EN SE SN, OH MI, NO OU e MD RI per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.,commesso dall'SN dirigendo ed organizzando e dagli altri partecipando ad un'associazione di matrice islamica, operante dal 2008 in Andria e altrove, e finalizzata al compimento di atti di terrorismo in Italia e all'estero, e dell'SN inoltre per il reato di cui all'art. 3, lett. B, legge 13 ottobre 1975, n. 654, commesso fino al marzo del 2009 istigando all'odio ed alla violenza nei confronti del popolo ebraico. La sentenza di primo grado era riformata con la rideterminazione della pena nei confronti del RI. Gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.; il ricorrente RI lamenta che, escludendo la rilevanza delle circostanze per le quali le intercettazioni risalivano a cinque anni prima dell'arresto, da quella data non risultavano ulteriori contatti fra gli imputati, il RI conosceva solo un tale LI che lo tempestava di telefonate deliranti e, essendo cittadino italiano, si recava più volte nel Paese di origine nei menzionati cinque anni senza commettere alcun fatto illecito, la Corte territoriale avrebbe di fatto affermato il principio, contrario a quelli stabiliti dalla giurisprudenza, per il quale un legame associativo di matrice islamica non verrebbe mai a cessare e non necessiterebbe di concretezza ed effettività; secondo quanto dedotto dagli altri ricorrenti, la configurabilità del reato richiederebbe l'esistenza di una struttura organizzata la cui effettività renda quanto meno possibile l'attuazione del progetto criminoso, e una partecipazione all'associazione che non si limiti a un'adesione ideale al programma criminoso, ma si traduca nell'assunzione di un ruolo concreto nel sodalizio;
la ricorrenza di questi elementi non emergerebbe dalla motivazione della sentenza impugnata, non risultando in particolare la condivisione di programmi di associazioni terroristiche riconosciute a livello internazionale, un'organizzazione con un grado di effettività tale da attuare il programma, identificato nell'avviamento alla radicalizzazione di persone destinate a divenire aspiranti combattenti, l'idoneità di tale radicalizzazione al compimento di atti terroristici e la predisposizione di mezzi idonei;
neppure vi sarebbe motivazione sul contributo concreto degli imputati e sul tempo trascorso fra le conversazioni intercettate, risalenti al 2009, e l'arresto degli imputati nel 2013; non sarebbe stata valutata l'esistenza di alcuna delle condizioni previste dalla norma incriminatrice per la ravvisabilità della finalità di terrorismo, ossia l'idoneità della 2 condotta a cagionare un grave danno ad uno Stato o ad una organizzazione internazionale, l'intimidazione delle popolazioni, la costrizione dei poteri o delle organizzazioni pubbliche a compiere determinati atti e la destabilizzazione o la distruzione di strutture politiche. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati. I reati previsti dall'art. 270-bis cod. pen., lo si rammenta, si configurano nelle condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento o partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
finalità di terrorismo, in particolare e per quanto qui specificamente interessa, che il terzo comma dell'articolo identifica anche nelle condotte dirette
contro
Stati esteri ovvero istituzioni o organismi internazionali. Tenuto conto di questa disposizione estensiva, i criteri dettati dal successivo art. 270-sexies per la riconducibilità di una condotta alla finalità terroristica sono riferiti anche a Stari esteri o organizzazioni internazionali. Criteri indicati nella potenzialità della condotta, per la natura o il contesto della stessa, ad arrecare grave danno ad uno Stato o ad un'organizzazione internazionale;
nella riconducibilità della condotta a taluno degli scopi indicati dalla norma in termini di intimidazione della popolazione di quello Stato, di costrizione dei poteri pubblici dello stesso o dell'organizzazione a compiere o ad astenersi dal compiere determinati atti e di distruzione 0 destabilizzazione delle strutture costituzionali, politiche, economiche e sociali dello Stato o dell'organizzazione; e, in alternativa alle condizioni appena indicate, nell'espressa definizione della condotta come terroristica in convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti per lo Stato italiano. I dati descritti connotano indubbiamente i delitti in esame come reati di pericolo presunto. Questa Corte Suprema ha avuto tuttavia modo di precisare che la ravvisabilità della condotta associativa, se non richiede la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso (Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265924; Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253943). E' determinante in tal senso il fatto che, nella previsione normativa, la rilevanza penale dell'associazione sia legata non alla generica tensione della stessa verso la finalità terroristica o eversiva, ma al proporsi il sodalizio la 3 realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari, per l'esistenza del reato, in primo luogo l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia;
