Sentenza 24 marzo 1995
Massime • 2
Poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, ne' potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale.
Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo,il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato.
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Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente N. 9
1. Dott. Gaetano LO COCCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " NI LA " N. 20249/94
3. " CO VU "
4. " Mauro D. LOSAPIO (Rel.) "
5. " ES EL "
6. " OR AN "
7. " NI SI "
8. " AL ON "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA CO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 30.3.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mauro Domenico LOSAPIO;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nei riguardi di CO IA, condannato unitamente a EL Di EN per il reato di cui all'art.453 comma 1 n.3 cod. pen., commesso in concorso, dichiarata l'inammissibilità
dell'appello (per mancata produzione di motivi a sostegno), fu emesso ordine di carcerazione, avverso il quale egli produsse incidente di esecuzione, eccependo la carenza di titolo esecutivo in quanto sulla sentenza di condanna non si era formato il giudicato perché il coimputato si era gravato, producendo motivi non esclusivamente personali, e il giudizio sull'impugnazione non si era ancora concluso.
2. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, pur rilevato che un motivo del gravame prodotto dal Di EN doveva giudicarsi non esclusivamente personale (richiesta di degradazione dell'accusa in ipotesi colposa ex artt.455-459 c.p.), tuttavia ritenne formato il giudicato ed eseguibile la sentenza nei confronti del IA, in ciò uniformandosi alla prevalente giurisprudenza espressa da questa Corte.
3. Ricorre per cassazione il IA deducendo, tramite il difensore, "erronea applicazione e disapplicazione della legge". In sintesi, il deducente sostiene che, poiché l'art.587 cod. proc. pen. dispone che l'impugnazione proposta da uno degli imputati,
concorrente nello stesso reato, giova anche agli altri (non impugnanti o l'impugnazione dei quali sia stata dichiarata inammissibile, come nel caso), qualora non si fondi su motivi esclusivamente personali, se ne dovrebbe dedurre che la decisione così impugnata non potrebbe considerarsi passata in cosa giudicata nei riguardi di nessuno dei coimputati, altrimenti resterebbe vanificato il "giovamento" prodotto dalla impugnazione (del coimputato) nei riguardi del non impugnante. Ponendo in relazione l'art.587 con l'art.588 cod. proc. pen., se ne dedurrebbe, sempre secondo il ricorrente, che il legislatore avrebbe inteso, in fattispecie del genere, porre una eccezione alla formazione del giudicato sul rapporto processuale individuo.
4. La Sez. I, cui il ricorso fu assegnato, con motivata ordinanza del 25 ottobre 1994, dopo avere richiamato l'indirizzo prevalentemente seguito dalla Corte (conforme alla decisione impugnata) e le voci discordi manifestatesi in passato (Sez. Un., 18 giugno 1983, ric. CA, C.E.D. n. 160067, che, in motivazione, in siffatta situazione processuale, escluse la formazione del giudicato) e recentemente (Sez. I, 13 luglio 1994, Madio, che, pur ritenendo formato il giudicato, ha ammesso la possibilità di sospensione facoltativa dell'esecuzione), ha investito le Sez. un.evidenziando ragioni che potrebbero condurre a conclusione non in linea con il prevalente indirizzo fin qui seguito dalla Corte e, quindi, l'opportunità di scongiurare difformità di decisioni.
5. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria del 28 febbraio 1995, nel chiedere il rigetto del ricorso, si è richiamato alla prevalente giurisprudenza di legittimità, formatasi anche in relazione al nuovo rito penale, assertiva della esecutività della decisione di condanna nei confronti del non impugnante (e di colui nei riguardi del quale la impugnazione fu dichiarata inammissibile). Quanto alla ipotesi di sospensione (facoltativa) della esecuzione (ritenuta dalla sentenza Madio), il requirente ha escluso la esistenza di un siffatto potere in capo al giudice dell'esecuzione perché al di fuori delle ipotesi previste dalla legge sostanziale (art.147 cod. pen.) e da quella processuale (art.670 cod. proc. pen.).
6. Le Sez. Un. sono chiamate a decidere sul se la proposizione dell'impugnazione da parte di uno di coimputati nello stesso reato, sostenuta da motivi non esclusivamente personali (e, pertanto, estensibili), inibisca la esecutorietà della decisione di condanna (per preclusione nella formazione della irrevocabilità) dei riguardi del non impugnante (o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile); e, quindi, in caso di risposta negativa, la questione sul se l'esecuzione legittimamente iniziata nei confronti di quest'ultimo possa essere sospesa per ragioni di opportunità.
7. Per dare corretta risposta al primo quesito conviene ricordare che l'art.131 del codice di procedura penale 1913, stabilendo, al comma 2, che: "La dichiarazione fatta e i motivi addotti da una delle persone imputate di concorso in uno stesso reato giovano di diritto alle altre", non distingueva tra motivo personale e no;
distinzione che, invece, compariva al comma 3 dello stesso articolo, il quale recitava: "Parimenti, nei casi di connessione di reati, o unione di giudizi, i motivi di nullità opposti da uno fra più imputati giovano a tutti gli altri, a meno che si riferiscano personalmente a chi propone l'impugnazione".
