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12 agosto 2026
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Art. 25. Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ((al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura)) . (79) (180)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 .
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma. (144)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 .
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo. (20)
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 , ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. --------------- AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' al n. 6 ) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall' art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ". -------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (180)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ((al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura)) . (79) (180)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 .
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma. (144)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 .
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo. (20)
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 , ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. --------------- AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' al n. 6 ) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall' art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ". -------------- AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (180)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
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- 1. Acconto IVA 2018: scadenza il 27 dicembreRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 12 dicembre 2018 · 32.35158
[…] Per quanto riguarda il calcolo dell'acconto con il metodo storico, particolare attenzione deve essere rivolta nel caso in cui nel 2018 sia stato istituito un apposito sezionale per la registrazione delle fatture del 2017 secondo quanto previsto dall'art. 25 DPR 633/1972 dopo le modifiche apportate dall'art. 2 del Decreto Legge 50 del 27 dicembre 2017. […]
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- art. 12 comma 7 Legge 212/2000·
- mancata motivazione·
- buona fede del contribuente·
- frode carosello IVA·
- detrazione IVA·
- principio della ragione più liquida·
- soggettivamente inesistente·
- avviso di accertamento·
- onere della prova