e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione. Tanto premesso, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale traeva, dall'esame delle conversazioni intercettate, la conclusione del coinvolgimento degli imputati in un comune programma criminoso, avente ad oggetto l'avviamento di correligionari islamici verso una radicalizzazione tendente a renderli dei combattenti disponibili al martirio, inteso come esaltazione e ricerca della morte insieme al maggior numero possibile di infedeli. Del contenuto di tali conversazioni, dettagliatamente riportato, si evidenziavano in particolare i riferimenti ad un «gruppo»; la destinazione all'indottrinamento, nei termini appena descritti, di luoghi nella disponibilità dell'imputato SN, segnatamente la moschea di Andria ove il predetto svolgeva la propria predicazione ed il call center dello stesso gestito;
l'utilizzazione dei computers installati in quest'ultimo esercizio commerciale, allorché nello stesso si trovavano i componenti del gruppo, per la connessione con siti riconducibili all'area jihadista e lo scaricamento dagli stessi di filmati su attentati e scene di guerra e documenti illustrativi della preparazione di armi ed esplosivi e delle modalità per raggiungere luoghi di combattimento e trasmettere in rete messaggi criptati;
la disponibilità di documenti falsi destinati a consentire la permanenza illegale di immigrati clandestini in Italia;
la manifestazione di odio verso la popolazione ebraica, l'ambiente di vita in Italia e l'attività ivi svolta dagli immigrati di fede islamica;
e le cautele manifestate dall'SN nell'invio ad un conoscente milanese di documentazione di apparente natura religiosa. A questo proposito, i giudici di merito richiamavano anche le dichiarazioni del collaboratore RI AS, a suo tempo militante in contesti radicali gravitanti intorno alla mosche milanese di Viale Jenner, in quanto interpretative del lessico consueto a tali ambienti con riguardo sia all'uso del termine «gruppo» per denotare le cellule delle organizzazioni terroristiche islamiche, sia all'esaltazione della morte, come inevitabile conclusione di una vita terrena da ripudiarsi per tale ragione, e del martirio in quanto funzionale alla causa jihadista. Posto che tali conclusioni si fondano essenzialmente sui contenuti delle intercettazioni testualmente trascritti nella sentenza impugnata, e che la valutazione della coerenza logica di tale procedimento argomentativo non può prescindere da un confronto fra tali contenuti e i risultati esposti, risulta innanzitutto non privo di peso il rilievo proposto dal ricorrente RI, ma valido anche per le altre posizioni, per il quale buona parte dei dialoghi 4 intercettati vede non solo come interlocutore, ma come protagonista maggiormente attivo delle conversazioni un personaggio non identificato, indicato solo come LI, il quale si distingueva per il tenore particolarmente cruento delle proprie espressioni, non sempre immediatamente comprese dagli altri soggetti dialoganti. La Corte territoriale, per il vero, si faceva carico di tale critica, osservando che, a prescindere dal ruolo svolto nella vicenda dal tale LI, i contenuti centrali del programma criminoso, ovvero l'esaltazione del martirio per la causa islamica e l'aspirazione a raggiungere i luoghi di combattimento per conseguire tale obiettivo, emergevano negli interventi di tutti gli imputati. La fonte della prova della sussistenza del vincolo associativo ne veniva tuttavia traslata dalla diretta rappresentazione, nelle intercettazioni, di comportamenti materiali in tal senso concludenti, alla impervia metodologia indiziaria della desunzione di tale vincolo dall'esistenza di una visione ideale comune agli imputati e dalla frequentazione, da parte degli stessi, di luoghi nei quali avveniva la consultazione del materiale informativo sopra specificato. Ma, a voler ritenere che tale problematicità non integri un vizio di illogicità motivazionale rilevabile in questa sede, da tanto risulta in ogni caso confermato che la qualificazione criminosa della ritenuta associazione veniva fatta dipendere unicamente da un progetto di avviamento dei soggetti coinvolti alla ricerca del combattimento e del martirio per la causa islamica;
aspetto, questo, peraltro già chiaramente lumeggiato dalla precedente esposizione degli elementi considerati nella sentenza impugnata come significativi. Orbene, se tali sono le connotazioni del programma criminoso individuato dalla Corte territoriale, le stesse non corrispondono ai requisiti indicati in premessa come indispensabili per la configurabilità di una struttura associativa riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen.. L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa, non dà in primo luogo la necessaria consistenza a quegli atti di violenza terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame. Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica, della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva operatività (Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, dep. 2005, Ragoubi, Rv. 230431), e, comunque, laddove alle attività di indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253944), che attribuisca 5 all'esaltazione della morte, in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale possa dirsi che l'associazione, secondo il dettato normativo già ricordato, «si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo». Né atti del genere sono ravvisabili negli ulteriori riferimenti della sentenza impugnata ai contenuti delle intercettazioni;