Conseguentemente, in tema di citazione al giudizio di appello, l'art.489 dello stesso codice stabiliva, al comma 1: "Il presidente ordina la citazione dell'imputato e della parte civile;
ordina pure quella dell'imputato che non abbia appellato, nei casi contemplati nei capoversi dell'art.131" e, al comma successivo:
"La citazione è notificata alle parti suddette, a pena di nullità". Sulla base di tali disposizioni la giurisprudenza di legittimità, memore dell'antico insegnamento maturato nel diritto intermedio (Julius Clarus: "Si plures complices sint contemnati et unus appellatus. eius appellatio alii prodest") ritenne, da un canto, che: "La regola che la impugnazione del coimputato di concorso nello stesso reato giova di diritto all'imputato che non ha proposto impugnazione si applica anche nel caso che questo sia stato assolto per insufficienza di prove. In tal caso, non essendo nei riguardi del non appellante passata in giudicato la sentenza (Cass., 10 marzo 1919, Priotti, in Proc. pen. it., 1919, 299)", e che: "Nel caso di concorso di più imputati nello stesso delitto, il ricorso e i motivi proposti da taluno soltanto di essi giovano di diritto anche a coloro, i quali, sebbene condannati a più di un anno di reclusione, non si siano costituiti in carcere, né siano stati ammessi a libertà provvisoria" (Cass., 3 maggio 1916, Rovà ed altro, in Giust. pen. 1916, 897), pur escludendo che il non impugnante potesse giovarsi dell'impugnazione del concorrente per dedurre motivi personali (Cass., 28 ottobre 1914, Lapi, in Proc. pen. it., 1915, 817; Cass., 22 febbraio 1915, Marenco, ivi 1915, 821), fermo il limite di operatività quanto a nullità incorse nel processo cumulativo (Cass., 24 marzo 1916, Grana e Pulcino, ivi, 1916, 474). Dall'altro verso, fu stabilito che, in tema di giudizio di appello, la mancata citazione del non impugnante implicando l'inosservanza di norma "[ ... ] concernente l'intervento dell'imputato in giudizio, importa nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio" (Cass., 5 giugno 1916, De Maio, ivi 1916, 575); citazione che spettava pure nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art.131, anche se poi dovesse essere ordinata l'esecuzione della sentenza di primo grado (Cass., 27 gennaio 1919, Lobima, ivi, 1919, 450). Peraltro, fu escluso che l'assenza nel giudizio di appello del coimputato non appellante, purché citato, comportasse l'obbligo di dichiararne la contumacia (Cass., 6 luglio 1917, Cabiddu, ivi, 1918, 475). In ogni caso, per ragione logica e d'ordine generale, la decisione favorevole all'impugnante avrebbe coinvolto il coimputato non impugnante, avvantaggiandolo, solo quanto a motivi comuni (Cass., 6 luglio 1917, Cabiddu, cit.).
In definitiva, secondo quella giurisprudenza, l'effetto sospensivo scaturiva dalla impugnazione di uno tra gli imputati e riguardava tutti, nel senso che tutti gli imputati se ne giovavano;
l'effetto estensivo dalla decisione favorevole scattava solo a seguito dell'accoglimento del motivo comune;
e ciò, non per lettura del dato testuale ma per una ragione d'ordine logico-giuridico.
8. Il codice Rocco, con il comma 1 dell'art.203, pur mantenendo ferma la formula quanto a dichiarazione di impugnazione, ne limitò l'efficacia ai motivi non esclusivamente personali, meglio esplicitando poi l'ambito operativo quanto al processo cumulativo e alla violazione di norme procedimentali. In tal senso si esprime la Relazione del Guardasigilli al Progetto preliminare (pag. 44) laddove precisa che: "È mantenuto l'effetto estensivo dell'impugnazione, ma con temperamenti corrispondenti alle riforme introdotte in ciò che riguarda l'effetto devolutivo [... ]. Per ciò che concerne l'effetto estensivo, è da osservarsi che la formula dell'art.131, 2 capoverso del codice vigente, è troppo indeterminata e si presta a frequenti controversie".
Poiché l'effetto estensivo, (quello prodotto dalla sentenza) già con il codice Finocchiaro-Aprile era, concettualmente, limitato all'accoglimento del motivo non esclusivamente personale (essendo chiaro che una ragione attinente alla condizione personale dell'impugnante non avrebbe potuto svolgere ruolo diverso da quello che, comunque, avrebbe avuto anche in caso di impugnazione da parte dell'imputato negligente), se ne dedusse, dalla giurisprudenza, anche in relazione alle osservazioni come sopra formulate in merito nella Relazione al Progetto preliminare, pur nella contraria opinione espressa dalla dottrina, che l'altrui impugnazione (dichiarazione e motivi, ancorché non esclusivamente personali) non fosse idonea a impedire il passaggio in giudicato della sentenza riguardo al non impugnante, operando solo al momento della decisione (sull'impugnazione) ed agendo come causa (evento) eccezionale, straordinaria, di risoluzione del giudicato.
Tanto sembrò ricevere conferma dalla formulazione dell'art.517 detto codice (in tema di citazione nel giudizio di appello), l'esegesi del quale consentiva di ritenere che la comminatoria di nullità per omessa notificazione del decreto di citazione, di cui al comma 3, non riguardasse il non impugnante in quanto non parte in quel giudizio se non da quando, comunque, ed anche spontaneamente, vi fosse comparso ed avesse svolto attività procedimentale in sua difesa.
9. La modificazione del regime di rito, quanto alla tematica che qui riguarda, parve deducibile anche dalla diversa impostazione del concetto di irrevocabilità della sentenza.
L'art.555 del codice 1913 evidenziava solo una consequenzialità temporale tra irrevocabilità della sentenza ed esecuzione della condanna,, essendo stabilito (anche con riguardo al giudizio di cassazione) che l'esecuzione doveva seguire entro i cinque giorni dalla irrevocabilità, della quale non era fornita la nozione teorica né specificato il momento formativo;
per quanto, poi, quest'ultimo potesse dedursi dal sistema sul quale, ovviamente, influivano anche le disposizioni dell'art.131 s.c..
