Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 9
CASS
Sentenza 24 marzo 1995

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Poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, ne' potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale.

Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo,il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 24 marzo 1995

Testo completo