essendo il procacciamento e la visione di filmati e documenti propagandistici attività strumentali all'indottrinamento, e non diversamente potendo concludersi in ordine alle accennate condotte di falsificazione di documenti. In secondo luogo, e comunque, non emerge dalle conversazioni riportate nella sentenza impugnata, né è peraltro evidenziato nella stessa alcun elemento indicativo della effettiva capacità del gruppo di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici secondo la previsione dell'art. 270- sexies cod. pen.; atti, cioè, che creino la concreta possibilità di un grave danno per uno Stato, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione dello stesso, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265405), ovvero di un determinante esito costrittivo o destabilizzante nei confronti dei pubblici poteri (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076). La Corte territoriale, viceversa, non poteva che dare atto della circostanza di segno evidentemente contrario, indicata dalla difesa e riproposta nei ricorsi, costituita dal decorso del tempo dall'epoca delle intercettazioni, risalenti al 2009, senza che risultasse il compimento di alcun atto terroristico attribuibile all'associazione, anche nella forma minima, e forse neppure sufficiente, della partenza di taluno degli adepti per le zone interessate da combattimenti riferibili alla guerra santa di matrice islamica;
e la spiegazione fornita in proposito dai giudici di merito era affidata a considerazioni sulla possibilità che ciò fosse dovuto ad eventi indipendenti dalla volontà degli imputati, meramente congetturali e comunque tali semmai da ulteriormente confermare l'incapacità del gruppo di raggiungere un livello organizzativo tale da affrontare le contingenti e non certo imprevedibili difficoltà di un'attività terroristica di carattere internazionale. Gli stessi elementi considerati dai giudici di merito, in altre parole, danno conto della limitazione dell'operatività del gruppo, del quale gli imputati erano ritenuti componenti, ad un'attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'islamismo e della morte per tale causa. Attività che può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma che non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito;
al più 6 realizzando presupposti di pericolosità dei soggetti interessati valutabili ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione. La completezza della sentenza impugnata nel riportare le risultanze acquisite esclude che un nuovo esame degli atti possa portare all'individuazione di elementi ulteriori ed al conseguimento di risultati diversi. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato associativo, ascritto a tutti gli imputati ricorrenti, perché il fatto non sussiste, con effetto estensivo nei confronti del coimputato non ricorrente HA EN IL ED;
e con rinvio per la rideterminazione della pena nei confronti dell'imputato SN in ordine al residuo reato di cui all'art. 3 comma 3 lett. B legge n. 654 del 1975, non oggetto del ricorso. Ne segue l'immediata liberazione dei predetti imputati se non detenuti per altra causa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. nei confronti degli imputati ricorrenti e, per l'effetto estensivo, nei confronti di ED HA EN IL, perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari per la rideterminazione della pena nei confronti di SN CH EN SE per il residuo reato di cui all'art. 3 comma 3 lett. B legge n. 654 del 1975. Ordina l'immediata liberazione del predetto SN, di MI OH, di OU NO e di ED HA EN IL se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso il 14/07/2016 Lofobiere Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Gazd DEPOSITATA IN CANCE add 14 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE UNIFICATO xa Corte Supreme di Cassazione - Sez. Penale Feriale - con and no 34654/16 del 02/3/16 e deportata il 25/8/2016 : 11 I? dins la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della X sex. Pendle (R.G. Can. 31452/2016) nel sense The laddove si legge "ordins l'immediata liberazione del predetts SN, di MI OH e di OU NO, se hou detenuti altra causa" si deve leggeredeve leggere e intendere 4 ph wordina l'immediata liberazione del predetto SN CH EN SE, di MI OH, di sfaomi NO e di IZ Romethane EN IL, se now detenuti иper altra cause ">, E N O I Roma, 15 NOV 2016 Z Il Funzionario Giudiziario A S Antonella FONTANA S