Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
Il fatto di cui agli artt. 1, 67 e 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'I.V.A. all'importazione), punito con la sanzione prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle leggi doganali) è tuttora previsto dalla legge come reato non rientrando tra le norme genericamente abrogate per incompatibilità con la nuova disciplina dei reati finanziari (ex art. 25, comma secondo, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74), atteso che da tale abrogazione resta esclusa la disciplina dell'I.V.A. all'importazione, ed in particolare la repressione della relativa evasione, per la considerazione che mentre il trattamento sanzionatorio dell'evasione I.V.A. è in genere equiparato a quello dell'evasione in materia di imposte sui redditi, il trattamento dell'evasione dell'I.V.A. all'importazione è omogeneo a quello della sottrazione ai diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2001, n. 13831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13831 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 12/02/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 527
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 33618/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale di Bari nel processo penale
contro
SO AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 31.5.2000 dal tribunale di Bari. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore, avv. Enrico Falcolini, che si è associato alla richiesta del P.M.,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 31.5.2000 il tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere
contro
AN RU per il delitto di contrabbando di kg.
1.980 t.l.e. (artt. 282 lett. f), 292 e 295 D.P.R. 43/1973, e art 2 legge 50/1994) per essere estinto per prescrizione;
mentre assolveva (rectius proscioglieva) lo stesso RU dal reato di cui agli artt.1, 67 e 70 DPR 633/1972 (per connessa evasione dell'i.v.a. all'importazione) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
A proposito di questo secondo reato, il tribunale osservava che esso deve considerarsi abrogato per effetto del secondo comma dell'art. 25 D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25.6.1999 n. 205), in quanto incompatibile con lo stesso decreto.
2 - Il procuratore distrettuale di Bari ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza in ordine all'assoluzione (rectius proscioglimento) per il secondo reato.
3 - Il ricorso è fondato. Invero la tesi del tribunale non può essere accolta.
Giova ricordare che la legge 25.6.1999 n. 205 (delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), con l'art. 9 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e a provvedere contestualmente all'abrogazione del titolo 1 della legge 7.8.1982 n. 516 (recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), nonché all'abrogazione delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
La stessa legge delega, con l'art. 6, nel fissare per il Governo i principi a cui ispirare la riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie, stabiliva che i delitti di contrabbando doganale previsti dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43 dovevano essere trasformati in illeciti amministrativi, quando l'ammontare dei diritti di confine evasi non superasse lire 7.000.000; ma aggiungeva che la depenalizzazione non si applicava per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Il Governo ha esercitato la delega legislativa anzitutto con il D.Lgs. 30.12.1999 n. 507, disponendo con l'art. 25 la depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale non superiori alla soglia prescritta, e confermando la penalizzazione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Poco dopo, col D.Lgs. 10.3.2000 n. 74, il legislatore delegato ha emanato la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, disponendo con l'art. 25 l'abrogazione del succitato titolo 1 della legge 516/1982, di altre specifiche norme, nonché di ogni altra disposizione incompatibile con il decreto.
Ma per poter individuare esattamente il contenuto della volontà riformatrice attivata ed attuata con il suddetto procedimento di delega legislativa, è necessario tener presente che già con la precedente riforma del 1982 il legislatore aveva adottato una tecnica analoga, dettando le nuove norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (artt. da 1 a 12 della legge 516/1982), e disponendo contestualmente l'abrogazione specifica di determinate norme e l'abrogazione generica di ogni altra disposizione incompatibile (art. 13 legge 516/1982). Ebbene, tra le norme specificamente abrogate veniva inclusa quella di cui all'art. 50 della legge istitutiva dell'i.v.a. (DPR 633/1972), che comminava sanzioni penali per chi evadeva l'imposta, ovvero otteneva indebiti rimborsi dell'imposta, oltre una determinata soglia per anno solare, nonché per chi emetteva o registrava fatture per operazioni inesistenti. Mentre, per unanime dottrina e giurisprudenza, tra le norme genericamente abrogate come incompatibili, non era inclusa quella di cui agli artt. 67 e 70 dello stesso D.P.R. 633/1972, cioè quella che per l'evasione dell'i.v.a. all'importazione rinviava alle sanzioni penali stabilite dalle leggi doganali in materia di diritti di confine.
Nello stesso senso va interpretata la riforma del diritto penale tributario operata con la legge delega 205/1999 e con i conseguenti decreti legislativi n. 507 del 30.12.1999 (art. 25) e n. 74 del 10.3.2000.
In altri termini, secondo i criteri canonici dell'ermeneutica storica e sistematica, si deve dedurre che il legislatore, sia nel 1982, sia nel 1999/2000, allorquando ha voluto riformare il diritto penale tributario relativo all'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha chiaramente escluso dall'ambito della riforma l'evasione dell'i.v.a. all'importazione, per la quale invece ha confermato l'equiparazione all'evasione dei diritti di confine, cioè al contrabbando doganale previsto e punito dal D.P.R. 43/1973. Questa diversa sfera normativa del trattamento sanzionatorio, riservata da una parte ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dall'altra all'evasione dell'i.v.a all'importazione, corrisponde anche al differente contenuto tecnico della disciplina, giacché l'incriminazione delle condotte di evasione (prodromica o consumata) dell'i.v.a. - come quella in materia di evasione delle imposte sui redditi - è commisurata in rapporto al periodo di imposta, mentre la punizione dell'evasione dell'i.v.a. all'importazione è commisurata alla singola importazione, così come avviene per la sottrazione delle merci agli altri diritti di confine. In breve, mentre il trattamento sanzionatorio dell'evasione i.v.a. è in genere equiparato a quello dell'evasione in materia di imposte sui redditi, il trattamento dell'evasione dell'i.v.a. all'importazione è omogeneo a quello della sottrazione ai diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine. Per tutte queste considerazioni, bisogna concludere che quando il secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 abroga ogni disposizione incompatibile collo stesso decreto, dall'ambito dell'abrogazione resta esclusa la disciplina dell'i.v.a. all'importazione, e in particolare la repressione della relativa evasione.
Con la conseguenza che il reato di cui agli artt. 1, 67 e 70 del D.P.R. 633/1972 è ancora punito con le sanzioni stabilite dagli artt. 282 e ss. del testo unico sulle leggi doganali.
4 - Peraltro, dalla data di consumazione dello stesso reato (che è stato accertato, come il contrabbando doganale, in data 9.12.1992) sono trascorsi oltre sette anni e mezzo, cosicché in data 9.6.2000 si è verificata la prescrizione del reato a norma degli articoli 157, comma primo n. 4 e 160, ult. comma, c.p.. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui agli artt. 67 e 70 DPR 26.7.1972 n. 633, perché è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001