Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 2
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562, i reati finanziari puniti con la sola pena pecuniaria non sono depenalizzati allorché nelle ipotesi aggravate siano sanzionati con pena (anche) detentiva. (Fattispecie in tema di contrabbando doganale).
È nulla "in parte qua", perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 11
Dott.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. PIERO CALLÀ Componente REG. GENERALE
2. " UN TT RE " N. 27780/94
3. " AL OJ "
4. " CE LE "
5. " AN PI (Rel.) "
6. " AN D'UR "
7. " US CO "
8. " OR AT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da P.M.
contro
:
NE AH, n. a Beni Hilal (Marocco) nel 1944.
Avverso la sentenza emessa dalla Pretura di Savona (sezione distaccata di Albenga) in data 30.3.1994.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni PI;
Udito il Pubblico Ministero in persona Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini del foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 marzo 1994 il pretore di Savona, Sezione distaccata di Albenga, ha dichiarato ZO AH colpevole del reato di ,cui agli art.25 co.2 e 282 lett. f) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per essere stato colto in possesso. in zona doganale,
di dodici stecche di t.l.e. senza la prescritta documentazione che ne provasse la legittima provenienza nonché dei, reato di cui all'art.70, 26 ottobre 1972 n. 633 (aver omesso di versare l'I.V.A. su tali merci) commesso in Loano il 15 settembre 1990, condannandolo alla pena di L. 700.000 di multa con la confisca di quanto sequestrato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, chiedendone l'annullamento: per violazione dell'art.606 1 co. c.p.p. in relazione all'art.533 stesso codice per l'omessa indicazione della pena per ciascuno dei reati per cui è intervenuta condanna, delle modalità di calcolo della sanzione e dell'aumento per la continuazione;
per violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.2 l. 28 febbraio 1993 n. 562 che ha modificato l'art.39 della l. 24 novembre 1981 n. 689 perché le ipotesi di contrabbando non aggravato, come nella specie, sono state depenalizzate per effetto dell'art.2 l.1993/562 che ha esteso la depenalizzazione, prevista dall'art.39 l. 1981/639 per le violazioni finanziarie punite con la sola ammenda, anche a quelle previste con la sola multa.
La Terza Sezione penale della Corte, cui il ricorso era stato assegnato, rilevato che il secondo motivo di censura concerne questione assorbente, e risolta nel senso proposto dal ricorrente, ed in ordine alla quale sussiste contrasto giurisprudenziale, ne ha rimesso la soluzione a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritengono le Sezioni Unite della Corte che debba essere esaminato per primo il motivo di censura del ricorrente Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Savona, che sostiene che il contrabbando doganale non aggravato di cui all'art.282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, punito con la sola multa, deve ritenersi depenalizzato a seguito di intervenuta, modifica legislativa, perché, se fondato, imporrebbe l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza di condanna del OR di Savona, a differenza del secondo motivo di ricorso, concernente la determinazione della pena che, se accolto, determinerebbe la cassazione della decisione con rinvio.
L'esame di tale motivo, relativo peraltro a questione sulla quale vi è contrasto le decisioni della Corte, sicché ne è stata demandata la soluzione alle Sezioni Unite, richiede qualche accenno all'impianto normativo sul quale è intervenuta la modifica legislativa, che si controverte se abbia avuto l'effetto di depenalizzare le violazioni finanziarie punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi non gravata, e con la pena detentiva in quella aggravata, com'è appunto per il contrabbando doganale.