Viceversa, l'art.576 del codice Rocco, al comma 2, fornì una nozione teorico-pratica del concetto di irrevocabilità, il quale fu agganciato esplicitamente alla mancata proposizione (di valida) impugnazione entro il termine previsto dalla legge;
l'accento, quindi, venne a cadere sul rapporto processuale piuttosto che sulla sentenza, con l'ovvia conseguenza che un tal provvedimento poteva assumere l'irrevocabilità nei riguardi di un soggetto del processo e non di un altro, ed essere eseguibile (ed eseguito) nei confronti del primo e non del secondo.
10. In coerenza con tale complessivo dato ermeneutico la pressoché unanime giurisprudenza di legittimità si attestò, dopo qualche contrasto, sulla regola secondo la quale, rispetto all'imputato negligente, l'impugnazione del coimputato (nello stesso reato, o in posizione processualmente connessa), ancorché sostenuta da motivi non esclusivamente personali, influendo solo sul giudizio d'impugnazione, laddove, cioè, si deve accertare se il motivo accolto (e solo se accolto) debba o possa svolgere un ruolo estensivo, e quindi giovare al non impugnante, non è di ostacolo alla formazione della esecutorietà della sentenza penale (a riguardo del non impugnante), essendo già verificata la condizione di irrevocabilità quanto al rapporto processuale che lo riguarda (esaurimento degli ordinari mezzi di gravame).
In definitiva: l'effetto estensivo fu ridotto a un evento, variamente predicato (straordinario, speciale, etc.), capace di risolvere il (condurre a revoca del) giudicato per una ragione estranea all'attività del soggetto beneficiato - il quale aveva prestato acquiescenza (non impugnando o non attivandosi nel coltivare l'impugnazione) -, valorizzato dal legislatore per scongiurare la stortura di contraddittorietà di giudicati in causa unica (occasione di discredito per la giurisdizione, secondo un noto autore) e, quindi, per ragioni di superiore (rispetto all'interesse del singolo) equità, di ordine pubblico in senso lato, e di altre metagiuridiche congetture variamente formulate intorno alla ratio legis (unità e logicità della giurisdizione, favor rei, par condicio, e similmente).
Salvo qualche iniziale contrasto (ad es.: Sez. I, 17 febbraio 1934, in Giust. pen. 1934, III, 317; Cass. 29 gennaio 1953, p.m., ivi 1953, III, 234), nella evidenziata prospettiva si mosse la quasi unanime giurisprudenza della Corte, tra le decisione della quale conviene ricordarne le più significative, quali, in ordine cronologico: Sez. II, 10 luglio 1942, Galliano, Giust. pen. 1943, IV, c.138; Sez. I, 16 maggio 1951, Di Lorenzo, in Giur. Cass. Pen.1951, I, 93; Sez. III, 8 novembre 1957, Rori, in Giust. pen. 1958,
III, c.188, n.151; Sez. III, 3 marzo 1959, Jattarelli, ivi 1960, III, c.510; Sez. III, 10 luglio 1962, Villa, ivi 1963, III, c.406, n. 437; Sez. III, 13 aprile 1967, Mattei, C.E.D. n. 104413;
Sez. II, 2 luglio 1968, Montanari, ivi n. 109789; Sez. VI, 14 marzo 1970, Busana, ivi n. 114996; Sez. II, 14 marzo 1970, Maraffino, ivi n. 111179; Sez. I, 3 ottobre 1977, Provenza, ivi n. 137588; Sez. I, 5 dicembre 1978, Campagna, ivi n. 141804; Sez. VI, 23 gennaio 1979, Addio, ivi n. 142079;_Sez.I, 4 maggio 1979, Baletta, ivi n. 142783;
Sez. I, 15 aprile 1980, Malagigi, ivi n. 146027 (con riferimento all'impugnazione del pubblico ministero, e, quindi, al favor rei);
Sez. V, 8 febbraio 1983, Dorio, ivi n. 162862; Sez. I, 21 giugno 1983, Donnina, ivi n. 159778; Sez. II, 7 novembre 1983, Iusi, ivi n. 161487; Sez. I, 10 novembre 1986, Esposito, ivi n. 174450; Sez. VI, 24 novembre 1983, Digiorgi, ivi n. 164018; Sez. II, 18 gennaio 1984, Gandus, ivi n. 164149; Sez. VI, 6 ottobre 1989, Cambiaggio, ivi n. 182335.
Il non impugnante, pertanto, venne ad assumere la posizione di destinatario, beneficiante automaticamente e di diritto (Sez. II, 31 gennaio 1949, Mirabelli, in Giust. pen. 1949, III, 421; Sez. II, 11 gennaio 1980, Bellito, C.E.D. n. 146524), di una [eventuale] pronuncia favorevole a seguito dell'accoglimento del motivo di impugnazione, o di ufficio in caso di applicazione della disposizione di cui all'art.152 cod.proc.pen.1930 anche (ma non solo) per sopravvenienza di causa estintiva (tra altre: Cass., 31 marzo 1954, in Riv. dir. proc. pen. 1955, 496; Sez. un., 18 giugno 1983, CA, di cui appresso). 11. In tale inquadramento teorico la ragione della citazione al giudizio di impugnazione dell'imputato non attivo, sempre in ipotesi di estensibilità del motivo articolato dal valido impugnante, non poteva non essere individuata che nella opportunità di consentirgli di sollecitare il dovere del giudice ad estendergli gli effetti dell'accoglimento del motivo comune.
