Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2008, n. 10788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10788 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/12/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2251
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 37863/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO OS, n. a Bad Krozingen (Germania), il 7/11/1970;
avverso la sentenza del 22/6/2005 della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. Leone Aurelio, in sostituzione dell'Avv. Benenti Gian Clemente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 26/l/2001 il Tribunale di Monza condannava MA OS per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per avere omesso, nell'impegnare con il proprio furgone un incrocio in centro città, di dare la precedenza ad un'auto che proveniva a forte velocità, con ciò provocando lo scontro tra i veicoli, in occasione del quale decedeva il passeggero FI UR, trasportato sull'auto (acc. in Lissone il 9/5/1997).
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 5 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti ed i doppi benefici. Con sentenza del 22/6/2004 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza, E deducendo:
2.1. la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare la Corte territoriale nel richiamare la violazione dell'art. 145 C.d.S., il quale prevede che "i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa con apposito segnale", non aveva tenuto conto della velocità del furgone condotto dal MA ben al di sotto dei limiti previsti per i centri abitati e quindi adeguata alle circostanze.
2.2. La manifesta illogicità della motivazione. La Corte infatti non aveva svolto un ragionamento controfattuale, onde valutare la sussistenza del nesso causale. Nel caso di specie l'evento non era stato prevedibile, in quanto, per le condizioni dei luoghi, il momento di avvistamento del veicolo antagonista era talmente prossimo all'incrocio che la velocità di guida del conducente della Peugeot, di oltre 100 km/h, non aveva consentito alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto. L'imprudenza del conducente dell'auto era stato un evento imprevedibile che non poteva consentire di formulare un giudizio di negligenza dell'imputato.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Con orientamento oramai consolidato, questa Corte ha avuto modo di precisare che "il conducente del veicolo, tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia, deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sè non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente" (cass. 4^, Sez. 4, n. 33385/08, imp. Ianniello, rv. 240899).
Infatti, la norma che impone al conducente, nel crocevia, di dare la precedenza al veicolo che circola su strada con precedenza implica l'obbligo di accertarsi se da quella strada sopraggiungano veicoli. In tal caso, il conducente che giunga al crocevia è tenuto, a non impegnare l'area per tutta la superficie, dovendo dare la precedenza ai veicoli sopravvenienti, e non può fare affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza abbiano il dovere di rallentare in prossimità del crocevia (v. Cass. 4, 9 aprile 1976, Talamini, RV 134275).
In caso di dubbio, il conducente tenuto a cedere la precedenza, deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla: ogni errore di calcolo deve, in tal senso, essere posto a suo carico (cfr. Cass. 4, 2 febbraio 1989, Bandini, rv. 181116).
3.2. Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che:
- il furgone aveva l'obbligo di dare la precedenza, segnalato da apposito cartello;
- aveva impegnato l'incrocio alla velocità di circa 37 km/h, mentre l'auto Peugeot era sopraggiunta alla velocità di circa 100 km/h;
- tenuto conto dello stato dei luoghi, il sopraggiungere del veicolo era stato visibile per l'imputato 7 mt. prima del punto d'urto;
- se il MA avesse adottato le ordinarie cautele e mantenuto una velocità adeguata alla visibilità presente nell'incrocio, avrebbe potuto evitare l'impatto rallentando o arrestando il veicolo. Sulla base di tali circostanze di fatto, la Corte territoriale ha dedotto, con motivazione sufficiente e convincente e che in questa sede non può sindacarsi perché non illogica, che la condotta di guida del MA, il quale non aveva rispettato la precedenza, eventualmente arrestando la marcia del furgone per accertare che nessuno altro veicolo sopraggiungesse all'incrocio, era stata negligente e causa dell'evento e che l'alta velocità del veicolo che era sopraggiunto, era una mera concausa che, per la sua prevedibilità, non era idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'incidente.
In ragione delle considerazioni svolte si impone il rigetto del ricorso. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009