Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli, 29 e 38, primo comma. (49) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026". --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , nel modificare l' art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che la modifica del comma 6 del presente articolo, disposta dall' art. 101, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.