La l. 24 novembre 1981, n.689, sulle modifiche al sistema penale, nell'art.32, con il quale inizia la Sezione della legge dedicata alla depenalizzazioni, di delitti e contravvenzioni, e che nella rubrica reca "sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all'ammenda", stabilisce, al primo comma, che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali previsto la sola pena della multa o dell'ammenda "salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, (dall'art.39). Il secondo comma poi, con riferimento alla disposizione ora ricordata, soggiunge che essa non si applica ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
A sua volta l'art.19 della legge, concernente le violazioni finanziarie, come risulta dalla rubrica, che chiude la Sezione della legge dedicata alla depenalizzazione e al quale fa riserva di modo di disciplina ("salvo quanto disposto..."), come già notato, l'art.32, stabilisce con disposizione omologa che sono depenalizzate "le violazioni previste da legge in materia finanziaria punite con la sola ammenda"; il successivo comma dispone che se oltre all'ammenda è prevista una pena pecuniaria la sanzione viene unificata.
Su tale impianto normativo à intervenuta la legge 28 dicembre 1993, n. 562 (relativa alla delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria del T.u.p.s.) che, all'art.2, ha disposto che le parole "con la sola ammenda di cui ai primi due commi dell'art.39 sono sostituite con quelle "solo con la multa o con l'ammenda" in altri termini, ha esteso la prima, depenalizzazione in materia finanziaria, limitata alle contravvenzioni punite con l'ammenda, anche ai delitti puniti con la multa.
Orbene, posto che l'art.32, con disposizione base depenalizza contravvenzioni e delitti per i quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o della multa, con riserva per quanto disposto dall'art.39 per le violazioni finanziarie e posto che l'art.39 novellato prevede anch'esso la depenalizzazione delle contravvenzioni e delitti finanziari puniti con la sola pena pecuniaria, il quesito che si pone, e al quale queste Sezioni Unite debbono rispondere, è se valga per le violazioni finanziarie il limite posto alla depenalizzazione dal secondo comma dell'art.32, che stabilisce che la depenalizzazione non opera per quei reati che pur sanzionati nella figura base con la sola pena pecuniaria siano puniti con pena detentiva, ancorché alternativa, nelle ipotesi aggravate, oppure le violazioni finanziarie abbiano una disciplina autonoma che prescinda da questo limite.
Operando detto limite il contrabbando doganale non aggravato non è depenalizzato, mentre a soluzione opposta si perviene qualora questa limitazione non sia applicabile alle violazioni finanziarie. E infatti su ciò fa perno il contrasto insorto tra le decisioni di questa Corte.
Quello che negano la depenalizzazione delle fattispecie più volte ricordate ritengono, da una parte che il limite di cui al secondo comma dell'art.32 l. n. 689 del 1981 (pena detentiva per le ipotesi aggravate) sia applicabile anche ai reati finanziari, dal momento che tale secondo comma non ripete la riserva contenuta nel primo comma che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le quali è comminata la sola pena della multa o dell'ammenda ("salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art.39"), dall'altra che l'art.39 ha perduto il carattere di specialità, rispetto al primo comma dell'art.32, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 652 del 1993 che hanno ricondotto l'ambito di depenalizzazione in materia finanziaria a quello previsto per tutti i reati dall'art.32, 1 co. sicché, il voler ritenere la disposizione di cui all'art.39, svincolata dal limite posto dall'art.32, 2 co. (pena detentiva per le ipotesi aggravate escludente la depenalizzazione) e considerare così le violazioni finanziarie depenalizzate ancorché punite con pena detentiva nelle ipotesi aggravate, attribuisce al sistema finanziario un irragionevole più mite trattamento, rispetto agli altri reati nei quali la depenalizzazione avrebbe un ambito più circoscritto. contrario peraltro ai più rigorosi principi che reggono il diritto repressivo tributario (Cass. Sez. III 19 gennaio 1994, n. 4135 , Antoci, 197.75 9; Sez. III, 20 gennaio 1994, n. 5328, Di Prima, 197.61 5; Sez.. III, 4 maggio 1994, n. 7089, Boreas, 199.006; Sez. III, 13 luglio 1994, n.. 2367 c.c., Militello;
