Articolo 67 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 66Articolo 68
Versione
6 maggio 1952
Art. 67.
(Ormeggi di punta o in andana)


Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su piu' file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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