Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 3
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero).
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso.
Commentari • 9
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'Assise di Milano ha condannato in absentia El Mkhayar Monsef, un giovane ragazzo marocchino, da poco immigrato in Italia e di qui partito per combattere nelle file dello Stato Islamico, alla pena di otto anni di reclusione per il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p). 2. El Mkhayar Monsef nasceva a Casablanca in Marocco il 1 gennaio 1995. Nell'estate del 2009, all'età di quattordici anni, si trasferiva clandestinamente in Italia. Dopo aver trascorso pochi mesi vivendo senza fissa dimora, il giovane veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 46308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46308 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/07/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1241
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1099/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AM, n. a Sfax (Tunisia) il 28.5.1965;
AR LI n. a Sfax (Tunisia) l'8.2.1969;
AM ID, n. a Sfax (Tunisia) il 1.11.1973;
ZI RA, n. a Khouribga (Marocco) il 23.2.1975;
contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 5.5.2011;
- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
- uditi i difensori degli imputati, avv. Desi Bruno per AR e AZ, Corrucci C. per KA e BC, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati in epigrafe elencati, unitamente a BE LI EN AM e AA HM EN LÌ furono rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di Bologna, per rispondere, tutti, del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.); AR KH e AA HM EN LÌ anche per il delitto di truffa in danno di una compagnia di assicurazione, aggravata D.L. n. 625 del 1979, ex art. 1 conv. nella L. n. 15 del 1980. 2. La Corte d'assise di Bologna dichiarò tutti gli imputati colpevoli del reato di cui al capo A (art. 270-bis c.p.), AR in qualità di promotore, BC e KA quali organizzatori e gli altri come partecipi;
dichiarò anche la colpevolezza di AR e AA HM in ordine al reato di truffa aggravata, ritenendo il vincolo della continuazione con il primo reato. La Corte condannò AR alla pena della reclusione di otto anni e due mesi, BC e KA a quella di sette anni, AA a cinque anni e due mesi, OU e AZ a cinque anni.
3. La Corte d'assise d'appello, il 5 maggio 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio, ha ridotto a sette anni e due mesi la reclusione inflitta a AR, a cinque anni e quattro mesi quella per BC e KA, a tre anni e dieci mesi quella per AA, a tre anni e otto mesi quella per OU LI e AZ.
4. Si riferisce nelle predette sentenze che l'indagine prese avvio il 1 agosto 2005 allorché EL DA si presentò al Commissariato della Polizia di Stato di Imola per consegnare uno scatolone (contenente migliaia di documenti, quattro compact disk e varie videocassette) che custodiva da due o tre settimane nella cantina della sua abitazione e che gli era stato affidato da BC AM, suo vicino di casa e collega di lavoro. Dopo l'esame sommario dei documenti da parte della polizia giudiziaria, dal settembre 2005 vennero avviate intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione e dell'autovettura di BC e vennero acquisiti i tabulati delle sue otto utenze telefoniche da cui emersero contatti con gli altri imputati, anch'essi sottoposti ad attività di intercettazione telefonica. Per ID KA furono anche disposte e realizzate intercettazioni ambientali nella sua abitazione e nella sua autovettura. Le abitazioni e gli autoveicoli di BC e di KA risultarono adibiti a luoghi degli incontri e degli scambi di opinioni e direttive tra i soggetti poi coimputati.
Nell'istruttoria dibattimentale furono acquisiti svariati documenti, cartacei e informatici, taluni di contenuto prevalentemente ideologico, inneggianti al IH e al "martirio", altri di carattere più operativo: consigli per non farsi riconoscere come integralisti salafiti, avvertenze per la più agevole frontiera per entrare in Iraq, appelli per finanziare l'acquisto di armi (con indicazione precisa del prezzario di quelli da destinare alla guerriglia), documenti relativi alla strategia di Al Qaida, indicazioni per creare "cellule" e collegarle in un più ampio coordinamento, fissando obiettivi e progettando piani di operazioni e dettando linee guida per la creazione dei gruppi combattenti.