Con la conseguenza che l'omessa citazione non poteva produrre alcuna nullità, né a riguardo del valido impugnante (estraneo a tale rapporto), né nei confronti del non impugnante, il quale, oltre al non essere qualificato parte (Sez. II, 13 maggio 1955, Maroder, in Giust. pen. 1956, III, c.40 - contra: Cass., 30 marzo 1950, Orlandi, in Foro it. 1951, II, 45; Cass. 16 luglio 1953, Tirizzolo, in Giur. Cass. pen. 1953, 419 -; Sez. II, 2 febbraio 1973, Guietti;
Sez. III, 28 giugno 1974, Parolisi) sino a quando non fosse intervenuto nel giudizio, non ne avrebbe ricevuto pregiudizio alcuno, dato che l'estensione degli effetti della decisione, che avesse accolto il motivo comune e non avesse provveduto d'ufficio - come avrebbe dovuto: Sez. II, 8 maggio 1979, Gargiulo C.E.D. n. 143736; Sez. II, 21 marzo 1987, Castuomgo, ivi, n.175407 - poteva essere conseguita in sede d'esecuzione (Sez. I, 13 marzo 1958, Cappelli, in Giust. pen. 1958, III, c.867, n.771; Sez. I, 18 ottobre 1963, Congia, CED n. 99035; Sez. I, 18 ottobre 1966, Fruscio, ivi n. 103727; Sez. I, 17 marzo 1971, Barranca, cit. ivi n. 119120; Sez. II, 6 dicembre 1972, Brienza, ivi n. 123781; Sez. IV, 21 ottobre 1975, Ceponi, ivi n. 132767; Sez. V, 9 ottobre 1979, Rebuttini, ivi n. 143858;
Sez. VI, 2 febbraio 1981, Fiormarino, ivi n. 148509; Sez. II, 10 febbraio 1985, Bianchi, ivi n. 169742), ovvero attivando procedura di correzione di errore materiale innanzi lo stesso giudice (Sez. III, 7 maggio 1962, Barletta, in Cass. pen. Mass. ann. 1962, p.672;
Sez. I, 13 marzo 1971, Barranca, cit.; Sez.II,8 gennaio 1984, Gandus, cit.; Sez. I, 5 aprile 1989, Tomano, C.E.D. n. 181244), o infine, mediante ricorso per cassazione, se ammesso, come appresso si dirà.
12. Modesto, ma coerente alla condizione di non impugnante (vigilantibus iura succurrunt), pertanto, il ruolo procedimentale a costui attribuito;
il quale, se presente in giudizio, avrebbe potuto attivarsi solo per far valere i motivi comuni (perimetro nell'ambito del quale il processo di impugnazione è racchiuso, secondo la regola della domanda), senza poter validamente rilevare nullità insanabili concernenti il proprio rapporto processuale (art. 185 comma 2 cod. proc. pen. 1930: Cass. 14 luglio 1953, De Marco, in Giust. pen.
1954, III, 85; Sez. I, 15 aprile 1969, Taborre, C.E.D. n.112585);
tuttavia, per tale attività, acquisendo la qualità di parte con la consequenziale estensibilità del ricorso incidentale del p.m. (art.515 comma 4 c.p.p.1930, prima della dichiarazione di incostituzionalità ex C. Cost. [10] 17 novembre 1971 n. 177) e subendo la condanna a pagare le spese processuali a seguito del rigetto della domanda divenuta comune (art. 213 comma 2 s.c.: Sez. III, 21 giugno 1955, Viti Camilleri, in Riv. dir. proc. pen. 1956, p.148).
Su questa linea interpretativa al non impugnante, presente nel giudizio di appello, fu riconosciuta la facoltà di ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui, accolto il motivo comune, ne fosse stata negata la estensione a suo beneficio (Sez. I, 11 gennaio 1955, Caccioppoli, in Giust. pen. 1955, III, 592 (contra, però: Sez. II, 5 febbraio 1937, Giani, e Sez. III, 2 marzo 1937, Borelli, entrambe in Giust. pen. 1938, IV, c. 363, numeri 199 e 200);
Sez. II, 2 3 maggio 19 3, Vaccaro, C.E.D. n. 125185; Sez. I, 8 ottobre 1974, Schiavone, ivi n. 129900; Sez. VI, 15 ottobre 1974 n Carrieri, ivi n. 129923; Sez. II, 13 ottobre 1975, Montauro, ivi n. 132217; fino a Sez. VI, 28 giugno 1990, Napolitano, 186267; e, nella vigenza del nuovo codice, Sez. Vi, 17 maggio 1993, Khalifi, ivi n. 194962) e non quando, invece, il gravame del coimputato impugnante fosse stato respinto anche nel motivo comune (Sez. III, 31 marzo 1954, Gatti, in Giur. Cass. pen. 1954, 254; Sez. II, 22 dicembre 1961, Odone, in Cass. pen. Mass. ann. 1962, p.369;
Sez. II, 27 gennaio 1971 Benci, C.E.D. n. 119264; Sez. II, 6 aprile 1971, Gamboni, ivi n. 118155; Sez. II, 18 dicembre 1972, Spinelli, ivi n. 123787; Sez. II, l dicembre 1980, Di Mauro, ivi n,148597;
Sez. VI, 21 febbraio 1984, Abate, ivi n. 164032. sino a Sez. I, 16 novembre 1992, Pace, ivi n.192777). Conclusivamente: "Il non impugnante, pur potendo intervenire, anche volontariamente, nel giudizio di impugnazione, vi partecipa(va) però non già per esercitare un diritto proprio di impugnativa, bensì per aderire alle ragioni addotte dall'impugnante, seguendo le sorti dell'impugnazione di questi (posizione che non a caso in dottrina e in giurisprudenza si è ritenuto di assimilare a quella dell'interventore adesivo nel processo civile)" (Sez. un., 15 dicembre 1973, Monaco, C.E.D. n.126261). 13. A tale indirizzo si adeguò anche l'interpretazione giurisprudenziale in ordine al regime normativo circa il potere di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice a quo in ipotesi di impugnazioni plurime.
