Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2001, n. 13831
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Sentenza 12 febbraio 2001

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Il fatto di cui agli artt. 1, 67 e 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'I.V.A. all'importazione), punito con la sanzione prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle leggi doganali) è tuttora previsto dalla legge come reato non rientrando tra le norme genericamente abrogate per incompatibilità con la nuova disciplina dei reati finanziari (ex art. 25, comma secondo, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74), atteso che da tale abrogazione resta esclusa la disciplina dell'I.V.A. all'importazione, ed in particolare la repressione della relativa evasione, per la considerazione che mentre il trattamento sanzionatorio dell'evasione I.V.A. è in genere equiparato a quello dell'evasione in materia di imposte sui redditi, il trattamento dell'evasione dell'I.V.A. all'importazione è omogeneo a quello della sottrazione ai diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2001, n. 13831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13831
    Data del deposito : 12 febbraio 2001

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