Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli 29 e 38, primo comma. (49)
---------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".