Infatti, abbandonate le iniziali posizioni negative (di tale potere), espresse, tra altre, da Sez. II, 20 luglio 1938, Castaldi, Giust. pen. 1939, IV, c.128, n.151; Sez. II, 16 maggio 1941, Colangelo, ivi 1942, IV, c.178; Sez.I,'30 aprile 1945, Pellegrini, ivi 1945, III, c.55, n.8; Sez. II, 17 novembre 1950, Vanoli, ivi 1951, III, c.167 (secondo la quale: "Nel caso di impugnazioni plurime proposte da coimputati contro la medesima sentenza, il giudice a quo non può dichiarare la inammissibilità di una soltanto di esse, bensì deve trasmettere gli atti al giudice ad quem. Invero, questi soltanto ha il potere di valutare gli eventuali effetti estensivi delle impugnazioni valide"), si ritenne, con sempre più compatta uniformità, che la mancata tempestiva impugnazione, o la difettosa coltivazione della stessa, da parte di uno dei coimputati comporta il passaggio in giudicato della decisione, quanto al rapporto soggettivo individuale (Sez. I, 30 aprile 1969, Palomba, C. E. D. n. 112726; Sez. II, 16 gennaio 1976, Quintero, ivi 132458; Sez. V, 16 maggio 1978, D'Amario, ivi n. 139226) e che la valida impugnazione (sostenuta da motivo comune) mai potrebbe impedire la declaratoria d'inammissibilità dell'invalida altrui impugnazione (Sez. un., 21 giugno 1989, Avdullahi) non essendo in grado di svolgere un ruolo immediato ma operando solo ex post (mentre l'inammissibilità, almeno quella originaria, ha già operato ex ante: Sez. II, 22 aprile 1975, Zavanella).
D'altra parte, si osservò ancora, una predelibazione da parte del giudice dell'inammissibilità, sia esso a quo, sia ad quem, fuori della sentenza conclusiva del giudizio sul gravame, sulla estensibilità, o meno, del motivo articolato dall'impugnante, è da escludersi perché siffatto accertamento è strettamente connesso al giudizio di merito sulla impugnazione stessa (Sez. I, 12 luglio 1985, Quarta, C.E.D. n.170604). 14. Anche la definizione teorica del rimedio estensivo, adottata dalla giurisprudenza della Corte, venne bene ad inserirsi nel quadro sopra delineato, centrato (salvo le iniziali citate oscillazioni:
par. 12) sulla minimizzazione del ruolo attribuibile all'imputato negligente, spesso nominato tout court "condannato" (Sez. II, 11 agosto 1964, De Santis, C.E.D. n.99298), cui nulla è richiesto perché l'effetto estensivo della decisione si riverberi sulla sua posizione. Si parla, infatti, di rimedio l'eccezionale" (Sez. I, 3 ottobre 1977, Provenza, cit.) ovvero "straordinario" (Sez. III, 3 ottobre 1963, Di Claudio, ivi, 99034; Sez. II, l dicembre 1980, Di Mauro, ivi n.148597; sino a Sez. I, 31 marzo 1993, n. 1371, Varanese). Rimedio che, pertanto, opera malgrado il giudicato (la irrevocabilità) ex art. 576 c.p.p. (Sez. II, 11 ottobre 1976, Pettinati, ivi n.135466; Sez. III, 11 novembre 1980, Spineti, ivi n. 146891; Sez. II, 14 novembre 1985, Papa, ivi n.171897) in una prospettiva di carattere generale (evitare contraddittorietà di giudicati che scoloriscono l'immagine della giurisdizione;
concetto già presente in Sez. II, 10 luglio 1942, Galliano, cit.), inidonea a produrre effetti sospensivi sulla esecutorietà della sentenza (Sez. VI, 4 aprile 1978, Taurino, ivi n.139847). 15. Tuttavia, nella vigenza del codice di rito del 1930 non mancarono decisioni disallineate (anche in tempi meno risalenti di quelli delle già citate), tra le quali merita ricordare, per totale radicalismo, Sez. II, 29 settembre 1971, Potestà, CED n.120924, secondo la quale, in caso di impugnazione estensibile, la mancata citazione del non impugnante causa la nullità assoluta del giudizio di appello (e, in ogni caso, il non impugnante avrebbe facoltà di ricorrere per cassazione: n. 120923); e, per autorevolezza, Sez. un., 18 giugno 1983, CA (in qualche modo preceduta, per analisi sistematica, da Sez. V, 17 gennaio 1979, Pesci, in Giur. It. 1980, II, c.306). Le quali, chiamate a pronunciarsi circa applicabilità al non impugnante della causa estintiva sopravvenuta, pendente l'impugnazione attivata dal coimputato, per dirimere il contrasto allora in atto tra decisioni che limitavano tale operatività solo nell'ipotesi di motivo comune (per tutte e tra le ultime: Sez. I, 18 marzo 1982, Castellani, ivi n.154359) e decisioni che l'estendevano ad ogni ipotesi di pendenza del giudizio di impugnazione (ad es.: Sez. IV, 27 novembre 1964, Sandrello, ivi n. 87045), ritennero di dover chiarire che presupposto perché si verifichi l'effetto estintivo della sentenza è che si sia prodotto l'effetto estensivo della impugnazione (il che avverrebbe con la deduzione di motivi non strettamente personali). Solo in tal caso, fu precisato (ponendosi in contrasto con la precedente prevalente giurisprudenza e, in qualche modo, raccogliendo l'eco di decisioni adottate nella vigenza del codice 1913), non attuandosi l'irrevocabilità (id est: il "giudicato", termine che non compare nel testo degli articoli del codice) a danno del non impugnante, può farsi applicazione anche nei riguardi di costui della sopravvenuta causa estintiva, con la conseguenza, in non meno frontale contrasto con la linea seguita dalla Corte, che "[...] l'effetto estensivo non costituisce un mezzo straordinario di impugnazione, ma l'attuazione dei principi generali del sistema legislativo inquadrato nelle impugnazioni ordinarie. Invero, in base ai principi generali, a séguito dell'impugnazione su punti non esclusivamente personali la questione comune è devoluta al giudice superiore il quale non può che pronunciare nei confronti di tutti risolvendo una sola volta la questione comune".