I filmati acquisiti documentavano azioni di cecchinaggio, di assalto a postazioni occidentali in Iraq, azioni compiute da "kamikaze", cattura di militari americani da parte di DD in Iraq, la ripresa dello sgozzamento del cittadino inglese NE LE. Secondo l'apprezzamento e la ricostruzione dei giudici del merito, tale materiale, rinvenuto in una molteplicità di copie, provava non solo la matrice terroristica che lo ispirava, ma anche la funzione di propaganda e proselitismo che lo sorreggeva. La riproduzione e la conservazione in numero così rilevante di scene di "martirio" non poteva che spiegarsi con finalità non solo divulgative, ma anche di addestramento e di allenamento personale al IH, valutazione avvalorata dal contenuto delle intercettazioni ambientali. Nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 24 dicembre 2005, BC, che si occupava per il gruppo dell'attività di riproduzione e divulgazione del materiale acquisito in "siti riservati" di Internet, aveva visualizzato con accessi quasi quotidiani, 21.830 pagine web, 5.000 delle quali riferibili a siti o a forum jihadista o integralista.
Dall'esame di questa documentazione e dai contenuti delle intercettazioni i giudici hanno ritenuto che il gruppo fosse impegnato in attività di ricerca, selezione, riproduzione di documenti idonei a diffondere l'idea terroristica, indicando comportamenti e modelli operativi a cui ispirarsi.
Secondo le Corti di merito gli elementi probatori raccolti, da un lato, attestavano l'adesione all'ideologia che individua in azioni di "martirio" - da perseguire anche a costo dell'inevitabile sacrificio di civili innocenti, ciò che rivela in massimo grado la finalità terroristica -lo strumento per combattere i paesi occidentali e contrastarne la presenza nei paesi mussulmani, soprattutto Iraq ed Afganistan;
dall'altro lato, davano dimostrazione dei concreti propositi eversivi degli aderenti, espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire "per fare IH" e con la ricerca di un contatto operativo che consentisse loro di tradurre in pratica i propositi di morte che, nel 2006, avevano come obiettivo privilegiato il territorio dell'Iraq.
I giudici evidenziano il metodo di condotta del gruppo volto a tenere il più possibile riservata e protetta l'attività del sodalizio, utilizzando al minimo l'uso dei telefoni, fornendo documentazione informativa sulle tecniche di intercettazione, tant'è che la gran parte delle conversazioni intercettate deriva da captazioni ambientali, che costituivano la prova principale d'accusa: tanto poco significanti in senso accusatorio sono le telefonate, tanto eloquenti sono le intercettazioni ambientali captate nelle abitazioni o nelle autovetture.
Emerge anche dalle conversazioni tra gli imputati, documentate nelle sentenze, una particolare attenzione alla compartimentazione delle informazioni, giacché non tutti i partecipi dovevano conoscere i progetti del gruppo nella loro interezza, ma solo nella parte che li vedeva coinvolti: e ciò per la sicurezza dei singoli e per la salvaguardia del gruppo, definito "cellula" dagli stessi imputati, i quali così palesavano la chiara consapevolezza sia dell'affectio societatis sia del più ampio collegamento del gruppo con il quadro del terrorismo internazionale jihadista.
I giudici evidenziano altresì l'accorta strategia del capo AR, di tipo opportunistico (giacché approfittava anche della momentanea assenza dell'Imam di Imola per fare delle prediche mirate, che preparassero il terreno per la diffusione delle idee estremiste tra i fedeli mussulmani) e gradualista, per non spaventare o allontanare i moderati che frequentavano la moschea (in proposito sono citate conversazioni in cui AR sottolinea che "bisogna fare delle prediche ... che non parli di politica e poi pian piano si comincia a pronunciare qualche parola ... non iniziare con gli argomenti jihadisti, ma fare discorsi buoni").
