Articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 1Articolo 3
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15 dicembre 1981
Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere)

Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale , la capacita' di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita' non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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