Decisione rimasta priva di séguito, quanto all'intuizione circa il vincolo di interdipendenza tra il predicato del motivo a sostegno della [valida] impugnazione (l'essere non esclusivamente personale), e l'effetto estensivo dell'impugnazione quale condizione sine qua non del (successivo) effetto estensivo della sentenza e, in definitiva, del regime processuale che regola la situazione procedimentale che da quella specie di impugnazione scaturisce. 16. Il nuovo codice di procedura penale non ha portato, quanto ai referenti normativi coinvolti nella tematica sin qui esaminata, e che costituisce l'essenzialità del primo quesito posto alle Sezioni unite, novità di rilievo che possano condurre a una diversa soluzione del problema rispetto al passato.
La formulazione dell'art.587 del detto codice, per quanto qui concerne, ricalca, anche testualmente, l'art.203 del codice abrogato, salvo la eliminazione dalla rubrica del sostantivo "effetti" limitandosi, più concisamente, a parlare di l'estensione dell'impugnazione"; e la sostituzione del termine "persona" con quella di l'imputato", sicché non appaiono giustificate, almeno con riferimento al dato testuale, le opinioni, sostenute da una parte della dottrina, secondo le quali in tali marginali modifiche è da intravedersi una qualche intentio risistematoria della materia da parte del nuovo legislatore del rito.
Il richiamo alla diversa disciplina estensiva dell'opposizione a decreto penale di condanna, quanto ad esecuzione nei riguardi del non opponente, come disciplinata dall'art.463, comma 1, rispetto al precedente art. 508 (e art. 510 comma 4) - con ritorno alla disciplina del codice 1913: Cass. 22 ottobre 1914, p.m. c/ Granati ed altro, in Proc. pen. it., 1915, 802 -, non pare concludente al riguardo;
anzi, il fatto che il legislatore sia intervenuto al fine di incidere su una interpretazione giurisprudenziale che, all'evidenza, non ritenne di poter condividere, dovrebbe condurre a far ritenere, per quanto riguarda la problematica che direttamente interessa il ricorso in esame, l'immutazione testuale dei dati normativi (salve le marginalità evidenziate), nella indubbia conoscenza delle posizione ermeneutiche seguite dal Giudice di legittimità, per certa la volontà di lasciare intatto il preesistente regime.
17. Né significativi elementi di dissenso potrebbero trarsi dalla lettura degli articoli 588 (sull'effetto sospensivo dell'impugnazione), 595 comma 3 (circa l'efficacia dell'appello incidentale del pubblico ministero nei riguardi del non impugnante), 601 comma 1 (in tema di citazione nel giudizio di appello del non impugnante), 627 comma 5 (in materia di giudizio di rinvio) e 648 (sulla definizione del concetto di irrevocabilità (corrispondenti, rispettivamente, ai già esaminati artt.205, 51 comma 3, 517 comma 1, 544 comma 4 e 576 del vecchio rito), che pur portano disposizioni di indubbio ausilio ai fini dell'indagine che qui interessa;
la formulazione di tali disposizioni, invero, rispecchia una sostanziale continuità precettiva, per talune anche testuale, rispetto al cessato regime.
Non dovrebbe destare meraviglia, pertanto, la constatazione che la giurisprudenza della Corte sin ad oggi formatasi sul nuovo codice di rito penale, si muove nell'ambito delle linee segnate dalla precedente nel orso dell'ultimo trentennio.
Infatti, quanto a individuazione della ragione giustificante l'effetto estensivo della sentenza, Sez. V, 17 giugno 1993, Limblici, C.E.D. n. 194884, dopo averne evidenziato i limiti escludendo che esso comporti "[ ... ] la reintegrazione del soggetto non impugnante nel diritto a proporre gravame, quasi fosse una sorta di restituzione in termini" (così già da Cass., 24 aprile 1935, Castellano, Giust. pen. 1936, VI, c.420, n.128; Sez. I, 2 maggio 1938, Cerri, ivi 1939, IV, c.130, n.156; Sez. II, 10 luglio 1942, Galliano, cit.; Sez. un., 15 aprile 1950, Magnavacchi, ivi, 1950, III, c.338), si è rifatta all'esigenza di evitare contrasti di giudicati (e realizzare, anche, la ... "par condicio" di imputati che si trovino in situazioni identiche), mentre Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, ined., ha ribadito il principio di automatica operatività dell'effetto estensivo della sentenza, di tal ché la stessa sezione (9 giugno 1992, Masala, C.E.D. n. 191986) ha potuto confermare la regola della irrilevanza della mancata citazione del non appellante nel giudizio sul gravame del coimputato diligente, rifacendosi alle ragioni nel passato più volte ribadite dalla giurisprudenza di legittimità.