Emerge dall'accertamento delle Corti di merito il progressivo "allenamento al martirio" dei componenti del gruppo, l'interiorizzazione della vocazione al "martirio" quale espressione del loro quotidiano sentire al punto che, allenati all'idea, come si esprimeva KH AR, si dichiararono essi stessi ormai pronti per votarsi ad una azione terroristica, sol che si realizzassero le condizioni materiali perché essa potesse avere esecuzione. Le intercettazioni, secondo i giudici del merito, rivelavano come "fare IH" fosse diventato già nella primavera del 2006 l'obiettivo concreto del gruppo, in attesa del "filo", ossia del tramite operativo tra la "cellula" e quelle di analoga ispirazione che operavano in Iraq o Afganistan in grado di condurli nella zona delle operazioni.
Altro fatto ritenuto pienamente accertato dai giudici di merito è la raccolta di denaro per il finanziamento di attività terroristiche da impiegare direttamente da parte dei componenti del gruppo, qualora uno o più di loro fossero partiti, o comunque da mettere a disposizione di altre "cellule" combattenti. Era AR a raccogliere e veicolare (tramite sua moglie) il denaro in Bosnia, forte della sua esperienza militare in quel paese e dei persistenti legami con gruppi di DD, con i quali aveva combattuto egli stesso negli anni x90 contro i SE (circostanza emersa da una conversazione intercettata, in cui l'imputato riferiva di avere di aver informato il padre di essere andato in Bosnia a "fare IH" e di avere usato le armi).
Dalla sentenza impugnata risultano spediti in Bosnia oltre 32.000,00 euro, oltre a 4.000 Euro inviati da AA HM nell'ottobre 2006 e indirizzati a IH SA, frutto della truffa di cui al capo B), per la quale sono stati condannati AR e AA. I giudici hanno tratto la prova della effettiva destinazione del danaro inviato in Bosnia dal contenuto di una conversazione del 16 febbraio 2006, nella quale AR riferiva all'interlocutore AA di conosce "fratelli in Bosnia che vogliono partire, ma la loro situazione economica è scarsa". Nella stessa conversazione comunicò l'intento di costituire "un fondo per questo" e, con riferimento al danaro provento della truffa commessa dal AA, fornì una precisa indicazione: "se chiedono dove andranno questi soldi, noi non diremo che sono destinati all'equipaggiamento, ma noi lo sappiamo".
Il contenuto di questa conversazione sulla destinazione del provento della truffa commessa da AA, con il concorso di AR, ha costituito per le due Corti di merito la chiave di lettura per individuare la destinazione finale del denaro che AR (tramite sua moglie) spediva in Bosnia, paese con cui egli intratteneva rapporti telefonici frequentissimi e diffusi in tutta la regione, nonostante che i parenti della moglie vivessero a Saraievo. I giudici hanno conclusivamente ritenuto che "se sulla destinazione finale delle rimesse di AA non si possono avere dubbi, non c'è ragione per ritenere - visto il contesto, l'ideologia, gli scopi della "cellula" - che anche gli altri denari raccolti dai sodali avessero diversa destinazione: erano soldi finalizzati all'equipaggiamento dei membri della "cellula" se qualcuno fosse partito, o di altri DD che con loro condividevano l'idea di IH e con i quali AR LI era in costante contatto".
5. La sentenza d'appello è divenuta irrevocabile nei confronti di BE LI e di AA HM, mentre hanno proposto ricorso per cassazione i quattro imputati elencati in epigrafe.
5.1. KH AR e MU AZ, con unico comune ricorso, deducono:
a) ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 270-bis c.p., nonché difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati;
b) difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati in ordine all'affermazione di penale responsabilità di AR KH per i delitti sub A) e B);
c) difetto e illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati in ordine all'affermazione di penale responsabilità di AZ RA con riferimento al capo A);
d) erronea attribuzione a AR KH della qualifica di promotore;
e) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque, difetto, illogicità della motivazione risultante dal testo e da atti specificamente indicati.