Sez. III, 19 luglio 1994, n. 1053, Caprioli, 198.772). Invece, le decisioni coi questa Corte che ritengono che i reati funzionari puniti con pena pecuniaria nella figura base e con pena detentiva nelle ipotesi aggravate com'è appunto il contrabbando doganale qui in considerazione, siano depenalizzati attribuiscono carattere di specialità, o quantomeno di autonomia, all'art.39 della legge del 1981 concernente le violazioni finanziarie, che non richiama, né nel testo originario né in quello modificato, l'art.32, 2 co. dettante il noto limite, pur facendo riferimento ad altre disposizioni della stessa legge. D'altra parte, il limite di cui al 2 co. dell'art.32 riferibile alle violazioni comuni di cui al primo comma dello stesso articolo e non , può essere ritenuto elevato a principio generale, e su ciò non può aver rilievo la coincidenza dell'ambito depenalizzatorio dei reati finanziari con quello dei reati comuni a seguito della l. n. 652 del 1993 (Cass. Sez. III, 30 marzo 1994, n. 7582, Cola, 1.98. 404/ 1910.40 7, e prima, della l. n. 652, Sez. III, 14 ottobre 1985, n. 12135, Pozzato, 171.374; Sez. III, 14 febbraio 1989, n. 3543, Fiamingo, 180.72 6). Per risolvere il quesito conviene innanzi tutto riflettere, sul fatto che il sistema repressivo tributario non solo ha suoi particolari connotati (ad es. la pena pecuniaria di colorazione penalistica 3 e 4 l. 7 gennaio 1929 n.4 sulla repressione delle violazioni finanziarie - che ha orientato il legislatore del 1981), ma soprattutto è ispirato a criteri di maggior rigore con disposizioni speciali rispetto a quelle codicistiche, di recente solo in parte attenuati (il d.l. 10 luglio 1982, n.429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 ha abrogato il c.d. principio di fissità di cui all'art.1 cpv. l. n. 4 del 1929 e il correlativo art.2l; la c.d. pregiudiziale tributaria di cui all'art.21 XX co.), perché permangono altre disposizioni rilevanti, come quelle su più ampi termini prescrizionali, sull'equiparazione del tentativo di contrabbando soprattutto quella sulla c.d. ultrattività delle disposizioni penali finanziarie (art. 20 l. n. 4 del 1929). Tutto ciò deve indurre a particolare cautela nel verificare se una modifica legislativa, qual è quella relativa all'art.39 l. n.689 che ha esteso la depenalizzazione a tutte le violazioni finanziarie punite con la sola pena pecuniaria, abbia dato luogo ad una depenalizzazione estesa a tipi di reati, quali quelli puniti con pena detentiva nelle ipotesi aggravate, che invece è esclusa per i reati comuni.
Qualora fosse avvenuto la irragionevolezza della disparità di trattamento darebbe luogo a questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 28 dicembre 1993, n. 562, che ha modificato i primi due commi dell'art.39 l. n. 689, in riferimento all'art.3 Cost.. Ma il quadro disegnato dal sistema di depenalizzazione, ancorché l'ambito di depenalizzazione delle violazioni finanziarie sia stato i ampliato, non consente che si profili tale disparità di trattamento. Ritengono infatti le Sezioni Unite della Corte che il sistema di depenalizzazione introdotto con carattere di generalità nel nostro ordinamento nel 1981, anche con le successive Modifiche di settore, non autorizza a ritenere che le violazioni finanziarie debbano avere un ambito più ampio di quello assegnato ai reati comuni.
Qualche considerazione chiarirà l'assunto.
L'art.32 della legge del 1981, che, come già notato, apre la Sezione della legge dedicata alla depenalizzazione, detta disposizioni di carattere generale per la depenalizzazione e cioè il suo ambito e i suoi limiti. Il suo ambito, segnato del primo comma, è quello di "tutte le violazioni" per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; i suoi limiti sono posti dal secondo e terzo comma, che dispongono l'inapplicabilità della depenalizzazione non solo a quei reati che nelle ipotesi aggravate siano puniti con pena detentiva ma anche ai delitti punitili a querela.