Con Sez. VI, 17 maggio 1993, Khalifi, ivi n. 194963, si è riconfermato il potere del non impugnante di ricorrere per cassazione in via autonoma nella sola ipotesi in cui, presente nel giudizio di appello ed ivi accolto il motivo comune, non si sia fatto luogo alla declaratoria dell'effetto estensivo della sentenza nei suoi riguardi.
18. Né, osserva il Collegio, il compattamento in unico atto della dichiarazione di impugnazione e della deduzione delle relative ragioni a sostegno (previsto dal nuovo rito: art.581 cod. proc. pen.) possono indurre a considerazioni divaricanti;
che, anzi, gli elementi di dissonanza (rispetto al prevalente indirizzo seguito dalla Corte), che erano stati tratti quanto ad effetto della dichiarazione ed effetto della formulazione dei motivi (in relazione alla ventilata facoltà d'integrazione, con motivi personali del non impugnante, la nazionalizzazione della dichiarazione addotta dall'impugnante diligente: negata sin da Sez. II, 10 luglio 1942, Galliano, cit. al par. prec .con altre successive), perdono ogni residuo motivo di persistenza, a vantaggio delle ragioni di confutazione da tempo esposte in dottrina.
Mentre, quanto al riflesso, cui incidentalmente appare opportuno accennare, sull'operatività di cause estintive intervenute nelle more del giudizio di impugnazione (problematico specificamente affrontata dalla citata Sez. un., 18 giugno 1983, ricorso CA), giova ricordare che, contrariamente a quanto assume una parte della dottrina, la diarchia tra causa d'inammissibilità originaria e causa sopravvenuta, con evidente ripercussione al momento d'incidenza sulla persistenza in vita del rapporto processuale, va mantenuta, come hanno di recente affermato queste Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci, C.E.D. n. 199903. Ne segue che l'insegnamento estraibile dalla richiamata sentenza non pare disperso, anche se il sostegno razionale debba ritenersi non in linea con la prevalente, giurisprudenza della Corte alla quale, come avanti si è detto, questo Collegio aderisce, e vada rielaborato, dovendosi mantenere ferma la formazione della irrevocabilità della sentenza, cioè del giudicato come condizione di inattaccabilità del provvedimento del giudice con i mezzi ordinari d'impugnazione. Né argomento contrario potrebbe trarsi dalla considerazione che, secondo il nuovo rito (art.591 comma 2) la declaratoria di inammissibilità appartiene alla competenza esclusiva del giudice ad quem, poiché il fulcro risolutivo del particolare problema in esame non sta nella individuazione dell'ufficio competente a pronunciare la relativa declaratoria, ma nella individuazione del momento procedimentale al quale va riferito il verificarsi dell'evento e nel quale esso opera producendo l'effetto previsto dalla legge (irrevocabilità della sentenza). Con la conseguenza che, accertata la natura esclusivamente personale del motivo addotto dall'impugnante diligente, seppure da parte del giudice ad quem, la causa estintiva non potrà operare nei confronti del non impugnante, non perché il rapporto processuale era concluso (come sostenne la decisione CA, necessariamente escludendo il giudicato nell'ipotesi contraria), ma perché difetta l'effetto estensivo dell'impugnazione operante ex post (Sez. II, 22 aprile 1975, Zavanella, cit.).
19. Dalla mancata riproposizione del dettato di cui all'art.204 del codice abrogato (cessazione dell'effetto estensivo) ritiene il Collegio debba trarsi ulteriore elemento di convinzione circa l'adesione del legislatore del nuovo rito alla linea interpretativa seguita (nella vigenza del cessato) dalla giurisprudenza di legittimità e, quindi, di esattezza della decisione che si va assumendo. Invero, se, come questo Collegio ritiene, l'estensione dell'impugnazione si fa concreta nella prospettazione di un evento che potrebbe verificarsi al momento della decisione sull'impugnazione altrui, quale conseguenza ope legis della riconosciuta (come fondata) non esclusivamente personale deduzione a sostegno (del gravame dell'impugnante diligente), e, quindi, come evento condizionato nel venire ad esistenza e nel produrre l'effetto, al riconoscimento della fondatezza del motivo comune, è chiaro che, venuta meno (per una delle cause indicate dall'art.204 cod. proc. pen. 1930) l'impugnazione altrui, si dissolve il presupposto dell'evento in condizione, dato che non vi sarà una decisione giurisdizionale che riconosca (possa riconoscere) la fondatezza della deduzione non esclusivamente personale. In questa prospettiva ermeneutica può condividersi quella dottrina che ha ritenuto la disposizione di cui all'art.204 cessato rito sostanzialmente superflua.
20. Accertato che nel nuovo processo non vi sono disposizioni che consentano la mutazione della linea ermeneutica adottata dalla Corte nella vigenza del codice abrogato, può concludersi che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art.587 cod. proc. pen., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.
21. Passando all'esame del secondo, subordinato, quesito posto a queste Sezioni unite, come sopra precisato (par.6.), va rilevato che dalla conferma della definibilità teorica dell'effetto dell'estensione dell'impugnazione, come rimedio straordinario condizionato al verificarsi dell'evento di accoglimento del motivo non esclusivamente personale, discende la ininfluenza del fenomeno (sino al momento del suo positivo verificarsi) sulla definitività e, quindi, esecutorietà della sentenza a riguardo del rapporto processuale individuo (concernente il non impugnante o equiparato):
da un verso, l'effetto sospensivo essendo collegato, ex art. 588, alla proposizione di rituale e valida impugnazione (ordinaria);
dall'altro, essendo precluso ad ogni rimedio straordinario, per definizione, un tale effetto.