5.2. ID KA e AM BC, con atti separati ma identici, denunciano:
a) erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 270-bis c.p.; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
b) difetto, illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di KA ID;
travisamento dei fatti;
c) erronea attribuzione a AM BC del ruolo di organizzatore;
d) insufficienza di motivazione circa la sussistenza di un'associazione terroristica e la qualità di membro del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d'inammissibilità per tutti i ricorsi.
2. Rileva innanzitutto il Collegio che il ricorso di AR e AZ è identico all'atto d'appello, salvo irrilevanti varianti lessicali o spostamenti di frasi che non mutano minimamente il senso delle argomentazioni, già prese in analitico esame dalla sentenza della Corte d'assise d'appello, che ha esaurientemente fornito compiuta giustificazione, logica e giuridicamente corretta, del rigetto dei motivi d'appello.
In proposito, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. n. 20377/2009, Rv. 243838, Arnone;
n. 22445/2009, P.M. in proc. Candita).
3. Inammissibili sono anche i ricorsi di BC e di KA, presentati con atti separati, ma di identico contenuto.
3.1. Manifestamente infondata è la deduzione di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 270-bis c.p.. I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale) occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità (Cass. n. 1072/2007, Rv. 235289, P.G. in proc. Bouyahia Maher).
Con riferimento a strutture organizzative "cellulari" o "a rete" - caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici, informatici) anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete (v. Cass. n. 31389/2008, Rv. 241175, Bouyahia) - la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270-bis c.p. deve ritenersi integrata - ovviamente in presenza del necessario elemento soggettivo - anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predispozione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica, etc, alcune della quali integranti anche fattispecie delittuose autonome, "fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 270-bis c.p." (vedi artt. 270-ter, 270-quater e 270-quinques c.p.).
Del tutto corretta è l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui per l'integrazione del delitto di cui all'art. 270-bis c.p. non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni.
Nel caso in esame la Corte d'assise d'appello ha motivatamente ritenuto sussistente la prova di due attività dimostrative dell'operatività della cellula e della funzionalità di essa al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale:
l'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra;
la raccolta di denaro destinato a sostegno economico dei combattenti del IH all'estero, tramite i DD in Bosnia. Tanto basta per ritenere sussistente il delitto in questione, senza necessità ne' di individuare specificamente i destinatari finali del finanziamento ne' di ulteriormente valutare, come pure i giudici di primo grado avevano fatto, se il gruppo o qualche suo componente si occupasse di acquisizione di armi o di documentazione falsa. Nè può rilevare, secondo i giudici di merito, che i vari adepti pronti a partire "per fare jihad" (come aveva fatto in precedenza il capo AR, secondo le sue stesse dichiarazioni rese al padre) non siano in realtà partiti. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, per la cui integrazione è richiesta l'esistenza di un'associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita, senza tuttavia che l'atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma, per esempio partendo per i territori di guerra (v. Cass. n. 31389/2008, Rv. 241174, Bouyahia;
n. 25863/2009, Scherillo).
Del resto, che nel caso in esame il pericolo fosse tutt'altro che astratto o evanescente è dimostrato sia dalla raccolta dei fondi economici rimessi in Bosnia e destinati ai combattenti, sia dalla circostanza che per uno dei sodali (AA HM EN LÌ, autore della truffa i cui proventi furono finalizzati al sostegno dei combattenti che partivano) la partenza fu impedita soltanto dall'intervento del fratello, che gli distrusse i documenti di viaggio.