Che poi l'art.32 sia disposizione base del sistema risulta non solo dalla posizione in cui è collocato, Aria anche dal fatto che i successivi articoli ampliano o restringono tale ambito depenalizzatorio in relazione a determinati reati. L'art.32 al primo comma, nel porre l'ambito della depenalizzazione, fa salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art.39.
Questa riserva concerne l'ambito depenalizzatorio (prima della legge n.562 del 1993) e il suo modo di disciplina, oltre ad altre regole volte ad armonizzare istituti propri del sistema tributario con il nuovo sistema di depenalizzazione. L'ambito era segnato dal primo comma, che lo limitava, rispetto alla regola base dell'art.32, alle violazioni finanziarie punite con la sola ammenda, il modo era ed proprio del secondo comma, che considera la pena pecuniaria - caratterizzante il sistema repressivo tributario stabilendo che si aggiunge alla sanzione amministrativa e che la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. L'art.39 poi, in successivi commi dispone che alle violazioni depenalizzate si applica la l. 7 gennaio 1929 n. 4, dettante norme generali Per la repressione delle violazioni finanziarie (co.3 ), ponendo delle deroghe per particolari violazioni (co. 4 ) e occupandosi della riscossione delle relative sanzioni pecuniarie (co. 5 ); prescrive infine (co. 6 ) che si applicano le disposizioni dettate in materia di depenalizzazione, per la maggiorazione della somma dovuta in caso di ritardo nel pagamento, per la evoluzione dei proventi e sulla entità della somma dovuta.
Con la modifica dei primi due commi dell'art.39 l'ambito di depenalizzazione delle violazioni finanziarie coincide con quello degli altri reati, ma permangono le deroghe quanto al modo di disciplina, che si riconnettono direttamente alla riserva di cui all'art.32, 1 co., più volte citata, mentre le altre particolari prescrizioni sono dettate per coordinare alla depenalizzazione le peculiarità del sistema finanziario che, tra quelli extracodicistici, ha una particolare autonomia.
Prescrizioni sono dettate per coordinare alla depenalizzazione le peculiarità del sistema finanziario che, tra quelli extracodicistici, ha una particolare autonomia.
Tale autonomia dà ragione del L'atto che le violazioni finanziarie siano espressamente contemplate nel sistema di depenalizzazione (che regola anche altre materie, quali la previdenza e assistenza obbligatorie, art.36 e segg.), ma non giustifica che la espressa, previsione decampi dalle ragioni che la giustificano per investire l'ambito depenalizzatorio quale oggi. risulta circoscritto nei suoi limiti posti dai commi 2 3 dell'art.32.
Concludendo: la posizione di norma base che ha l'art.32 nel sistema di depenalizzazione fa ritenere che il suo ambito e i limiti posti siano validi per l'intero sistema, salvo espressa deroga. Ne consegue che anche le violazioni finanziarie non sono depenalizzate quando le ipotesi aggravate siano punite con pena detentiva, com'è appunto nel caso del contrabbando doganale oggetto del, presente processo.
Pertanto, il motivo di ricorso del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Savona, avverso la decisione Pretura di Savona, Sezione distaccata di Albenga che ha escluso che detto reato fosse depenalizzato, deve essere rigettato. E invece fondata la censura del i Procuratore della Repubblica che si duole della violazione dell'art.533 c.p.p. per aver il OR omesso di indicare la pena per ciascun reato per il quale è intervenuta condanna, le modalità di calcolo della sanzione e l'aumento per la continuazione.
Infatti il OR ha determinato la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione, sicché la sentenza in parte qua é nulla perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale (cfr. Sez. Un., 23 gennaio 1971, Urbinati, 118.0 11). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al motivo di ricorso accolto, alla Pretura Circondariale di Savona per nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Visto l'art.623 c.p.p.:
In accoglimento del primo motivo di ricorso annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Savona per nuova determinazione della pena.
Rigetta nel resto.
Roma, 21 aprile 1995.