Il vincolo inscindibile tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza, in uno al principio generale di indefettibilità della esecutorietà della sentenza penale - al momento della formazione dell'irrevocabilità -, non consente di ipotizzare casi di sospensione (a qualsiasi titolo) al di fuori di quelli, eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, previsti dalla legge sostanziale e da quella processuale, come, sullo specifico tema, la dottrina, anche recente, ha posto in rilievo.
A fronte di sentenza irrevocabile, che presuppone la formazione di efficace titolo esecutivo (fuorì, quindi, dell'ipotesi di cui all'art.670 comma 1 cod. proc. pen.), la esecutorietà può essere sospesa, secondo la casistica specifica prevista dalla legge di rito, a parte le ipotesi di cui appresso, quando manchi l'autorizzazione a procedere (art.655 comma 4), quando trattasi di persona condannata per errore sul nome (art.668) o sorga dubbio sulla identità fisica dell'assoggettando all'esecuzione (art. 667 comma 2); quando sia da applicare amnistia o indulto (art.672) e, infine,1 quando sia iniziata esecuzione della pena nello Stato estero richiesto (art.746); tutte ipotesi al di fuori della materia che qui interessa;
similmente è da dirsi per le ipotesi di rinvio obbligatorio o facoltativo ovvero differimento dell'esecuzione delle pene detentive previste dal codice penale (artt.146-148) o per i casi di sospensione previsti da leggi speciali (art. 47 comma 4, legge 26 luglio 1975 n.354, secondo le plurime modificazioni;
art.90 e seguenti D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309).
22. Neppure dai casi di sospensione, sopra apportati, più vicini alla tematica in discussione, previsti nel procedimento di revisione (art.635 comma 1 cod. proc. pen.) e in quello di incidente di esecuzione (art. 666 comma 7 s.c.), potrebbe, in via di interpretazione estensiva (fermo il divieto di ricorso all'analogia, non consentito dalla eccezionalità delle disposizioni invocate), trarsi fondamento per riconoscere al giudice dell'esecuzione il potere sospensivo dell'esecutorietà della sentenza nella pendenza della decisione sull'impugnazione (del coimputato in processo plurisoggettivo) fondata su motivo (ritenuto) estensibile, in quanto, nel primo, il potere di sospensione dell'esecuzione spetta allo stesso giudice chiamato a decidere sulla impugnazione straordinaria e, pertanto, risulta collegato (e razionalizzato) alla predelibazione sulla fondatezza della domanda da parte dell'organo giudiziario specificamente competente;
nel secondo, perché il potere di sospensione facoltativa (accordato al giudice dell'incidente di esecuzione) è da porsi in relazione al disconoscimento (seppure come tesi in ricorso) della esistenza attuale di un valido ed operativo giudicato, che, invece, non è toccato dall'altrui impugnazione capace di effetto estensivo;
il quale, per quanto si è detto avanti, si risolve nella prospettazione di una "speranza" di dissoluzione del giudicato che, nell'attualità è da darsi per formato ed operante.
Non è rinvenibile, pertanto quella eadem ratio, neppure a livello di principi costituzionali, che possa giustificare l'estensione dei poteri sospensivi del giudice dell'esecuzione oltre gli specifici casi previsti dalla legge, proprio perché in nessuno di essi si trova una ragione di identità razionale in considerazione della quale si possa affermare che, se il legislatore avesse previsto il caso, lo avrebbe regolato allo stesso modo di uno tra quelli comportanti obbligo o facoltà di sospensione dell'esecuzione. 23. Non possono, pertanto, condividersi le ragioni (ritenute di opportunità) ipotizzate dalla recente sentenza Sez. I, 13 luglio 1994, Madio, richiamata dall'ordinanza di rimessione a queste Sezioni unite, una volta che non è individuato un referente normativo idoneo a sostenere una decisione del genere, né un parametro valutativo (a fondamento normativo) della opportunità che rimarrebbe rimessa, per mancanza di controllabilità, all'arbitrio del decidente.
D'altra parte, non è senza significato, quanto all'aspetto teorico, ricordare che un indirizzo dottrinario propugnante una soluzione ad analogo contenuto, già affacciato nella vigenza del codice abrogato, fu accantonato dallo stesso autore (che preferì attestarsi nell'àmbito della più ricorrente dottrina ipotizzante l'idoneità della impugnazione estensibile a impedire la formazione del giudicato); né risulta essere stato da altri ripreso. Giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha, talvolta, evidenziato motivi di inopportunità dell'esecuzione delle statuizioni penali nei riguardi del non impugnante confermandone, peraltro, la legittimità (Sez. III, 8 novembre 1957, Rori, cit.;
Sez. II, 29 aprile 1960, Nisi, in Giust. pen. 1961, III. 24. Sul punto (secondo quesito), pertanto, può concludersi nel senso che in presenza di valida impugnazione del coimputato in processo plurisoggettivo (per identità di fattispecie penale o per vincolo da connessione), sostenuta da motivo non esclusivamente personale, non essendo preclusa l'irrevocabilità della sentenza quanto al rapporto processuale concernente il coimputato non appellante, legittimamente sono poste in esecuzione le determinazioni assunte nella detta sentenza e a ragione è rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione, difettando nel sistema di rito penale un tale potere in capo al giudice dell'esecuzione.
25.- Il ricorso proposto da CO IA va, dunque, rigettato con condanna dello stesso a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt.615, 616 codice procedura penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali. Così deciso in Roma, 24 marzo 1995.