3.2. Per quanto concerne i restanti motivi, fondati sull'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)., osserva il Collegio che, sotto lo schermo del "difetto e illogicità della motivazione" in relazione alla penale responsabilità degli imputati o all'erronea attribuzione ad essi del ruolo di organizzatori, in realtà, si censura la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito, tanto che espressamente il ricorso propone la deduzione di "travisamento del fatto".
Va ribadito in proposito che, neanche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, nel giudizio di legittimità è deducibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. n. 25255/2012, Rv. 253099, Minervini).
Il controllo sulla motivazione della sentenza dei giudice di merito è circoscritto alla verifica della esaustività ed adeguatezza della motivazione e della congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo. Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Orbene i ricorrenti, dopo sostanzialmente avere riconosciuto che i giudici di merito, in diritto, si sono conformati alla giurisprudenza di legittimità in materia di associazione terroristica, domandano retoricamente se le asserzioni della sentenza d'appello, poste a fondamento di fatto della affermazione di responsabilità penale, siano vere e corrispondenti alla realtà o se, invece, "i comportamenti realmente tenuti dagli imputati, esaminati oggettivamente, liberati dai pregiudizi" non siano piuttosto "travisati nei fatti al fine di farli rientrare ad ogni costo nelle fattispecie" penali.
Richiamato quanto sopra si è scritto sulla non deducibilità in cassazione del travisamento del fatto, non possono valutarsi in questa sede ricostruzioni delle vicende o apprezzamenti sul contenuto delle conversazioni intercettate o diverse interpretazioni relative al nascondiglio/intercapedine situato nella cucina di KA o concernenti le condotte materiali tenute da BC o la messa a disposizione del gruppo criminoso delle abitazioni o degli autoveicoli, dei computer e dei telefoni cellulari dei due imputati ricorrenti (come elementare ma idonea organizzazione di mezzi) senza invadere, inammissibilmente, l'ambito di competenza del giudice del merito.
Il caso in esame è caratterizzato da una doppia decisione conforme (ad eccezione del punto relativo al trattamento sanzionatorio), ognuna delle quali munita di una completa ed esauriente motivazione, senza alcun ricorso alla motivazione per relationem. In particolare, la sentenza della Corte d'assise d'appello ha preso in esame ciascuno dei motivi dedotti dagli appellanti, sottoponendoli ad approfondito e rigoroso esame, all'esito del quale ha confermato, con una rinnovata ed analitica motivazione, la sentenza di primo grado sulla sussistenza del gruppo associativo che integra la fattispecie prevista dall'art. 270-bis c.p. e sulla partecipazione, con ruolo di organizzatori, degli imputati BC e di KA. Va peraltro, aggiunto che a tutti gli interrogativi concernenti gli elementi probatori, riproposti nel ricorso per cassazione, la sentenza impugnata fornisce puntuale, logica ed esauriente risposta, sicché non residua spazio alcuno per il sindacato di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Infine, non possono essere prese in considerazione le alternative offerte dagli imputati come spiegazione per le rimesse di denaro in Bosnia, giacché in presenza delle esaurienti e plausibili giustificazioni offerte dalla sentenza impugnata, ogni censura formulata in ricorso si risolve in una critica alla valutazione di fatto operata dai giudici del merito.
Nè si può in questa sede reinterpretare il contenuto del vasto materiale scritto o locutorio (costituito da documenti cartacei e informatici e da conversazioni intercettate, in cui si ricorrono i termini "martirio", "fare IH", "partire per il IH", "equipaggiamento", etc.), giacché l'interpretazione del lessico dei documenti e del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata - come nel caso in esame - secondo criteri di plausibilità logica (Cass. Sez. U, n. 24486/2006, Lepido;
Cass. Sez. 6, n. 17619/2008, Gionta). Neppure è proponibile in sede di legittimità la censura dedotta con il quarto motivo. L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), consente il ricorso per cassazione per "mancanza, contaddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati", ma non anche per insufficienza della motivazione. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 2933/1990, Rv. 185451, Caponaccio).
4. all'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000 in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2012